TITOLO PRIMO.
Dei Titoli.
Art. 1. Quegli elettori che per tre volte saranno stati presidenti dei collegi elettorali generali, porteranno il titolo di duca, e potranno trasmetterlo a quello dei loro figli, in favore del quale abbiano istituito un maggiorasco di un annuo reddito di lire 200,000, o in fondi stabili o in rendite sul monte Napoleone rese inalienabili.
2. I grandi ufficiali della corona porteranno il titolo di conte.
3. I figli primogeniti de' grandi ufficiali della corona avranno il titolo di conte, semprechè il padre abbia istituito a loro favore un maggiorasco della rendita di lire 30,000.
Questo titolo e questo maggiorasco saranno trasmissibili alla loro discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, e per ordine di primogenitura.
4. I grandi ufficiali del regno potranno istituire pel loro figlio primogenito o cadetto dei maggioraschi ai quali saranno attaccati i titoli di conte o di barone, secondo le condizioni determinate qui appresso.
5. I nostri ministri, i senatori, i consiglieri di stato incaricati di qualche parte della pubblica amministrazione, e gli arcivescovi porteranno durante la loro vita il titolo di conte.
6. Questo titolo sarà trasmissibile alla discendenza diretta, legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, di quello che ne sarà stato rivestito; e per gli arcivescovi, a quello dei loro nipoti che avranno scelto, presentandosi davanti il nostro cancelliere guardasigilli, a fine di ottenere le nostre lettere patenti, e sotto le condizioni infrascritte.
7. Il titolare giustificherà, nelle forme che noi ci riserviamo di determinare, una rendita netta di trenta mila lire, in beni della natura di quelli che dovranno entrare nella formazione de' maggioraschi. Un terzo di detti beni sarà affetto alla dotazione del titolo menzionato nell'art. 5, e passerà con lui sopra tutte le persone ove questo titolo si fisserà.
3. I titolari menzionati nell'art. 4.º potranno istituire a favore del loro figlio primogenito o cadetto, e quanto agli arcivescovi, in favore del loro nipote primogenito o cadetto, un maggiorasco al quale sarà attaccato il titolo di barone, secondo le condizioni determinate qui sotto.
9. I presidenti de' nostri collegi elettorali del dipartimento, il primo presidente e il procurator generale della nostra corte di cassazione, i primi presidenti e i procuratori generali delle nostre corti d'appello, i vescovi, i podestà delle seguenti città, cioè: Milano, Venezia, Bologna, Verona, Brescia, Modena, Reggio, Mantova, Ferrara, Padova, Udine, Ancona, Macerata, Ravenna, Rimini, Cesena, Cremona, Novara, Vicenza, Bergamo, Faenza, Forlì, porteranno, durante la loro vita, il titolo di barone, cioè: i presidenti dei collegi elettorali, allorchè avranno preseduto il collegio per tre sessioni, i primi presidenti, procuratori generali e podestà, allorchè avranno dieci anni di esercizio, e che gli uni e gli altri avranno adempiute le loro funzioni con nostra soddisfazione.
10. Potranno pure i membri de' collegi elettorali generali prendere il titolo di barone, sopra la dimanda che ci sarà stata fatta, e trasmetterlo a quello dei loro figli in favore del quale avranno istituito un maggiorasco di lire 15,000 di annuo reddito, o in fondi stabili o in rendite sul monte Napoleone rese inalienabili.
11. Le disposizioni degli articoli 6 e 7 saranno applicabili a quelli che porteranno, loro vita durante, il titolo di barone; nondimeno, non saranno tenuti giustificare che una rendita di lire 15,000, il di cui terzo sarà destinato alla dotazione del titolo, e insieme con questo passerà sopra tutte le persone ove lo stesso titolo si fisserà.
12. I dignitarj, i commendatori ed i cavalieri dell'ordine della corona di ferro potranno trasmettere il titolo di cavaliere alla loro discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, presentandosi davanti al cancelliere guardasigilli, a fine d'ottenere le nostre lettere-patenti, e giustificando una rendita netta di tre mila lire.
13. Noi ci riserviamo d'accordare i titoli che giudicheremo convenienti, ai generali, prefetti, ufficiali civili e militari, e ad altri dei nostri sudditi i quali si saranno distinti per servigi resi allo stato.
14. Quelli fra i nostri sudditi, a' quali noi avremo conferito de' titoli, non potranno portare altri stemmi, nè avere altre livree se non quelle che saranno enunciate nelle lettere-patenti d'istituzione,
15. Proibiamo a tutti i nostri sudditi di arrogarsi titoli e qualificazioni che noi non avessimo loro conferito, ed agli ufficiali dello stato civile, notari ed altri, di darli loro, rinnovando, in caso di bisogno, contro i contravventori, le leggi attualmente in vigore.