AVVERTENZA
Abbiamo raccolto sotto questa generica denominazione di documenti le narrazioni di varii processi sul preteso uso del sangue cristiano nei riti ebraici e le dichiarazioni di sovrani, principi e personaggi competenti sopra siffatta calunnia, nonchè un discorso dell'Eminentissimo Cardinale Manning, ed una memoria del principe Demidoff sulla questione semitica in Russia, e persino una leggenda talmudica intesa a far noto lo spirito di tolleranza cui si informarono, generalmente, i padri del Talmud.
Aggiungeremo che molti fra i documenti che seguono sono tratti da un opuscolo pubblicato a Vienna nel 1883, col titolo: Die Blutbeschuldigung gegen die Juden von christlicher Seite beurtheilt. Al numero d'ordine, che precede questi documenti, facciamo seguire un asterisco.
[DOCUMENTI]
[I.]
La leggenda di Dama.
Ci piace riprodurre questa leggenda talmudica la quale giova a mostrare come i dottori del Talmud riconoscessero che, anche nei pagani, potevano trovarsi virtù non comuni.
Viveva in Ascalon un pagano per nome Dama, figlio di un certo Nedina, il quale era tutto in sul traffico di pietre preziose, e ne traeva discreti guadagni.
Accadde una volta ch'egli trovossi abbondantemente provvisto appunto di quella qualità di gemme che il rito mosaico prescrive per l'efod (manto) del sommo sacerdote di Gerusalemme; nè era tanto facile che altra favorevole occasione gli si presentasse di venderle con profitto.
Un giorno Dama vede entrare nella sua bottega i sapienti venerabili d'Israello, i quali con una certa inquietudine ed ansia che di leggieri traspariva dal loro volto, gli chieggono se per avventura tenesse ancora nel suo negozio di quella sorta di gemme che all'efod abbisognavano.
“Ascolta! soggiungevano i vecchi: appunto per provvedere il sacro manto di queste gemme che ora gli mancano, ci siamo mossi noi stessi in tutta fretta, per tema che da altri si frapponesse ritardo a compire questa pia provvista. Se tu ne sei fornito ben puoi dirti fortunato; però che poco c'importa del prezzo, purchè abbiamo al più tosto le gemme, e possiamo ritornare colà ove con tant'ansia siamo aspettati.”
Giubilava il mercante a questa notizia e a questa proposta e tutto nel pensiero del grasso guadagno che ne avrebbe fatto, diede mano a quelle poche pietre preziose che gli stavano davanti, e presentatele ai sapienti d'Israello:
“Signori! disse: osservate se queste si affanno al vostro bisogno, e tosto che ci saremo accordati nel prezzo, io spero di potere in sull'istante darvene quel numero che sarà nel desiderio vostro.”
Le osservarono attentamente i saggi, e come le ebbero riscontrate eguali a quelle che il religioso rito prescrive, “È il caso nostro, risposero; ora parliamo del prezzo. Purchè non ci sia alcun ritardo nella rimissione delle pietre.”
Ma quanto al prezzo non ebbero a discorrere nè a discutere lungamente, poichè dall'un canto eravi facile arrendevolezza a ben pagare, dall'altro l'offerto guadagno superava di gran lunga le concette speranze. Onde, conchiuso il contratto, “Aspettate alquanto, o signori; in sull'istante io sarò qui di ritorno colle gemme.”
Tutto lieto della buona giornata, va per salire in sulle stanze e prendere dallo scrigno le riposte pietre. Lento lento però egli monta la scala, perocchè nella stanza appunto ove stava la preziosa arca, giaceva il vecchio padre infermiccio. Egli entra quasi in punta di piedi, e adagio adagio si accosta al letto per dargli notizia del buon contratto, e farsi rimettere la chiave dello scrigno che il vecchio timoroso teneva sempre presso di sè. Ma, o sorpresa! il vecchio dorme. Da lungo tempo non aveva più gustato riposo, ed ora era tutto immerso in dolce sopore.
Il figlio contempla un momento con gioia quel riposo del padre; poi pensa alla chiave, e ricorda che il vecchio soleva tenerla sotto al capo. Lo guarda ancora amorosamente, lo fissa immobile, poi dice fra sè stesso: — Pazienza! non si farà il contratto; ma io non disturberò il dolce riposo del padre mio. —
Ridiscese lento lento la scala, e “Signori; disse ai sapienti, per ora io non posso rimettervi le gemme.”
“Ma noi non possiamo aspettare, gli risposero tra indispettiti ed attoniti: o sull'istante, o ci rivolgeremo altrove.”
“Avete ragione: duole assai anche a me; ma io non posso altro.”
I saggi d'Israello se ne andarono; ma quando si venne a sapere la ragione del fatto, tutti lodarono il figliale rispetto di Dama.
L'anno dopo nacque nella greggia di Dama, caso veramente raro, una giovenca tutta rossa senza macchia alcuna quale appunto era prescritta per un sacro rito mosaico [(342)]. Tosto i sapienti d'Israello corsero in casa sua per farne acquisto.
“Signori, disse egli, io so bene che nessun prezzo mi sarebbe da voi diniegato; ma a me basta soltanto che mi compensi della perdita che ho fatta l'anno scorso, per non mancare del debito mio verso il padre.”
I Rabbini meditando su tutto questo fatto, dissero: “Quanti tesori di ricompensa non debbono aspettarsi i fedeli dalla misericordia di Dio, la quale dà il premio delle buone opere anche a coloro che non hanno accettata la santa legge?” (Talmud Kiduscim, cap. 1).
[(342)] Veggasi il Pentateuco. Numeri, cap. xix.
[II. *]
Lettera patente dell'Imperatore Federico III
Noi Federigo, per grazia di Dio, Imperatore Romano, ecc.
Omissis
. . . . . Abbiamo saputo che l'illustrissimo Margravio Carlo di Baden, conte di Sparheim, Nostro caro cognato e principe, pigliando motivo da contestazioni insorte fra taluni Ebrei e Cristiani, ha commesso, verso questi primi, atroci azioni, martorizzandoli in guisa che ne morirono, ed impadronendosi poi dei loro beni. Ora come abbiamo invitato il predetto Margravio a non più commettere simili atti da Noi non permessi, così invitiamo voi tutti a voler obbedire a questa Nostra Patente. Il predetto Margravio Carlo avendo agito in siffatta guisa senza motivo, ma, a quanto ci consta, per odio e per sospetto che essi Ebrei abbiano fatto uso di sangue cristiano di cui hanno assoluto bisogno e che perciò abbiano commesso dei delitti, richiamiamo la vostra attenzione su quanto siamo per dire. I nostri santi padri, i papi, hanno fatto studiare la cosa da dotti e da giurisperiti ed hanno dichiarato che tali misfatti sono infondati e proibiti, ed hanno vietato vi si aggiusti fede. Ci affrettiamo quindi a dichiarare che essi Ebrei sono, coi loro averi, sudditi del Nostro Imperial Dominio e che perciò ci saremmo affrettati di studiare le accuse lanciate contro di loro se veramente vi fosse stata giustizia nel procedere del Margravio e se non vi fossero stati altri motivi che lo indussero ad agire frettolosamente e senza farcene rapporto. Ripetiamo pertanto in tutta la sua forza la Nostra imperiale Volontà, che tutti si astengano da simili azioni non avendo il Margravio avuto il diritto di agire come ha fatto, e mandino a Noi, cui tocca di giudicarne, ogni lagnanza. E questo ordiniamo seriamente, perchè tali ingiustizie non abbiano mai più a verificarsi, sicchè non dobbiamo più scrivere su tale argomento. Ordiniamo, poi, sotto pena di grave ammenda, si mettano subito in libertà gli Ebrei imprigionati e si restituiscano loro, conformemente a questa mia lettera imperiale, i loro averi. Tanto ordiniamo in forza dell'Imperial Nostro Diritto, e di più ordiniamo, al predetto Margravio, di pagare subito, alla Nostra Camera Imperiale, una multa di 100 marchi in oro fino, essendo nostra assoluta volontà, che se egli, o qualchedun altro, si dimostrasse disobbediente ed azzardasse, per nessuna ragione, di toccare, come già ha fatto, gli Ebrei od i loro beni, cadrebbe tosto in disgrazia.
Il Margravio, e tutti con lui, sono invitati a proteggere in ogni guisa gli Ebrei del Nostro Impero, e nessuno in nessun paese, città, villaggio, borgo o distretto, possa permettersi di toccare loro od i loro beni se non vogliono cadere nella disgrazia nostra e dell'Impero e se vogliono evitare un'altra volta la succitata multa. Questa è assoluta volontà Nostra, ed eseguendola non vi mancherà la Nostra benigna grazia.
Dato a Volkmark, suggellato col Nostro Imperiale Suggello, il venerdì avanti il giorno di San Giovanni, dopo la nascita di Cristo 1470. Nel 31º anno del Nostro romano Regno, il 19º dell'Impero ed il 13º del Regno Ungarico.
(Giovanni Cristoforo Wagenseil, “Benachrichtigungen” ecc., pagine 168–172).
[III.]
Lettera del Doge di Venezia, Pietro Mocenigo, al podestà e capitano di Padova.
Rub. Pro Judeis in causa beati Simonis de Tridento.
Cart. 14 retro.
Petrus mocenigo dei gratia dux Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus viris Antonio erizo de suo mandato potestati et Bertucio contareno capitaneo padue et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Ad nostram pervenit notitiam quod ex causa cuinscumque rumoris dissipati scilicet in tridento inventum fuisse puerum necatum a Judeis illius loci molestantur et verberantur Judei habitantes in terris et locis nostris. Et quod absurdius est facto impetu a christianis soditis nostris aggredi illos et predari sursum deorsum commeantes. Queritur usque adeo ut transire de loco ad locum dubitent, ne cedantur et dispoliantur: cuius quidem temeritatis auctores et impulsores esse dicuntur quidam predicatores et etiam ipsi zaretanì contionem de his habentes in populo. Que res quantum nobis displiceat, quantum molesta et ingrata sit optime intelligere pro vestra prudentia potestis. Credimus certe rumorem ipsum de puero necato commentum esse et artem ad quem finem [(343)] videant et interpretentur alii. Nos vero volumus semper ut in terris et locis nostris Judei secure et impune inhabitarent: et omnis vis et iniuria absit ab illis non secus quod sit erga ceteros fideles et subditos nostros. Et si quis est qui aliter vel presumat vel cogitet, male nos et indignationem nostram novit. Et licet non dubitemus quod pro una circumspectione probe intelligatis ista non convenire: et presertim hoc tempore provideritis quod provisuri quod sitis nec in ista civitate et territorio nostro contra Judeos innovetur quodcumque dicta de causa. Tamen volumus et vobis mandamus ut sub severissimis penis providere debeatis, et talem operam dare quod secure et tute inhabitare voleant: et ut sursum deorsum ire et redire Judei omnes istic habitantes procedendo contra inobedientes et obviando ne a predicatoribus aut aliis excitetur populus ad tales insultus, quo nihil displicentius audire et intelligere possemus: has autem nostras literas in actis Cancellerie vestre ad futurorum memoriam registrare faciatis.
Datum in nostro ducali palatio
Die xxii aprilis — Jndictione viii, 1475.
Copia tratta dal Registro originale della Cancelleria di Padova segnato col N. xxvi — e chiamato Registro Verde. Si conserva nell'Archivio Antico annesso al Museo Civico.
[(343)] A che fine? Risponda per noi un contemporaneo e precisamente un Sacramorus, ambasciatore milanese a Roma e Protonotario apostolico, il quale scrivendo da Roma, a Cicco Simonetta, segretario del Duca di Milano, in data 7 agosto 1475, vien fuori, a proposito di questo fatto, con queste precise parole: “... èt il prefato nostro Signore manda el vescovo de Ventimiglia a Trento per vedere et examinare questo che se scrive, acciò che se pur sia vero, e non sia appetito de qualche roba...” (Cfr. Bollettino Storico della Svizzera Italiana; anno iv: gennaio-febbraio 1884, pag. 21). Il fine dunque si sospettava fin d'allora, ed era quello che noi siam sempre venuti dicendo: Appetito de qualche roba, come diceva quel buon Sacramorus, per non dire netto e schietto il desiderio di derubar le vittime, calunniandole.
C. G.
[IV.]
1479 . . . Aprile.
Carteggio relativo all'arresto di alcuni Ebrei della provincia di Pavia, falsamente imputati d'avere, nelle loro cerimonie, crocifisso un fanciullo cristiano; e dichiarazione di provata innocenza, emessa il 28 aprile 1479, da Bona e Giovanni Galeazzo Maria Sforza, con ordine di liberazione e resa dei beni confiscati [(344)].
1º
Illustrissimi et excellentissimi principes et domini domini mej metuendissimi. Aviso vostre excellentie qualiter noviter domino Antonino locumtenente del Cardinale ha dextenuto uno hebreo che sta in la tera dela Stratella per famiglo de uno Belhomo hebreo che sta in la terra de Arena, perchè el debe haver piglato uno puto et mandato al dicto Belhomo per fare le cerimonie deli hebrey, lo qual puto non se trova. El qual famiglo he stato examinato, et prout posso intendere ha confessato haver mandato esso puto al dicto Belhomo. Et intexo questo ho facto dextenire esso Belhomo: Et aziò se possa haver il vero dal dicto Belhomo bexognaria haver esso famiglo, et etiam la confessione per luy facta et li altri indicij per esso domino Antonino et seu il suo potestà assumpte, aziò etiam possa intendere li complici et participi de tal delicto, et provvedere circha il punire similli errori, li quali non sono da tollerare. Per la qual cossa piaqua a vostre excellentie scrivere al dicto domino Antonino, me vogla dare nele mane cussi dicto famiglo, come la confessione sua et altri indicij circha ciò assumpto per intendere il vero; avisando esse vostre excellentie che più virilmente se procedarà nante a mi che al dicto domino Antonino, perchè etiam questo he uno officio, et vostre excellentie non debano tolerare me sia tolta la jurisdicione, la qual cosa etiam cedarà ad utillitate de vostre excellentie, ala qual humiliter me racomando.
Papie, xx aprilis 1479.
Earundem illustrissimarum et excellentissimarum dominationum, fidelis servitor
Johannes Calzavacha.
A tergo. — Illustrissimis et excellentissimis principibus et dominis dominis ducibus Mediolani et dominis meis metuendissimis.
Mediolani — cito — cito.
[(344)] Questi documenti, il cui originale esiste nell'Archivio di Stato di Milano, (Raccolta Ebrei 1479) vedono ora la luce per la prima volta.
C. G.
2º
Illustrissimi signori mei. Per una mia di xx del presente avisaj vostre signorie illustrissime dela captura di uno ebreo facta per il locotenente del reverendissimo Cardinale di questa città, qual inculpava uno Belhomo pur ebreo che havea havuto nele mane uno puto christiano qual no se trova et se dubita lo habia facto morire, et pregava vostre illustrissime signorie facesero ch'io havese li indicij e la confessione di quelo ebreo era nelle mane di esso locotenente, aciò ch'io potese procedere contra dicto Belhomo, qual havea et ho nele mane luj e uno altro nominato Saya da Piasenza, quali examinandoli li ho trovati varij et mendazi. Pur il dicto Belhomo fin a questa hora sta sula negativa, ma invero dubito sia culpevele. Ora in questa il locotenente del reverendissimo Cardinale m'ha presentato una littera de xxi del presente di vostre illustrissime signorie, quale mi comandano deba vedere de havere dicto Belhomo nele mane et consignarlo al Capitaneo de Justicia de Milano, qual già duij dì fa, como ho scripto a prelibate vostre illustrissime signorie ho nele mane cum il cumpagno sopranominato, et como filiolo di ubedienza lo haveria de subito mandato ad esso capitaneo. Ma il locotenente ante me presentase le mie littre già havea facto intendere il tenore di queste littre a molti citadini quali di subito fycero convocare la provisione et hanno ellecto duy cittadini che hozi si partino per venire a vostre excellentie per obviare non si mandano, li quali som domino Ambrosio Pizono, et frate Boniforto Strazapata, et questa comunità m'ha facto grandissima instantia non manda dicto Belhomo finchè li ambasciatori loro non siano venuti da vostre excellentie, ma non seria già stato a sua richesta, ma il locotenente del Cardinale vene in previsione et dise che ante mandare il suo, volea venire prima lì, et così vene una a cum dicti ambasatori. Vedendo così mi som confidato de avisare prima prelibate vostre signorie di questo, ante lo mandi, qual tenerò in bona custodia donec vostre illustrissime signorie mi scriverano altro. Ho mandato ad Arena a fare fare discretione di tuti li beni del dicto Belhomo; e così ad investigare il vero ho dati certi tracti di corda al dicto Belhomo; pur non ha ancora voluto confessare. Ma se vostre illustrissime signorie mi lasaranno procedere non dubito trovare il vero. Ma non farò altro finchè vostre excellentie non me avisano di quanto habia a fare, quale ubedirò senza rispecto alcuno, et a quelle humilmente mi ricomando.
Papie, xxii aprilis 1479.
Earundem illustrissimarum et excellentissimarum dominationum.
Servitor
Johannes Calzavacha.
A tergo. — Illustrissimis et excellentissimis principibus et dominis dominis ducibus Mediolani etc, dominis meis metuendissimis etc.
Mediolani, — cito — cito.
3º
Illustrissimi principes et excellentissimi domini domini singularissimi. Havemo inteso vostre signorie havere scripto al magnifico domino Comissario et Potestà di questa sua città, deba mandare in le mane del Capitaneo dela Justitia di quella città certi ebrey qualì, ut dicitur, hanno occixo in grandissimo vilipendio de tuta la christianità uno fanzullo in la terra de Arena; del quale caxo tuto questo populo, maxime li cittadini di questa città, et quanto sonno da più tanto etiam più se ne stupisseno et fanno grande murmuracione, che quando sij vero non sarebe allo pacto, da esser tollerato, imo speramo vostre signorie ne debiano fare grande dimostracione. Et perchè in quella jurisdicione unde è comisso el delicto debe anchora esser facta la punicione et sie in Pavia. Il che etiam ultra che sii de rasone, e molto honesto poj che il loro sangue et persone sonno taliter indebite oltragiate, essendo cossì, havemo deliberato mandare da esse vostre signorie il spectabile doctore domino Ambroxio Pizono advocato di questa comunità et domino frate Guiniforto Strazapata, ambo cittadini, quali ad nostro nome exponerano ad vostre signorie circha questo quanto da nuy hanno in comissione. Supplicando ad quelle se degnano darli benigna audientia et piena fede como ad nuy proprij, como speramo in le prelibate vostre signorie, ale quale si ricomandiamo.
Datum Papie die xxii aprilis 1479.
Earundem dominationum vestrarum fidelissimi servitoris
Deputati officio provixionis
comunis civitatis vestre Papie.
A tergo. — Illustrissimis principibus et excellentissimis dominis dominis ducibus Mediolani etc., Papie Anglerieque comitibus, ac Janue et Cremone dominis dominis singularissimis.
4º
Illustrissimi principes et excellentissimi domini domini mei singularissimi. Quest'hora per Ambroxio correro ho la secunda di vostre excellentie data heri circha il facto deli Judei quali mandarò omnino questa sera al Capitane dila Justicia, secundo m'è scripto per vostre excellentie, quibus me humiliter comendo. Datum Papie die 23, hora 10ma, aprilis 1479.
Earumdem dominationum vestrarum, ad Deum devotus orator.
Antoninus Malvicinus de Font.
locumtenens etc.
A tergo. — Illustrissimis principibus et excellentissimis dominis dominis ducibus Mediolani, dominis meis singularissimis.
5º
Illustrissimi principes et excellentissimi domini domini mei singularissimi. In executione dele litere de vostre signorie ho consignato a Johanne da Napoli dicto Rosso et ali compagni suoi provixionati de vostre signorie Belhomo judeo quale era qui destenuto, aciò che lo debano condure lì in le mani del capitaneo de castello di vostre signorie sempre secondo la continencia de epse lettere. A vostre signorie mi racomando. Papie die 25 aprilis 1479.
Illustrissimarum dominationum vestrarum
servus
Joannes Calciavacha, eques et doctor
commissarius et potestas ibi.
A tergo. — Illustrissimis principibus et excellentissimis dominis dominis ducibus Mediolani, Papie Anglerieque comitibus, ac Janue dominis dominis meis singularissimis.
6º
1479. die xxviii aprilis de mane.
Congregatis infrascriptis senatoribus videlicet.
Magnifico domino Sfortia Secundo.
Reverendo domino Episcopo Comensi.
| Domino | Petro Francisco Vicecomite. | ||
| ” | Nicodemo Tranchedino. | ||
| ” | Orpheo de Richano. | ||
| ” | Azone Vicecomite. | ||
| ” | Cicho Symonetta. | ||
| ” | Johanne Symonetta. | ||
| ” | Bortholomeo Chalco | } | Secretari. |
| ” | Johanne Jacobo Symonetta | ||
| ” | Francisco Ritio, | Cancellario. | |
Fuerunt vocatì dominus Antoninus Malvicinus vicarius reverendissimi domini cardinalis Papientis et dominus Ambrosius Pizonus et frater Bonifortus Strazapatta oratores Papienses, presente Turlurù puero quem asserebant a Belhomo hebreo in Arena crucifixum. Et petentibus ipsis oratoribus remitti hebreos detentos ob hanc causam ad potestatem Papiene laedatur sua juridictio etc.; fuit eis responsum quod illustrissimi principes nostri nolunt rumpere eorum jurisdicionem, sed quia huiusmodi imputacio fuit data hebreis alias et tamen fuit inventa falsa, voluerunt prefati principes nostri hoc intelligere, quia huiusmodi casus, si fuisset verus, erat atrocissimus et offendebat totam christianam religionem, ideo erat officium principis hoc ad se advocare et veritatem intelligere; et si fuissent reperti culpabiles, fuissent etiam remissi ad potestatem Papie ut punirentur. Et sic fuerunt dimissi dicti oratores et ordinatum quod scribantur littere huiusmodi responsionis ad comunitatem Papie, et, relaxerunt et liberentur omnes hebrej hac de causa detenti, et eorum bona eis serventur et extorta restituantur.
7º
Ex Mediolano die xxviii, aprilis 1479.
Commissario et potestati ac duodecim provisionis
Comunitatis Papie.
