IX.
Ma la grande, la rivoluzionaria novità della sua riforma è la pubblicazione — che avviene ora per la prima volta — di un corpo di istruzioni e di programmi relativi all’insegnamento universitario del diritto, che vale la pena di riferire largamente.
La costituzione che li contiene, è sempre quella, che testè menzionammo, rivolta, e dedicata, ai professori di diritto in Costantinopoli e in Berito, e la breve introduzione ne illustra la ragione e lo scopo. «Poiché — essa s’esprime — a Voi, pubblici professori di diritto, era mestieri conoscere quali cose, e in qual tempo, Noi pensiamo sia necessario insegnare ai giovani studiosi, perchè possano divenire onesti ed eruditi, reputiamo opportuno rivolgervi il presente discorso, affinchè tanto Voi, quanto i Vostri successori, osserviate le Nostre norme, e tutti possiate così gloriosamente percorrere le vie della giurisprudenza.
«Per il passato, come Voi ben sapete, della grande moltitudine di opere giuridiche[809] esistenti — circa duemila volumi e tre milioni di righi — gli studenti non apprendevano, dalla viva voce del maestro, che sei libri soltanto, i quali, per giunta, peccavano di confusione, e solo di rado contenevano nozioni giuridiche utili. I rimanenti, caduti in desuetudine, venivano da tutti trascurati.
«Fra questi sei libri, erano le Institutiones del nostro Gaio e quattro libri singulares, il primo, famoso, de re uxoria, il secondo, de tutelis, il terzo e il quarto de testamentis e de legatis, i quali però non si studiavano per intero, ma se ne tralasciavano molte parti reputate superflue. Per giunta, questa materia, che si svolgeva nel primo anno, veniva impartita, non secondo la progressione dell’Edictum perpetuum, ma disordinatamente e confusamente, mescolando l’utile all’inutile, anzi assegnando maggior tempo alle cose inutili.
«Nel secondo anno, senza ordine fisso, si insegnava la Prima pars legum, salvo taluni titoli, poichè sarebbe stata cosa enorme che, dopo le Institutiones, si leggesse qualcosa di diverso di ciò che, per la sua natura, ebbe il nome di Prima parte. E dopo questo insegnamento, che anch’esso non si faceva continuatamente, ma in esposizioni staccate, e che s’indugiava in questioni per gran parte inutili, s’illustravano ai giovani altri titoli, tra cui quelle parti del comentario dell’Editto,[810] che si denominano de iudiciis, i quali del pari non si esponevano di seguito, ma saltuariamente (come se tutto il resto del volume fosse costituito da informazioni inutili), e i sette libri de rebus, omettendo anche di questi molte parti, che gli insegnanti trascuravano, in quanto non acconce alla cultura giuridica. Nel terzo anno, poi, i giovani apprendevano quanto di questi due libri non era stato fin allora insegnato, e ciò, secondo l’alternazione dei due volumi, che questa materia contengono. Si apriva così, per i giovani, la via al sommo Papiniano e ai suoi Responsa. Ma di questa materia dei Responsa, che si conteneva in 19 libri, essi apprendevano otto libri soltanto, e neanche per intero, ma pochi e brevi frammenti, sicchè ne venivano staccati, ancora desiderosi di apprendere. «Delle altre opere di Papiniano gli studenti leggevano, nel terzo anno, solo poche parti, tra le molte, e, per giunta, saltuariamente.»[811]
«Apprese solo queste cose dai professori, i giovani studiavano da sè i Responsa di Paolo, ma neanche questi per intero (appena 18 libri in tutto),[812] imperfettamente e, secondo la mala consuetudine, inorganicamente. Tale era, nel quarto anno, la fine di tutta l’antica sapienza giuridica. Chi vorrà fare il conto di tutto quello che si insegnava troverà che, di tanta copia di opere giuridiche, i giovani apprendevano a mala pena solo circa 60 mila righi; il resto era da loro trascurato, o ignorato, e solo si pensava che si dovesse studiare, in piccolissima parte, qualora a ciò avessero costretto le esigenze dei procedimenti giudiziarii, o Voi stessi, o Maestri, Vi foste affrettati a scorrerne qualche punto, per avere una cultura un po’ superiore a quella degli scolari.
«Questa era la condizione della vecchia istruzione giuridica, siccome anche Voi potete testimoniare.»[813]
Dopo questa vivace critica dei metodi e dei vecchi programmi, relativi a l’insegnamento superiore della giurisprudenza, Giustiniano viene a parlare dei proprii meriti e delle proprie innovazioni.
«Noi, avendo trovato tanta penuria di raccolte di leggi, e stimando questa, cosa veramente miserevole, abbiamo aperto ai volenterosi i tesori della giurisprudenza, che, distribuiti con misura dalla Vostra sapienza, potranno fare i Vostri discepoli dottissimi oratori e valorosi giurisperiti.
