V.
Ma le deficienze e le mende, che noi siamo costretti a notare nel governo di Valente, nei rispetti della pubblica istruzione, vengono largamente colmate dal suo collega dell’Occidente, il figlio e successore di Valentiniano I., Graziano. L’opera di costui, nella sezione dell’impero assegnata alle sue cure, è veramente di prim’ordine.
A una sua prima legge del 376,[667] diretta al praefectus praetorio delle Gallie, va legato tutto l’ordinamento e l’incremento della pubblica istruzione in quel paese durante i secoli successivi. In tale legge, Graziano prescriveva che, nelle città principali della Gallia, venissero nominati dei maestri di grammatica e di retorica latina e greca, stipendiati dagli enti locali. La elezione di tali maestri è dall’imperatore lasciata ai Consigli municipali delle varie città; ma la sua legge ha cura di soggiungere che tale libertà non si estendeva alla misura degli stipendi. Questi, a parte la regolarità, con cui dovevano essere corrisposti, sono fissati in ragione di 24 annone per i retori, e di 12 per i grammatici greci e latini, in ciascuna delle città in cui esistevano, o si istituivano, le nuove scuole municipali. In Treviri poi, capoluogo della provincia e sede della casa regnante, Graziano crede opportuno stabilire un trattamento speciale. Il maestro di eloquenza avrebbe dovuto percepirvi 30 annone; il grammatico latino, 20 annone; il grammatico greco, «se qualcuno degno se ne poteva trovare», 12 annone.[668]
Siamo già, come si vede, nel cuore di quel periodo della storia romana, in cui le imposte e gli stipendii non si pagano più in denaro, ma in natura, e in cui il regresso materiale dell’impero riconduce a forme da tempo trapassate di economia naturale.[669] Come che sia, l’annona rappresentava il fabbisogno individuale d’una persona, e comprendeva pane, frumento, olio, vino etc. Ma, se questo è fuori dubbio, non è cosa facile stabilire a quanto con precisione ascendesse, in questo tempo, un’annona in Gallia. Nel 445, per una metà dell’Africa settentrionale, l’imperatore aveva fissato un’annona militare in 4 solidi annui (L. 60 circa).[670] Ma le circostanze, in cui tale provvedimento venne preso, furono eccezionali, e non è lecito generalizzare a tutto l’impero quella equivalenza. Un secolo dopo, per l’Africa settentrionale in genere, il Codice Giustinianeo fisserà l’equivalenza di un’annona annua in 5 solidi (L. 75 circa)[671], secondo cui 12 annone annue sarebbero state pari ad uno stipendio di L. 900; 24, a uno di L. 1800; 20, a uno di L. 1500, e 30 annone, ad uno di L. 2250. Ma, a parte che non sappiamo affatto quali rapporti di somiglianza intercedessero fra le condizioni economiche della Gallia, in sulla fine del IV., e dell’Africa, in sulla prima metà del VI. secolo di C., un semplice calcolo matematico, che poggi su un diverso procedimento, mostra quanto incerta debba essere l’attendibilità di ogni equivalenza fondata su così fragili e fuggevoli elementi.