Dilecti nostri. Sonno stati da nuj el nobile doctore messer Ambrozio Pixono et Boniforto Strazapatta vostri ambaxatori li quali se sonno per vostra parte gravati che havendo noi facto condure qui Belhomo et Donato hebrei imputati de havere morto in Arena uno putto nominato Turlurù sia lesa la jurisdicione de quella nostra città, allegando la condemnatione et punitione deli dicti hebrei, casu quo essent culpabiles, et la absolutione sì essent innocentes doversi fare per voi Commissario et potestà suo judice ordinario; et per questo rechiedeveno volessimo rimettere li dicti hebrei. Noj gli havemo facto rispondere che nostra voluntà non fo maj, ne è, alterare ne rumpere la jurisdicione de quella nostra fidele Comunità, immo conservarla cusì como la conserviamo a tutti li altri nostri subditi. È ben vero che essendone venuto a notitia quanto di sopra è dicto della imputatione che se dava alli dicti hebrei, et considerato che quando tale cosa fosse stata vera de gravissima atrocità tendente in generale oprobrio della christiana religione et ad manifesta offensione della dignità nostra, ce è parso como a catholici et christiani principi essere nostro officio, et ad noj principalmente pertenere la investigatione et cognitione de sì horibile et detestando delicto, et fargli quella provisione che alla observantia della fede de Christo et al debito et honore nostro sè conveneva. Et per questo havemo voluto havere quì li dicti hebrei, et fare investigare con diligente examino la verità de questa cosa, con ferma dispositione che trovandosi culpabili li dicti hebrei fossero puniti et castigati in quella nostra città sotto voj Commissario et Potestà juxta suoi demeriti. Et cusì se veneva ad essere satisfacto al honore nostro, alla justicia et al desiderio de quella nostra comunità, benchè come principi et signori haressimo possuto et possemo simili et altri errori farli punire arbitrio nostro, dove et como ad noi paresse più conveniente, et ad più salubre exemplo. — Hora havendo effectualmente trovato che tale imputatione è stata falsa, et calumniosamente facta, como etiam altre volte è accaduto, et essendosi trovato el dicto putto ghiamato Turlurù vivo et senza lesione alcuna, conducto al cospecto nostro et veduto per li dicti vostri ambaxatori, se siamo maravigliati non senza molestia de questa scandalosa inventione dalla quale sonno stati per uscire periculosi inconvenienti tra populari et gente imperita; et havemo commandato et per tenore delle presente commandiamo che li predicti hebrej et tutti li altri destenuti per dicta casone siano liberamente relaxati senza offensione et danno alcuno, et alla liberatione deli dicti hebrei non c'è parso in cosa tanto manifesta s'y conveniente procedere per via judiciaria, ma summariamente quoniam effectus ipse declaravit falsitatem dicte imputationis, cuius autor nullus comparuit ad accusandum.
De questa nostra resposta et deliberatione havemo voluto darvi aviso per nostre littere, perchè distinctamente intendiati el tutto, et cognosciati che non haveti casone de posservi dolere de quello havemo facto per debito et honore nostro in questa facenda; immo doveti referircene gratie et como fideli subditi recevere a beneficio singulare che habiamo facto retrovare la verità de sì scandalosa imputatione. Volemo et ve comandiamo che debiati provedere, presertim voi potestà et comissario, che alli hebrej in quella città et sua jurisdicione non sia facta indebita molestia nè ultragio perchè non intendemo comportarlo, como a bocha havemo facto dire ad epsi vostri ambaxatori.
8º
Illustrissimi principes et excellentissimi domini domini mei singularissimi. Per exeguire quelo ho in comissione per lettere de vostre illustrissime Signorie Mediolani date sub die 28 instantis mensis et signate Cichus, de fare restituire tute queli pigni sono tolti ali Ebrey de Arena, quali sono retenuti pel el judice del Malleficio, Sindici fiscali et notari et familia mia, li quali sindici judice notari et familia li ho havuto da mi et li ho facto intendere quelo me comete vostre illustrissime signorie sia restituite esse robe ad essi Ebrey senza spexa alcuna; et essi me hanno resposto che sono paratissimi ad obedire ali comandamenti de vostre illustrissime signorie, et così me hano consignate apreso di me tute esse robe. Ma dicono che essendo loro stati giorni sei sopra la hostaria cum cavali da victura, pare sia honesto siano satisfacti dela loro mercede et deli cavali da victura etiam se may non fuseno in dolo essi Ebrey, perchè questi tali officiali quali sono andati a fare questa tale descriptione sono in bona fede hano obedito ad quelo lì è comandato, maxime che essi Ebrey, per simile poca spexa, son certo non serano tropo retrogradi [(345)]. Nichilominus exequiro sempre quelo m'è comisso per vostre illustrissime signorie le quale pregole se degnano scrivere quelo ho ad fare, se li pare tracta qualche composicione per così minima cosa, adciò che questi tali officiali in li facti dela camera, quando acaderà, siano più vigilanti, ale quale cum fede et devocione sempre me racomando. Datum Papie die ultimo aprilis 1479.
Earumdem dominationum vestrarum,
Fidelissimus servitor
Johannes de Calzavacha
ibidem Comissarius et Potestas.
A tergo. — Illustrissimis principibus et excellentissimis dominis dominis Ducisse et Duci Mediolani, Papie Anglerieque Comitibus ac Janue et Cremone dominis, dominis suis metuendissimis etc.
Dentur in manibus magnifici domini Cichi ducalis primi secretari dignissimi etc.
[(345)] Si noti singolare giustizia de' tempi. Gli Ebrei erano stati riconosciuti innocenti, il fanciullo che si pretendeva ucciso da loro, era vivo e sano, ma ciò non toglieva che ad essi non si facessero pagare le spese del giudizio.
9º [(346)].
Bona, et Joannes Galeaz Maria Sforcia Vicecomites Duces Mediolani, ac Papie Anglerieq, Comites, ac Januæ et Cremonæ domini, Parte universitates heb.m in dominio nostro commorantium tenoris huiusmodi accepimus supplicationem V.z
Ill.mi ac Excell.mi Principes, Già sonno m.ti anni che li heb.i del duminio uro p. uarij modi sonno statti tribulati et aflitti nelle Robbe, et persone sue, non ostante che sempre siano statti pronti, et uolenterosi al bene, et utile del statto uro, in modo se trouano in li mali termini se le Ecc.me u͠re non si degnano prouedergli, però che da certo tempo in quà sonno perseguitatti nelle persone, et non pensando alc.i u͠ri offitiali quanto più è speso tanto manco gli è rimasto, cercando per uia inderetta di molestargli nelle persone de dì in dì, et de tempo in tempo studiando far noui inuentioni e che sij uero da dui mesi in quà sonno acaduti l'infrascritti casi, V. g. in ualenza trouandossi mancare un putto hebbeno suspitione contra li heb.i di d.a Terra, et li fù minaciato assai, et se per Dio gratia lo putto non si fusse trouato annegato in una foppa per certo l'incoreua mal assai. Similiter essendo perso un putto di Monte Castillo fù imputato alli heb.i di d.a Terra e poi fu trouato era caduto uia per una sua amida. Il simile accadete a Bormio, item a pauia essendo rimasto un putto da sera seratto fuori dal ponte di Ticino, et condotto p. un Zentilhuomo a casa sua a' fine di restituirlo à quello de chi era, et non se trouando così subbitto, fù suspicato et mormorato contra heb.i et cercato in casa sua et minaciatoli, in modo chel patrone della casa fugito per paura, et ancora non è ritornato, et se poi non fusse ritrouato non sariano passati senza pericoli, et molestie assai, come è accaduto a quello della stradella, et come alias acadete à Pauia che fureno sachegiati et fatto leuar il popolo à Rumore à risego di far nascere qualche gran scandolo et disordine con detrim.to et pericolo del statto de V. I. S. delle qual cose V. S. sono assai informate le quali sono diuulgate non solum in Lombardia ma etiamdio fuori di Lombardia, et li imputatti al detto luoco darena p. li tormenti grandi a loro fatti in diuersi luochi hanno confessato hauer comesso quello di che erano inocenti, et condotti in Castello et a casa del Cap.o di giust., p. tutto hanno Ratificato esser uero ciò haueuono d.o et se Dio per sua gratia non hauesse mandato che fusse trouato sariano statti tratatti pegio che quelli da Trento, che Dio sà sel fosse uero ò non pure sperano che Dio ne debba fare demostratione al tempo; è p. che se poderia desuiare qualche putto fuori del Dominio, aut per qualche altro inderetto fine inuilupato da qualche soy emuli per disfargli gli pare grauiss.mo che hauendo persa la Robba debbono sobiacere à tale, è tanto pericolo delle Robbe, è persone sue, per che à loro sarà imposibile hauer cura ne render conto de quanti putti si perdono nelli paesi doue habbitano. Però credono che ne uno de sanno intelleto debbia credere tale pazzie come li fi imputato per che la legge sua e nemicha dell'Umicidio, Item naturalm.te cadauno sia crudele quanto si uoglia aborisse, et hà in abominatione il sangue humano, et chel sia uero ch'essi heb.i non siano in dolo, si proua pm.te effecacissime rasone, et argomenti, così legalli come naturale, per degnis.me autoritate, et primo per la loro legge Moysaycha gli è prohibito l'humicidio, et in più luochi il mangiar sangue non pur humano, mà di qualunque animale se sia — et q.to si osserua tra heb.i item naturaliter cadauna creatura humana hà in erore, et abominatione non solo lo usare mà puro lo uedere, sangue humano, ò un corpo morto, quanto magis saria in erore ucidere uno p. usare del sangue suo, et chi uolesse dire che questo si facesse in dispretio di Christo, se risponde non è uero, ne uerissimile, p. che da Christo in quà sono statti m.ti heb.i che sono fatti Christiani, et Dottori Ecc.ti di grande fama, et authoritade come S. Paolo, Nicolo de lira, Bonaventura, et m.ti altri che erono informatiss.mi delli Ritti, et consuetudine heb.e et se hauessero saputo essere tale consuetud.e apud heb.i p. certo l'haueriano manifestatta, et pupallata, et la chiesa non gli haueria non solo concessi m.ti priueleggi, ma non li haueria tolerati ne toleraria, come hà fatto, et fà in tutte le prouincie de chrestianitate, mà li haueria scaciati et perseguitatti, et cosi li altri S.ri temporali e spirituali, et se forse se dicesse che questa fusse consuetudine secreta si risponde gli sonno statti heb.i Batezzati, per uarie prouincie di chrestianità degni di fede dalli qualli si può dimandare, et sapere se l'è uero ò no pure non si toglia tale informatione da trouati ne persone leggiere, ma mature, et de buono intelleto, et sentimento, et chi dicesse forse li sono alcuni pazzi che p. sua fantasia si mettano ad cometter tale neffando mancamento, si dice che comuniter li pazzi sono poueri, et non sono patresfamiglias imo sonno regiuti da altri, et se uolessero bene commettere tali mancamenti li altri suoi non la patirebbono, si per non contrafare alle legge così diuine come humane, etiam per non incorere in pericolo et descrimine delle persone et robbe sue, et li pazzi non saperiano ne imaginare, ne gouernare tale cose, ne haueria rispetto farlo secretto, ò palese, item se questo fosse uero li sono ut ita dicant inumerabili heb.i richi in terre de Turchi, Morri, et Saraceni, et altri infideli, che teneno schiaui et fameglij et poteriano hauer delli putti ad suo piacere da fare cio che uolesseno senza tanti rispetti ne pericoli senza impaciarsi da fare tale cose in Terra de cristiani con tanti pericoli non solum della robba ma etiam delle persone loro, Item della destrution de ierusalem fatta per titto uespasiano in qua che li heb.i furono condotti à roma non si e mai ditto ne trouato habbino fatto tale mancam.to et saria impossibile se lo hauessero fatto che p. qualche modo, et in qualche tempo non fusse statto scuoperto, et desiderando de obuiare in futurum a tale machinatione, et pericoli, et che all'auidità d'alc.i offitiali, et altre persone sia ripresa et estinta, et gitatta à parte in totum, supp.no ut is attentis si degnano V.re S.rie scriuere et mandare p. sue patenti le͠re sub indignationis pena alli suoi offitiali p.te et futuri, che à modo non s'impazzano da fare nouitatte alc.a occ.ne alicuius imputationis fiende in antea contra di supp.ts et se pur a V. I. S. non piacesse de cosi fare, saltem si degnino scriuere et mandare che acadendo p. disgratie alc.e imput.ne fatti p. persone degne di fede contra li supp.ti, che li uff.li predetti siano obligatti sub.o mandare q.to tale imputato qua à Milano da V. I. S. quali habino ad rimettere la cognitione del tutto a chi li pare et piace in la pte città, il quale sia obligato p.mo et ante omnia hauer denanti à se l'imputatori e testimonij quali siano degni di fede, et omni eceptione maiores con l'imputati et li diano copia delli inditij perchè forsi li purgariano per altra uia che per tormenti, et non ficendo purgatti per altra uia non mettono alc.o d'essi heb.i alla tortura senza partecipatione, et espresso consentimento di uno christiano sudd.to uro effetto per li heb.i allo esamine ad presso à d.o uffitiale ad cio la cosa passa maturamente et se cosi facendo li trouarano in dolo li faciano punire senza alc.a rimissione, et se sarano innocenti de sibi imputatis non siano torterati, robbati ne malmenati, et eo casu li falsi imputatori siano poniti pena talionis, accio loro imprendano et siano essempio ad li altri da astenerse da false imputationi, et cosi s'obuiarà à tali è tanti inconuinienti, et se alc.o falera sarà punito il che hauerano per gratia singolare da V. S. alle qualle se raccomandeno, et nelle qualle hanno sua speranza con rasone. Cuius intelleto et considerato tenore constitoq., nobis non nullis ec memoratis hebreis superioribus diebus fuisse indebitte imputatos quemadmodum ec eorum etiam naratur suplicatione nec sensum obicientis quas ex ea suplicatione nobis causas exposuerunt sed eas admittentes ueluti a ratione non dissentientes dignum arbitramur oportune fore prouidendum ne qua indebita afficiantur iniuria, Tenore igitur presentium comitimus et expresse mandamus omnibus et singulis comissarijs, et potestat. Jusdicentibus, et offitialibus nostris ac Pheudatariores nostrorum presentibus et futuris, ut sub indignationis nostre pena de cetero, eis oblata uel alicui eom querella seu denuntia, uel acusatione, seu imputatione q. alicquis heb.i seu aliquis eorum debuerint seu debuerunt aliquem Christianum seu christianam aliquam ocidisse uel aliqua pena afficisse ut eius biberunt sanguinem seu aliud quicqua contra fidem Christianam, uel in eius contumelia et iniuriam faciant uel q. in graue scelus inciderint, contra huiusmodi imputatum, seu imputatos, seu acusatos, non procedant, sed eos legitimis prius precedentibus indicijs saltem per duos testes omni suspitione carentes seu sufficientia indicia que alies de Iure equiperent: inditijs duorum testium, ut puta unius testis omni suittione carentis deponentis de uero actu ipsius delitti duntacat personaliter detineat seu detineri faciant, ad nos postmodum illico mittendos una cum accusatoribus, et testibus, prouidendo deiude ne aliquis fiat tumultus, uel iniuria contra alios hebreos uel eorum bona comittentes ex nunc officiali ad hoc p. nos deputando, quod p.mo et ante omnia coram se habeat huiusmodi delictti imputatores et testes una cum imputatis indiciorunq. copia ipsis imputatis trade͠n: ut ea purgare ualeant infra debitum terminum ipsi imputato statuendum, que si non purgauerit id post modum faciat quid iustitia suadebit habito apud se ad omnia facenda aliquo iurisperito uel causidico christiano, qui bone sit fame per eum seu alios hebreos agentes pro eo aligendo, qui intersit ecamini, et sine cuius partecipatione et consensu ad predicta, ne aliquid predictorum facere possit si uero falso fuerint imputati puniantur imputantes de calumnia, et ad satisfactionem damnorum interesse et expensarum, que et quas talis indebite imputatus proinde, passus fuerit ac fecerit et ultra contra eum ciuiliter et criminaliter fiat quod aduersus similes de Iure fieri debet, si uero testes conuincti fuerint de falsitate, contra eos procedatur et puniantur secundum formam Decretorum nostrorum super hoc disponentium ne heb.i predicti indebite uecentur cum per ecclesiam patiantur, Christianorum terras inhabitare pro christi redemptoris n.ri memoria, et hec omnia aliquibus legibus decretis statutis ordinibus et consuetudinibus in contrarium facientibus non attentis, quibus quo ad premissa ec certa scientia, et de n.re Potestatis plenitud.ne etiam absolute derogamus et derogatum esse omnino uolumus in quorum testimonium presentes fieri iussimus et registrari nostriq. sigilli impressione muniu. Dat Mediolani die xviiij. Maij mcccclxx nono.
Ego Jo Antonius f. q. D. Vincentij de insullo inferiori uerone pub. et imperiali authe notarius predicta omnia fideliter exemplaui ab alio in carta simili ecistenti mihi esemplandum tradito, et restituto nilq. illi addidi uel diminui ita ut mutet sensum sententiamus in aliquo in quorum fidem me subscripsi cum signi mei tabelionatus opositione.
S. Cichus.
(S T) Ego Jacobus Bagatta f. g. D.ni Bonifatij de S. Michaele ad portus uerone pub. ueneta authe not: premissa omnia fideliter exemplaui ab alio in carta simili in foleo magno ecistenti mihi esemplandum tradito, statimq. postea restituto uel addito, nel dimenuto quod sensum nutet sententiaq: in aliquo, in quorum fidem me subscripsi signaq mei tabelionatus apposui Consuetum etc.
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Nos Jacobus suriano Pottas et michael Priulo Capitanehus Rect.res Verone pro ser.mo Ducali Dominio Venetiane uniuersis et singulis attestamur suprasc.tum Dominum Jacobum Bagattam esse Notarium publicum et legalem istins mag.ce Ciuitatis et eius publicis scripturis hic et ubiq locorum plena fides hadibenda esse in quorum fidem et Verone ex offi.o mag.ce cam nre fisc.a Die Iune 4.to maij 1626 Ind. nona etc.
Alcides Cimarlinus Coa.r M.e Cam.e uerone Concordat cum suo originali Ego fr Dominicus M.a de Bononia Not Apostolius S.ore Inq.m Verone, etc.
[(346)] Il presente documento si conserva negli Archivii della Comunità israelitica di Verona.
[V.]
Massimiliano II.
Noi Masimilian secondo Diuina fauente clementia romanorum imperator sempre Augusto
omissis
faciamo noto publicam.te con le presenti a chiascheduno, sicome l'Università hebraica habitante nel sacro Imperio per suoi nontij, con scritt.re degne di fede humilm.te ha fatto presentar un preuilegio, ouer imunità all'istessa uniuersità heb.ca dato et concesso gratiosamente dall'inuitiss.mo Imperator Carlo Quinto felice memoria n.ro diletto cugino, et socero, qual è del tenor è di parola in parola come qui a basso cioè
Noi Carlo Quinto
omissis [(347)]
“Hauendone più oltre segnificato l'uniuersità heb.ca qualm.te più uolte sonno statti imputatti che per il lor bisogno sia necessario auer sangue Christiano, et per cio per colpe, et fatti qualli debeno per essa causa perpetrare à Christiani non è manifesto à sciente fatto ne ancora sufficiente proue, et inditij, mà per causa di depressione, et suspitione; ò uer à nuda delatione, ò simplice segnificatione de suoi maleuoli contra li loro priuileggi, et antichi consueti sono grauissimamente molestatti, tratenuti captiui, tormentatti, condenati di uita alla morte, tolto le lor robbe et facultà, euidentem.te non obstante che li santiss.mi padri n.ri li pontefici habbino fatto dichiarat.ne et prohibitione di credere, et ancora il q. N.ro S.re et Attauo imperator fedrico preclariss.me memorie per tali papali declarationi specialm.te fatto espedire seriose comess.ne et mandati per tutti li statti del Imperio, et specialm.te ad alcuni di essi di tal intento desistere, et etiamdio prouedere, et non permetter quello anci occorendo tali casi rimetter quelli à sua Maiestà, come supremo S.re et giudice dell'unita heb.ca senza alcun mezzo spetante, et seriosam.te hà commandato etiam contra li priuilegij, et antichi soliti delli heb.i grauem.te molestatti pregionati, tormentati, di uita alla morte, condenati, et li beni et facultà loro uiolentem.te statti tolti et noi per esse declarationi papale, ò dell'espeditte comissioni del n.ro Attauo imper.re Fedrico preso tanta informatione che quello è imputatto alli heb.i necessario non hà da esser. Pertanto etiam per altre più cause mouente ordinamo et sancimo, che p. l'hauenire ne un di qual sia grado si uoglia per tal causa prenda più ne un heb.o ò heb.a et senza precedenti, et sufficiente inditij, o uer proua di Testimonij fide degni, ò trouando in frangenti crimine non tormentatti, ne condenati da uita alla morte, Ma occorendo tali querimonie ò imputationi quel p.mo rimettere, o riportare a noi, et nri sucessori Rom: Imperatori, o Regi, come suprema superiorità in Imperio dell'Uniuersità heb.a et cui eupeture la risolutione, per il che statuimo, ordinamo, sancimo, declaramo, et uolemo, dalla predetta ampia nra atta imperiale, et di certa scienza che per l'auuenire tutti li priuileggi, ire, libertadi, gratie, defensioni, protectioni, saluaguardie, saluicondotti, et confermatione della prefatta uniuersità heb.a in tutti, et cadaun suoi punti, articoli, clausale, continentie, sententie, comprehensioni siano totalmente roborosi, ualidi et stabilm.te osseruati, et essequiti in tutti i modi, come tutti et cadauno specialm.te di parola in parola in questa nra imperial Lra fussero descritti, et espressi, quali etiamdio sono in q.a sufficientem.te compresi et espressi hauer uolemo, Et ancora che la prefata unita heb.a et suoi sucess.ri generalm.te et specialm.te debba hauer li soprascritti nostri di nouo concessum Priuilegij, gratie, deffensioni, protectioni, saluaguardie, et saluicondutti, permanere in quelli, et contra essi, ne in generale, ne in speciale da niuno, ne per rapina, offensione personale ne reale di beni, et facoltà loro, ne espulsione, ne ridutione, obserciatione di scole sinaghoghe di essi, ne alias per altra uia debano esser molestatti perturbati, et impediti, anci loro, et suoi sucessori q.ti quietam.te godere et fruire posino, et debino senza impedim.to da niuno et si e contra inscientem.te o importuna instantia, da noi, o nri sucessori in imperio si statuisse è concedesse, ò si espedisse alcuna cosa in contrario alli sopradetti, et à questo nro priuileggio parim.te se a quelli se facesse acordo alcuno ò altro incomparso senza nra uolonta et assenso tutto questo contra essi non debba hauer effetto ne robore, ne ualore, anzi tutto esser inualido infirmo, et impregiudiciale; Per che noi tutto questo, et cadaun particolarm.te ec nunc pro ut ex tunc, et ec tunc pro ut ex nunc, cassamo, anulamo, irritamo, inualidamo in uirtù di q.ta lera sopra cio comandiamo à tutti, et qualunque Principi ecclesiastici, et seculari, prelati, Conti, Baroni, S.ri cauaglieri, Nobili, Capitani, Prefetti, Prouinciali, Vicedomini, Profetti, Locotenente, officiali, Giudici, Potestadi, Consiglieri, Cittadini, comuni, et tutti li altri nri et del Imperio sudd. fideli, di qualunque grado, Dignità, ò conditione, siano pnti et futuri, seriosamente con questa littera, et uolemo che lassate totalm.te permanere la prefatta nra unita heb.a in generalità et particularità, con le sopra scritte papali declarationi, et de nri Predecessori nel imp.rio et q.ta nra libertà, priuilegij, confirmatione, deffensione, protectione, saluaguardie, et salui condotti, osseruare, defendere, et protegere, et non contrafar, ne ad' altri permetter contrafar in modo, et in uia niuna, cossi cara à cadauno sia la nra, et imperii indignat.ne, et pena graue, è ancora molta nominatiua di schiuare Marche cinquanta d'oro puriss.mo quale cadauno tante uolte temerariamente contrafarà, se non uorà abstenersi, la qual per la mittà à noi, et la nra imperial cam.a et l'altra mittà all'Unita heb.a ò uer alli offesi irremisibilmente sarà aplicata senza Inganno. In fede de cio sigilato col nro imperiale appendente segillo.
