IV.
Giustiniano assomma nella propria persona il tipo ideale di monarca cristiano assoluto,[769] che l’impero e la nuova religione erano andati insieme creando. Il concetto della potestà imperiale non ha per lui confini, ed egli crede a sè riserbato il diritto, anzi il dovere, di fondere in una massa unica tutto l’impero, di cancellarne le varietà, di creare uno Stato, in cui i sudditi non professino che due soli culti: quello dell’autorità del principe e l’altro della religione ufficiale. Dell’antico impero romano Giustiniano non ammira, e non vuol restaurato, che il potere delle armi e l’autorità delle leggi. Anche nel riconoscimento di queste ultime, egli formula, per vero, delle riserve, e la sua giurisprudenza non sarà precisamente quella repubblicana o dei primi secoli dell’impero. Ma di tutto il resto egli pensava dovesse farsi senz’altro man bassa, specie della religione. Tutti i membri del gran corpo dovevano essere pervasi da un solo spirito, da una sola fede.
Tutto quello, che ricordava l’indipendenza o le incertezze del passato, doveva essere distrutto. Così Giustiniano fu, quale era voluto essere, il Luigi XIV. dell’Oriente e dell’impero romano, nel VI. secolo di Cristo; così il suo governo segnò l’ultima grande persecuzione contro i resti del paganesimo sopravvissuto.
Giustiniano, infatti, interdice ogni riunione di dissidenti, ogni atto di religione pagana, pena la morte; esclude i pagani e i loro figliuoli da tutte le pubbliche funzioni, anche dalle più libere, come l’avvocatura; destituisce dai varii impieghi i sudditi tenaci nell’antica eresia, e istituisce pei funzionari il giuramento sull’Evangelo.
Come se ciò non bastasse, esclude i pagani da ogni atto della vita civile. Il pagano non può amministrare i propri beni, non disporne; i suoi figliuoli, se seguono la fede del padre, sono privati della eredità e sostituiti con i discendenti ortodossi. Il pagano non può testimoniare, non possedere uno schiavo pagano. I suoi figli, che si convertono al cristianesimo, sono sottratti alla sua potestà di padre e privilegiati in confronto dei loro fratelli non ortodossi. Tutte le donazioni e i legati, fatti allo scopo di sostenere l’antico culto, sono nulli, e quelli, che tentassero simulatamente di raggiungere un tale scopo, soggetti a confisca.
Era molto, ma non era tutto. Il paganesimo resisteva ancora. Bisognava raggiungerne e stroncarne le estreme radici. Così ogni pagano convertito, che tornava alla fede dei padri, venne senz’altro predestinato alla pena capitale; gli altri furono invitati a darsi in nota ai poteri dello Stato, per fare pubblica professione di fede ortodossa e battezzarsi al più presto, a meno che non avessero voluto incorrere in pene gravissime, specificate. Il cittadino non fu più soltanto responsabile di se stesso, ma anche della fede della propria moglie, dei propri figliuoli, dei propri servi. Egli deve convertire anche questi, pena la destituzione, se è pubblico ufficiale, o la confisca dei beni, se è un privato. I pagani non possono avere diritto che a una sola cosa — e anche questa è graziosa liberalità del principe — alla vita.[770]
Tanta reazione è portata nella scuola. La vendetta di Giuliano può dirsi ora completa. E come questi aveva proibito ai retori e ai grammatici cristiani l’insegnamento nelle scuole classiche del tempo, così Giustiniano proibisce qualsiasi forma d’insegnamento, da parte dei pagani superstiti. Noi possediamo il testo preciso del divieto: «Coloro, i quali sono affetti dalla insania del paganesimo, nè entrino nella milizia, nè godano di alcuna pubblica carica, nè, sotto l’apparenza di insegnare una qualche disciplina, sia loro lecito trascinare le anime semplici ai propri errori, e renderli in tal modo più tepidi verso la vera e pura fede ortodossa»[771]. E, in altra occasione, l’imperatore ripete: «Noi proibiamo che l’insegnamento di alcuna disciplina sia impartito da coloro, che sono travagliati dalla insania del paganesimo, affinchè in tal guisa simulando di istruire coloro, che, pur troppo, li frequentano, non corrompano le anime dei discepoli. Nè alcuna annona ricevano essi dal fisco, essi, che, nè in virtù delle lettere sacre, nè delle forme prammatiche, hanno alcun che di simile a reclamare. E, se taluno, nella capitale o nelle province, si troverà in tali condizioni, e, insieme con la moglie e coi figliuoli non si affretterà a recarsi nelle nostre sante chiese, egli andrà soggetto alle pene sopra specificate, le sue sostanze saranno confiscate, ed egli stesso verrà mandato in esilio.»[772]