III.

Ma chi voglia frugare in fondo ai criteri, che ispirarono lo Stato romano nei riguardi dell’istruzione; chi voglia intenderne compiutamente il principio animatore non può sottrarsi ad un’assai significativa constatazione, che s’impone al confronto delle cure e della sorveglianza, che lo Stato antico ebbe, ed esercitò, con quelle, avute ed esercitate, dagli Stati moderni.

Noi ci occupiamo della scuola e crediamo di operare al suo effettivo incremento, sovvenendola, o correggendola, nei suoi elementi oggettivi e impersonali; l’impero romano si occupò sovra tutto dell’elemento soggettivo, del maestro e dello scolaro, e fu elevandone la condizione, materiale e morale, ch’esso credette giovare alla scuola e agli studii. Perciò noi ritroviamo, fino dai primi tempi dell’impero, quella copia di immunità dai pubblici carichi e di altri privilegi, di cui ad ogni passo sono onorati gl’insegnanti — persino, qualche volta, gli eterni dimenticati, i maestri elementari. Perciò noi li vediamo, nelle costituzioni imperiali del IV. secolo, parificati, in onorificenze, ai più grandi dignitari dello Stato. Perciò il loro ufficio, riguardato dapprima con disdegno e con diffidenza, tocca rimunerazioni elevatissime, come, ad esempio quella assegnata ad Eumenio in Gallia. Perciò, poco a poco, i maestri divengono gli ispiratori della politica imperiale, e si dànno dei lunghi periodi, come sotto Marco Aurelio, sotto Alessandro Severo, sotto Giuliano, in cui essi possono ben dirsi i principi dello stato, dopo l’unico principe effettivo. Perciò, dal II. secolo ai primi anni del IV., si suscita, e fiorisce, quell’ampia distesa di istituzioni alimentari, che costituiranno il terreno fecondatore della istruzione pubblica in questa età, nella quale, allorchè non infieriranno eventi contrari, la coltura pubblica raggiungerà il massimo della sua diffusione. Perciò, sin dal III. secolo, noi vedremo assegnati dei privilegi e delle borse di studio ai giovani studenti di questa o di quella disciplina, o di tutte le discipline insieme. Conforme a tali criterii, conforme cioè al criterio che il bene della scuola non si raggiunge con riforme di programmi e di ordinamenti scolastici, ma con il merito e l’eccellenza dei maestri, con il benessere degli scolari, l’insegnamento rimane libero da ogni imposizione ufficiale. Il controllo dello Stato, o che lo Stato richiede dai Comuni, si limita alla verifica della capacità, della diligenza e della dignità della vita degl’insegnanti. Tutto il resto, programmi, orarii, metodi, tutto, nello Stato antico, è di esclusiva spettanza del maestro. E come l’insegnante, esente da ogni imposizione, è responsabile solo degli effetti dell’opera sua, così manca ogni responsabilità collettiva ed ogni forma di accordo didattico fra i vari docenti di un unico istituto. Le scuole dell’antichità, che non conferivano diplomi o attestati, che non conoscevano l’umiliante soggezione degli esami, non avevano neanche bisogno di imporre e di promuovere con artifici la diligenza dei maestri e l’efficacia del loro insegnamento. La scuola allora poteva bene avere un’anima, e fu vero peccato che, per la mancanza di questa intima virtù, che non infondono nè la scienza, nè l’ufficio, ma l’indole personale dei maestri e la vita storica circostante; per questa deficienza spirituale, che tanto faceva fremere Giuliano, i docenti abbiano, da così grande libertà, ritratto una copia sempre minore di vantaggi effettivi.

Venne l’ora, in cui tutto questo ebbe termine, o si volle almeno che avesse termine. Quando, in una grigia giornata invernale, Giustiniano fissò schematicamente i programmi delle poche scuole riconosciute di giurisprudenza, inaugurò quell’obbligo, di cui grandissimi, sono, insieme con i pregi, i difetti, e che impera tuttavia nelle scuole pubbliche dei paesi latini e degli altri che hanno avuto la malinconia di imitarli, l’obbligo — dico — di una scuola, la cui essenza più intima e più gelosa si sia voluta ufficialmente plasmare.