“Datta in nra, et imperij, Cittade Spira alli 3 del mese di Aprille di poi la nattiuità di Christo diletto S.re 1544: Nel nro imperial gouerno nel uigesimo quarto ò altri nri Regni nel uigesimo nono anni etc.”
Et de più humilm.te han pregato, et supplicato à noi, come Imp. de Rom. che gratiosam.te ghe uogliono renouar, confirmar et aprobar i suoi descritti Priuileggij et immunità
omissis [(348)]
Datta nella nra ò del nro Imperio. Città d'Augusta alli 8 del mese di marzo dopo la natiuità del nro S.re e saluator 1566: nel nro imperial gouerno nel quarto nel Hungaro nel Terzo, et nel Boheno nel 18 anno etc. Masimigliano
Vice ac Nomine R.mi Dni Archicancell Magautini
Ad m.tu sac. ces. Miti propriu.
V. Io: Bap: Weber e. Haller etc.
Ego Gaspar f. q. D. Iac. Antonis de seraualle pnb: imperiali autte not.s et V. Cancell. Mag.ce Coiatis Rob.ti attestor fidemque indubia facio quibuscuq — Priuilegium concessa Uniuersitatti Hebraice ab inuictissimo Cesare Carolo Quinto sub die 3 aprilis 1544: ex Ciuitate Spire et confirmatum ab inuictissimo Cesare Masemigliano secundo ex Ciuitate Auguste sub die 8 Martij 1566: munitum sigillo magno imperiali
omissis
et hoc ec suo authentico transupto e lingua germana, qua caleo in Italam fideliter, et sincere, a suo sensu penitus non discendis uertisse, et traduisse in omnibus pro ut sopra etc in quoru testimoniu me manu propria subscripsi, signoq. meo actis tabelionatus solito muniui
Ad Laudem Dei Opt.i Maximi
Nos Carolus Rusca. I. V. D. Perginen: Roboretti, e sui districtus pretor — omissis [(349)] — Roboreti die X Juni. MDCII.
Ego Jacobus Bagatta f. q. D. Bonifatij de S. Michaele ad portas Verone publicus Veneta Anthe Notarius [(350)]. . .
Nos Iacobus suriano Pottas, et Michael Priulo capitaneus Rectores Verone (segue la legalizzazione). Verone ex uff. magn. Cam.e n.re fisc.s Die lune 4.to maij 1626. Ind. nona. — Concordat cum suo originali ver.a F. Fr: Dominicus M.a de Bononia Not.ro Apliu S.ne Inq.nis Verone.
[(347)] Conferma i privilegi concessi agli Ebrei dai Pontefici ed Imperatori e stabilisce varie disposizioni in loro favore.
[(348)] Segue l'approvazione, la sanzione è: — la graue indegnatione n.ra o dell'imperio, et di più sotto pena di sessanta marche —
[(349)] Segue la legalizzazione.
[(350)] Segue autenticazione della propria copia.
[VI. *]
Martino Lutero.
Tomo 5, Witt. Foglio 443. Pregai si trattasse bene (gli ebrei) si istruissero nella Sacra Scrittura, e così avrebbero potuto rimanere presso di noi; ma se noi li cacciamo colla forza, li incolpiamo di avere sparso sangue cristiano, di puzzare e di altre simili sciocchezze, trattandoli come cani, qual guiderdone possiamo da essi sperare? [(351)].
[(351)] Vedi Christianus Cerson: “Der Jüden Talmud 1613” Epistola dedicatoria al principe Enrico Giulio, vescovo del convento di Halberstadt, duca di Brunswick e Lüneburg; Giovanni Cristoforo Wagenseil: Benachrichtigungen, 1705.
[VII. *]
Stefano Re di Polonia
Noi Stefano, per grazia di Dio, Re di Polonia, omissis, pubblichiamo a tutti ed a ciascuno che ne abbia bisogno.
Giunse a noi ed alle nostre orecchie, cosa meravigliosa e da noi non prima udita, sulla uccisione di fanciulli cristiani e precisamente sul ratto e sulla uccisione del figlio di un certo eccellentissimo Studsionsky nel circolo di Gostina. Siccome non soltanto si sospettano gli Ebrei di questo misfatto, ma vengono anche apertamente accusati, così crediamo necessario investigare e cercare premurosamente quanto siavi di vero in quest'accusa; e tanto più ciò ci sembra necessario in quanto simili accuse non si sollevano ora per la prima volta, essendo per numerose testimonianze venuto a conoscenza nostra che già da lungo tempo si è sparsa la voce aver gli Ebrei rubato ed ucciso fanciulli cristiani ed anche comperato (per farne vilipendio) il Santissimo Sacramento, voce che dette origine a scene deplorevoli.
Ora avendo due gentiluomini Studsionsky portato apertamente dinanzi a noi una simile accusa contro gli Ebrei ed avendoci mostrato un fanciullo morto, ordinammo si procedesse a severe indagini. Siffatte indagini furono dai nostri ufficiali condotte col maggior zelo, furono citati gli Ebrei e da ambe le parti si addussero prove e testimonii per porre in luce il vero; il risultato fu che non soltanto gli Ebrei non erano colpevoli, ma che nessun sospetto poteva venir su di loro formato. Anzi i predetti signori, saputo di essere stati tratti in errore e che nulla si era rinvenuto a carico degli Ebrei ritirarono l'accusa. Dimostrata, nel modo più assoluto, la loro innocenza in questo fatto, gli Ebrei si lagnarono meco amaramente perchè da queste popolari credenze che essi abbisognando di sangue cristiano, rapissero ed uccidessero fanciulli cristiani, o che vilipendessero il Santissimo Sacramento comperandolo dai Cristiani, e facendone spicciare sangue umano, non soltanto erano derivate loro numerose persecuzioni, ma s'eran trovati spesso in pericolo di vita, ed avevano dovuto soffrire crudelissimi martirii e persino acerba morte. Dopo averci dimostrato, con decreti e privilegi dei nostri antecessori, l'ingiustizia di tali pene, ci supplicarono caldamente, per mezzo di alcuni nostri Senatori, di provvedere, in modo definitivo, perchè non abbiano per lo stesso motivo a rinnovarsi gli insulti, le persecuzioni ed altre ingiustizie di cui già ebbero a soffrire. Commossi da questa preghiera, e desiderando precludere l'adito a simili calunnie e rimuovere una causa di tumulti e di persecuzioni che gli Ebrei ebbero spesso a soffrire per questo argomento, abbiamo deliberato in base alla nostra ferma convinzione ed in seguito a parere dei nostri Senatori, che nessuno osasse d'ora innanzi muovere agli Ebrei, nel nostro Regno e nei nostri dominii, l'ingiusto rimprovero del rapimento e dell'uccisione di fanciulli cristiani, o della compera del Santissimo Sacramento. Ed essendo essi innocenti di entrambi questi misfatti non devono perciò essere calunniati, nè accusati dinanzi un giudice o qualunque altro magistrato, essendosi nel fatto dimostrato che queste accuse non hanno base di fondamento, e che gli Ebrei non fanno uso di sangue, nè cercano di procurarsi il Santissimo Sacramento. Perciò chiunque si facesse lecito di ripetere tali accuse, vogliamo che, senza riguardo a rango, venga severamente punito, come autore di grandi disordini. Chi dunque incolpasse gli Ebrei di questi misfatti sarà punito come calunniatore; e colui che per questi motivi portasse contro di essi un'accusa dinanzi ad un giudice, sarà passibile della poena talionis e dannato nel capo.
Questa nostra decisione portiamo a cognizione di ciascuno che avesse bisogno di saperlo, e specialmente vogliamo che venghi notificato a tutti i Woiwodi, Starosti e Sottostarosti ed in generale a tutti impiegati, Sindaci e Consiglieri, ed ordiniamo che la Nostra Volontà sia da essi strettamente eseguita, portata a cognizione di tutti perchè agiscano solamente secondo la Nostra Volontà, altrimenti cadrebbe su di loro la nostra disgrazia.
Noi firmiamo per maggior sicurezza questo scritto e vi apponiamo il suggello della Nostra Corona.
Dato a Varsavia il 5 del mese di luglio dell'anno del Signore 1576 nel secondo anno del nostro Regno.
Stephanus Electus Rex.
[VIII.]
Sentenza a favore di Giuseppe, Ebreo veronese.
Exemplum ab alio ex concione undecima Ill.mi D.ni Iustiniani contareno Verone Potestatis die ult.o mensis februarij milesimi sexcentesimi tertij Jndictione prima
De
Ioseph hebreus q. Abrahamini dictus anselmi Accusatus a Bernardino Bertono calligarum resarcitore de sancto marco quia cum sero factum esset uigilie admirabilis ascensionis D.ni anni modo lapsi non nulli adolescentuli puerilibus iocis incumberent in curte uulgo nuncupata di Panthei idem Joseph scienter et dolose eiusdem Bernardini paruulum figlium hostio proprie domus assidentem ui rapuerit ac inuolutum palio nisi fuisset impijs eius manibus ereptus in uicinam heb.m stationem deferre tentauerit uel ut christianam animam è gremio sacrosancta Ecclesia matris disceptam ad iudaicam perfidiam, et perditionem deduceret, uel ut eodem infante crudeliter necato, et sacratiss.me morti n.ri saluatoris illuderet et innocenti sanguine ad pessimos et nefandos usus uteretur sicut alius factum esse quibusdam circonforanete — historie monamentis probare conatus est ipse accusator uel etiam ut huiusmodi facinore uindicaret amissionem figlie sue que quide per lauacrum regenerationis ab eius prauitatis errore ad aternam salute confugere proximis precedentibus mensibus elegerat, et ut in processu diffuse legitur.
Detentus et constitutus dictus Joseph negauit tantum comissise scelus et ipsi deffensionibus intimatis tam in scriptis quam in uoce p. Exc.m eius aduocatum nedum suas satis legitimas deffensiones deduxit uerum etiam demonstrauit uarijs allegatis sacre bibilie locis hebraicum ritum a sanguinis effusione abhoreri, segnificando etiam quod uarij principis hanc huiusce sanguinis usus famam pro uana nulla et falsa habuerunt publicis datis priuilegijs nempe Bona et Ioannes Galeatius Maria Sfortia Duces Mediolani ut constat sub die 19 maij 1479. Petrus Mocenigo Dux Venetiarum sub die 22 aprilis 1475 [(352)]: et denique fridericus tertius Carolus Quintus et Maximiglianus secundus sub die octauo martii 1566; in quibus affirmatur olim à sanctissimis pontificibus prohibitum fuisse quicquam credere de huiusmodi obiecto impio sanguinis christiani abuso, et ex quibus omnibus tollitur omnis suspitio tam facinorosi sceleris obiecti, Eà propter Ill.mus Dnus Potestas una cum Ecc.mo consulatu antedictum Joseph relaxauit.
[(352)] In un foglio sciolto unito al libretto è citata questa Ducale come esistente — nel Registro di Padova in Bergamina sig.to con Letra M nel'Arcivo della Cancelaria pretoria di padous a 118.
Ego Christophorus Nicolius notarius deputatus ad conciones comunis uerone antedictam sententiam per me scriptam et publicatam esemplaui et in fidem manu propria scripsi et subscripsi cum meo sollitto tabelionatus segno.
(L T) Premissa sententia fideliter exemplata fuit per mè Cyprianum masser.m D. Baptista figlium publicum ueneta auctoritate not.m ab alio simili exemplo autentico sub signo et nomine contedicti q. D. Christophori Nicolij, in quorum testimonium me propria manu subscripsi solito tabelionatis signo apposito.
Nos Jacobus surianus pro ser.m Ducali D.nio uenetiarum e Verone et Districtus Potestas. Uniuersis etc. attamur suprascriptum D. Cyprianum Masserium esse notarium publicum huius ciuitatis cuius publicis scripturis ubique locorum plena fidis merito est adhibenda In quorum etc. Verone die 5 Maij 1626.
Aloysius Cinthius Coad.r Pret.s m. etc.
Presens copia desumpta fuit ex suis proprija originalibus de uerbo ad uerbu aliena manu mihi in fida; et collationata concordat, salua semp megliori.
Fr. Dumenicus M.a de Bononia eiusd' ord.e Magr et Inq.or Verone attestor d.m f. Dom.cus Marie esse Not.mo huius S.te Inq.nis.
[IX.]
Giovanni Cristoforo Wagenseil.
Aiutaci o Dio! Come è mai possibile scoprire la verità in mezzo a tante schifose accuse, ognuna delle quali contraddice alle altre? Come non capir subito che non le sono che miserabili chiacchiere, e che da bocca cristiana mai dovrebbe esser proferita l'accusa che gli Ebrei in diverse occasioni si servano di sangue cristiano? E meno male ancora non le fossero che chiacchiere, ma pensare che in grazia di queste maledette menzogne, gli Ebrei furono maltrattati e torturati, che migliaia e migliaia ne furono messi a morte è cosa che commuoverebbe e farebbe gridar anche le pietre. (Benachrichtigungen, p. 130 e seg.).
Fu, ed è sempre, opinione fra i Cristiani, che gli Ebrei abbiano bisogno di sangue cristiano per mischiarlo agli azimi che mangiano di Pasqua ed al vino che bevono. Io stesso sono stato spesse volte spettatore quando Ebree od Ebrei, (perchè fra gli Ebrei anche uomini ricchi ed a modo sogliono aiutare a queste incombenze per far onore alla festa di Pasqua) apparecchiavano la pasta per le azzime, vidi come l'impastavano, come levavano la Challa, la bruciavano e dopo allestita la focaccia la infornavano, ma non mi accadde mai di osservare vi mischiassero qualche cosa che assomigliasse a sangue.
Fra tutti gli altri oggetti ed arnesi che gli Ebrei credono sacri e di cui si servono nelle loro funzioni posseggo anche una grande focaccia d'azimo e posso mostrarla a chicchessia per provare che non vi si trova la più piccola traccia di sangue. Il vino che si beve durante le feste di Pasqua deve essere cascher o purissimo, e guai se un cristiano avesse toccato, soltanto col dito mignolo, il torchio od il tino nel quale viene preparato, tanto meno adunque si permetterebbe vi si mischiasse una goccia di sangue cristiano (ibid., p. 132 e seguenti).
Qui non si tratta di sapere se un ebreo insultato da un fanciullo cristiano possa averlo ucciso. Il caso può benissimo essere accaduto, assai raramente però, se lo stesso dottissimo Grozio potè scrivere nel 5º libro del suo De Verit. Rel. Christ. che gli Ebrei non incorrono nè in idolatria, nè in adulterio, nè in reati di sangue. “Judaeos a tanto tempore nec ad falsum Deorum cultum deflexisse ut olim nec caedibus se contaminasse nec de adulteriis accusari” (ibid., p. 149).
A nulla valgono le stesse confessioni degli Ebrei perchè strappate loro con torture e tormenti così terribili che essi avrebbero confessato ben più di quanto non si pretendeva da loro. Taccio di quei malvagi Cristiani che bene spesso volendo denunciare gli Ebrei, per avvalorare l'accusa, uccidevano, Dio sa in che modo, i loro stessi bambini, ed i cadaveri o mettevano segretamente nelle case degli Ebrei, o sotterravanli nelle cantine o nei giardini loro, fatti questi pei quali migliaia e migliaia di Ebrei non soltanto furono spogliati dei loro beni e ridotti alla miseria, ma furono eziandio giustiziati coi più orribili supplizi (ibid., p. 198).
Malgrado accurate indagini, non mi venne fatto di trovare nessuna legge che scagionasse gli Ebrei dall'accusa di usar sangue cristiano, eccezione fatta per una legge di non so qual re di Polonia [(353)], che trovasi in un Codice manuscripto ben ordinato e conservato nella biblioteca di Lipsia col titolo: Promtuarii statutorum omnium et Constitutionum Regni Poloniae di Paulo Scerbicz anno 1590 ad usum domesticum, dove nella parte 1ª, cap. 15, De Judaeis, leggesi: Judaeus caedis pueri Christiani accusatus tribus Christianis, et totidem Judaeis convincatur: alioquin pro usu humani sanguinis non culpetur. Deficienti vero Actori in probatione poena talionis irrogetur [(354)].
Volesse Dio che leggi così giuste si fossero fatte dovunque, e si avesse spiegata maggior oculatezza allorquando gli Ebrei venivano accusati o per calunnia o per futili indizi prima di ricorrere alla tortura ed al supplizio per far loro confessare ciò che si voleva. Se poi talvolta fu provato aver gli Ebrei commesso qualche misfatto, ed è inevitabile che in un gran popolo non si trovino dei malfattori, non avviene ogni giorno lo stesso anche fra noi Cristiani? Perchè dunque non punirli, secondo giustizia, in ragione del delitto commesso, invece di sottoporli a pene stravaganti, colpendo assieme colpevoli ed innocenti ed ammazzandoli alla rinfusa? Le autorità dovrebbero pensare all'ammonizione del Re Giosafat: “Riguardate ciò che voi fate; perciocchè voi non tenete la ragione per un uomo, ma per lo Signore, il quale è con voi negli affari della giustizia. — Ora dunque, sia lo spavento del Signore sopra voi; prendete guardia al dover vostro e mettetelo ad effetto; perciocchè appo il Signore Iddio nostro non vi è alcuna iniquità” (2 Croniche xix, 6, 7). Esse avrebbero dovuto pensare a non gravare le loro povere anime e le loro conscienze della scomunica pronunciata da migliaia di leviti, e confermata da un Amen di centinaia di migliaia di persone contro chi contravviene ai precetti del Deuteronomio (xxvii, 19, 25) “Maledetto sia chi pervertisce la ragione del forestiere, dell'orfano e della vedova. Maledetto sia chi prende presenti per far morire l'innocente” (ibid., pag. 203 e segg.).
[(353)] Boleslao il Pio, duca di Kalisch, nell'anno 1274. (Regnò col nome di Boleslao V, 1227–1279). Vedi Sternberg, Geschichte der Juden in Polen.
[(354)] Un ebreo accusato di aver ucciso un fanciullo cristiano deve essere convinto colla testimonianza di tre ebrei e di tre cristiani; senza di che non potrà essere condannato per uso di sangue cristiano; se l'accusatore non potrà in tal guisa provare la sua accusa sarà punito colla pena del taglione.
[X. *]
Parere della facoltà teologica di Lipsia dell'8 maggio 1714.
Dopo che certi accaduti avvenimenti esigono la soluzione del quesito “se si possa provare e credere che gl'Israeliti, secondo le leggi della propria religione, o per introdotte superstizioni, abbiano bisogno del sangue d'un cristiano, e che uccidano secretamente teneri fanciulli, che procurano di rapire” fu sopra ciò desiderato anche il nostro coscienzioso parere in nome di S. M. il Re di Polonia e del serenissimo principe elettore di Sassonia.
Quindi noi, conforme il nostro umilissimo obbligo, incominciamo la soluzione del quesito con una negativa, e di tale nostra negazione alleghiamo le ragioni seguenti:
I. Prima del 13º secolo dalla nascita di Cristo non si è parlato mai di questa grave accusa addossata al popolo ebreo, nè in tempi in cui niente si perdonava alla nazione ebrea, si saprebbe trovare conferma di ciò in qualsiasi documento, nè degli Ebrei dell'Oriente nè dell'Occidente. Perchè dunque dovevano gli Ebrei per così lunga epoca ommettere una crudeltà, e tosto dopo quest'epoca averla incominciata? Perchè non dovrebbero essi averla commessa del pari nei primordi del Cristianesimo, che quasi s'innalzava sulla loro rovina, ed allorquando la gelosia e l'amarezza dovevano esser maggiori? Perchè dovrebbero essi aver ommessa questa pratica ai tempi degli imperatori pagani, allorquando con maggior sicurezza potevano eseguirla? Perchè incominciare allora soltanto quando maggior pericolo li attendeva sotto principi cristiani? O come avrebbero taciuto questa cosa i Cristiani dei primi tempi, a cui tali fatti non potevano rimanere celati, mentre essi d'altronde non sanno mai abbastanza descrivere l'odio degli Ebrei contro di loro?
Ma per procedere alquanto innanzi colla storia intorno a questo fatto, e mostrar più chiaramente la sua falsità, osserviamo che intorno al 13º secolo, l'odio contro gl'Israeliti, in Germania particolarmente, erasi grandemente aumentato, e ciò principalmente a cagione di un certo monaco di nome Rodolfo, il quale, secondo ogni apparenza, tratto da ambiziosa imitazione di quelli che predicavano la crociata contro gl'infedeli in Oriente, instigò il popolo in Colonia, Spira, Magonza e Strasburgo a una simile crociata contro gli Ebrei, immaginandosi di acquistarsi così una fama in Germania come San Bernardo in Francia colle crociate contro i Maomettani; ma appunto il Santo Bernardo, in una lettera diretta ad Enrico Arcivescovo di Magonza, dannò il da colui eccitato eccidio degli Ebrei, lettera che s'incontra fra le sue epistole. Ciò nondimeno si continuarono nelle publiche prediche le veementi accuse; e varii frati si adoperarono valorosamente ad empire non solo le loro prediche, ma anche i loro libri di simili tragiche favole contro questa nazione, favole che facilmente irritavano il volgo insensato. Fra tali favole si è diffusa anche questa dell'uso del sangue cristiano in varie pratiche di religione o superstizione ebraica, e potrebbe ben essere che a ciò avesse dato occasione una sentenza dei dottori ebrei (spiegata da Elia levita nel suo Tisbì) la quale dice che niuno potesse sedere in Tribunale, vale a dire coprire onorevole carica se non avesse damim (la quale parola suona sangue ed anche denaro e qui è da intendersi nel senso di denaro).
L'epoca della favola ci è resa nota e chiara da Papa Gregorio IX, il quale, dopo scrupolose indagini intorno alle accuse che venivano date agli Ebrei, volendo impedire che si versasse il loro sangue, mandò fuori, nel 1235, una bolla pontificia, nella quale dichiara gli Ebrei immuni da questo e da altri delitti di cui venivano incolpati, e si lagna che tali accuse provengano dall'avarizia dei loro autori i quali agognano ai beni degli Ebrei, ed abusano della religione cristiana per palliare il proprio desiderio di arricchire; le quali cose egli ripete ancora in una bolla dell'anno seguente, come pure in un'altra diretta a San Luigi Re di Francia. Egli fu imitato, nell'anno 1247, dal Papa Innocenzo IV, in un'epistola agli Arcivescovi d'Alemagna, in cui esplicitamente rigetta come una falsità che gli Ebrei uccidano fanciulli cristiani e facciano uso del loro sangue.
E così pure gl'imperatori romani, incominciando dal decreto, intorno a ciò promulgato dall'imperatore Federico III, hanno riconosciuto gli ebrei innocenti rapporto a questa accusa; lo che apparisce dal formulario dei privilegi ad essi confermati, come da quelli che sogliono essere accordati dagli imperatori quando vengono eletti, come può vedersi presso Linneo, tomo i, addit. ad 1, 3, c. [(355)].
Con eguali pubblici attestati furono gli Ebrei difesi da quest'accusa da Galeazzo e Bona Sforza Duchi di Milano, da Pietro Mocenigo, Doge di Venezia, e da altri grandi principi i quali facilmente si citerebbero, se ciò non ci portasse troppo in lungo.
