Soggezione giudiziaria.
La prestazione in danaro era ben lungi dal potersi dire una sicura salvaguardia dell’autonomia dei soggetti. La gravità della cosa è segnalata anzi tutto dalla natura stessa delle denominazioni. Se ne togli un numero ristrettissimo di sedicenti alleati, i quali andarono man mano assottigliandosi sino a ridursi, in sul principio della Guerra peloponnesiaca, a tre soltanto (che non per questo erano meno sudditi (ὑπήκοοι)[297] dei rimanenti, e la cui indipendenza vivacchiava ormai giorno per giorno al buon grado della dominatrice[298]), la condizione politica degli altri veniva esplicitamente definita come una schiavitù (δουλεῖα o καταδούλωσις)[299], a cui, da parte di Atene, si contrapponeva l’esercizio d’una vera e propria tirannide. «Il nostro impero è una tirannide», esclamavano concordi Pericle e Cleone, una tirannide su gente «insidiatrice e ritrosa, la quale non obbedisce per grandezza di beneficî o di sacrifizi, ma perchè la nostra forza è da più della loro benevolenza»[300].
I nomi e le qualifiche erano il riflesso di una triste realtà. Tutti gli alleati — e fra essi vanno compresi anche quelli così detti autonomi[301] — soggiacquero, sia durante la prima, sia, probabilmente, durante la terza fase[302] dell’impero ateniese, all’obbligo di discutere nella metropoli dell’Attica i loro affari giudiziari, civili e penali. Certo doveva trattarsi di cause di una certa importanza, ma non per questo insignificanti erano i danni, materiali e morali, che conseguivano da quell’obbligo. Il dispendio per i viaggi, per il soggiorno in una città lontana, nonchè per la faticosa preparazione del processo, doveva essere assai grave; e, quando si pensa che la pura giustizia non era l’unica ispiratrice delle giurie ateniesi; che bisognava accaparrarsi la benevolenza dei giudici[303]; che in Atene, naturalmente, avevano troppa forza le alte ragioni di Stato, le piccole vendette partigiane, l’ingordigia dei giudici «democratici», sarà facile rilevare come il danno materiale veniva agevolmente ad intrecciarsi con quello morale.
Più grave era il caso, quando i processi da discutere vertevano fra cittadini alleati e cittadini della metropoli dominatrice, fra alleati e coloni (cleruchi) ateniesi, fra la repubblica, e gli alleati[304]. Nelle umane controversie, insegnavano gli Ateniesi, «è notorio, si agisce secondo giustizia solo quando uguale è il potere delle parti contendenti. In caso contrario, i più forti operano, e i deboli sono costretti a consentire, in ragione della forza o della debolezza degli uni e degli altri....»[305].
Tutte le spese giudiziarie dovevano versarsi nell’erario di Atene. Il ricavato ne era abbondantissimo, tanto che, per indurre gli Spartani all’occupazione di Decelea, il più grande storico dell’antichità greca, Tucidide, metteva in bocca ad Alcibiade, fuggiasco presso i nemici della sua patria, insieme con gli altri argomenti, questo: che gli incassi giudiziari ateniesi ne sarebbero andati quasi interamente perduti[306].
Ma basta dare un semplice sguardo a questi gravami giudiziari per avvedersi tosto della loro esosità. Innanzi di venire al giudizio ambo le parti in contesa erano tenute a un deposito quasi sempre proporzionale all’importanza della causa[307], la quale, nei giudizi che gli alleati sollecitavano in Atene, era sempre notevole. Chi perdeva era tenuto a pagare per sè e per la parte vincitrice. Riesce quindi agevole capire come troppe volte avessero gli alleati dovuto pagare i debiti dei loro facili vincitori....
La pena consisteva in genere in una multa o in un complesso di multe, e, se nell’accrescerne la portata nei rispetti dei propri concittadini, gli Ateniesi non furono mai eccessivamente ritegnosi, tanto meno lo furono, al certo, nei riguardi degli alleati[308], il cui patrimonio dovette più volte servire a colmare i vuoti delle miserie pubbliche e private. Tanto più che gravissime riescivano — come è noto — le conseguenze delle multe non pagate. Il colpito era senz’altro considerato come un debitore dello Stato, e ciò bastava perchè divenisse passibile della detenzione, del raddoppiamento del debito, della confisca del patrimonio, e gli stessi eredi fossero tenuti all’espiazione della pena[309].
Non meno odioso era il lato morale della giurisdizione, che poneva i sudditi di Atene come sotto una perenne tutela. Quando si pensa che al potere giudiziario sono affidate la sanzione e la norma di tutti gli atti della vita sociale di un popolo, che ad esso si collegano quistioni altissime d’interesse economico e politico, e che nell’evo antico la giustizia invadeva campi più gelosi e funzioni più vitali che nel mondo odierno — i frequenti grandiosi dibattimenti, in cui l’esilio o la perdita del capo e delle sostanze era, da parte d’intere classi sociali, la sorte consueta, valgono per tutti —, si capisce come disporre della vita giudiziaria d’una nazione equivalesse senz’altro all’esercizio di una tirannide quasi illimitata.