Noi sappiamo infatti che, secondo l’Editto dioclezianeo de pretiis rerum venalium, un moggio ordinario di frumento doveva, nei primi del quarto secolo, costare, ed essere, in tutto l’impero, venduto, per circa L. 1,00[672]. Sappiamo ancora che, nell’età imperiale romana, l’annona frumentaria mensile era di 5 modii,[673] e, calcolando su questi elementi, abbiamo, per 12 annone annue di solo frumento, L. 720; per 24, L. 1440; per 20, L. 1200; per 30 L. 1800. A queste bisogna aggiungere le annone, che non si percepivano in frumento. Di esse le più onerose, quelle che realmente portavano un aggravio allo Stato, erano le annone di olio. Temistio, che è proprio di questa età e che in una sua orazione discorre dei contemporanei pagamenti in natura, usati a Costantinopoli, informa che, per un medimno di frumento, si dava un’anfora di olio.[674] Per un moggio, quindi, (pari a 1⁄6 circa di medimno) si sarà corrisposto solo 1⁄6 di anfora (l. 4. o poco più), e perciò, per 12; 24; 20; 30 annone annue, rispettivamente, l. 2880; l. 5760; l. 4800; l. 7200. Il prezzo dell’olio comune, secondo l’Editto dioclezianeo, era di 12 denarii (L. 0,25) per un sextarius italico[675] (l. 0,546), cioè di L. 0.45 circa al litro. Calcolando su codesto prezzo, abbiamo una spesa annua per fornitura d’olio alle quattro categorie di docenti stipendiati dallo Stato di circa L. 1300, L. 2600, L. 2150, L. 3350, secondo che quelli percepivano 12, 24, 20, 30 annone. Sommando tali cifre a quelle ricavate pel frumento, è facile avvedersi come si pervenga a resultati di gran lunga diversi dagli altri, conseguiti, ragguagliando, per la Gallia del IV. secolo, un’annona a 5 solidi. Tutto ciò, senza tener conto delle annone vinarie, il cui importo non doveva essere esiguo,[676] e delle elargizioni accessorie.
Ma, non ostante la impossibilità di raggiungere cifre concrete, noi siamo sempre in grado di formarci una idea generale del valore di quegli stipendii. I resultati dianzi esibiti, anche se incompleti, assicurano che essi rappresentano cifre inferiori allo stipendio, fissato da Vespasiano per il professore di eloquenza latina in Roma, cifre inferiori a quelle, fissate da Marco Aurelio, pei docenti di filosofia in Atene, cifre inferiori all’ammontare dello stipendio di Eumenio in Augustodunum. Ma ciò non vuol dire che quegli stipendi debbano considerarsi come insufficienti. Infatti, nel passo dianzi citato, Temistio, dichiarava di percepire, non s’intende bene a quale titolo,[677] l’emolumento privilegiato di 200 medimni l’anno, cioè di 1200 modii di grano. Ma 1200 modii stanno a rappresentare 20 annone annue, quante ne spettavano al professore di lingua e di letteratura latina a Treviri, e poco meno di quante avrebbero dovuto percepire i professori di eloquenza nelle altre città. E, se a quest’argomento si aggiunge la testimonianza di uno dei docenti stessi della Gallia, il retore e poeta Ausonio, il quale, nelle sue commemorazioni dei professori di Bordeaux (Burdigala) non accenna mai a tristi condizioni economiche dei suoi defunti colleghi, noi possiamo dire di possedere una riprova, sufficientemente valida, della nostra opinione.
Ma Ausonio medesimo ci previene di non errare, generalizzando eccessivamente, che la condizione dei grammatici greci, retribuiti con sole 12 annone annue, non doveva essere lieta.
Discorrendo infatti di questa categoria di docenti, egli accenna alla modestia dei loro utili e alla ingloriosa arte loro.[678] Accenna ancora alla indifferenza della gioventù gallica verso l’apprendimento della lingua e della letteratura, di cui essi tenevano cattedra. I redditi dunque dei grammatici greci, non arrotondati da alcun privato provento, dovevano limitarsi alle 12 annone annue dei municipii, e queste, secondo Ausonio, erano uno stipendio esiguo per una vita mediocremente agiata. Se poi i grammatici latini, anch’essi retribuiti dovunque, salvo che in Treviri, in pari misura, non versavano in eguali strettezze, ciò si doveva a compensi estranei al loro insegnamento ufficiale.
In ogni modo però l’ammontare degli stipendii, fissati dall’imperatore, non può concepirsi che come la designazione di un minimum invalicabile, e senza dubbio i singoli municipii potevano, a seconda delle proprie risorse, elevarli a cifre maggiori, ed è a credere che qualcuno di essi abbia tradotto in realtà una così gradita aspettazione.