Se poi nell'esame storico di questa cosa cerchiamo i giudizi d'uomini celebri intorno a questo fatto, troviamo che Pietro di Blois, nel libro Contra perfid. Jud., c. 8, dà chiaramente a divedere com'egli teneva la cosa per dubbiosa. Il dottor Martino Lutero nella parte undecima dell'antico Testamento, fol. 323, ha già da lungo tempo rigettata questa favola, che cioè gli Ebrei abbiano bisogno del sangue di un Cristiano, qual menzogna e follia. Lo stesso fece anche Horembek nei prolegomeni del suo libro De convertendis Judaeis, ed il professore, peritissimo nelle cose giudaiche, Wagenseil nel suo Infundibulo, pag. 99, ed in una apposita confutazione dell'opinione che gli Ebrei abbiano bisogno del sangue di un Cristiano, si è dichiarato contro questa calunnia. La rigettò anche di recente il celebre Basnage nel settimo libro della sua storia degli Ebrei. E ciò prescindendo da quanto hanno scritto a propria difesa contro questa falsa accusa in particolare Abarbanel nel suo Ezechiello, 36, 13; l'Ebreo Cardoso nel suo libro in lingua spagnuola “Los Excell.: decima calunnia de los Hebr. pagina 412”; Isacco Vira nel “Vindice sanguinis” e gli Ebrei di Metz in uno scritto pubblicato a Parigi nel 1670 col titolo: Factum servant de réponse au livre intitulé: Abrégé du procès fait aux Juifs de Metz.
Dacchè esiste la religione di Cristo, abbiamo veduto molte migliaia di Ebrei che l'hanno abbracciata, e fra questi neppure uno ha potuto deporre una testimonianza degna di fede in conferma di questa favola. Al contrario, il profondo dotto Cristiano Gerson, passato al Cristianesimo con onore sincero, ha combattuto questa favola, nella prefazione del suo Talmud degli Ebrei. Con lui è d'accordo il noto Pfeffercorn nel Spec. adhort. Jud. parte ii, dove egli fa una buona distinzione, dicendo che potrebbe ben essere che si sieno trovati degli Ebrei e che oggidì pure se ne trovino, che spinti da collera, odio e vendetta, uccidano segretamente un fanciullo Cristiano, nella stessa guisa che in mezzo a tutte le nazioni non può evitarsi qualche bricconeria; ma sostiene non potersi dare che ciò avvenga per aver essi bisogno del sangue di un Cristiano.
E il di sopra citato signor Wagenseil nella suaccennata confutazione, p. 163, attesta in nome della verità di Dio e del padre di Nostro Signore Gesù Cristo che fra tanti Ebrei battezzati che egli ha praticati, non ne ha trovato uno che confessasse che i suoi connazionali adoperassero in certi casi il sangue d'un Cristiano, per quanto egli intorno a ciò gl'interrogasse tutti accuratamente.
Noi potremmo a tutto ciò aggiungere la testimonianza di Tommaso, che viene ritenuto per un Ebreo convertito al Cristianesimo, il quale interrogato sopra questa cosa da Alfonso Re di Spagna, la negò, adducendo ragioni dedotte dalle leggi giudaiche, le quali non permettono ad un Ebreo simile uso del sangue, come puossi diffusamente riscontrare nel Scevet Jehudà, fol. 6, col. 2, ed anche nel Giudaismo svelato da Eisenmenger, tom. ii, cap. iii, pag. 226. Veramente gli annali della Chiesa dopo il tredicesimo secolo abbondano di diversi esempi di tali omicidii commessi dagli Ebrei, e fra questi molti furono raccolti da Genebrando nel quarto libro della sua Chronor., e dall'autore del libro intitolato: Quanto sia difficile a convertire il cuore di un Ebreo.
Ma in ciò tre cose sono da rimarcarsi:
1. Che le circostanze della maggior parte di queste storie sono talmente contraddicenti l'una all'altra, e con tali differenze sono raccontate dai diversi autori, che fra se stesse si distruggono, come nota il celebre Wagenseil.
2. La maggior parte di queste storie rimontano ai tempi dell'ignoranza e della credulità, e si rendono assai sospette mediante gli strani miracoli, dai quali sono accompagnate, ed è quindi da prendersi bene in considerazione quello che osserva Eisenmenger, (del resto dichiarato nemico dei Giudei), il quale dopo aver riportato alcuni esempi di tal fatto, dice: Non si odono ora più in Germania di consimili crudeli fatti (l. c., pag. 221); senza dubbio perchè la Germania dopo di esser divenuta più colta, ha perduta quella troppa credulità a simili fandonie, come pure ad altre, le quali ci fecero cauti anche verso di questa.
3. Finalmente devesi in riguardo a queste storie, avere in considerazione la distinzione fatta da Pffeffercorn che, dato anche che il più di esse sieno vere, che cioè alcuni Ebrei abbiano versato il sangue di cristiani o de' loro fanciulli, in nessuna guisa però non può ciò essere avvenuto per cagione che essi abbisognassero di quel sangue per la loro religione o per superstizione.
II. Ma dalle prove storiche della nullità di questa accusa, passiamo a quelle che la calunnia per se stessa ci offre, d'onde apertamente si vede, quanto incerti sieno stati gli autori della medesima, in quanto essi non hanno saputo a che cosa attribuire la necessità in cui sieno gli Ebrei di provvedersi di questo sangue.
Perocchè gli uni dicono: 1) gli Ebrei hanno bisogno del sangue dei Cristiani per non puzzare; altri: 2) per le loro focacce e il loro vino della pasqua; alcuni: 3) per arrestare il sangue della circoncisione; altri: 4) per ungere le mani dei sacerdoti quando danno la benedizione; altri: 5) per la benedizione degli sposi; taluni: 6) per ungere i loro morti, ai quali in pari tempo si grida all'orecchio: Se Gesù è il vero Messia, possa il sangue di questo innocente cristiano morto sperando nel suo Salvatore, procurarti la vita eterna; altri ancora: 7) per facilitare il parto; alcuni: 8) per curare malattie occulte; ed altri ancora: 9) per preparare un certo filtro. In tutte queste supposizioni non è soltanto la discrepanza che cade sotto gli occhi, ma anche la nullità delle medesime. Poichè in quanto alla prima non è provato che gli Ebrei mandino un odore particolare diverso dagli altri uomini, nè che quello si possa cangiare con del sangue, il quale nè fluido, nè secco tramanda alcun odore. La 2, 3, 4 e 5 supposizione sono del tutto assurde, poichè il sangue umano contaminerebbe quelle sacre operazioni. La sesta supposizione, cioè l'unzione dei morenti, è del tutto contraria alla fede degli Ebrei, i quali non potrebbero mai considerare come espiatorio il sangue di un fanciullo ucciso, e molto meno in vista del sangue di Cristo. La settima supposizione, di farne uso nei parti difficili, ci viene per semplice ragguaglio di un Ebreo rinnegato di nome Brenzen, il quale, spinto da ignoranza e malignità, sparse molte altre manifeste favole. 8) Non si sanno indicare le malattie occulte ed incurabili degli Ebrei, per le quali deve servire il sangue di un Cristiano, e non hanno altro fondamento se non che in un libercolo molto frivolo, di cui corre voce che vi sia la descrizione delle malattie particolari a ciascuna tribù, mentre è pur noto che la distinzione delle tribù d'Israele è già da lungo tempo andata perduta. 9) Secondo anche l'opinione di quelli che ancora credono ai filtri non può alcun altro sangue servire per formarne una bevanda che ispiri amore, tranne quello della persona verso cui si vuoi destare l'affetto, e non si può comprendere qual amore gli Ebrei vogliono far nascere col sangue dei bambini cristiani; laonde in tutte queste asserzioni risultano l'inverisimiglianza e la nullità.
III. Se veniamo ora ai principii ed alle leggi fondamentali della fede degli Ebrei, troviamo che questa non può in verun modo tollerare l'uso del sangue di fanciulli uccisi, e conseguentemente l'uccisione di essi. È principalmente noto con qual rigore gli Ebrei osservano la legge dei cibi puri ed immondi, e quanto debbano essere rilassati prima di mangiare, per esempio, la carne di porco. Or dunque il sangue principalmente, e tanto più il sangue umano, è fra i cibi vietati. Lev. 17. Così fra i comandi di Mosè che sono in alta riverenza presso gli Ebrei, sta la proibizione del sangue. Gen. 9, v. 4, nè può alcun Ebreo fruirne nè per cibo, nè per medicina. Non si può fare a meno di ripetere qui le parole di Tommaso al re Alfonso tolte dall'ebraico Scevet Jehudà: Ecco noi abbiamo veduto che un Ebreo non mangia sangue di tutto ciò che ha vita, anzi riguardano come proibito il bere il sangue dei pesci, dei quali i Talmudisti pure dicono che non merita il nome di sangue, perchè l'Ebreo non vi è abituato, sebbene egli veda che molti popoli ne mangiano; e quanto più orrore deve destare nell'Ebreo il sangue umano, del quale egli non ha veduto che alcun altro uomo faccia uso! Il re può accertarsi della cosa anche da questo che se un Ebreo mangiando fegato (od altra, cosa dura a masticare) gli venga sangue dai denti o dalle gengive, non continua a mangiarne se prima non l'ha nettato. È cosa nota che l'uomo ha in abborrimento il sangue de' suoi simili, assai più che il proprio sangue, perchè non vi è abituato. Anzi è da essi con tanta cura evitato il mangiar sangue, che essi, dietro i dettami del Talmud, non mangiano nemmeno un uovo in cui si mostri una piccola vena rossa di sangue, nè una bestia se fosse uccisa da un uccello di rapina, od altrimenti non sia stata scannata a dovere, per timore che non siavi rimasto alcun che di sangue. E non solamente è loro proibito mangiare il sangue, ma anche il toccare il sangue di un uomo morto, ed è riguardato come la più grande impurità. Noi troviamo su di ciò la legge nel Num. 19, secondo la quale il toccare tutto ciò che proviene da un corpo morto rende immondi, per il che eglino stessi non conservano il sangue dei loro martiri se mai sia spruzzato, ma lo lavano, raschiano, sotterrano. E con quanta esattezza non conservano essi la legge della purità, specialmente nelle loro solennità e sacre cerimonie, fra le quali primeggiano la Pasqua e la Circoncisione, e quanto assurda non è la supposizione che nelle medesime si servano del sangue di un Cristiano! Che se finalmente si volesse supporre che gli Ebrei non sieno spinti ad uccidere dei fanciulli da un bisogno della loro religione o superstizione, nè per alcuno degli usi fin qui addotti, ma bensì da quello stesso odio verso i Cristiani e la loro fede, pel quale essi per far onta a questa fede mettono in croce o martorizzano fino alla morte i fanciulli cristiani come ne vengono allegate alle varie storie, la quistione verrebbe a cangiarsi da quello che fu in principio proposto; ma per altro rimane tuttavia da ponderare che mentre simili barbarie non sono agli Ebrei comandate nè insinuate, e ch'essi non possono sperare alcun vantaggio, ma al contrario quel solletico ch'essi potrebbero risentire dall'onta recata con tali tragedie alla religione cristiana, sarebbe ben lungi dal compensare il pericolo, le sventure, l'odio, la persecuzione che avrebbero a temerne per la loro propria religione, non è credibile che volessero intraprendere tali orribili azioni, cui si oppongono la ragione e l'umanità.
E qui non puossi far a meno di convenire coll'intelligente Basnage nel succitato luogo, ove dice: È da temersi, che anche queste pretese crocefissioni di fanciulli cristiani non sieno state generalmente altro che pretesti per aizzare sovrani e popoli contro gli Ebrei: e più avanti, simili storie gli sembrano molto sospette, perchè sempre congiunte a manifesta crudeltà ed ingiustizia per parte dei cristiani, i quali invece di punire quelli soltanto che in seguito ad una sufficiente investigazione giuridica fossero trovati colpevoli, formavano un processo tumultuario, e innocenti e rei erano tratti a morte, purchè fossero ebrei; che in ogni tempo simili sollevazioni del popolo rendono la cosa incerta, perchè suole dietro una vaga diceria ammutinarsi ed essere causa dell'esecuzione, prima che siasi fatto campo ad un'ordinata investigazione. A conferma di ciò non possiamo a meno di riportare dagli annali di Bzovio ciò ch'è accaduto di simile in Praga nell'anno 1395.
Erasi sparsa voce che dagli Ebrei fosse stato flagellato e crocefisso un fanciullo cristiano, ed il popolo era per questo nel più grande inasprimento; e siccome temevasi che aspettando il ritorno del re Venceslao, che era assente, potesse egli ponderare la cosa ed investigare, specialmente essendosi egli esternato che in mezzo all'ira si deve ricordarsi della clemenza, così senza attendere la di lui presenza si fece un gran massacro, uccidendo quanti Ebrei si incontravano, senza alcuna distinzione e considerazione se fossero rei od innocenti.
Quando da alcuni Ebrei fossero pur commesse tali iniquità non si dovrebbero almeno attribuire all'universalità dei Giudei, in riflesso che non sono commesse in forza dei principii della loro religione, e soltanto come gli altri delitti dovrebbero esserne puniti gli autori, senza ulteriori conseguenze.
Il Dio della verità e della giustizia faccia che in ogni luogo venga ad ognuno fatta giustizia, senza distinzione di persone, e giudichi poi con clemenza i giudici della terra.
Questo nostro teologico attestato e parere è da noi rilasciato in forma autentica, munito del sigillo della nostra facoltà teologica.
Dato a Lipsia nell'8 maggio 1714.
| (L. S.) | Decano Seniore, nonchè gli altri dottori e professori della facoltà teologica presso l'Università di Lipsia. Visto, concorda col suo autentico e vero originale in ogni punto e clausola. |
| (L. S.) | Tanto certifico io sottoscritto. In fede. Giovanni Sigismondo Tellemann, pubblico notaio per autorità imp. |
[(355)] Così il testo; ma più correttamente Limneo (Limnaeus), nome col quale era conosciuto Giovanni Wirn pubblicista e storico tedesco, nato a Jena nel 1592, morto nel 1663. Fra le varie sue opere ricordiamo: Juris publici imperii romano-germanici, lib. ix. (Strasburgo, 1629–1632, 3 vol. in-4º), cui son da aggiungersi i 2 volumi di supplemento qui citati col titolo: Additiones (1650–1660), e che costituiscono il primo trattato completo sulla costituzione dell'impero.
C. G.
[XI.]
Lettera dell'Em. Card. Corsini.
A Monsignor Nunzio Apostolico di Polonia.
Varsavia.
“Molt'Illustre e Revmo Sigr come fratello: — Il renditore a V. S. della presente sarà l'Ebreo Giacobbe Selech di nazione Polacco, quello appunto, che fin dall'anno 1758, vivendo ancora il Sommo Pontefice Benedetto xiv, si portò in Roma per umilissimamente implorare in nome della nazione Ebrea di codeste parti caritatevole protezione dalla S. Sede a riparo degli intollerabili aggravi, che, nelle facoltà e nelle persone rappresentò soffrire dai Cristiani la medesima nazione frequentemente incolpata d'omicidii, sulla mal fondata persuasione del volgo, ch'essa, meschii sangue umano, e specialmente cristiano nell'impasto dell'azzime. Il regnante Sommo Pontefice Clemente XIII ha già fatto di questo ricorso diligente disamina, appigliandosi ancora a quelle provvidenze che sono convenienti al merito del medesimo, e che per altra parte giugneranno segretamente a di Lei notizia. Frattanto però ha espressamente ordinato S. S. che debba scriversi a V. S. e se le faccia palese essere Sua intenzione ch'Ella comparta al medesimo Giacobbe ogni più efficace e proficua assistenza, affinchè nel ripatriare non soffra il medesimo alcuna vessazione e molestia di chicchessia, e da quelli massimamente che V. S. potesse credere contro di lui male animati per il ricorso portato al Trono apostolico. In veduta pertanto del Sovrano Pontificio comando apparterrassi alla sperimentata di Lei prudenza l'adoperare i mezzi conducenti alla di lui esecuzione, prevenire chi si deve e compartire all'Esibitore di questa aiuto tale, onde conosca coll'effetto dover egli alla clemenza e pietà di nostro S.re la propria sicurezza e durevole tranquillità. Con che le auguro da Dio felicità”.
Roma, 9 febbraio 1760.
Come Fratello aff.mo
F.o A. Card. Corsini.
[XII. *]
Legge ungherese dell'anno 1791.
Art. 38. Per guarentire la sicurezza di questa nazione (l'ebraica) spesso turbata da questo erroneo pregiudizio, la R. Luogotenenza ha ordinato a tutti i Comitati di darsi premura per sradicare dagli animi del popolo, anche il pregiudizio che gli Ebrei usino, nei loro riti, vittime umane, impiegando tutti i mezzi migliori e più adatti alle condizioni locali e giovandosi anche, se fosse necessario, dell'opera dei sacerdoti. Bisogna persuadere e convincere il popolo che questo orribile delitto è contrario alle leggi ebraiche ed agli scritti dei profeti, ripugnante soprattutto a tutto il vecchio testamento sul quale ha base principale la religione ebraica e contrario eziandio ai precetti delle altre religioni. Per conseguenza se da qualsiasi Ebreo venisse commesso un assassinio, anche se risultasse che il delitto fu commesso per animosità religiosa, non si avrebbe nessuna maggior ragione di incolpare l'intera nazione ebraica, di quello che non si avrebbe di incolpare la cristianità se simile delitto fosse commesso da un Cristiano.
[XIII.]
Una fanciulla smarrita a Mantova e poi trovata.
Anche a Mantova, nel 1824, si era preteso che gli Ebrei avessero ucciso una ragazza per usarne il sangue nei loro riti. I seguenti documenti varranno a mostrare non tanto la falsità della accusa, quanto il giudizio che di quelle accuse recavano, in tempi non certamente favorevoli agli Ebrei, l'autorità politica e l'ecclesiastica.
I. R. Delegazione di Mantova.
AVVISO.
Da alcuni giorni si è destata qualche inquietudine in questa città.
Lo smarrimento di una fanciulla, che dappoi si rinvenne, diede occasione alla malevolenza d'immaginare dei fatti i più assurdi e calunniosi in odio degli Israeliti, alcuno dei quali soffrì anche delle ingiurie ed offese personali; i colpevoli sono stati all'istante arrestati.
Qualche apparato maggiore di forza che si è trovato di spiegare in questo incontro richiamò la curiosità del popolo, il quale verso sera si affolla intorno alle pattuglie; inceppandone il movimento. Ciò diede già causa a degli inconvenienti, la repressione dei quali è tanto più importante in una fortezza.
A prevenirli quindi si ricordano le seguenti sanzioni penali:
(Omissis)
Dall'Imp. R. Delegazione Provinciale.
Mantova, 12 giugno 1824.
Il Consigliere di Governo Imp. R. Delegato Provinciale
Marchese Benzoni.
Dalla Tipografia Provinciale di L. Caranenti.
S. E. Illma e Revma Mons. Vescovo di Mantova, con lettera pastorale dello stesso giorno, plaudiva ai provvedimenti presi in questa circostanza dall'Autorità politica ed alle ragioni che li avevano inspirati.
[XIV. *]
Il predicatore di corte canonico Giovanni Emanuele Veith.
L'Illustrirtes Wiener Extrablatt recava nel suo numero 153 del 5 giugno 1882 la seguente notizia:
“Nell'anno 1840 quando gli animi erano eccitati, come lo sono adesso in Ungheria, il celebre canonico e predicatore della cattedrale di S. Stefano, dott. Emanuele Veith, che per il suo zelo religioso era tenuto in altissima considerazione dal principe Arcivescovo di Vienna, Milde, reputò necessario calmare gli animi eccitati. Ricorrendo la solennità dell'Ascensione, l'applaudito predicatore, dinanzi a migliaia di devoti cristiani pronunciò alla fine del suo discorso le seguenti notevoli parole: Voi tutti sapete, o devoti miei ascoltatori, e lo apprendano coloro che non lo sapessero, come io nascessi ebreo e per effetto della Divina Grazia divenissi cristiano, come servissi a questa mia convinzione nelle missioni cristiane, e come in ogni occasione dessi testimonianza alla verità ed obbedendo alla mia vocazione sinceramente pastorale, offrissi, per quanto sapevo ed in tutta coscienza, consolazione e speranza ai fedeli cristiani. E l'eccellente uomo, impugnato il Crocifisso, continuò con voce commossa: E così qui dinanzi a voi, ed al cospetto del mondo intero giuro in nome di Dio e della Santissima Trinità che tutti adoriamo, che la perfida bugia sparsa con perfida astuzia, che gli Ebrei nella solennità delle loro feste pasquali adoperino il sangue di un Cristiano, è sacrilega calunnia; giuro che niente di ciò si trova nè nel Vecchio Testamento nè negli scritti del Talmud che conosco profondamente ed ho attentamente studiati. Così Dio mi aiuti e mi sia indulgente nell'ultima mia ora”.
Il sig. dottor L. A. Frankl cavaliere di Hochwarth, segretario della Comunità israelitica di Vienna, per accertarsi dell'esattezza di questa notizia, si recò dal professore dottor Giovanni Veith, fratello superstite del fu canonico Veith, per ottenere da lui maggiori informazioni. In conseguenza gli venne rilasciata la seguente dichiarazione:
“A richiesta del sig. L. A. Frankl dichiaro esser vero quanto fu detto nell'Illustrirtes Extrablatt del 5 giugno e cioè che il fu mio fratello canonico Giovanni Emanuele Veith si pronunciò alla fine di una predica sull'inesattezza della fiaba che gli Ebrei adoperino pei loro riti pasquali il sangue di un fanciullo cristiano e dichiaro che mi rammento ciò essermi stato detto da mio fratello.
“Prof. Veith m. p.”
N. 15536.
Colla presente dichiaro che il signor dottor medico Giovanni Veith, a me personalmente cognito, dimorante in Vienna ha sottoscritto di suo proprio pugno la firma qui sopra esistente [(356)].
Vienna, 17 giugno 1882.
Francesco Krischker, m. p.
| L. S. | nominato sostituto dell'I. R. Notaio dottor Adolfo Faber con decreto dell'I. R. Tribunale di Vienna, 18 aprile 1882, n. 25074. |
[(356)] L'originale di quest'atto trovasi nell'Archivio della Comunità Israelitica di Vienna.
[XV. *]
Dichiarazione del Professore Molitor.
Nel terzo volume della mia Philosophie der Geschichte (Münster, Heisinger, 1839) avrei avuto l'occasione più adatta di esprimermi scientificamente sulla falsa imputazione adossata agli Ebrei di far colpevole uso di sangue, ma non me ne occupai, perchè ritenni che quest'accusa, la di cui falsità tanto spesso fu provata, fosse troppo avventata perchè valesse la pena di occuparsene, fosse pure per confutarla. Avendomi però il signor L. H. Loewenstein, autore del Damascia, istantemente invitato di esprimere pubblicamente, per onore della verità, la mia convinzione su questo importante soggetto, che pur troppo ha costato negli ultimissimi tempi tante vittime sanguinose, così non esito un solo momento a dichiarare la mia convinzione più coscienziosa.
“Ho fatto, degli scritti dei Rabbini e dei cabalisti, oggetto di uno studio di lunghi anni, e posso lusingarmi di conoscere abbastanza bene tanto la parte casuistica come la mistica dell'ebraismo, e mai mi si è presentato, nè negli scritti dei talmudisti, nè in quelli dei cabalisti, nè in qualunque siasi scritto ebraico, il più lontano motivo di credere a quella sciocca incolpazione lanciata contro l'ebraismo; nè ho mai scoperto la più lontana traccia di una simile tradizione sanguinaria fra gli Ebrei, benchè abbia studiato per lungo tempo le tradizioni ebraiche.
