IV.

Nel 408, saliva al trono il figliuolo di Arcadio, il giovane Teodosio.

Teodosio II. è, tanto nella storia politica, come in quella dell’istruzione pubblica del V. secolo, uno dei personaggi più notevoli dell’età sua.

Egli aveva ricevuto a Costantinopoli una educazione e un’istruzione accuratissime, nelle quali, nonostante le prevenzioni religiose della Corte, dovettero — come richiedevano la prammatica e la necessità del tempo — occupare il primo posto le discipline liberali dell’antichità classica.[710] La sua cultura e il suo amore agli studii sono iperbolicamente celebrati da Sozomeno nella dedica, che questi gli fece della sua Historia ecclesiastica. E la buona memoria di tale insegnamento e degli uomini, che glielo avevano impartito, fece sì che, appena salito al trono, egli tornasse a rinnovare, in favore dei docenti, quei privilegi, che i suoi predecessori erano stati soliti concedere o ribadire.

Noi abbiamo infatti del 414, e dello stesso giorno, due sue leggi, le quali trattano appunto di questo,[711] ed esse sono o una piena e vigorosa conferma delle immunità precedentemente accordate ai medici, ai grammatici, ai retori e ai filosofi, in genere a tutti i professori di arti liberali, o una specificazione di determinati casi particolari, in cui quelle immunità dovevano applicarsi — e non sempre venivano applicate — conforme al testo del loro dispositivo.

Ma i buoni genii ispiratori di Teodosio II. non furono soltanto, come per il primogenito di Valentiniano I., i suoi maestri. Nel 421, egli celebrava un ben bizzarro matrimonio: sposava una greca, Atenaide, figliuola di un sofista dell’Università Ateniese, giovane tanto bella e colta, quanto modesta di fortuna. La influenza di un così intellettuale coniugio doveva tosto manifestarsi nell’amministrazione dell’impero, e se, quattro anni dopo, vediamo Teodosio II. dar mano a una delle opere più nobili, alla più notevole, forse, delle sue iniziative, noi dobbiamo pensare che ciò non accadde senza la cooperazione o l’ispirazione dell’Augusta consorte.

Nel 425, infatti, egli assegnava nuovi locali, e dava un nuovo regolare assetto, alla Università costantinopolitana. Di ciò si occupano due sue costituzioni, una del febbraio 425, pervenutaci in due diversi titoli del Codice Teodosiano, e una del marzo,[712] le quali, adoperando un termine consueto alle Università medievali, si potrebbero definire come i fondamenti statutarii di quell’Ateneo. Con la prima legge, Teodosio II. assegna ai pubblici docenti costantinopolitani nuove sale (exedrae) nei portici del Campidoglio. Queste egli distingue in due gruppi: le exedrae del portico settentrionale, vaste, arieggiate e luminose, per le quali non sarebbe occorso alcun restauro, e le exedrae dei lati orientale e occidentale, anguste e mancanti di sbocco, che avrebbero dovuto essere ampliate, aggregandovi i vani delle abitazioni e delle botteghe limitrofe. A tale scopo la costituzione ordina che questi locali siano espropriati a spese pubbliche e per la pubblica utilità.

Assegnato per tal guisa un edificio, quale richiedeva l’incremento della Università Costantinopolitana, Teodosio II., viene a stabilire un punto, che è fondamentale nel nuovo ordinamento della medesima. Egli prescrive che cotali locali debbano esclusivamente considerarsi riservati ai professori pubblici, regolarmente eletti, e che a ciascuno, per evidentissime ragioni disciplinari, si assegni un’aula distinta e speciale. L’Università, quindi, avrebbe dovuto avere il seguente ruolo d’insegnanti: 1) tre professori di eloquenza latina; 2) dieci professori di lingua e di letteratura latina (grammatici); 3) cinque professori di eloquenza greca (sophistae); 4) dieci di lingua e di letteratura greca; 5) un professore di filosofia; 6) due professori di giurisprudenza.

Tali disposizioni fondamentali vengono accompagnate da altre, non meno notevoli, sebbene contenute poco ordinatamente nella stessa costituzione e nell’altra successiva del marzo, che può dirsi formino il breve nucleo di una legge sullo stato giuridico dei professori dell’Università Costantinopolitana.

Teodosio infatti dispone: a) che la nomina degli insegnanti ufficiali della Università venga fatta dal Senato, che avrebbe proceduto all’esame dei titoli e della condotta morale dei candidati, e quindi — se lo avesse creduto — alla proposta della nomina;[713]

b) che i docenti così nominati debbano sottostare al divieto assoluto dell’insegnamento privato, sia pubblico, sia domestico, pena l’esclusione dai privilegi per loro appositamente stabiliti;

c) che, dopo venti anni di lodevole insegnamento e di lodevole condotta morale, i docenti della Università ricevano il titolo di conti — la onorificenza della così detta Comitiva primi ordinis — che li avrebbe, senz’altro, fatti entrare nei quadri della nobiltà dell’impero;

d) che ogni insegnamento pubblico, impartito da altri maestri, anche se in locali estranei a quelli universitarii, sia severamente proibito, pena la nota d’infamia e persino l’espulsione dei contravventori;

e) che, viceversa, sia ai professori, estranei alla Università, consentito l’insegnamento privato, ma nella sola forma d’insegnamento domestico.