DELL'ORDINAMENTO NUOVO DE' MUNICIPJ.
15 gennajo 1848.
Tutti tre i principi nostri riformatori ànno avanti ogni cosa pensato a riordinare i Comuni: nel che si vennero mostrando e avveduti e provvidissimi. Il primo, perchè quelle riforme sono accettate più volentieri, le quali toccano gl'interessi prossimi e cotidiani del maggior numero; il secondo, perchè incominciare dal porre sesto e regola al tutto, innanzi di aver bene e fermamente composte le parti, tanto varrebbe per avventura quanto il costruire e l'architettare non badando per niente alla forma e acconcezza de' materiali. Nello Stato della Chiesa il Municipio nuovo romano è già in atto e in autorità: così volle Pio IX, del quale veramente diranno i posteri, che romanam restituit rem. Fino poi dall'aprile dell'anno poc'anzi cessato, una circolare del Cardinal Gizzi raccomandava in ispecial modo alla cura e meditazione dei deputati delle provincie l'ordinamento dei Municipj. In Toscana, alli 25 di questo vertente mese, vedremo adunata una Conferenza di sindaci e altre persone notabili affine di raccogliere i fatti, udire le informazioni, conoscere i desiderj de' popoli, e determinare le massime direttive della costituzione municipale che là si prepara. Negli Stati Sardi, quello che in sul cominciare di novembre fu promesso dal re in ordine a tal subbietto, vedesi ora mantenuto con la promulgazione del Regio editto per l'amministrazione dei comuni e delle provincie.
Noi di questo Editto parleremo tra breve, con la ponderazione e maturità di giudicio che si conviene in tali argomenti. Oggi basterà l'accennare i punti cardinali che porgono il primo criterio e le prime norme per esaminar bene così il fatto come il da farsi; e ciò non solo in Piemonte e in Liguria, ma eziandio negli altri Stati della Penisola. Conciossiachè sarà intento particolare di questo giornale il discorrere con egual cura, e (secondo sue forze) con egual cognizione, di tutte insieme le Provincie italiane e di quelle della Lega segnatamente.
Ottima cosa è certo da reputarsi, che tutti tre i principi riformatori partecipino a questo concetto speciale intorno alle istituzioni comunitative; e ciò è, ch'elle debbono venir fondate con ordini elettivi larghissimi, e coi principj assoluti dell'uguaglianza civile. Nè per rispetto alla larghezza elettiva potrebbesi forse desiderare o più o meglio di quello che si prescrive nell'Editto di re Carlo Alberto. Ma non deesi porre in dimenticanza, che tale franchigia può divenire angusta e povera negli effetti, qualora da un lato il numero de' consiglieri comunitativi sia grande e quello degli elettori grandissimo, e dall'altro sieno circoscritte e inceppate le facoltà e pertinenze di essi consiglieri. Onde gli è da considerare, per la libertà dei Comuni e insieme la spontaneità e il frutto delle opere loro, qual cosa nel fatto e nell'uso torni migliore: se il numero degli elettori larghissimo e più legate le facoltà, ovvero più ristretto quel numero e maggiore la facoltà e scioltezza dell'operare. Per fermo, non si dà franchigia municipale vera e fruttifera laddove non si componga di queste tre parti essenziali; che sono: elezione popolare; giudicio e scrutinio libero d'ogni interesse speciale e proprio del Municipio; azione libera del suo magistrato.
Sotto queste considerazioni, a noi sembra che non tutto sia buono e non tutto largo e lodevole nel Motuproprio del Santo Padre e nell'Editto di sua Maestà Sarda; e fermamente crediamo, che molte disposizioni di tale Editto oltrepassino quel bisogno di unità, di uniformità e di connessione col Principato, che la legge ha avuto in mente di soddisfare.
Se non che tra l'Editto ed il Motu-proprio interviene una differenza fondamentale; essendo che il primo ha virtù generale, perpetua ed irrevocabile; quando l'altro non dà fondamento e principio salvochè a un istituto particolare, qual è il municipio della sola città di Roma: e oltre a ciò, esso dichiara più d'una volta, che le disposizioni sue dovranno concordarsi tutte con l'universal legge riformatrice dei Comuni, alla quale s'affrettano di por mano i deputati alla Consulta di stato. Ei si può dire pertanto, che su tal subbietto nulla è per anco determinato nella media Italia, e la cosa pende tutt'ora dal senno de' principi e de' lor consultori. Il perchè, prevenendo le nostre parole in que' paesi ogni atto deliberativo, e però potendone ancora uscire un qualche lume e profitto immediato, a noi cresce l'obbligo di non tener chiusa la nostra opinione, e di significarla invece con lealtà e franchezza.
Notiamo per prima cosa, che nel Regio Editto, ma più molto nel Motuproprio di Pio IX, le facoltà e pertinenze del Municipio stanno dinumerate e specificate una per una e con gran minutezza: il che non accade quivi per abbondanza di dire e a schiarimento ed esempio delle pratiche del diritto comunitativo, ma si è fatto al fine di circoscrivere con rigore e definire con esattezza il potere che vien largito dal Principe a forma di privilegio; e però le cose che son taciute non possono in guisa veruna venir sottointese in virtù di una qualche generale franchigia in altre parti del decreto espressa e riconosciuta: onde ripetiamo, che in ciò il Motuproprio romano vince in istrettezza l'Editto Regio, dacchè in questo oltre al cominciare il legislatore dal riconoscere in universale la libertà dei Comuni, esprime nell'articolo VIII del capo VII, che il Consiglio Municipale fa gli atti devoluti alla popolazione in massa, ed in generale delibera su tutti gli oggetti di amministrazione locale che, eccedendo la semplice esecuzione, non sono attribuiti al Sindaco; nelle quali parole, e segnatamente nella clausola prima pare sottinteso il principio, che ogni qualunque atto possibile a farsi in comune dal popolo cade sotto la deliberazione dei Consigli Municipali.