«Nel primo anno, dunque, apprenderanno i giovani le nostre Institutiones, che sono state raccolte da quasi tutto il corpo delle vecchie Institutiones e, come in liquido stagno, derivate da molte torbide fonti. Nel resto dell’anno, poi, secondo l’ordine migliore, Noi vogliamo che sia insegnata quella prima pars legum, che con vocabolo greco si chiama πρῶτα, cui nulla può precedere, perchè quello che è primo non può avere altro innanzi a sè. Questo sia tutto il programma del primo anno».
«Nel secondo anno, poi, Noi decretiamo che i giovani apprendano i sette libri de iudiciis e gli otto de rebus, e ciò, secondo la consuetudine, che vogliamo conservare immutata. Ma questi libri apprendano per intero, e organicamente, senza alcuna omissione, poichè la nuova redazione è bella e non vi è nulla di inutile, nulla di vieto. All’uno o all’altro di codesti libri de iudiciis o de rebus, Noi vogliamo che, nel programma del secondo anno, siano aggiunti quattro libri singulares, che abbiamo ricavati da quattordici libri, cioè uno dai tre volumi che abbiamo composto sulla materia delle doti, uno dai due, che abbiamo composti sulla tutela, uno dai due volumi sui testamenti, uno dai sette sui legati, sui fidecommessi e questioni analoghe. Solo dunque questi quattro libri, che si trovano in principio di ciascuna delle opere succitate, Noi ordiniamo che siano da Voi insegnati ai giovani; gli altri dieci saranno da riserbarsi per un tempo più opportuno, essendo impossibile lo studio e la spiegazione scolastica di questi quattordici libri nel solo secondo anno.
«Nel terzo anno, si tenga l’ordine seguente: si facciano studiare i libri de iudiciis o quelli de rebus, secondo richiederà l’alternarsi delle materie, insegnate precedentemente. Contemporaneamente, si studino tre trattati di leggi speciali e, anzi tutto, il libro, che riguarda la formula ipotecaria, che Noi abbiamo posto a suo luogo, dove si discorre delle ipoteche, perchè, avendo la formula ipotecaria grande affinità con le azioni dipendenti dal contratto di pegno, che stanno nei libri de rebus, vertendo l’una e le altre pressochè sulla stessa materia, quella non doveva starne discosta.
«Dopo questo libro, venga impartita la materia del l’altro libro dell’Editto degli edili intorno all’azione redibitoria, alle evictiones, nonchè sulla stipulatio dupla. E, poichè le garanzie legali delle compere e delle vendite sono contenute nei libri de rebus e tutti poi i capitoli, di cui parlammo, erano stati posti nell’ultima parte del primo editto, abbiamo dovuto metterlo più innanzi, affinchè non fossero troppo discosti dal contratto di vendita, di cui sono quasi come gli strumenti.
«E abbiamo messo l’insegnamento di questi tre libri con quelli dell’acutissimo Papiniano. Il sommo Papiniano somministrerà materia notevolissima d’insegnamento, non solo dai suoi 19 libri di Responsa, ma anche dai 37 libri di Quaestiones, dai due intorno alle Definitiones, dal trattato De adulteriis e da quasi tutto ciò che di lui abbiamo riportato in varii luoghi dei nostri Digesta.
«Con lui, dunque, si chiuda il programma del terzo anno.
«Gli studenti del quarto, invece dei Responsa del sapientissimo Paolo, curino di studiare i dieci libri singulares, superstiti dei quattordici, che dianzi abbiamo elencato, e siano certi di conseguire, dallo studio di questi, molto maggiore e più vasta cultura, che dai Responsa. Così sarà loro impartita la materia dei libri singulares, da noi rielaborati e distribuiti in diciassette libri, e in due parti del Digesto, cioè nella quarta e nella quinta, seguendo la divisione in sette parti. Così apparirà vero ciò che Noi dicevamo con le prime parole di questo Nostro discorso, che cioè, con lo studio di 36[814] libri dei Digesta, i giovani possono istruirsi completamente ed essere preparati a qualunque lavoro giuridico e riuscire non indegni del nostro secolo. Le due altre parti, cioè la sesta e la settima dei nostri Digesta, divise in quattordici libri, sono state qui aggregate, non perchè siano illustrate pubblicamente, ma perchè i giovani possano studiarle da sè e citarle nei giudizi.
«Dopo aver bene assimilato i Digesta, gli studenti del quinto anno, cureranno di conoscere e di analizzare il Codice delle costituzioni. Così ad essi non mancherà la nozione di alcuna parte della giurisprudenza, ma le avranno tutte percorse e abbracciate. Così, tra le restanti discipline, le quali, anche se di molto inferiori, mancano tuttavia di confini, questa sola scienza, per opera Nostra, potrà ora vantare dei limiti fissati invariabilmente.»[815]