Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia
Del diritto di cittadinanza.
Ogni figlio di un cittadino, purchè dimori nel territorio della
repubblica, divenuto maggiore, acquista i diritti di cittadinanza.
Lo stesso diritto si accorda a qualunque forestiero che, possedendo
nel territorio della repubblica una proprietà fondiaria, ovvero uno
stabilimento d'industria o di commercio, vi abbia dimorato per sette
anni consecutivi, e dichiarato di volerne essere cittadino.
Indipendentemente dal requisito di domicilio, la legge accorda la
naturalizzazione a coloro che possono giustificare o una possidenza
insigne nel territorio della repubblica, o un'abilità straordinaria
nelle scienze od arti, ancorchè meccaniche, o finalmente servigi
importanti resi alla repubblica.
Le naturalizzazioni accordate per lo passato non hanno effetto prima
che sieno verificate le suddette condizioni.
La legge determina il limite dell'età minorile, quello della proprietà
necessaria ad acquistare per diritto la cittadinanza, e le cause per
le quali si sospende o si perde l'esercizio de' diritti di cittadino.
Regola pure la formazione del registro civico; i soli cittadini
descritti in questo registro sono eleggibili alle funzioni
costituzionali.
Dei collegi.
10.
Tre collegi elettorali, cioè il collegio dei possidenti , quello de' dotti e quello de' commercianti , sono l'organo primitivo della
sovranità nazionale.
11.
Sull'invito del governo i collegi si radunano almeno una volta ogni
biennio per completare i loro corpi, e per nominare quelli della
consulta di stato, del corpo legislativo, dei tribunali di revisione e
di cassazione, e i commissarj della contabilità. Le loro sessioni non
durano più di 15 giorni.