QUINTO STATUTO COSTITUZIONALE.
Art. I. Il consiglio de' consultori cessa di far parte del consiglio di stato, e assume il nome di senato consulente.
II. Egli aggiunge alle attuali sue attribuzioni il registro delle leggi, e la repressione di qualunque abuso relativo alla libertà civile.
III. Vi sarà necessariamente nel senato un senatore d'ogni dipartimento. Questi saranno nominati dal re sopra lista tripla formata dai collegi elettorali.
IV. Il senato consulente verrà organizzato per mezzo di statuti speciali.
V. Comandiamo e ordiniamo che le presenti, munite del sigillo dello stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno d'Italia, inserite nel bollettino delle leggi e dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano ne' loro registri, le osservino e le facciano osservare; e il segretario di stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare sull'esecuzione.
Dal nostro reale palazzo di Milano questo dì 20 dicembre 1807.