TITOLO PRIMO.

Della dotazione della corona.

=Sezione prima.=

Art. 1. La dotazione della corona è composta dei palazzi, case, parchi, demanj, rendite e beni compresi nelle disposizioni del terzo statuto, e dei decreti 11 giugno e 18 luglio 1806, 11 gennajo e 5 ottobre 1807, e 19 settembre 1808.

2. Lo stato dei beni componenti la suddetta dotazione sarà trasmesso al senato e annesso alla minuta del presente statuto.

3. I diamanti, le perle, gioje quadri, statue, pietre incise ed altri monumenti delle arti che trovansi nei palazzi reali, fanno parte della dotazione della corona. Ne sarà fatto l'inventario e trasmesso al senato per essere annesso alla minuta del presente statuto.

4. Le suppellettili, le carrozze, i cavalli ecc. fanno egualmente parte della dotazione della corona, sino alla concorrenza di una somma di 5,000,000.

I re possono però aumentare, sia per testamento, sia per donazione fra vivi, le suppellettili della corona.

=Sezione II.=

Della conservazione dei beni che formano la dotazione della corona.

5. I beni formanti la dotazione della corona sono inalienabili e imprescrittibili.

6. Non possono essere nè dati in pegno, nè aggravati di pesi e d'ipoteche.

7. La permuta degl'immobili affetti alla dotazione della corona non può aver luogo che in vista di un senatoconsulto.

=Sezione III.=

Dell'amministrazione dei beni che formano la dotazione della corona.

8. I beni della corona sono amministrati da un intendente generale il quale esercita le azioni giudiziarie del re, e contro del quale vengono dirette tutte le azioni a carico del re, e pronunziate le sentenze.

9. I beni stabili fruttiferi che trovansi affetti alla dotazione della corona, possono essere affittati, a condizione che la durata delle locazioni non ecceda il tempo prefisso dagli articoli 595, 1429, 1430 e 1718 del codice Napoleone. Si eccettua il caso in cui una locazione enfiteutica fosse stata autorizzata con decreto deliberato in consiglio di stato.

10. Il taglio dei boschi dipendenti dalla corona è regolato conformemente alle discipline vigenti pei boschi dello stato.

=Sezione IV.=

Dei carichi della dotazione della corona.

11. I beni che formano la dotazione della corona soggiacciono a tutti i carichi civili della proprietà, ma non sono soggetti alle pubbliche imposte.

12. I beni della corona non rimangono gravati dai debiti del re defunto; tali debiti vengono pagati sul demanio privato.

13. Tutte le pensioni accordate dal re defunto non possono essere pagate che sul demanio privato. In mancanza o in caso di insufficienza di questo, non saranno pagate, se non vengano confermate dal nuovo re.

14. Tutte le pensioni di ritirata accordate ad impiegati nel servizio della casa del re, sono pagate col fondo di ritenzione fatto sul trattamento dei detti impiegati. Questo fondo non può ricevere alcun'altra destinazione, ed è posto sotto l'amministrazione e la risponsabilità dell'intendente generale.