Ora, secondo noi, risiede nel Comune, a rispetto dello Stato, una libertà naturale d'azione e di reggimento, appunto come nell'individuo a rispetto del Comune. Di quindi procede che le franchigie non gli son date dalla legge, ma sì dalla legge sonogli assegnate le giuste limitazioni di quelle. E però, in genere, la legge non dee (come sotto i governi feudali e dispotici) venir numerando le speciali e singolari facoltà del Comune e prescrivergli ciò che può, ma ciò che non può e non dee. Noi sentiam bene, che poco importerebbero tali rassegne e specificazioni ove s'accompagnassero con formole generali di chiaro ed ampio significato, e in cui lucesse una confessione piena e patente del dritto. Noi sentiamo altresì, che parlare in nome dei principj universali del giure non è stile e consuetudine de' Motuproprj e delle Carte e Statuti alla foggia antica. Ma i tempi ricercano altro linguaggio, e non son queste del sicuro disputazioni di grammatica.
Da siffatto principio della libertà naturale d'azione e di reggimento in che vive ogni Comune a rispetto dello Stato, emerge tutta quanta la idea dell'ordinamento comunitativo e delle sue piene franchigie. Per fermo, se il legislatore accoglie nell'animo quel principio, ei non può non volere costituire il Comune con quanta maggiore larghezza di facoltà e d'esercizio è fattibile; appunto com'egli adopera nel dettare le leggi e le guarentigie della libertà privata di ciascun individuo, ai quali mai non oserebbesi di prescrivere le specie, le condizioni e i modi dell'uso ed eziandio dell'abuso delle proprie loro sostanze. Col principio anzidetto, il legislatore dee confessare, che il limite alle libertà naturali dei Municipj è segnato non dalle restrizioni governative e ministrative arbitrarie, non dal desiderio di certa unità fattizia e più militare assai che civile, non dalle vecchie pragmatiche che, or sotto nome di tutela, or sotto quello di vigilanza e di buon governo, nojosamente comprimono e impacciano, ma bensì dalle necessità universali, e dall'ingerimento legittimo e razionale della potestà legislativa operante a nome della utilità vera e durevole di tutto lo Stato.
Col principio anzidetto, si debbono volere disciolte d'ogni legame non necessario all'ordine e alla salute comune le deliberazioni dei Consigli municipali e l'azione dei lor magistrati. E poichè al governo è ragionevolmente serbato d'interporre l'autorità sua tuttavolta che il municipio o travia dalle forme prestabilite di sua istituzione, o rompe alcuna legge od alcun mandamento legittimo dello Stato, in qualunque altro caso non dee far mestieri l'assentimento dei supremi ufficiali, siccome atto con piena ragione presunto e che vuolsi avere per compiuto. Molto meno poi fa d'uopo l'assistenza e presenza de' supremi uffiziali alle discussioni ed alli scrutinj comunitativi; molto meno il richieder licenza per le ordinarie o straordinarie convocazioni de' Consigli: e il simigliante si discorra per altri vincoli e suggezioni. Nè qui ci è lecito di tacere, che sì in risguardo della libertà di congregarsi, deliberare ed eseguire, sì per la libertà e speditezza d'azione de' magistrati municipali, sì infine per la indipendenza e dignità di loro persone, l'Editto piemontese torna senza misura più restrittivo del Motuproprio Romano, nel quale si legge, in fra le altre risoluzioni, che l'approvazione superiore delle deliberazioni consigliari avrà sempre luogo, tranne il caso della mancanza di forme, dell'eccesso di potere e di contravvenzioni alle leggi. (Titolo 1. § 27.)
E quanto è alla dignità e indipendenza del Magistrato, non v'ha nel Motuproprio Romano neppur vestigio delle prescrizioni del Regio Editto che qui registriamo: Capo II. § 6. Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale ed agente del governo. § 9. Il Sindaco è nominato da noi e scelto fra i consiglieri comunali... Rimane in carica tre anni e può essere da noi confermato. § 10. L'Intendente generale può sospendere i Sindaci. Capo III. § 16. I Vice-sindaci sono nominati per un anno, sulla proposta del Sindaco, dall'Intendente generale, cui spetta di sospenderli e rivocarli.
Non ci è ignoto che la molta suggezione dei magistrati municipali, il fluttuare de' sindaci tra il carattere cittadino e il politico, l'intervenire continuo de' superiori negli atti comunitativi, e la necessità del consenso e della revisione imposta a pressochè ogni spesa ed ogni deliberazione, non qui solamente fra noi ma durano e si perpetuano di là dall'Alpi, appresso di una nazione la quale presume essere specchiatissimo esempio di libertà. Queste cose sappiamo da lungo tempo. Ma duole e pesa all'anima nostra, che volendosi pure imitare i popoli forestieri, non sempre si scelga il lor meglio, ma talvolta eziandio il peggiore e il più strano. Oltrechè, le istituzioni de' popoli molto civili sono una vasta e variatissima architettura, ove la deformità d'alcun membro quasi scompare nella bella simmetria e acconcezza del tutto insieme. Altrove la poca libertà dei Comuni è supplita dalla moltissima dello Stato; ma dove questa scarseggia, par necessario compensarla col dilatare e mallevare la vita franca e spontanea del Municipio.
(Dalla Lega Italiana.)