VI.
Le norme generali delle due costituzioni, riguardanti l’ordinamento interno della Università costantinopolitana, di cui la prima, nella collezione legislativa pubblicata da Teodosio II., si ritrova fra le misure relative all’ordinamento degli studii in Roma, oltre che in Costantinopoli (De studiis liberalibus Urbis Romae et Costantinopolitanae), si riferiscono solo a questa seconda città, e non anche all’antica capitale del mondo, la metropoli dell’Italia?
Il motivo, che ha indotto qualche studioso[721] a sostenere questa seconda opinione, poggia forse sur un equivoco, giacchè la identità della rubrica del titolo, sotto cui l’una e l’altra sono elencate, si può spiegare anche col fatto che la sua prima parte contiene la costituzione di Valentiniano I. sulla disciplina degli studenti, che si riferiva appunto a Roma[722].
Ma vi è qualche altro particolare, il quale ci induce a sospettare che più tardi taluna delle norme, emanate da Teodosio II. per l’Università costantinopolitana, si applicasse anche all’Ateneo romano. Quivi, infatti, in questo e nel secolo successivo, sarà in vigore il conferimento della Comitiva primi ordinis, la quale — vedemmo — era un’onorificenza che Teodosio II. concedeva ai professori di Costantinopoli, dopo un ventennio di lodevole insegnamento. Noi possediamo anzi il documento della prima concessione di codesta dignità in Roma, in un’epigrafe, che anche altri indizii palesano del secondo quarto del secolo V., secondo la quale il felice privilegiato fu un cristiano insegnante di retorica.[723] Codesto punto delle innovazioni di Teodosio II. o trovò dunque la sua applicazione in Occidente dopo il 438, allorchè il Codice teodosiano cominciò ad entrare in vigore anche in questa parte dell’impero, o Roma ne godette nello stesso tempo che Costantinopoli.
Ma tale rivelazione, che concerne una delle riforme scolastiche di Teodosio, solleva in noi il sospetto che altrettanto fosse avvenuto di parecchie delle rimanenti.
Chi infatti si dia la pena di scorrerle trova manifesto che la maggior parte non hanno nulla di peculiare per la giovane capitale dell’Oriente. La forma della nomina ufficiale dei maestri, il divieto fatto loro dell’insegnamento pubblico ai maestri privati, sono tutte norme, di cui talune — la prima ad esempio — troviamo più tardi osservate anche fuori di Costantinopoli, e le altre, nulla esclude lo siano state, egualmente, altrove. Nella tendenza, che ormai aveva assunto l’impero romano, di disciplinare e di accentrare ogni cosa, e nell’occasione, che si porse, per l’ultima volta, a Teodosio II., di reggere nelle sue mani i destini di ambedue le sezioni, orientale ed occidentale, tutto lascia agevolmente supporre che l’ordinamento, da lui imposto agli studi medii e superiori di Costantinopoli, fosse, subito dopo, applicato anche a Roma.
E, forse, non a Roma soltanto. Non le sole due capitali dell’impero ebbero scuole di Stato. L’impero altra volta statizzò determinati insegnamenti, affidandoli a determinate città.[724] Perchè mai non si sarebbero, anche per queste, ripetute le misure preventive, che, nel pensiero del governo, valevano a salvaguardare la serietà e la dignità dell’insegnamento secondario e superiore di Costantinopoli? Come si vede, tutti i criterii di verisimiglianza ci inducono a propendere verso quest’ultima opinione.