“Per quanto conosco delle leggi ebraiche è affatto impossibile che una tale vergognosa prescrizione possa essere stata introdotta nell'ebraismo, senza distruggere prima affatto la legge mosaica e quella del Talmud. Poichè il Pentateuco proibisce assolutamente e severamente in più luoghi l'uso di ogni sangue, ed il Talmud, secondo la sua abitudine, spinge questo divieto mosaico fino alle conseguenze più estreme, come è provato nello scritto Damascia, capitolo viii, pagine 363–368.
“Io non voglio negare l'esistenza di qualche stupido individuo ebreo, che abbia adoperato sangue umano a scopi magici, ma devo affermare assolutamente, che la magia nera è assolutamente proibita nell'ebraismo, e che nella Bibbia, nel Talmud e nella Kaballah non mi è noto nessun passo che potesse giustificare tali delitti. Se adunque singoli Ebrei commettessero tali delitti, essi agirebbero contro la loro legge, come agirebbero contro la propria i Cristiani, se li commettessero.
“L'incolpazione, che gli Ebrei facciano uso di sangue cristiano nelle loro cerimonie religiose, è un'idea che ha origine dal medio evo, e dimostra una totale ignoranza dell'ebraismo e dei suoi usi mentre ricorda una simile incolpazione, che una volta fu lanciata dai Pagani ai Cristiani, cioè che questi facessero sacrifici umani.
“In tutti i tempi però s'innalzarono nella cristianità potenti voci contro questo pregiudizio basato su di una crassa ignoranza.
“Specialmente i papi Gregorio IX (1235) ed Innocenzo IV (1287), hanno espressamente proibito nelle loro bolle, di perseguitare gli Ebrei per questa favolosa incolpazione.
“Anche il papa Sisto IV si dichiara energicamente contro la calunnia mossa agli Ebrei, e dopo l'istruzione fatta sulla morte di San Simoncino da Trento, che si pretese fosse stato ucciso dagli Ebrei per scopo religioso, proibì lo si santificasse ed ordinò non si molestassero più gli Ebrei di Trento. (Purtroppo se ne avevan già bruciati molti). Il doge di Venezia, Pietro Mocenigo in un decreto del 22 aprile 1475, ed uno Sforza duca di Milano dichiararono innocenti gli Ebrei di questo inventato delitto. Così dichiarò anche l'imperatore Federigo III e dopo lui molti Imperatori romani.
“Il Wagenseil tanto versato e pratico negli scritti degli Ebrei nel suo Unwidersprechlichen Widerlegung, e l'ex-ebreo e poi sacerdote cattolico Sonnenfels nel suo Jüdischen Bluteckel provarono a fondo e incontestabilmente la nullità e la piena falsità della incolpazione.
“Lutero, che non era certo amico degli Ebrei, dichiara (parte xi, foglio 323 ed. Altemb.) questa incolpazione bugiarda e pazza. A questa dichiarazione si unisce anche Basnage nella sua Histoire des juifs (parte vii, cap. xi).
“A questi e ad altri attestati più antichi devesi aggiungere l'esteso parere della Facoltà teologica di Lipsia dell'8 maggio 1714, ed in questi ultimi tempi:
“a) Il predicatore di corte a Vienna Veit. Questo pio sacerdote, ebreo battezzato, prestò dal pulpito, col crocifisso in mano, un solenne e sacro giuramento che nell'incolpazione verso gli Ebrei non vi era una parola di vero.
“b) Il vescovo Dräseke in una dichiarazione (accompagnata da un obolo per gl'infelici) nella Allgem. Zeitung des Judenthums.
“c) G. H. di Schubert, nella sua dichiarazione nella Allgem. Zeitung del 30 aprile 1840. (Damascia, pag. 54, 55).
“d) Il missionario, e già ebreo Giorgio Wildon Pieritz, sostenne quanto a questo riguardo è affermato nel giuramento di purificazione del Rabbino Manasse ben Israel, il cui testo leggesi nello scritto “Damascia” (pag. 237).
“e) Il D. Augusto Neander in Berlino, già ebreo, fece la stessa dichiarazione nella Berliner Zeitung, ed aiutò inoltre nel suo lavoro l'autore della Damascia (Damascia, pag. 104).
“f) Lo stesso fece anche il predicatore e missionario William Ayerst, A. M. (Dam. stesso) che nel suo scritto al Dott. Neander ne lodò l'impresa chiamandolo un “Laudable endeavours.”
“g) Uno dei più caldi ed intelligenti confutatori di questa assurda accusa fu in tempi recentissimi l'altrettanto zelante e costante avversario della religione ebraica Alessandro M. Caul, D. D., il quale dimostra nel suo “Reasons for believing ecc. ecc.”, dedicato alla Regina d'Inghilterra, nella maniera la più irrefragabile come stiano in contraddizione assoluta i sacrifici umani e lo spargimento di sangue, con le dottrine fondamentali dell'Ebraismo. In questo scritto trovasi anche una dichiarazione, firmata da trentacinque Ebrei convertiti al Cristianesimo, che dice che l'incolpazione è “una miserabile e diabolica bugia” (a foul and Satanic falsehood).
“h) Alle fatiche del Dr. M. Caul per la verità e giustizia si associò recentissimamente anche il dotto e intelligente sindaco, dottore in teologia Federigo di Meyer in una dichiarazione, depositata nelle mani del signor L. H. Loewenstein, perchè venisse pubblicata.
“Dopo così numerosi e chiari argomenti, dopo tante ed importanti voci, non mi resta altro a fare che di associarmi assolutamente alla dichiarazione del signor predicatore di Corte Weit e di inalzare con pura coscienza, senza inganno e ritegno le mani all'Onnipotente e di dichiarare e giurare solennemente che io non sono mai venuto a sapere, nè a voce nè in iscritto, o per altra via cosa alcuna che potesse servire di giustificazione all'incolpazione, che gli Ebrei si servano di sangue umano per qualunque cerimonia religiosa; anzi mi consta che agli Ebrei è proibito dalla loro legge nel modo più severo qualunque uso di sangue, e che essi proteggono da ogni contatto, col sangue in special modo, la pasta del Maza (azimo) perchè con tal contatto la Maza cesserebbe di poter essere mangiata secondo le leggi, giacchè il contatto del sangue la fa divenire Chamez (impura).
“Questa dichiarazione l'ho data perchè richiesto, chiamando testimonio l'Altissimo, il Dio della verità e dell'amore e l'affermo e la sostengo, per la pura e genuina verità del mio sapere e della mia convinzione.
“Voglia preservare Iddio i cuori di tutti i Cristiani da questa odiosa incolpazione.
(Firm.) L'autore dello scritto: “Filosofia della storia, o sopra la tradizione nel Vecchio Testamento e la sua relazione alla Chiesa del Nuovo Testamento.”
“Prof. Molitor”.
Si dichiara previa collatione, sub fide notariali, che la suddetta copia concorda col suo originale.
Francoforte sul Meno, 14 maggio 1841.
(L. S.) Fir. Dr. Giovanni Jacob Glöckner
Notaio della libera città di Francoforte.
[XVI. *]
Consigliere aulico Prof. Dott. G. H. von Schubert [(357)].
Altrettanto dobbiamo trovar naturale, che l'improvvisa scomparsa del Priore dei Francescani, o, come altri dicono, dei Cappuccini, di Damasco faccia impressione per la tragica natura del fatto, quale venne riferito da molti giornali, altrettanto ci riesce incomprensibile che sia stata fra noi, Cristiani del secolo xix, accettata e discussa una fiaba medioevale barbara ed insensata, posta in giro dai Turchi, sul modo con cui quegli scomparve; per essere cioè stato assassinato dagli Ebrei. Lo scrittore di queste righe, nella sua qualità di viaggiatore cristiano, ebbe occasione di conoscere a fondo gli Ebrei dell'Oriente e può asserire colla maggiore convinzione che quella strana ed atroce invenzione è in aperta contraddizione non soltanto coi sentimenti degli Ebrei dell'Oriente, ma con quelli di tutti gli Ebrei in generale, coi loro antichissimi usi, e coi loro riti religiosi osservati con scrupulosa severità. Per ciò siffatte dicerie dovranno essere poste fra le bugie anche nel caso che la tortura turca strappasse delle confessioni alle sue vittime fosse pure in dieci diversi luoghi, ed anche nel caso che dieci diversi corrispondenti troppo creduli, si facessero a ripetere tale voce per averla udita da altri. Infine chi scrive non può fare a meno di dubitare assaissimo, e ciò fino a prova in contrario, che quell'assassinio sia stato commesso da Ebrei.
[(357)] Allgemeine Zeitung, 30 aprile 1840.
[XVII. *]
Narrazione del Reverendo M. Pieritz [(358)].
Allorchè noi, cioè la Missione di Gerusalemme alla quale ho l'onore di appartenere, udimmo, come gli Ebrei di Damasco soffrissero per effetto della stessa calunnia, tante volte, e specialmente nel xiii secolo lanciata contro di voi, come già lo era stata contro i Cristiani dai Pagani nei primi tre secoli, fu risolto dalla nostra Missione e specialmente dal nostro reverendissimo signor Sopraintendente, che io dovessi subito recarmi a Damasco per dimostrare, coll'aiuto dei Consoli europei, come la vostra religione ben lungi dall'ordinare l'assassinio e l'uso del sangue ne formi espresso e severo divieto, e per ripetere in mio proprio nome lo spaventevole giuramento del vostro celebre Menasse Ben Israel.
Non possiamo da questa distanza decidere se gli Ebrei abbiano o meno commesso un assassinio, ma vogliamo in ogni caso evitare che di questo delitto si faccia colpa all'intera nazione.
Mi si destinò a tale Missione perchè, nato ebreo e versatissimo nelle discipline rabbiniche, senza essere in nessun modo amico o difensore del Rabbinato, ero specialmente designato per testimoniare su tale argomento.
Non voglio descrivere ciò che provai, quando fui a Damasco. Vidi che tutta l'accusa contro gli Ebrei era una cosa artificiale, e che loro si negava ogni onesto e giusto modo di difesa, mentre si impiegavano i più crudeli supplizi per estorcere loro false confessioni della colpa.
[(358)] Estratto dal suo scritto agli Ebrei di Alessandria. (Vedi Zeitung des Judenthums, 1840, n. 31).
[XVIII.]
Traduzione del Firmano accordato da S. M. imperiale il Sultano Abd-el-Medijd agli Israeliti del suo impero.
Sulla domanda di Sir Moses Montefiore, membro della Società Reale, ed a lui consegnato a Costantinopoli, da Sua Eccellenza Reschid-Pascià, ministro degli affari esteri della Porta Ottomana, l'11 Hesvan 5601, 13 del mese di Ramazan 1256, corrispondente al 7 novembre 1840.
Firmano indirizzato al Capo della Giustizia a Costantinopoli, in testa del quale Sua Maestà Imperiale ha scritto di sua propria mano le parole seguenti: “Si eseguiscano gli ordini contenuti nel presente Firmano.”
Un antico pregiudizio esisteva contro gli Ebrei. Gli ignoranti credevano che gli Ebrei avessero l'uso di fare dei sacrifizi umani per impiegare il sangue nelle solennità della loro pasqua.
In conseguenza di questa opinione, gli Ebrei di Damasco e di Rodi (sudditi del nostro impero) vennero perseguitati da altre nazioni. Le calunnie inventate contro questi Ebrei, e le vessazioni alle quali vennero esposti, pervennero sino al nostro trono imperiale.
Non ha gran tempo che taluni Ebrei, abitanti nell'isola di Rodi, vennero tradotti a Costantinopoli, dove furono messi in istato di accusa e giudicati in conformità della nuova legislazione. La falsità delle accuse che loro si movevano venne completamente provata. Tutto quanto l'equità e la giustizia esigevano venne fatto per loro.
In oltre i libri religiosi degli Ebrei vennero sottoposti all'esame di uomini istruiti, assai versati nella loro letteratura teologica. Il risultato di questo esame dimostrò essere estremamente vietato agli Ebrei di fare uso non soltanto di sangue umano, ma persino di sangue d'animali. Necessaria conseguenza di questa proibizione è, che le accuse portate contro loro ed il loro culto non sono che pure calunnie.
Per questi motivi, e per l'affezione che portiamo a tutti i nostri sudditi, non possiamo permettere che la nazione ebraica (la cui innocenza nell'appostole delitto venne già riconosciuta) sia vessata e tormentata a proposito di accuse che non hanno nessun fondamento di verità. Ma vogliamo che conforme allo Hatti-scerif [(359)] promulgato a Gulhanè, la nazione ebraica posseda gli stessi vantaggi e goda degli stessi privilegi accordati alle altre nazioni sottoposte alla nostra autorità.
La nazione ebraica sarà protetta e difesa.
In conseguenza di questo divisamento nostro abbiam dato gli ordini i più positivi perchè gli Ebrei residenti in tutte le parti del nostro impero sieno d'ora innanzi protetti al pari di tutti gli altri sudditi della Sublime Porta, perchè nessuno possa in verun modo molestarli se non per giusta cagione, nè nello esercizio della loro religione, nè in quanto concerne la loro sicurezza e tranquillità.
In conseguenza, il presente firmano rivestito in testa della nostra firma, ed emanato dalla nostra Cancelleria imperiale, venne rilasciato alla nazione ebrea.
Così, dopo aver preso cognizione del presente firmano, voi, capo della magistratura, avrete gran cura di conformarvi strettamente a quanto esso dispone, e per impedire che in avvenire nulla si faccia in contraddizione di quanto esso dispone, lo farete registrare negli archivi del Tribunale. Lo rimetterete in seguito alla nazione israelitica, e veglierete scrupolosamente all'esecuzione dei Nostri ordini e della Nostra volontà sovrana.
Dato a Costantinopoli, il 12 Ramazan 1256 (6 novembre 1840).
[(359)] Hatti-scerif dicesi in Turchia un'Ordinanza sovrana che porta un segno fatto di propria mano dal Sovrano. È parola persiana, formata da due parole arabe Khatt (linea, scrittura) e scerif (illustre). Hatt-humaiun, anche dal persiano kumaiun (reale), ha lo stesso significato.
[XIX.]
L'ultimo processo italiano sul preteso uso del sangue cristiano nei riti ebraici.
Benchè assai, nel corso del presente lavoro, ci siamo diffusi a confutare questa grossolana calunnia, ci sembra non inopportuna cosa consacrare qualche pagina all'ultimo processo cui l'oscena accusa dette luogo in Italia; processo omai dimenticato, benchè ancora gli attori siano vivi, e tanto più importante nel nostro assunto, in quanto che si svolse il 29 settembre 1857 dinanzi all'I. R. Tribunale provinciale di Rovigo, in un'epoca cioè, che non volgeva, nella Monarchia Austriaca, troppo favorevole agli Ebrei.
L'imputata era una tal Giuditta Castilliero, contadina dei Masi presso Badia Polesine; l'accusa quella di calunnia a danno dell'israelita sig. Caliman Ravenna, mediante falsa imputazione di restrizione della libertà personale e dissanguamento.
Ecco come erano andati i fatti. Una bella domenica l'imputata, ragazza dai costumi leggieri anzichè no, dopo aver ascoltata la messa in Badia sparisce, e per quattro o cinque giorni la famiglia non ha più contezza dei fatti suoi.
Quattro o cinque giorni dopo la Giuditta Castilliero riappare, pallida e disfatta, in casa di una sua zia: alla piegatura d'ambe le braccia, sul dorso delle due mani, alla regione d'ambo i polsi la poveretta portava le traccie visibilissime di sei salassi, praticatile da mano, che i periti ebbero poi a dichiarare espertissima in quell'arte di dissanguare il prossimo, allora tanto cara ai figli d'Esculapio.
Chi aveva conciato la poveretta in quel modo?
Ecco ciò che essa narrò alla famiglia prima, all'autorità giudiziaria poi:
Appena escita di chiesa s'era recata in una bottega di ferramenta tenuta in Badia dal sig. Caliman Ravenna per acquistarvi delle forcelle. Trovato chiuso il negozio, fece per entrare dalla porta di casa, da cui per comunicazione interna si accedeva anche alla bottega, ma il proprietario stesso, il quale era in pari tempo esattore dei tributi erariali, la sorprese, l'afferrò e la cacciò in una camera a pian terreno, dove la chiuse a chiave.
La notte la Castilliero venne tolta dal suo carcere improvvisato, cacciata in una carrozza dove già si trovava una signora, e via.
Ommetto le peripezie del viaggio; dopo molto tempo la carrozza giunge in una città ed entra nel cortile di una casa; là la poveretta è tolta di carrozza ed introdotta in una camera ove sta giacente un'altra ragazza a metà dissanguata. Dopo molte e molte ore, durante le quali le due giovani non erano state visitate che da un domestico che aveva loro recato da mangiare, ecco entrare nella camera tre uomini, un vecchio e due giovani, afferrare la giovane Castilliero, praticarle i sei salassi sopra descritti, raccoglierne e pesarne il sangue e poi escire, lasciando la Castilliero sempre prigione, assieme alla compagna. Come il domestico si movesse a pietà delle due prigioniere, e nonchè agevolarla, loro proponesse la fuga, come questa si effettuasse, e la Castilliero e la sua compagna escissero dalla casa, teatro di così esecrabile mistero, io non dirò.
Basti il sapere che una volta fuor di gabbia, la giovane e misteriosa compagna di sventura della Castilliero si ricusa di seguirla, sicchè questa prosegue sola la fuga. Oltrepassa la soglia della città, trova un carrettiere compassionevole che la riceve sul carro, che le dice come la città da cui proveniva fosse Verona e che la conduce a Legnago, da dove poi fa ritorno a Badia.
È facile comprendere come quest'accusa nella quale trovavasi coinvolto uno dei principali negozianti del luogo, commovesse la piccola terra di Badia.
Il signor Ravenna fu arrestato, più forse per sottrarlo al furore popolare che lo voleva morto, che perchè la stolida accusa trovasse credenza nell'Autorità; ed il processo cominciò.
Dal processo apparvero molte e stranissime cose:
1. Che nella camera della casa Ravenna dove la Castilliero pretendeva essere stata prigione, e nelle ore appunto della presunta prigionia, erano entrate almeno mezza dozzina di persone tutte cristiane, e quindi non sospette di complicità col Ravenna in un reato che avrebbe avuto scopo rituale.
2. Che nell'ora notturna in cui la misteriosa carrozza sarebbe uscita dalla casa Ravenna, nessun rumore di ruotabile aveva turbati i sonni dei pacifici abitanti di Badia.
4. Che invece la Castilliero era stata vista, proprio quella domenica, camminar sola e perfettamente libera alla volta di Legnago.
5. Che nei giorni in cui sarebbe avvenuto il romanzesco fatto, la Castilliero si trovava a Legnago, dove si era allogata come domestica presso i signori Ferragù, dalla cui casa era poi fuggita, portando seco quanto aveva potuto rubare ai padroni, per tornarsene a Badia a narrare la sua storiella.
6. Che le più minuziose ricerche fatte in tutto il Veneto dalle autorità non avevano fatto trovar traccia della misteriosa fanciulla, compagna alla Castilliero nella cattività e nella fuga.
Di fronte a siffatte risultanze processuali, il signor Ravenna fu scarcerato e un processo per calunnia e per furto domestico fu iniziato contro la Castilliero.
Costei confessò la calunnia, confessò il furto, ma quando le fu dimostrato che essa contadina ed analfabeta non avrebbe saputo inventare la favoletta, che essa non avrebbe potuto da sola farsi le ferite prodotte dai pretesi salassi, che infine non essendo mai stata a Verona ed avendo descritta con sufficiente esattezza quella città, qualcuno doveva a ciò averla addottrinata, essa si confuse, si contraddisse, inventò alcune favole, una più assurda dell'altra, ma non volle mai nominare i proprii complici.
In seguito a questo dibattimento l'I. R. Tribunale provinciale di Rovigo pronunciava la seguente
Sentenza.
In forza del potere conferitogli da S. M. Apostolica.
L'i. r. Tribunale provinciale in Rovigo, in esito al dibattimento tenutosi nei giorni 29, 30 settembre e 1º ottobre 1856, coll'intervento del presidente Felice dottor Saccenti e dei consiglieri Gio. Battista Ranzanici, Giuseppe Cavazzani, Gio. Battista Munari, Francesco Provasi, quali giudici nella causa penale pei crimini di calunnia e furto in confronto dell'arrestata Giuditta Castilliero di Lorenzo, nativa di Barucchella, abitante ai Masi, dell'età d'anni 23, villica, nubile, difesa dall'avvocato Antonio dott. Farsetti;
Veduto il conchiuso 29 luglio anno corrente, N. 1424, col quale Giuditta Castilliero fu posta in istato d'accusa, come legalmente indiziata dei crimini di calunnia e di furto contemplati dai §§ 209, 171, 176 ii, b, del Codice penale;
Udite le conclusioni e proposte dell'i. r. Procuratore di Stato Gio. Battista consigliere Meraviglia, e le deduzioni dell'avvocato Alessandro dott. Cervesato patrocinatore di Caliman Ravenna per quanto concerne le ragioni di diritto privato, nonchè le deduzioni dell'avvocato Antonio dottore Farsetti difensore ufficioso dell'accusata Castilliero;
Sentita anche l'accusata medesima che ultima ebbe la parola;
Osservato che Giuditta Castilliero ha incolpato Caliman Ravenna di un crimine, e precisamente di pubblica violenza a termini del § 93 Codice penale, avendo giuratamente deposto alla Pretura di Badia e raccontato a più persone che il detto Ravenna nella mattina della domenica 17 giugno 1855 fra le ore 10 e le 11 la avea tratta nel suo locale terreno ad uso esattoria, e colà lasciata chiusa, sola, senza cibo ed assistenza, all'oscuro, fino alle prime ore antimeridiane del dì successivo, nella qual ora la fece escire, e la collocò in un calesse, ove fu poi tradotta in una città che avrebbe poi inteso essere Verona, e le furono praticati dei tagli come di salassi con effusione di sangue ai polsi al dorso delle mani, ed alle braccia;
Osservato che contro Caliman Ravenna per questa incolpazione datagli dalla Castilliero, fu proceduto a giudiziali indagini, ed al personale di lui arresto, che ebbe la durata di 16 giorni;
Osservato che, data la falsità di detta incolpazione, sorge pel sopra esposto a carico di Giuditta Castilliero il crimine di calunnia definito al § 209, Codice penale;
Osservato che tale falsità risulta manifestamente stabilita:
a) per la confessione della stessa prevenuta Castilliero, la quale ritrattò pienamente l'accusa da lei data al Ravenna, e la riversò dapprima sopra uno sconosciuto signore, poscia sopra ignoto carrettiere, dal quale sarebbe stata sedotta a deporre quanto realmente depose a carico del Ravenna;
b) per le deposizioni delli Brusemini, Vanzetti, Brancaleoni, Gabussi impiegati nella esattoria di Alessandro Levi, condotta da Caliman Ravenna, i quali attestano la loro presenza in quel locale, ed escludono quella della Castilliero nella mattina della domenica 17 giugno 1855 fino dopo le ore 11; confermate tali deposizioni da quelle non dissimili di Luigi Dolcemini, Chiara Margutti, Maria Zanella, Giovanni Parisutti;
c) pel deposto di Antonio Fadin, che due volte ricevette in quella domenica nelle ore pomeridiane in detta esattoria da Caliman Ravenna del danaro per conto del dispensiere signor Spech ed esclude che ivi si trovasse alcuna estranea persona;
d) pel deposto di Felice Mantovani e Filomena Chinaglia che assicurano di aver veduta la Castilliero quella domenica a ore 11 circa antimeridiane dirigersi da Badia verso l'ospitale d'onde si procede per la Bova del Zecchino verso Villabona, indi Legnago;
e) pel deposto di Celeste Tosetto ed Antonio Rizzi, che in ora più tarda la videro passare per la detta Bova, e dirigersi verso Villabona;
f) pel deposto di Maria Massari, Marianna Turcatto, Giovanni Ferragù, Teresa De Stefani-Ferragù, Carolina e Marianna Ferragù, Natalina Scapin, e Gaetano Fantoni, i quali attestano dell'arrivo in Legnago della Castilliero nel pomeriggio della ripetuta domenica, e dell'essersi ella colà trattenuta al servizio della famiglia Ferragù fino alla mattina del lunedì 25 giugno 1855;
Ritenuto che la pravità della intenzione è inseparabile dalla falsità dell'accusa, non potendosi ignorare le funeste conseguenze che derivar ne poteano;
Osservato che quanto all'altro crimine di furto, del quale è pure aggravata la Giuditta Castilliero, la prova della sussistenza e della criminosità, trattandosi di furto commesso da donna di servizio a danno del padrone sopra effetti di un importo eccedente i cinque fiorini, sorge dalle deposizioni del derubato Giovanni Ferragù e suoi famigliari, e la prova di reità desumesi dalla confessione della Castilliero avente tutti i requisiti di legge, e dal possesso delle cose rubate;
Visto quanto alla pena i §§ 34, 210, 178, Cod. pen. e
Ritenuto concorrere gli estremi delle lettere a, b, del citato § 210, quindi stare a carico della prevenuta le aggravanti dell'aver commesso due crimini di specie diverse, dell'aver perpetrato il crimine di calunnia con duplice aggravamento di singolare malizia, e di grave pericolo, l'averlo sostenuto con giuramento, mentre la favoriscono la precedente condotta incensurabile, l'età poco al di sopra dei 20 anni, la patita seduzione;
Ha giudicato:
Essere Giuditta Castilliero di Lorenzo, dell'età d'anni 23, nativa di Barucchella, abitante ai Masi, villica, nubile, colpevole dei crimini di calunnia, e furto previsti dai §§ 209, 171, 176 ii, b, Cod. pen.: e come tale viene condannata giusta i §§ 34, 210, 178, alla pena del carcere duro per anni 6, ed al pagamento delle spese processuali a senso del § 331, e colle riserve del § 343, del Reg. di proc. penale; ommesso di pronunciare sul risarcimento del danno a Caliman Ravenna, avendo il medesimo rinunciato all'azione civile verso l'accusata Giuditta Castilliero; restituiti a Giovanni Ferragù gli effetti in presentazione al medesimo rubati.
