TITOLO II.

Deliberazioni del senato.

9. I progetti portati al senato, a norma dell'art. 4 del presente decreto, sono rimessi ad una commissione speciale di cinque membri nominati a maggiorità assoluta di voti, per farne rapporto al giorno fissato dal re per la discussione.

Il presidente dichiara prorogata la seduta a quel giorno.

10. Sull'istanza della commissione, il presidente del senato può chiedere al re che la commissione sia autorizzata ad una conferenza cogli oratori del governo o coi ministri, indicandone i motivi e l'oggetto.

Il segretario di stato fa conoscere al presidente il decreto del re, il giorno e il luogo della conferenza, e il giorno in cui dovrà esser fatto dalla commissione il rapporto al senato, quando questo rapporto non possa aver luogo nel termine indicato all'articolo precedente.

11. Nessuna commissione può deliberare se non è presente più della metà de' suoi membri. Le commissioni discutono in comitato segreto.

12. Il rapporto della commissione è letto alla tribuna del senato da uno dei membri della commissione.

13. Il rapporto della commissione sui progetti di statuto o di legge, menzionati negli art. 11 e 12 del sesto statuto costituzionale, terminerà colle seguenti parole: La commissione pensa che il senato consulente possa votare per il progetto, ovvero: La commissione pensa che il senato consulente possa supplicare il re di ordinare un nuovo esame del progetto.

14. Sopra qualunque altro progetto di legge, il rapporto della commissione terminerà colle seguenti parole: La commissione pensa che non vi sia luogo a presentare al re osservazioni sul progetto, ovvero: La commissione pensa che vi sia luogo a presentare al re, sul progetto, le osservazioni esposte nel presente rapporto.

15. Dietro il rapporto della commissione è libero ad ogni senatore di esporre il proprio parere. Gli oratori del consiglio di stato possono prendere parte alla discussione, e danno gli schiarimenti di cui fossero richiesti.

Appartiene al presidente di chiudere la discussione e di mettere in deliberazione il progetto.

16. Pei progetti di legge pronunciati all'art. 13 del sesto statuto costituzionale, la discussione e la deliberazione del senato non versano se non sulle osservazioni che vi sia o no luogo di presentare al re.

17. Nella votazione sui progetti di statuto che a termini dell'articolo 11 del detto statuto costituzionale è a scrutinio segreto, si osserverà il seguente metodo:

Uno de' segretarj del senato fa l'appello nominale dei votanti; a misura che questi si presentano per votare, viene loro consegnata una palla. Un'urna coperta che sta sulla tavola del presidente, è destinata a raccogliere i voti in un recipiente distinto in due parti dalla diversità del colore, e dinotanti il ed il no. Terminato l'appello nominale, il presidente pubblica il numero de' voti ritrovati nell'una e nell'altra parte.

18. Se vi è per il progetto la pluralità di due terzi di voti, il presidente dichiara: Il senato consulente vota per il progetto. Se non vi è per il progetto detta pluralità di voti, il presidente dichiara: Il senato supplica il re di ordinare un nuovo esame del progetto.

19. Negli altri casi in cui il senato non delibera a scrutinio segreto, la votazione si farà alzando le mani.

20. La deliberazione del senato è trasmessa lo stesso giorno al re con un messaggio.

21. Il decreto del re che costituisce statuto o legge i progetti proposti alla deliberazione del senato, e contemplati negli articoli 11 e 12 del sesto statuto costituzionale, è intestato come segue:

(Il nome del re)

»Vista la deliberazione del senato in data del…………………….. sul progetto di (statuto o legge) statogli presentato l……………………. e discusso in conformità degli articoli 10 e (11 o 12) del sesto statuto costituzionale,

»Abbiamo decretato e decretiamo: ……………………….. ………………………..

»Comandiamo e ordiniamo che……. presente…………… (statuto o legge), munito dei sigilli dello stato, sia registrato dal senato, pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi.»

Se trattasi di statuti, si aggiungerà:

»Ed inoltre comunicato ai collegi elettorali del nostro regno e diretto ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè lo trascrivano nei loro registri, l'osservino e facciano osservare; e il segretario di stato del nostro regno è incaricato d'invigilare sull'esecuzione.»

22. Il decreto del re è comunicato al senato. Il presidente ne fa fare la lettura da uno de' segretarj, e immediatamente dopo pronunzia: Il senato ordina che lo statuto costituzionale (ovvero la legge), di cui è stata fatta la lettura, sia trascritto ne' suoi registri e depositato ne' suoi archivj.

23. Sui progetti di legge indicati all'art. 16 del presente decreto, se il senato pensa non essere luogo a presentare osservazioni, il presidente ordina che la legge sia trascritta ne' registri e depositata negli archivj del senato. Se il senato pensa essere luogo a presentare osservazioni, sono queste trasmesse nello stesso giorno al re con messaggio.

24. Il decreto del re che costituisce legge il progetto della natura di quelli contemplati nel precedente articolo è intestato come segue:

(Il nome del re)

»Visto il progetto di legge stato comunicato al senato l…… in conformità degli articoli 10 e 13 del sesto statuto costituzionale,

»Abbiamo decretato e decretiamo: …………………. ………………….

»Comandiamo ed ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello stato, sia registrata dal senato, pubblicata ed inserita nel bollettino delle leggi.»

25. Detto decreto è comunicato al senato che ne fa seguire la registrazione in conformità dell'art. 22 del presente decreto.

26. I conti dei ministri trasmessi dal re al senato sono rimessi ad una commissione speciale composta di sette membri.

Questa commissione è incaricata di esaminare se vi sia o no luogo a presentare osservazioni al re sui conti de' ministri e sui bisogni e voti della nazione.

La commissione farà il suo rapporto nel giorno fissato dal re, come all'articolo 19.

27. Se il senato pensa non esservi luogo a presentare osservazioni, il presidente ordina in presenza del senato che i conti comunicati sieno depositati negli archivj. Nel caso opposto, la commissione viene incaricata di estendere l'indirizzo al re.

28. Questa deliberazione presa nel modo indicato dagli articoli precedenti, è trasmessa con messaggio al re, che farà conoscere al presidente del senato i suoi ordini su tutto ciò che può essere relativo alla deputazione cui fosse luogo; a mente dell'articolo 17 dello statuto.