TITOLO IV.

Del Consiglio di Stato.

17. Il consiglio di stato è composto,

I. Del consiglio de' consultori,

II. Del consiglio legislativo,

III. Del consiglio degli uditori.

18. I membri di questi tre consigli sono nominati dal re.

§. I.

Del Consiglio dei consultori.

19. Il consiglio dei consultori è composto di otto consiglieri di stato consultori.

I grandi ufficiali della corona vi hanno voce e seduta.

20. Il consiglio dei consultori conosce, dopo la comunicazione che gliene vien data da un ministro in virtù di un ordine del re,

I. Di tutto ciò che è relativo, sia alla interpretazione di uno o più articoli degli statuti costituzionali, sia a modificazioni da farsi ai detti statuti;

II. De' trattati di pace, di commercio, di sussidj che gli saranno presentati prima della loro pubblicazione.

21. Il consiglio dei consultori nel caso previsto all'art. V del secondo statuto costituzionale, elegge il reggente fra i grandi ufficiali della corona.

22. Nel caso prescritto dall'articolo II del medesimo statuto costituzionale, la trasmissione dell'atto di destinazione sia d'un reggente per la minorità, sia di un principe per la custodia del re, si fa al consiglio dei consultori, che procede come è prescritto nel detto articolo.

23. Il consiglio de' consultori è preseduto da uno de' suoi membri nominato dal re.

§. II.

Del Consiglio legislativo.

24. Il consiglio legislativo è composto di dodici consiglieri di stato al più.

25. Questo consiglio, in seguito di trasmissione fatta per ordine di S. M. dei rapporti e delle proposizioni dei ministri, conosce,

I. Di ogni progetto di legge qualunque siane l'oggetto;

II. Di tutti i progetti di regolamenti di amministrazione pubblica,
spiegazioni, sviluppi o interpretazioni di detti regolamenti.

26. Alcun regolamento d'amministrazione pubblica non può stabilir pene maggiori di quelle della giustizia correzionale.

27. Il consiglio legislativo è preseduto da uno de' suoi membri nominato dal re.

§. III.

Del Consiglio degli Uditori.

28. Questo consiglio è composto al più di quindici consiglieri di stato.

29. Questo consiglio, dopo la trasmissione fatta ad esso per ordine di S. M. dei rapporti e delle proposizioni dei ministri, conosce,

I. Di tutti gli affari contenziosi;

II. Di tutte le collisioni di giurisdizione per causa di rivendicazione d'affari, che, inerendo agl'interessi immediati del demanio dello stato, o alle quistioni di pubblica amministrazione, non sono della competenza dei tribunali ordinarj;

III. Delle traduzioni in giudizio degli agenti immediati dell'amministrazione pubblica;

IV. Delle appellazioni dalle decisioni dei consigli di prefettura;

V. Delle domande di concessione di miniere e stabilimenti di officine sui fiumi e canali navigabili;

VI. Delle autorizzazioni da accordarsi, sia ai comuni, sia agli spedali ed altri istituti di pubblica beneficenza, sia agli stabilimenti del culto per l'accettazione di donazioni o legati, per vendite, permute, transazioni e sovrimposte locali;

VII. Delle proposizioni di pensioni e trattamento di ritirata o di giubilazione a favore degli ufficiali e soldati, e degl'impiegati civili.

30. Il consiglio degli uditori è preseduto da uno de' suoi membri nominato dal re.

31. Gli affari contenziosi fra il demanio ed i particolari, e le appellazioni dalle decisioni dei consigli di prefettura, sono accennati sopra una tabella affissa alla segreteria generale del consiglio, affinchè le parti possano esserne avvertite, e produrre le loro memorie per iscritto entro un mese perentoriamente.

§. IV.

Divisione in servizio ordinario e straordinario, e in sezioni. Ordine del lavoro.

32. I membri del consiglio di stato sono divisi in servizio ordinario ed in servizio straordinario.

Le liste del servizio ordinario e straordinario sono fissate da S. M. il re ogni sei mesi.

33. Il consiglio legislativo, ed il consiglio degli uditori si dividono in tre sezioni, cioè:

Sezione di legislazione e del culto.
Sezione dell'interno e delle finanze.
Sezione di guerra e di marina.

34. Le sezioni fanno l'esame preventivo e lo spoglio degli affari rimessi ai consigli legislativo e degli uditori. Un membro della sezione ne fa il rapporto.

Il consiglio dei consultori, il consiglio legislativo, ed il consiglio degli uditori stendono, in seduta particolare e in forma di progetto di legge, regolamento, decreto o decisione, il loro parere sugli oggetti che loro saranno stati rimessi.

Questi progetti sono presentati dal presidente di ciascun consiglio al re, il quale, pria di adottarli, ne ordina la trasmissione al consiglio di stato.

35. Il consiglio di stato è preseduto dal re, ed in di lui assenza da un grande ufficiale della corona, o da un consigliere consultore delegato a quest'effetto da S. M.

36. Il consiglio di stato non ha che voce consultiva.

37. Allorchè egli delibera sopra progetto di legge o di regolamento di pubblica amministrazione, due terzi de' membri in servizio ordinario debbono essere presenti.

Non può deliberare sugli altri oggetti, che allorquando vi sono almeno diciotto membri presenti.

38. Avvi un segretario generale del consiglio di stato, il quale ha dei sostituti, il di cui numero è determinato in ragione dei bisogni del servizio.

§. V.

Disposizioni generali.

39. Dopo la primitiva formazione niuno potrà esser nominato membro del consiglio legislativo, se non è stato membro del consiglio degli uditori; niuno potrà essere nominato membro del consiglio de' consultori, se non è stato membro del consiglio legislativo.

40. Il trattamento de' membri del consiglio degli uditori è fissato in 6m. lire di Milano. Quello de' membri del consiglio legislativo in 15m. lire. Quello de' membri del consiglio de' consultori in 25m. lire.

41. I membri del consiglio de' consultori sono consiglieri di stato a vita: non possono essere rivocati dal re; e se per un di lui ordine o per qualunque siasi altra causa vengono a cessare dalle loro funzioni, conservano il loro titolo, il loro rango, le loro prerogative ed i loro appuntamenti. Essi non li perdono che per le stesse cause che importano perdita dei diritti di cittadinanza.

42. I ministri sono membri nati del consiglio di stato durante l'esercizio delle loro funzioni. Eglino possono intervenire ai consigli, sia de' consultori, sia legislativo, sia degli uditori, a misura che gli oggetti che vi sono trattati riguardano il loro rispettivo dipartimento.

43. Il re affida, quando lo giudica opportuno, ai membri del consiglio di stato, o qualche ramo di pubblica amministrazione, o qualche dipartimento dei ministeri, ovvero delle missioni nell'interno od all'estero.