Contro questa sentenza la Castilliero ricorreva in Appello, non — vi si badi — per ottenere di essere prosciolta dall'accusa di calunnia, ma soltanto per conseguire una mitigazione di pena. Il risultato dell'appello non le fu troppo favorevole siccome emerge dalla seguente sentenza:
TRIBUNALE D'APPELLO VENETO
(Sessione del 5 novembre 1856).
Avendo la Giuditta Castilliero interposto ricorso non già contro la condanna, ma semplicemente per ottenere una mitigazione della pena, il Tribunale d'appello nella sessione suindicata,
Preso in esame il ricorso per mitigazione di pena interposto dall'arrestata Giuditta Castilliero, nativa di Barucchella, abitante ai Masi, d'anni 23, villica, nubile, contro la sentenza 1º ottobre p. p., n. 4247 dell'I. R. Tribunale provinciale in Rovigo, che siccome colpevole dei crimini di calunnia e di furto, la condannò alla pena del duro carcere per anni 6 e negli accessorii di legge;
Visti gli atti processuali;
Vista la sentenza reclamata;
Sentito il signor Procuratore superiore;
Ritenuto che la inquisita Castilliero non ricorre che per ottenere mitigazione di pena;
Osservato che la pena da infliggersi all'inquisita pel crimine di calunnia era estendibile anche fino a 10 anni di carcere duro, a tenore del § 210, Codice penale, in vista massime della spiegata singolare malizia;
Osservato che il crimine stesso si presenta pur aggravato dalle circostanze del pericolo cui fu esposto l'incolpato Ravenna, e dalle altre tristissime conseguenze che ne derivarono o che potevano derivarne;
Osservato che l'inquisita confermò il calunnioso suo deposto persino anche col giuramento;
Ritenuto che la medesima si presenta colpevole altresì del crimine di furto;
Ritenuta per conseguenza immeritevole l'inquisita stessa di ogni mitigazione di pena;
Respinto il ricorso,
Dichiarava
Di confermare la sentenza 1º ottobre p. p., n. 4247, dell'I. R. Tribunale provinciale in Rovigo.
Il resoconto sommario che abbiam dato di questo processo non sarebbe però completo se non lo facessimo seguire da una importante lettera che il dott. Alessandro Cervesato, di Rovigo, l'avvocato cui il signor Caliman Ravenna, costituitosi parte civile, aveva incaricato di sostenere le sue ragioni contro la sua calunniatrice, indirizzava all'Eco dei Tribunali di Venezia.
Eccola tal quale:
Signor Redattore!
Chiudeasi in quest'oggi il pubblico dibattimento nel confronto della giovine Giuditta Castilliero e questo r. Tribunale dovette condannarla per crimine di calunnia a sei anni di carcere duro, sebbene assistita da circostanze attenuanti e meglio ancora da quelle simpatie che durante il dibattimento avea saputo, a fronte delle più sinistre prevenzioni, destare in suo favore colla pacatezza del contegno, colle misurate parole, colle accorte risposte e con tale un'apparenza d'innocente candore da rendere il più singolare contrasto colla scaltrita malizia della quale seppe usare, e con felice successo, dal principio alla fine per fuorviare le più accurate investigazioni.
Ma se indipendentemente dalle ritrattazioni della Castilliero e la mercè delle più irrecusabili testimonianze, risultava a luce meridiana comprovata la piena innocenza del mio cliente Caliman Ravenna, rimaneasi spiacevolmente delusa la pubblica aspettazione sul punto cardinale di un così interessante processo.
Nessuno può dubitare che la favola dalla Castilliero spacciata in odio del signor Ravenna sia stata la fedele parodia di quella antica calunnia che in tempi d'intolleranza e di barbarie venne scagliata contro i figli d'Israele, e la quale, sebbene percossa dai fulmini del Vaticano, compulsata dagli editti de' principi, e smascherata da cento formali processi, non ha però, mai cessato di riapparire a quando a quando, e sempre o quasi sempre prodromo infausto ed esca di sociali perturbamenti.
Dove adunque potea la povera villica ed ignorante attignere quell'assurda fola? Chi le apprese a vestirla con tanta sembianza di vero e con sì minute ed abbaglianti descrizioni di persone, di luoghi, di oggetti da essa indubbiamente non mai veduti ed ignorati? Chi per acquistarle fede maggiore le ha praticate quelle varie incisioni alle braccia, ai polsi, alle mani a modo da imitare i più perfetti salassi? Chi la indusse a propalarla, a deporla in giudizio, a confermarla con suo giuramento? Per quale scopo ve la indusse, se il signor Ravenna non aveala tampoco mai veduta, s'egli non saprebbe indicare un suo personale nemico, se in Badia, ove soggiorna da ben diciott'anni, ha sempre goduto di una intera fiducia e della più conclamata generale estimazione? Chi potea finalmente inspirarle tanta forza di spirito, tanta pertinacia di volontà, e tanta annegazione di sè medesima, nel tenerne occulto l'autore morale, resistendo ad ogni maniera di legittime coartazioni e sfidando, sarei per dire, colla indomata rassegnazione di un martire la vindice spada della giustizia?...
In tali incognite si racchiude il mistero del dramma; dramma tenebroso e che nessuna luce ha ricevuto da un processo, avvegnachè condotto con sì circospetto e paziente amore del vero.
Quale patrocinatore del danneggiato signor Ravenna, ammonito di dovermi attenere a quanto fosse di mestieri per la giustificazione delle sue ragioni di privato diritto, io mi trovai collocato in assai difficile condizione; perchè da un canto il signor Ravenna non volea a patto nessuno associarsi all'accusa nemmanco coll'apparenza di coltivare basse ed illusorie vedute di materiale interesse; e perchè dall'altro canto io non potea spiegare quella più ampia difesa che reclamata quasi era dall'onore di lui e di tutti gl'Israeliti sì crudelmente intaccati da quella falsa imputazione, non che dalla viva rimembranza del corso pericolo da parte del volgo contro essi esasperato; e ciò nella speranza che sì solenne giustificazione avesse potuto farla una volta per sempre finita con un pregiudizio assurdo, immorale e cotanto vituperoso ad un'êra della più progredita civiltà com'è la nostra.
Ella, o signore, conosce assai meglio di me che nessun rito rabbinico ha mai permesso l'uso del sangue, e che anzi gli Ebrei ne hanno in ogni tempo provato tale un abborrimento da tenersene contaminati al solo toccarlo. È notorio che, ben lungi dal cibarsene, respingono essi con orrore le carni degli animali non isgozzati giusta la prescrizione della loro legge, per la tema appunto che una qualche stilla di sangue ne sia rimasta nei visceri o tra le fibre; ond'è che nessun altro popolo ha mai come l'ebreo servito a rigore di lettera il precetto che Dio tramandava per la bocca di Mosè — non verserete sangue; non vi ciberete di sangue; il contravventore perisca. —
Non potrebbe sospettarsi tampoco che quella pratica feroce sia un avanzo di vetuste superstizioni redate dagli Ebrei ne' loro contatti co' gentili cui fossero abituali i riti di sangue, e che sia sorta dal supposto lor odio contro i seguaci di Cristo, mentre depongono in contrario le storie ed i formali processi in più occasioni istituiti.
Ci narra Tertulliano che nei primi tempi di Nostra Chiesa e duranti le persecuzioni ordinate dagl'Imperatori contro i Cristiani, veniano questi accusati di immolare vittime umane, di beverne il sangue, di mangiarne le carni e che quell'ignominiosa incolpazione fu per ben tre secoli l'incentivo di persecuzioni ognora più crudeli. Ma nella storia di quei tristissimi giorni non abbiamo pur cenno che altrettanto siasi detto o sospettato degli Ebrei, sebbene all'imperversare di quella grande rivoluzione religioso-morale dovessero trovarsi in massimo grado inaspriti gli animi, e più facili e sicure le vie della calunnia.
Ella sa pure, o signore, assai meglio di me che, soltanto nel secolo xiii apparve per la prima volta l'accusa che gli Ebrei in date loro solennità versassero il sangue di un innocente Cristiano quale simbolo di espiazione, o ne usassero quale filtro portentoso. Ma se gli Ebrei non hanno infierito contro i Cristiani quando più vivi ed operosi erano gli odii, e quando deboli e percossi i Cristiani dalle ricorrenti persecuzioni avrebbero potuto farlo impunemente, come ammettere in buona logica che sieno stati osi di adottare quella pratica inumana, allorchè di fronte al Cristianesimo per tutto trionfante avrebbero posta in compromesso quell'unica protezione sociale che loro era rimasta in una legge di tolleranza? — Mirando alla coincidenza degli avvenimenti ed all'agitazione religioso-sociale a que' giorni inferita dal bando della crociata per cui pareva che tutto Occidente dovesse, a modo d'immensa valanga, rovesciarsi sopra Oriente, saremmo indotti a sospettare che un qualche fanatico od un qualche ambizioso, a parodia di quel gigantesco movimento siasi pensato di bandire una specie di crociata anche contro gli Ebrei; e nel fatto ebbe la storia a registrare il nome di un certo Rodolfo uomo di gran seguito in Lamagna, il quale pel primo appunto avrebbe tentato in Colonia, Spira, Magonza e Strasburgo di levare la croce contro gli Ebrei. Senonchè Gregorio IX, durante il suo pontificato, con tre Bolle ha proclamata l'innocenza del popolo ebreo, condannando quell'insensata calunnia. Lo stesso Pontefice con suo Breve ne ammoniva i principi cristiani perchè si stessero a buona guardia e non vi prestassero fede. Anche i papi Innocenzo IV ed Alessandro VII fecero altrettanto e dottori della Chiesa e santi insigni presero le difese del calunniato Israele. S. Bernardo tra gli altri scrivendo ad Enrico arcivescovo di Magonza protestava contro il diffondersi di quella vergognosa calunnia e ne deplorava le funeste conseguenze.
È notabile il fatto che tale diceria non sia mai sorta nella Spagna, mentre tutti sanno che in nessun altro paese di Europa furono gli Ebrei sì duramente perseguitati come ai tempi di Ferdinando ed Isabella in quella contrada.
Anche i principi secolari se ne occuparono seriamente, e forti delle decisioni pontificie vollero con formali processure quella calunnia sventare e punire. Abbiamo i bandi dei duchi di Milano e di Mantova, abbiamo gli editti imperiali di Federico III, di Carlo V, di Massimiliano II, abbiamo le decisioni dei senati di Casale e di Venezia; documenti tutti che comprovano la malvagità di quella calunnia per non dire delle molte sentenze proferite in casi particolari da giudici imparziali e competenti e che sono tuttora negli archivi nostri e forestieri. — E qua cade in acconcio rammentare il voto che sopra ricerca del Re di Polonia veniva pronunciato dalla Facoltà teologica di Lipsia nell'anno 1714; voto che, ridondante di dottrina e di erudizione, respinge fin anche il sospetto che con quella pratica brutale siansi mai disonorati gli Ebrei. Io son dell'avviso, che ov'Ella, signore, ne facesse dono a' suoi molti associati in appendice al processo che sta pubblicando colle stampe, non solo presterebbe un ottimo servigio alla verità, ma recherebbe ben anche un raggio di luce a quelle parti del processo che non emersero a sufficienza chiarite.
S'io avessi potuto su questo terreno allargare la difesa, avrei forse conseguito il vantaggio di paralizzare più compiutamente ogni sinistra prevenzione e di rettificare qualche torta idea nei menoveggenti a maggiore presidio e conforto di una casta sociale per molti rispetti onorevole e per illustri notabilità benemerente.
Sarà forse credibile appena dai lontani che in un secolo di tanto senno, di tanta tolleranza e di tanta umanità siasi agitato, e qui tra noi, un processo di quella fatta: tra noi, che governati da sapientissime istituzioni, tolto ogni privilegio di classe e di stirpe, siamo tutti uguali in faccia alle leggi e quasi altrettanti figli di una sola famiglia. — Giova sperare però che le Autorità competenti non vorranno desistere da ulteriori indagini, mentr'è nell'interesse del pubblico ordine e della pubblica sicurezza che l'occulto motore della Castilliero venga scoperto.
Eccole, o mio buon signore, i poveri cenni che le ho promessi quasi a compimento della difesa del signor Ravenna, sarò ben lieto se si compiacerà di usarne a suo grado.
Suo dev. servitore
Allessandro dott. Cervesato.
A questa dotta lettera dell'egregio avv. Cervesato, il direttore dell'Eco dei Tribunali che era, piace il ricordarlo, quel valoroso pubblicista e fervido cattolico che oggi dirige la Gazzetta di Venezia, Paride Zajotti, faceva seguire queste considerazioni sue:
Compiuto il resoconto del dibattimento, col pubblicare l'appendice fattavi dal chiarissimo avv. Cervesato, coi due importantissimi documenti [(360)] che ne formano per così dire necessario supplimento, resterebbe che ancor noi scendessimo nell'arringo, come, con soverchia fiducia, avevamo promesso nell'imprendere questa pubblicazione.
Ma, obbligati a rimanere entro quella ristretta cerchia che chiamasi la questione legale, non potremmo estenderci a quelle considerazioni e dimostrazioni, che sono suggerite e richieste dalla questione sociale, di cui questo processo non è che un passaggiero fenomeno, senza correre grave pericolo o di entrare in un campo a noi straniero, o di nuocere alla cosa stessa, parlando con un riserbo incompatibile colla fermezza delle nostre convinzioni.
Perciò crediamo più savio partito il tacere, e lasciar parlare per noi l'eloquenza dei fatti, accertati con tutto il rigore delle forme processuali e con quella scrupolosa esattezza, di cui tu testimonio chiunque assistette allo svolgersi di questo dibattimento.
I fatti parlano da sè. Ed è fatto incontrastabile che il primo racconto della Castilliero fu provato falso nel modo più luminoso che si potesse. Diciamo nel modo più luminoso, perchè, lasciando da parte la manifesta sua inverisimiglianza, la falsità ne fu dimostrata oggettivamente e subbiettivamente.
Oggettivamente per mezzo di tutti quei testimoni, i quali coabitando col Ravenna, e dovendo necessariamente aver avuto qualche sentore del fatto, se qualche cosa di somigliante fosse colà avvenuto, esclusero ad una voce qualunque circostanza che potesse avervi anche remota allusione; e per mezzo principalmente della deposizione di Antonio Fadin, che fu nel locale stesso in cui la Castilliero voleva essere stata rinchiusa, e nelle ore in cui doveva essa pure esservi stata; deposizione suffragata e da dichiarazioni d'altri testimoni e dalle corrispondenti annotazioni, fatte, a caso vergine, nei registri dell'Ufficio postale.
Subbiettivamente, per quella serie sterminata di testimoni tutti concordi, benchè appartenenti a varie condizioni della società ed a differenti paesi, i quali con tanta precisione ci attestarono la presenza della Castilliero, ora qua ed ora là, appunto nei varii giorni, in cui secondo il primo suo esame essa voleva essere stata in quella fantastica fortezza, in cui si entra e da cui si esce, di giorno e di notte, in carrozza chiusa senza incontrare una guardia di polizia o di finanza che chiegga conto dei misteriosi passeggieri. E fu savissimo intendimento del Tribunale quello di citare al dibattimento tutti quei testimoni, benchè deponessero su circostanze affatto secondarie, dopo tanta luce di prove, affinchè il numero stesso delle persone, la loro qualità di Cristiani, la franchezza di tante svariate deposizioni, ma tutte coincidenti nell'argomento che interessava, valesse a persuadere i più testerecci.
Dopo tutto questo, che cosa importa se la Castilliero, a cui il parlare a nulla personalmente avrebbe giovato, dacchè il fatto rimaneva in ogni modo ed in ogni caso una calunnia, si chiuse in un inviolabile silenzio, e volle farla da romanzesca eroina, dicendo — nessuno fuorchè lei sapere come la cosa fosse stata — oppure calcolò sui frutti del suo silenzio? Che cosa occorre di più, oltre la prova che il fatto era una menzogna? La spiegazione delle cause, che indussero la Castilliero, e pongasi anche, la condanna dei correi, non avrebbero nè provato maggiormente la falsità dell'accusa, nè persuaso nemmeno uno solo di quelli che credono a tutto, fuorchè a quanto fu provato in questo processo.
Anzi, la specialità delle circostanze che accompagnarono questo caso, ci dà una notevole guida per giudicare di altri fatti consimili in addietro processati, specialmente nei tempi in cui dominava in tutto il suo rigore il sistema inquisitorio. Secondo la massima parte delle leggi, ne' secoli scorsi la deposizione del danneggiato, appoggiata ad una prova qualsiasi del fatto in genere, bastava per applicare all'imputato la tortura; ora qui si aveva la deposizione della danneggiata, che esclusa l'inverosimiglianza del fatto per se stessa, era improntata di tutti i caratteri della veridicità; si aveva una specie di prova del fatto in genere nella sparizione, nei primi momenti inesplicabile dell'odierna imputata, e nelle tracce della scalfitura alle mani ed alle braccia; ora se fossero stati altri tempi ed il signor Ravenna fosse stato messo sull'eculeo, noi vorremmo fortemente dubitare che, frammezzo agli strazi della tortura e col progressivo accrescersi del martirio, egli non avesse, come gli Ebrei di Damasco, tutto affermato pur di sottrarsi agli spasimi.
E quale argomento per la sussistenza del fatto, qual prova si avrebbe potuto dedurre dalla sua condanna? Questa conclusione, a cui è pur forza di venire, fa che, per noi, questo processo, in cui sulle prime le stesse Autorità furono tratte in inganno dal racconto della Castilliero (tanto da ordinare l'arresto del Ravenna), assuma un'importanza storica immensa.
Per chi volesse di più, basti il fatto che in questo processo, il Presidente del dibattimento non reputava nemmeno meritevole di discussione la questione in massima, ed il Pubblico Ministero qualificava l'oggetto dell'accusa della Castilliero quale pregiudizio del volgo.
Paride Zajotti.
[(360)] Di questi due documenti uno, e cioè il [Parere della Facoltà teologica di Lipsia, 8 maggio 1714], fu da noi pubblicato fra i presenti documenti; il secondo che è una [dichiarazione del R. Procuratore generale prussiano di Aquisgrana], pubblichiamo qui appresso.
[XX.]
Dichiarazione del R. Procuratore generale prussiano di Aquisgrana.
(Stadt-Aachener Zeitung, N. 82).
Un caso, testè avvenuto nel mio circondario d'Ufficio, e che destò gran chiasso e porse argomento a diversi articoli di giornale, m'induce a pubblicare la seguente notificazione ufficiosa.
Il 6 corrente una donna fece in Jülich a quel funzionario della polizia giudiziaria la denunzia che la sua figliuolina novenne, da lei mandata il mattino a Broich verso le sette, per mendicarvi un po' di pane, era stata assalita per via da un Ebreo e maltrattata nel modo più orribile. La ragazza, colla massima consonanza con un suo fratellino di sei anni, che l'avea accompagnata, depose in ripetuti esami, apparentemente nella massima commozione di animo, che quando fu dietro la contrada di Broich, le venne incontro l'Ebreo di Broich, si siedette, l'afferrò improvvisamente, se la pose sui ginocchi, e poscia, dopo aver estratto un coltello ed averle alzate le gonne, le diede un colpo al bassoventre.
Ed in realtà quelle parti del corpo, ove, secondo l'attestazione della ragazza, sarebbe stato dato il colpo, erano lorde di sangue.
Poco dopo aperta l'investigazione di polizia, condotta con molta diligenza ed avvedutezza, la ragazza, asserentesi maltrattata, vide una coppia di Ebrei che passavano pel mercato di Jülich, e facendo mostra d'essere quasi fuori di se stessa, gridò: “Questo è colui che m'ha ferita!”
Gli Ebrei furono tosto arrestati, e nel confronto coi ragazzi furono riconosciuti da questi colla massima precisione per gli autori del fatto.
La donna ebrea, della quale originariamente non era stato fatto alcun cenno, secondo una nuova dichiarazione della ragazza, le avrebbe coperto il viso, sicchè non potè gridar bene. Nel corso degli ulteriori esami, quei ragazzi deposero altresì che alle loro grida era accorso un vecchio, il quale era stato ammazzato dall'Ebreo col suo coltello, e che gli Ebrei aveano presa la fuga soltanto all'avvicinarsi di altre persone.
