TITOLO II.

Attribuzioni.

9. Tutte le attribuzioni del Consiglio dei consultori passano nel senato.

10. I progetti di statuti e di leggi sono presentati al senato, e discussi avanti il medesimo dagli oratori del governo.

11. Sugli statuti il senato delibera a scrutinio secreto, e alla pluralità di due terzi di voti.

12. Delibera a maggiorità assoluta su i progetti di legge che per istraordinarj bisogni dello stato portassero accrescimento delle imposte attuali.

13. Sopra qualunque altro progetto di legge il senato può presentare al re le sue osservazioni entro dieci giorni dopo la comunicazione che gliene vien fatta.

14. Sono registrati dal senato,

1.º Gli statuti costituzionali,

2.º Le leggi,

3.º I titoli che il re giudicherà conveniente di accordare per
maggior lustro della corona,

4.º I maggioraschi che il re permetterà di creare a qualche famiglia
benemerita dello stato.

15. Dietro una commissione del re il senato pronunzia,

1.º Sulla incostituzionalità degli atti dei collegi elettorali,

2.º Su i ricorsi per eccesso o abuso della giurisdizione
ecclesiastica,

3.º Sulla rimozione de' giudici inamovibili, per titolo di
prevaricazione o di altra grave delinquenza in officio.

16. Sono comunicati al senato, prima della loro pubblicazione, i trattati di pace, di alleanza, di commercio, le dichiarazioni di guerra, le convenzioni relative alla cessione o cambio di qualche parte del territorio, e i conti de' ministri.

17. Il senato è autorizzato a presentare ogni anno al re, col mezzo di una deputazione, le sue osservazioni sul conto dei ministri, ed a fargli conoscere i bisogni e i voti della nazione.

18. È creata nel seno del senato una commissione della libertà individuale, per reprimere qualunque abuso relativo alla libertà civile.

19. Un determinato numero di senatori forma parte dell'alta corte reale che risiede nel palazzo del senato.

20. Due senatori sono ammessi nel consiglio privato del re per gli affari di grazia.