Giuntimi gli atti, feci avviare un'istruzione giudiziale, al quale scopo un giudice istruttore ed un procuratore di Stato si recarono il 12 corrente a Jülich.
Il risultato dell'istruzione assunta fu il seguente:
“Una ispezione personale, assunta con tutta esattezza da un impiegato medico giudiziario, coll'intervento anche di un altro medico, sul corpo della ragazza asserentesi ferita, non lasciò scoprire nè una ferita, nè una tumefazione, nè una infiammazione delle parti che secondo la sua dichiarazione sarebbero state lese.
“Gli Ebrei arrestati erano forniti di passaporti in piena regola; essi sostennero di non essere stati in Broich, o sulla via, che da Broich conduce a Jülich, ma di avere dormito nella notte dal 5 al 6 corrente in Aldenhoven (in direzione affatto diversa di Jülich) e di essersi di là diretti a Jülich per la strada postale.
“Tutto ciò fu confermato pienamente dalla deposizione delle gente (cristiana) presso cui volevano avere pernottato e di due gendarmi, i quali nella mattina del 6 aveano scortato degli arrestati da Jülich ad Aldenhoven e per via incontrarono i coniugi ebrei, che provenivano nella direzione di Aldenhoven. Un confronto dei diversi tempi dimostra che gli imputati, al momento dell'attentato loro addebitato, si trovavan distanti dal luogo, ove esso sarebbe stato commesso, per lo meno un'ora, ma con somma verosimiglianza, più ore.
“L'uomo, che i ragazzi indicavano essere stato ammazzato dall'Ebreo, fu rinvenuto facilmente. Egli non aveva alcuna lesione e dichiarò di avere incontrato quei due fanciulli sul luogo dell'asserito maltrattamento, ove piangendo si lagnarono con lui di quanto dicevano essere loro accaduto; egli però, al pari delle altre persone indicate dai ragazzi, assicurò di non avere assolutamente veduto in quel luogo alcuna persona sospetta.”
[XXI.]
Ignazio von Döllinger.
Da un discorso tenuto nella solenne seduta dell'Accademia delle scienze a Monaco, il 25 luglio 1881, dal presidente Ignazio von Döllinger, ed intitolato, Gli Ebrei in Europa, togliamo il seguente brano che chiaramente dimostra quale concetto abbia il dotto teologo tedesco sulle accuse che si muovono agli Ebrei:
. . . . . . Abituati ad immaginarsi che ogni Ebreo fosse il nemico nato ed il debitore dei Cristiani, i popoli ritenevano gli Ebrei, in un'epoca in cui si prestava fede volentieri anzi con avidità a cose crudeli e soprannaturali, capaci di qualunque delitto, anche dell'inverosimile ed impossibile. Dopo il 12º secolo corse la fola che gli Ebrei abbisognassero di sangue Cristiano, gli uni dicevano per la loro festa Pasquale, gli altri, come rimedio contro un segreto male ereditario; perciò furono accusati di uccidere ogni anno un ragazzo. Inoltre si diceva ch'essi crocifiggevano ogni anno un Cristiano per oltraggiare il Salvatore.
Se si rinveniva in qualche luogo un cadavere con traccie di violenza, un bambino morto, l'assassino doveva essere stato un Ebreo, e si poneva alla tortura finchè confessava. Seguivano allora crudelissimi supplizi ed in parecchi casi una strage in massa dell'intera popolazione ebrea della città e della campagna. Non c'era neanche idea d'una regolare procedura giudiziaria. I giudici e le Autorità stesse tremavano dinnanzi all'ira del popolo imbestialito; poichè c'era la convinzione che si potessero attendere le più infami azioni da un ebreo. Talvolta era anche un'immagine di Cristo che un ebreo avrebbe trafitta con un coltello o mutilata, ciò che era il segnale d'una strage. Dopo il 1200 si aggiunsero le voci di ostie oltraggiate e miracolosamente sanguinanti. Da Parigi, dove era accaduto il primo caso, la nuova fiaba si diffuse nei paesi vicini, ben presto si volle possedere anche altrove una tale reliquia, e sembrò che gli Ebrei, presi da demonìaco delirio, credessero e non credessero ad un dogma della Chiesa e contemporaneamente desiderassero una morte tormentosa tanto spesso essi cadevano vittime di questi delitti immaginarii.
A Londra gli Ebrei furono uccisi perchè volevano incendiare la grande città.
La gran peste che desolò e spopolò nel 1348 tutta l'Europa fu subito attribuita soltanto agli Ebrei. Il fatto che quel popolo intelligente e che conduceva vita regolare n'era colpito molto meno dei Cristiani, cambiò la supposizione in certezza. Essi avevano avvelenato dappertutto in seguito ad una cospirazione, i pozzi e le sorgenti, e perfino i fiumi. In una città si volle aver rinvenuto realmente del veleno in un pozzo. Posti alla tortura, alcuni Ebrei confessavano il delitto. Scoppiò allora una tale esplosione di fanatismo, di bramosìa di vendetta e di volgare avidità, quale l'Europa non aveva mai veduto prima, nè vide mai dopo. Le vittime in alcune città, si contarono a migliaia. Molti prevennero il furor popolare suicidandosi. Invano il Papa Clemente VI dichiarò in due bolle gli Ebrei innocenti. Coloro che si salvarono con una rapida fuga trovarono un asilo soltanto nella lontana Lituania.
[XXII. *]
Professore dott. Nöldecke di Strasburgo.
È assolutamente deplorevole che oggi ancora debba esser necessario di respingere sul serio l'accusa che l'ignoranza e la malvagità muovono agli Ebrei di far uso nelle loro solennità di sangue umano e specialmente cristiano. Non soltanto quest'accusa manca di ogni fondamento, ma tale barbarie ripugna a tutti i principii del Giudaismo, sicchè gli Ebrei che avessero commesso un tale misfatto dovrebbero essere assolutamente esclusi dalla Comunità religiosa.
Coloro che credono e divulgano tali fiabe, dovrebbero sapere che siffatte accuse di misteriosi sagrifizi umani, di uso rituale di sangue umano, e di altre simili mostruosità si facevano già in Oriente in tempi antichi ad altre sêtte religiose per ragione di odio confessionale, o per cupidigia di nefando lucro.
Cristiani lanciarono tali accuse verso sêtte cristiane, e dagli scritti sacri dei Mandei (cristiani di San Giovanni) si ricava una orrenda descrizione dei misfatti che i Cristiani in generale commettevano per celebrare la S. Comunione.
Colui che afferma gli Ebrei adoperare sangue cristiano per una solennità rituale si pone al livello degli orientali più abbrutiti dall'odio di religione e dalla superstizione.
Herren Alb (Foresta Nera), 20 agosto 1882.
Dott. Th. Nöldecke
Prof. ordinario nell'Università
Imperatore Guglielmo in Strasburgo.
[XXIII. *]
Professore Dott. A. Merx di Heidelberg.
Essendosi in questi ultimi mesi ripetutamente parlato in diversi luoghi e segnatamente a Dresda ed a Berlino dell'uso che si farebbe dagli Ebrei del sangue cristiano per festeggiare la Pasqua (Pessach) e tale voce essendo stata diffusa per agitare le plebi ignoranti, venni invitato a dichiarare se un tale delitto, designato col nome di assassinio rituale, sia prescritto dalle leggi della religione ebraica. Dichiaro perciò:
1. La legge ebraica proibisce l'assassinio in generale e assolutamente: “Il sangue di colui che spanderà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo” (Gen., ix, 6) “Non uccidere” (Es., xx, 13).
2. La legge ebraica proibisce l'uso del sangue in generale ed assolutamente: “Chiunque ne mangerà (sangue) sia sterminato” (Lev., xvii, 14). Questo precetto è la principale ragione del rito con cui gli Ebrei uccidono gli animali allo scopo di sbarazzare completamente la carne dal sangue. Da ciò risulta assolutamente falso che gli Ebrei adoperino sangue per preparare la loro focaccia di Pasqua, in caso contrario il precetto generale dovrebbe essere annullato da un precetto speciale.
3. Nella legge sulla festa di (Pessach) Pasqua (Es., xii, 13) non si trova tale precetto speciale e non può trovarvisi, giacchè allorquando fu data questa legge non esistevano fanciulli cristiani; ma al contrario non era permesso uccidere, come pretende la vieta calunnia, nè fanciulli, nè adulti di altra religione. Nell'intiera legge non vi è neppure una parola sulla uccisione di uomini.
4. Nella legislazione della Bibbia non è prescritto per la festa di Pasqua l'uso del sangue di fanciulli cristiani. Nessuno potè trovare un solo passo, il quale provi che l'assassinio rituale sia prescritto.
5. In seguito a ciò l'affermazione, sorta del resto dopo il xv secolo, che gli Ebrei adoperino sangue cristiano per la loro festa di Pasqua, risulta non vera, e non può appoggiarsi a nessun testo della legge ebraica. Quello che la ripete senza addurne prove, ciò che del resto gli riescirebbe assai difficile, e quello che in riunioni pubbliche pretende dimostrare che è basata su fatti, deve essere condannato come un miserabile calunniatore, col quale si deve adoperare il Codice penale.
San Remo, 10 ottobre 1882.
D. A. Merx.
Professore di Esegesi del Vecchio Testamento
nell'Università di Heidelberg.
[XXIV. *]
Prof. dott. Carlo Bernardo Stade di Giessen.
Colui che afferma gli Ebrei adoperare sangue cristiano per una solennità rituale, dà saggio di ignorare assolutamente la storia ed il carattere della religione ebraica.
In qualsiasi modo sia per finire il processo di Tisza Eszlar è fin d'ora sicuro che non potrà mai venir invocato nè contro la religione ebraica, nè contro l'indole degli Ebrei, i fatti di cui sono accusati i macellai di quel paese, essendo ripugnanti all'indole degli Ebrei, e detestati dalla religione ebraica.
Giessen, 10 ottobre 1882.
Dott. Carlo Bernardo Stade,
Professore ordinario.
[XXV. *]
Facoltà teologica dell'Università di Amsterdam.
La facoltà teologica di Amsterdam è riconoscente ai Rabbini che, adunatisi in Buda Pest il 5 luglio di questo anno, (1882), deliberarono di invitarla a dare il suo parere sopra una vecchia accusa che ora viene nuovamente scagliata contro gli Ebrei.
Essa si crede perciò obbligata di far pubblica la sua disapprovazione contro la diffusione di una asserzione altrettanto infondata quanto pericolosa, ed unendosi al giudizio di tutti gli uomini competenti in siffatta materia, si dichiara profondamente convinta, che in nessuno dei libri religiosi degli Ebrei si contenga la prescrizione di adoperare, per iscopi rituali, sangue umano ottenuto da un assassinio.
La Facoltà teologica dell'Università di Amsterdam,
P. D. Chantepie de la Saussaye, praes.
J. G. D. Martins, cancelliere.
[XXVI. *]
Professore Dott. Carlo Siegfried di Jena.
Chiunque ha voglia di aprire la Bibbia può convincersi che l'accusa che gli Ebrei adoperino sangue cristiano non è che una invenzione di malvagi, accolta soltanto dagli imbecilli, poichè nei cinque libri di Mosè nulla è più severamente vietato agli Ebrei dell'uso del sangue. (Genesi, ix, 4. — Levitico, vii, 26, 27. — Deut., xii, 16, ed altri).
Siffatta accusa, spessissimo ripetuta dall'odio di religione e di razza, non venne in nessunissimo caso provata; anzi coloro che sostennero le polemiche più accanite contro il Giudaismo, o, non appena cominciarono a conoscere gli usi ebraici, lasciarono cadere l'accusa, o, come dice Wagenseil, riconobbero l'impossibilità di sostenerla.
Ogni nuova ripetizione di tale accusa dimostra una imbecillità ed una impertinenza grandissime e costituisce una vergogna pei popoli cristiani che la permettono, una vergogna pei giornali cristiani che ne rimangono spettatori, o mal celano dietro frasi pietose i loro istinti di Caino.
[XXVII. *]
Professore Francesco Delitzch.
Nella questione di sangue venuta nuovamente a galla in seguito al fatto di Tisza-Eszlar ho dato già due attestati che saranno arrivati in Ungheria da Colonia e da Berlino; però non voglio lasciar senza risposta anche il di lei invito giacchè una triplice corda si rompe meno facilmente.
In quei due pareri ho minuziosamente provato il fatto, che nei due Talmud non soltanto non si trova nessuna prescrizione, che ordini o raccomandi l'uso rituale di sangue umano non ebraico, ma che anche nella legge rituale non si può scoprire assolutamente nessun appoggio per questa insinuazione. Essa è una pura immaginazione, un'idea senza fondamento, un parto dell'ignoranza, dell'astio e della menzogna.
La Civiltà Cattolica dell'anno 1881, pag. 731 infinocchia ai suoi lettori, che l'uso del sangue sia una tradizione segreta, che non esiste che a voce e precisamente quale segreto ereditario fra i discreti e fidati. Questo è un nuovo tentativo di salvare la causa ormai perduta dell'accusa, volendo far credere che quello non si può provare quale Halaca (precetto scritto) sia un Minhag (uso) conosciuto solamente dagli iniziati. Ma anche questo tentativo è un peccato contro il comandamento: “Non dire falsa testimonianza contro il tuo prossimo.”
In causa della mia relazione colla missione degli Ebrei ho fatto conoscenza da 50 anni con un certo numero di proseliti, ma posso assicurare dinanzi a Dio, che nessuno sapeva qualche cosa di quell'uso assassino. — Tutti dichiararono unanimi una pura invenzione l'incolpazione di sangue.
La pacificazione della Sinagoga colla Chiesa è stata sempre la mèta principale dei miei desiderii. Tanto più antipatico mi riesce ogni tentativo di aumentare l'abisso esistente per mezzo dell'odio di razza antisemitico, ed il vantaggio che gli antisemiti vorrebbero trarre per la loro causa dalla sorte tuttora ignota di Esther Solymossy, il di cui assassino, se essa fu assassinata, sarà non solamente dal punto di vista cristiano, ma anche dal punto di vista ebraico, un mostro che offende il nome di Dio.
Se ella vuole pubblicare questa mia testimonianza, sarò lieto se gioverà a domare la furia scatenata dell'odio che si fa arma di una bugia.
Lipsia, 13 ottobre 1882.
Devotissimo suo
Professore Francesco Delitzsch.
[XXVIII. *]
Lettera di S. E. Illma e Revma Monsignor Giorgio Kopp
vescovo cattolico di Fulda
al Rabbino provinciale della stessa città Dott. Chaan.
Fulda, 4 novembre, 1882.
Pregiatissimo signor Dottore,
Assecondando il di lei desiderio, non esito a ripeterle in iscritto la dichiarazione che già varie volte le ho fatto, doversi ritenere una maligna bugia la supposizione, che gli Ebrei abbiano mai usato sangue cristiano per iscopi rituali: tale supposizione non si può provare nè con la religione ebraica, nè con la storia, sicchè devesi respingere ogni accusa di questo genere su qualunque base fosse fondata.
Con perfetta stima, ecc.
Kopp. Vescovo di Fulda.
[XXIX. *]
Ernesto Renan [(361)].
Parigi, 16 novembre 1882.
Fra tutte le calunnie, generate dall'odio e dal fanatismo, la più assurda è certamente quella per cui si incolpano gli Ebrei di commettere assassinii allo scopo di aver modo di compiere riti sanguinosi. Uno dei tratti più caratteristici della religione ebraica è la proibizione del sangue quale nutrimento dell'uomo. Questa precauzione che era in altri tempi assai adatta ad inspirare il rispetto della vita, venne osservata dal Giudaismo con tutta coscienza, anche quando i tempi e le condizioni della civiltà ne rendevano assai penosa l'osservanza, ed ora si pretende che il pio ebreo, che morrebbe di fame e affronterebbe il martirio piuttosto che inghiottire un pezzetto di carne non del tutto monda di sangue, si nutrisse proprio di sangue in un'agape religiosa! È questa una orribile sciocchezza. Sono convintissimo che non uno dei racconti che parlano di pasti pasquali con sangue ha base reale; se un tal delitto fosse stato commesso, direi che il miserabile che ne fu autore ha violato tutti i precetti dell'Ebraismo; ma io vado più in là e non credo che simile delitto sia mai stato commesso. L'immaginazione umana non è molto fertile nell'inventare calunnie. La fiaba di pasti misteriosi conditi con sangue umano fu sempre artificio tratto in campo per combattere coloro che un cieco pregiudizio voleva rovinare. Questa stessa calunnia fu in altri tempi occasione a deplorabili persecuzioni contro i Cristiani. Eppure è ben certo che la Sacra Cena dei Cristiani non venne mai insozzata da tale misfatto. Altrettanto innocenti sono certamente le pasque ebraiche. Sarebbe degno della cristianità impedire che da questa miserabile bugia, per la quale in altri tempi ebbero tanto a soffrire i Cristiani, si traesse profitto contro altri.
[(361)] Neue Freie Presse, 24 dicembre 1882.
[XXX.]
Discorso dell'Em. Cardinale E. O. Manning
Arcivescovo di Westminster.
Abbiamo detto che gli avversari sistematici degli Ebrei non devono cercarsi nel partito che comunemente si designa col nome di clericale; il seguente discorso pronunciato dall'Em.mo Cardinale Manning [(362)], in un meeting tenuto a Londra per protestare contro i maltrattamenti cui son fatti segno gli Ebrei della Russia, è la più eloquente conferma delle parole nostre.
Mylord, Signore e Signori,
Ho spesso dovuto proporre mozioni in assemblee simili a questa, ma non ricordo di averne mai proposto alcuna con una convinzione più perfetta della mia ragione, e con un più completo assenso della mia coscienza. Prima di continuare sarà forse miglior consiglio leggervi questa mia mozione. Essa è così concepita:
“Questa Assemblea, pur riconoscendo di non aver nè diritto, nè desiderio di ingerirsi negli affari interni di un altro paese, e pur desiderando che le relazioni le più amichevoli tra l'Inghilterra e la Russia vengan continuate, crede suo debito manifestare l'avviso, che le leggi della Russia che risguardano gli Ebrei, tendono ad avvilirli agli occhi della popolazione cristiana, e ad esporre gli Ebrei russi ai furori di una ignoranza fanatica.”
Io non ho bisogno di dirvi che noi non siamo qui adunati per uno scopo politico. Se vi fosse la menoma traccia di politica, io non sarei qui. È perchè io credo che noi siamo ben al disopra delle passioni e delle lotte politiche, che noi siamo nella serena regione delle simpatie e della giustizia umana che oggi io mi trovo qui. Posso anche dichiarare che nulla è più lontano dalle mie intenzioni — sono convinto che voi siete del mio avviso — che di far cosa che fosse come una infrazione a quelle leggi di pace, d'ordine e di mutuo rispetto che uniscono le nazioni fra di loro o di tentare d'intervenire o d'ingerirsi nella legislazione interna della Russia (applausi). Io sono anche costretto a dichiarare che partecipo di tutto cuore ai sentimenti di venerazione espressi dal nobile Conte [di Shaftesbury] verso la Famiglia Imperiale di Russia. Non si può aver osservato quella famiglia durante questi ultimi anni, non si può pensare alla posizione dell'Imperatore attuale senza provare una profonda simpatia che ci impedisce ogni intenzione di usare una sola parola che possa ferire l'animo dello Czar (applausi). Io posso adunque dichiarare in modo assoluto che non una delle mie parole — e credo poter parlare in nome di voi tutti — si scosterà intenzionalmente dalla venerazione dovuta ad una persona gravata d'una responsabilità così pesante come quella che è toccata in sorte all'Imperatore di Russia. Di più posso dire, pur non volendo toccare alla questione della legislazione interna della Russia, che esistono leggi più forti di tutta la legislazione russa, leggi che sono egualmente imperative a Londra, a Pietroburgo ed a Mosca, — le leggi della umanità, della natura e di Dio, che sono il fondamento di tutte le altre leggi; e se in una legislazione qualsiasi esse sono poste in non cale, tutte le nazioni dell'Europa cristiana, tutta la comunione degli uomini civili e cristiani, avranno all'istante il diritto di protestare apertamente contro di essa (applausi).
Ed ora bisogna che io tocchi un argomento che, lo confesso, mi ha recato molto dolore. Noi abbiamo tutti seguito durante un anno ciò che in Germania si chiama il movimento antisemitico. Io provo, guardandolo, due sentimenti: prima un sentimento d'orrore, perchè tende a rovesciare i fondamenti della vita sociale, poi un sentimento grandissimo di paura, perchè può tendere ad eccitare ancora l'odio che ha già fatto esplosione in Russia e che potrebbe estendersi maggiormente. Ho letto con molto dispiacere un elaboratissimo articolo, pieno, non vi ha dubbio, di osservazioni esatte, scritto in Prussia e pubblicato nel Nineteenth Century, in cui si descrivono le animosità sociali, le gelosie e le rivalità che dominano ora in quel paese. Leggendo questo articolo, il mio primo sentimento fu il dolore di vedere che il potere e la forza dell'Antico Testamento, sieno nel Ducato di Brandeburgo così superiori al Nuovo. Io sono afflitto vedendo che una società imbevuta di razionalismo non abbia abbastanza cristiana dottrina, cristiano potere, cristiano carattere e cristiana virtù, per rendere impossibile che il popolo ebreo per quanto sia colto, raffinato, laborioso ed energico, faccia tremare la società cristiana di quel grande Regno. Ho letto, del pari con dolore, le narrazioni sulla condizione degli Ebrei russi e le accuse di cui sono l'oggetto. Se vi accenno prego i miei amici israeliti che mi ascoltano di credere che le respingo con incredulità e disgusto. Leggo che la causa degli avvenimenti in Russia, è che gli Ebrei fanno dei mestieri infami, che sono usurai, immorali, demoralizzatori e non so che altro ancora. Leggendo quelle accuse io mi chiedevo: l'oltraggio è forse un rimedio? Si potranno forse guarire con l'oltraggio, l'assassinio, le abbominazioni di ogni specie? Non imitano essi quelli che dovrebbero insegnar loro una morale più alta? E dato pur fosse vero, locchè non credo, che essi fossero in queste condizioni, non gravitano forse su di loro leggi deplorevoli? Vi ha cosa che maggiormente avvilisca gli uomini che il precludere alla loro energia, alla loro intelligenza, alla loro industria, tutte le carriere onorevoli della vita (applausi). Vi ha cosa che maggiormente degradi od irriti l'uomo che il dirgli: “voi non potete andar oltre questo limite — voi non potete accostarvi a più di quindici miglia da questo confine; — voi non potete dimorare in questa città — voi siete costretto a dimorare in questa provincia?” (applausi). Non so se vi sia qualcuno che possa credere che tutta la popolazione non sia colpita in fondo all'anima da tali leggi, e se è possibile il renderla peggiore questo è certamente il modo di riescirvi. Si fanno questi rimproveri agli Israeliti russi. Perchè non si fanno anche agli Israeliti tedeschi? Gli autori del movimento antisemitico confessano essi stessi che gli Israeliti in Germania sono superiori ai loro concittadini (applausi). Perchè simili accuse non si muovono contro gli Israeliti francesi? (applausi). Vi ha una carriera di utilità pubblica, una via di onore civile o militare nella quale gli Israeliti non abbiano camminato a fianco dei loro concittadini? Se queste accuse si fanno agli Israeliti della Russia, chi vorrebbe farle a quelli d'Inghilterra? (vivi applausi). Per rettitudine, coltura, generosità, carità, per tutte le grazie e per tutte le virtù insomma che abbelliscono l'umanità, dove si troveranno, io lo domando, esempi più brillanti, più pieni della vera grandezza umana, che in questo ramo della razza ebraica? (Applausi immensi. Una voce grida: Grazie!).
Ed ora ci si dice che non devesi prestar fede alle narrazioni di quelle atrocità. Io domando se nei giornali del continente si stampassero lunghe e particolareggiate narrazioni di omicidii, di rapine e di altre atrocità commesse nelle parti le più frequentate di Londra, se si asserisse che il Lord Maire vi ha assistito, che la polizia è rimasta inoperosa, che le guardie della Torre hanno fatto causa comune colla folla, voi o Mylord [il Lord Mayor di Londra, che presiedeva all'adunanza], ringraziereste, credo, chiunque vi fornisse occasione di smentire simili racconti. Ebbene io dico che noi, con quanto facciamo, rendiamo un gran servigio alle Autorità ed al Ministero russo, e credo che ciò sarà una consolazione pel gran principe che regna su quel vasto impero (applausi). Ma supponiamo un istante che queste cose siano vere — ed io non appoggio la mia ipotesi della credibilità di quei fatti su quanto ne stamparono il Times o la Pall Mall Gazette che se ne è resa garante. — Io ne ho delle prove in mano (applausi). Donde le traggo? Da un documento ufficiale del Ministro dell'Interno, il generale Ignatieff. Nella mozione che io vi ho presentato si parla delle leggi della Russia rispetto ai sudditi Ebrei. Io non pretendo esser giurista nel diritto inglese ed ancor meno nel diritto russo; io non pretendo decidere ciò che siano su questo punto le leggi della Russia, e non saprei che dire su questa mozione, se non avessi in mano un rescritto di una grande importanza. Spero che non lo si dirà falso. Queste orribili atrocità durarono i mesi di maggio, giugno e luglio. In agosto comparve questo documento. Comincia coll'affliggersi e col desolarsi, ma di che? Delle atrocità forse che furono commesse contro gli Ebrei, sudditi dello Czar? Oh no! ma bensì della triste condizione dei Cristiani nelle provincie meridionali. Poi dice che la principale causa di questi movimenti e tumulti, come li chiama, ai quali la nazione russa era sino ad ora rimasta straniera, è una causa commerciale; continua dicendo che la condotta degli Ebrei provocò delle proteste da parte del popolo il quale manifestò la sua indignazione; ed in che modo? lo si crederebbe? colla violenza ed il saccheggio. Infine il Ministro dell'Interno ci dice che il paese è esposto a dei segreti intrighi, che sono, come è noto, la vera causa dell'agitazione. Se la forma di questo documento è calma, la rettorica e le insinuazioni vi sono incendiarie, ed io duro fatica a comprendere come il popolo Russo, avuto questo rescritto nelle mani, non siasi trovato incoraggiato a continuare nelle sue violenze (applausi). Il documento continua e dice: “Abbiamo nominato una Commissione per eseguire un'inchiesta...” su che? Prima di tutto “sui mestieri esercitati dagli Ebrei che arrecano nocumento agli abitanti delle rispettive località;” in secondo luogo — prego l'Assemblea di volerlo ben notare — “sulle cause che impediscono l'applicazione delle leggi esistenti, che restringono i diritti degli Ebrei di comperare e condurre terre, di darsi al commercio dei liquori ed all'usura;” in terzo luogo “sulle modificazioni da introdursi in queste leggi perchè gli Ebrei non possano più eluderle, e sull'esame delle nuove leggi che sarebbero necessarie per metter fine alla loro perniciosa condotta.” Finalmente oltre le risposte a tali questioni dovevansi riunire notizie: 1º sull'usura esercitata dagli Ebrei nei loro affari coi Cristiani, nelle città, borghi e villaggi; 2º sul numero delle osterie; 3º sul numero delle persone attualmente al servizio degli Ebrei; 4º sull'estensione dei loro terreni ed infine sul numero degli agricoltori ebrei. Ecco dunque le leggi russe concernenti gli Ebrei dell'Impero. Io vorrei chiedere qual rimedio sia possibile per una popolazione sottoposta ad un simile regime. Forse nell'accrescimento delle penalità? o nella incapacità di possedere terreni? o nella proibizione di mandare i giovinetti israeliti negli stabilimenti d'istruzione superiore? Tutto ciò venne fatto. Ma io credo che il rimedio sia in questi due provvedimenti: primo, l'applicazione formale della legge cristiana in tutta la sua intierezza. Non è con simili leggi che i Cristiani hanno guadagnato il mondo ed acquistato il regolare potere di amministrare la giustizia fra gli uomini, e non sarà che con leggi diverse che il gran potere imperiale della Russia riunirà la popolazione dell'impero ai suoi sudditi israeliti (applausi). L'altro rimedio è la condanna severa e rigorosa di tutti i malfattori, unita alla concessione, del paro ferma, di tutti i diritti che la legge naturale e divina accorda ad ogni uomo. Ciò è necessario per proteggere la vita e le persone, la loro sicurezza ed i loro beni, ciò costituisce la libertà umana, tutto ciò — e nulla di meno — è necessario per prevenire i mali di cui si lagna il Ministro dell'Interno.
Voi avete parlato, o Mylord, con gran fiducia dei risultati che vi attendete da questo meeting. Non facciamoci soverchie illusioni. Se ci immaginiamo che esso ponga fine alla questione, sicchè dopo potremo tacere, temo che l'effetto non sarà quale lo desideriamo. Ma non scoraggiamoci neppur troppo. Son d'avviso che in tutta l'Inghilterra, posso dire in tutta la Gran Brettagna, questa Assemblea troverà eco (applausi). Manchester e Birmingham hanno già cominciato e dovunque si parla inglese, si saprà ciò che oggi fu qui detto con tanta eloquenza. Io credo che in questo momento un simile meeting sia adunato a New York (applausi). Ciò che qui si dice verrà tradotto in tutte le lingue d'Europa, e la voce di quanto abbiam fatto varcherà anche i confini della Russia. Nè si potrà trattenerla, più di quanto si possa trattenere la luce e l'aria in qualsivoglia parte del mondo dove sianvi sentimenti umani, le dichiarazioni fatte qui ed altrove troveranno un'eco che contribuirà a por fine a queste orribili atrocità.
Non ho più che una parola a dire. Ho tentato di trattare questa questione con un modo giusto e calmo. Ho parlato della importanza di una giustizia politica eguale per tutti, arrossirei di terminare senza dire una parola di quanto deve risvegliare fortemente le simpatie cristiane. Vi ha un libro, che è proprietà comune della razza di Israello e di noi Cristiani. Questo libro ci stringe in un vincolo comune, ed in quel libro io leggo che il popolo di Israello è il più antico popolo del mondo. La Russia, l'Austria, l'Inghilterra non datano che da ieri in confronto di questo popolo imperituro che — con una inesauribile vitalità, con tradizioni immutabili, colla sua fede in Dio e nelle leggi di Dio, disperso su tutto il globo, passando a traverso il fuoco senza bruciarsi, trascinato nel fango senza insozzarsi — è ancora qui in mezzo a noi, come un testimonio ed un avvertimento. Noi abbiamo con lui un patto di fraternità. Il nuovo Testamento ha nel vecchio la sua base. Gli Ebrei accettano la metà delle credenze per cui noi daremmo volentieri la vita. Confessiamo adunque che essi sono uniti a noi in una simpatia comune. Io leggo in quel libro queste parole: “Io sono infiammato da un gran corruccio contro le nazioni possenti e ricche, perchè io era un po' irritato contro Israele ed essi aumentarono la sua afflizione.” Ciò vuol dire: “Il mio popolo era disperso; ha sofferto disgrazie inaudite ed inconcepibili, e le nazioni che erano potenti, che erano ricche e che avevano il potere, lo hanno colpito ed hanno aumentato l'afflizione di cui già soffriva.” Io spero non vi sia in tutta Inghilterra una persona che si dica civile e cristiana che possa avere il cuore di accrescere con una sola parola le sofferenze di questo popolo così grande, così antico e così afflitto, ma spero che coi nostri sforzi, colla nostra parola, colla nostra preghiera, faremo quanto è in noi per diminuire, se è possibile, quelle atrocità od almeno per non associarvisi mai. (Lungo scoppio di applausi).
[(362)] L'Eminentissimo Manning figurava coi principali personaggi della Chiesa Anglicana e col fior fiore della Società londinese fra i promotori del Meeting.
[XXXI.]
Il giornale SION e l'opinione di un Archimandrita greco.
Col titolo di Sion si pubblica da circa quattro anni in Atene, in lingua greca, un importante periodico ebdomadario, il quale si occupa particolarmente di Sacra letteratura, di religione e di scienza biblica. Ne è Direttore il rev. Archimandrita D. Latta, cui, ci si assicura, attende un alto posto nell'episcopato greco-scismatico.
Nel numero 29 giugno (v. s.) 1883 questo giornale conteneva un ammirabile articolo ispirato a vero sentimento di religione e di carità, dove dopo aver posto a nudo le inique trame che dettero origine al mostruoso processo di Tisza Eslar, passa a dimostrare, quanto sieno ingiuste le persecuzioni di cui in ogni tempo furono vittime gli Israeliti e specialmente quelle occasionate dal preteso uso del sangue cristiano nella celebrazione del loro rito pasquale.
“Questa, scrive il succitato giornale, è una grossolana menzogna, una mera calunnia. Infatti sono molti secoli che di quando in quando si sparge la voce che gli Ebrei commettono un tale atto, e quindi si sollevano torbidi, si agitano le popolazioni, si consumano massacri ed uccisioni di Ebrei; ma dopo alcun tempo, succeduta la calma, si prova che tutto non fu altro che menzogna, e la tragica rappresentazione termina col solito vocabolo turco Giaglis (errore).”
Ci è impossibile riprodurre l'intiero articolo, che consta di ben cinque compatte colonne, ne daremo quindi soltanto un altro brano:
“La Sion compie un dovere cristiano esortando i Cristiani tanto Greci, quanto Rumeni, Russi ed Ungheresi ed in generale i Cristiani di qualunque nazione, a cessare da queste odiose calunnie contro gli Ebrei. Fu già epoca in cui gli stessi Cristiani trovavansi presso i Romani in una condizione di avvilimento simile a quella in cui si trovano oggi gli Ebrei rimpetto ai Cristiani! Sapete che cosa fecero a quell'epoca gli idolatri per isterminare i Cristiani? Calunniarono questi presso l'imperatore Antonino, di scannare uomini, mangiarne le carni e berne il sangue nelle loro cene. Ed appoggiarono la loro calunnia sulla voce sparsa che i Cristiani raccogliendosi per adorare il loro Dio fanno sacrifizi e mangiano del corpo e del sangue del loro liberatore Gesù Cristo.
“Intorno a quell'ingiusta calunnia che valse ad eccitare l'ira dell'Imperatore contro i Cristiani, e che costò un numero considerevole di Martiri, San Giustino, filosofo e martire, scrisse un'apologia all'Imperatore, nella quale prova l'insussistenza di questi pretesi sagrifizi umani che a carico dei Cristiani furono denunziati. A quest'apologia dell'insigne filosofo cristiano, noi rimandiamo chiunque desiderasse conoscere i particolari della ignominiosa accusa. Ma se gli idolatri agivano in tal guisa contro i Cristiani d'allora, è forse lecito a noi Cristiani, la generazione eletta, il reale sacerdozio, la gente santa a cui fu commesso di predicare la virtù di Colui che ci chiamò dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, è forse lecito a noi ordire tratto tratto simili calunnie, e promuovere scene sanguinose, agitazioni sociali a danno di una nazione, la quale sopportò coraggiosamente ogni male per mantenersi fedele alle sacre sue tradizioni? — E andando più avanti diremo: Lice a noi di sollevarci contro una nazione che fu l'origine della nostra redenzione, che per secoli faticò, pregò, sacrificò per far discendere Iddio all'uomo . . . . . ”
In seguito a questo articolo il Rabbino Maggiore di Corfù, un dotto e valente nostro compatriota, il prof. Levi, avendo indirizzato al Rev. Latta alcune parole di gratitudine, ne ebbe in risposta la seguente lettera che riproduciamo, traducendola, da un supplemento del giornale israelitico, Il Mosè, che vede la luce in Corfù:
“Reverendissimo signor Gran Rabbino Levi,
“Abbiamo letto con animo grato e con soddisfazione la lettera del 4 luglio che ci indirizzaste da Corfù, ed abbiamo rese grazie a Dio per il progresso, che, mercè il divino aiuto, ha fatto in questi giorni di luce e di civiltà, il vero spirito di religione.
“Vi siamo cordialmente grati per i sentimenti nobili ed amorosi che, obbedendo all'impulso del cuore, avete manifestato verso di noi, perchè abbiamo scritto un articolo contro le calunnie, notoriamente false, ed assolutamente infondate che vengono diffuse nel mondo cristiano contro la nazione israelitica. Noi, reverendissimo signore, scrivendo in quella guisa non facemmo, sappiatelo, che servire da umili sacerdoti la cristiana religione. La storia della umanità chiaramente prova che molteplici superstizioni secolari, errate credenze, false e bugiarde tradizioni, hanno tanto influito sullo spirito dell'umanità da ridurla per molti secoli bassa e cieca serva di principii falsi e dannosi. Ma il nostro Gesù Cristo ha giustamente proclamato primo e fondamentale scopo della sua venuta in terra, esser la liberazione dell'umanità da questa servitù, liberazione che ha conseguita infondendoci la coscienza della verità. E conoscerete la verità e la verità vi francherà. (S. Giov., viii, 32).
“Ogni superstizione, ogni falsa tradizione, ogni fallace credenza è assolutamente nemica della verità cristiana e tende, per conseguenza, a distruggere il grande scopo che il Cristianesimo si propone di raggiungere in questo mondo.
“È perciò, reverendissimo, che noi, che siamo nelle file dei sacerdoti della religione, abbiamo il dovere di lottare con tutte le nostre forze ed a prezzo di qualunque sagrifizio contro la menzogna e di procurare il trionfo della verità. Ora abbiamo sempre affermato colla parola e colla penna e sempre affermeremo, sino a che avremo vita, esser menzogna, infame, vergognosa menzogna, atta soltanto a dissolvere i vincoli della sociale convivenza quella che si diffonde nella Cristianità, e cioè che gli Ebrei uccidano i figli dei Cristiani per raccoglierne il sangue.
“Vi dichiariamo infine, reverendissimo, che è per noi cagione di vivo e costante dolore il vedere come coll'imperdonabile pretesto di apparenti differenze religiose, si tenti di promuovere dissidii fra due nazioni che si resero egualmente benemerite della umanità, l'una l'ebraica, pregando in Gerusalemme per far discendere Iddio nell'uomo, l'altra la greca, filosofando in Atene per rialzare l'uomo sino a Dio.
“Ci è grato per altro di constatare come, in questi ultimi anni, tali ingiustificabili dissidi sieno divenuti rarissimi e tendano quasi a scomparire.
“Non ci è dato intendere come la fondamentale differenza religiosa che ci separa, e che, come è noto, consiste in ciò soltanto che voi Israeliti proclamate non esser ancora venuto il Messia, possa impedire agli uomini delle due nazioni di vivere d'amore e d'accordo fra loro in qualunque paese si trovino. Questa concordia sembra a noi tanto più necessaria che Dio stesso ha detto agli Israeliti: “Voi mi sarete un tesoro riposto d'infra tutti i popoli . . . . . e mi sarete un Reame sacerdotale e una gente santa.” (Es., xix, 5, 6), mentre poi lo stesso Dio comparso nel mondo sotto spoglie umane disse a noi Cristiani: “Ma voi siete la generazione eletta, il real sacerdozio, la gente santa, il popolo d'acquisto” (i. Pietro ii. 9).
“Facciam voto infine di tutto cuore, reverendissimo, e speriamo lo facciate voi pure che Ebrei e Cristiani, compreso il vero spirito della loro religione, abbandonino per sempre gli imperdonabili odii e rifuggano, con ogni maggior studio, da dar causa a queste lotte, dissidi o differenze religiose vivendo reciprocamente d'amore e d'accordo, siccome conviene sopratutto oggi a popoli che pretendono far parte del civile consorzio.
“E con questo amorevole sentimento vi abbracciamo, reverendissimo, e confidando che i nostri desiderii si realizzino vi confermiamo i sentimenti della nostra considerazione.
“Atene, 11 luglio 1883.
“L'Archimandrita
“Dionisio Latta.”
[XXXII.]
La questione semitica in Russia
esposta dal principe Demidoff di San Donato.
Crediamo non inopportuno dar luogo, fra' documenti, alla seguente memoria del principe Demidoff, sulla questione semitica in Russia.
“Il movimento popolare antisemitico verificatosi in questi ultimi tempi, sotto diverse forme e con notevole insistenza, ha di nuovo messo sul tappeto la così detta questione semitica.
“La nomina di un presidente della Commissione incaricata dell'esame di un così grave argomento, fa sperare che la questione sia per avviarsi verso una soluzione regolare, soluzione che dovrà essere tradotta in atto con lo allontanamento di tutte le condizioni anormali in cui si aggira l'esistenza degli Israeliti, sia sotto il punto di vista politico, sia sotto l'aspetto sociale. Il che costituisce appunto il nodo della questione medesima.
“Uno dei caratteri essenziali e distintivi della situazione fatta in Russia alla popolazione israelitica è l'impossibilità in cui si trovano i sudditi appartenenti alla religione ebraica di trasportare liberamente il proprio domicilio al di là dei confini assegnati per la loro dimora. In virtù di questa legge restrittiva, la quasi totalità del contingente israelitico, che ascende a circa tre milioni di abitanti, si concentra nei Governi del Nord e del Sud-Ovest. E la forzata agglomerazione sopra un territorio relativamente ristretto, nonchè la concorrenza per procacciarsi i mezzi di esistenza, derivata da questa agglomerazione medesima, mettono gli abitanti israeliti in critica quanto penosa condizione, obbligandoli in certo modo a transigere sulla scelta dei mezzi che possono assicurare la loro sussistenza.
“Ognuno conosce la miseria, talvolta straziante, che stringe la grandissima maggioranza degli Ebrei russi; ed è appunto da questa miseria che provengono, come conseguenza naturale, quei fenomeni economici mostruosi, che indignano il mondo civile, quali lo sfruttare con ogni mezzo la popolazione indigena, l'usura e molti altri frutti riprovevoli ed odiosi dei costumi israelitici.
“Qualunque provvedimento repressivo riescirà sempre inefficace a sradicare questi mali, i quali non possono essere soppressi che col mezzo di una non interrotta e coordinata sequela di riforme sostanziali nella esistenza degli sfruttatori, non che in quella degli sfruttati. La diffusione della istruzione, l'impianto del credito rurale, la diminuzione delle imposte e dei balzelli di ogni specie, e nello stesso tempo l'abolizione di quelle leggi antiquate, restrittive e convenzionali, che vietano agli Ebrei la libertà di azione per procacciarsi i mezzi di esistenza, ecco dove bisogna cercare il rimedio ai mali deplorati, con fondata speranza di guarigione.
“Il solo fatto di permettere agli Israeliti, di eleggere il loro domicilio dove meglio loro talenta, basterebbe a rendere più regolari i rapporti anormali fra Ebrei e Cristiani, nei Governi del nord e sud-ovest, inquantochè ciò sarebbe come il lasciare libera l'azione a quella fondamentale legge economica, conosciuta sotto il nome di legge della domanda e della offerta. Tanto più che questa specie di domicilio coatto imposto agli Israeliti non vieta che, in tutto il rimanente del territorio russo, l'usuraio indigeno e nazionale, conosciuto sotto il nome di Kulak, cioè pugno, e che non ha nulla da invidiare all'usuraio ebreo, non compia liberamente le sue alte gesta, quando gli se ne presenta l'occasione.
“I provvedimenti che saranno messi in opera onde garantire il contadino da tutte le forme che riveste l'usura, devono essere di tal genere da condurre seco l'abolizione di questo flagello.
“Ma la questione che esaminiamo ha un altro lato non meno grave e deplorevole.
“Quell'indeterminato sentimento di odio e di disprezzo contro gl'Israeliti che si osserva nel popolo russo, è senza dubbio motivato da quel pregiudizio, tramandato di generazione in generazione, e di secolo in secolo, che si basa sulla differenza della religione, e che al giorno d'oggi, più che mai, ha perduto qualunque ragione di essere.
“E se devesi rimpiangere che nessuno cerchi di sradicare questi pregiudizi, diffondendo nel popolo una razionale spiegazione delle leggende e dei fatti storici, molto più è da deplorarsi che si voglia mantenere questo stato di latente ostilità per mezzo della ineguaglianza civile, che mette gli israeliti in una condizione inferiore a quella di tutti gli altri cittadini dello Stato. Da ogni parte si innalzano mormorii contro lo spirito di corpo e la solidarietà degli Israeliti, contro il loro isolamento dal resto della nazione, contro il loro cocciuto dogmatismo religioso, che li allontana dal consorzio umano, ecc. Ma non è egli anche da chiedersi se possa essere altrimenti, dal momento che si mantengono tutte le condizioni anormali che accompagnano la loro esistenza?
“E questo isolamento degli Ebrei non potrà cessare che se la nostra legislazione si occuperà seriamente di metterli in posizione meno umiliante di fronte a noi, sopprimendo qualunque restrizione ai loro diritti di cittadini; altrimenti non solo l'odio contro gl'Israeliti non verrà sopito, ma dovrà forzatamente scoppiare sempre con crescente violenza.
“L'unificazione reale di tanti e così variati elementi che compongono la popolazione russa, non è possibile se non a patto di vedere istaurato un sistema di grande libertà civile e di assoluta eguaglianza nei diritti e nei doveri di ogni cittadino. È soltanto per mezzo di questi due potenti motivi e livellatori della vita pubblica, che si potranno cancellare le differenze di razza e di religione, differenze che non hanno nessuna significazione per lo Stato; è soltanto con tali fattori che si potrà creare la solidarietà dei pubblici interessi, nonchè l'unione effettiva di tutta una vasta contrada.
“E siccome in questo processo di assimilazione di popoli diversi, la nazionalità che avrà la supremazia sarà sempre quella che si troverà essere la più forte e per il numero e per il grado del suo sviluppo morale, così è da ritenersi per certo che la russificazione effettiva, non quella apparente, di tutti gli abitanti dell'Impero, non potrà aver luogo che quando la Russia saprà atteggiarsi di fronte agl'Israeliti come messaggera di principii nuovi, differenti da quelli che furon loro creati dalla loro esistenza antecedente all'epoca in cui essi furono totalmente allontanati dalla vita pubblica del paese.
“Ecco cosa osserva Macaulay, a proposito della elargizione dei diritti politici e civili agli Israeliti in Inghilterra:
“— Quando la società gode del benessere nella vita, un contratto naturale ed inevitabile fa nascere spontaneo il sentimento del patriottismo nella mente dei cittadini, i quali sanno com'essi devono e il benessere e i piaceri dell'esistenza al luogo che li unisce in un compatto sodalizio. Ma sotto un Governo dispotico e partigiano questa fusione di idee non può avere il significato che avrebbe avuto con un miglior ordine di cose. Gli uomini sono costretti a cercare nel seno del loro partito quella protezione ch'essi avrebbero dovuto trovare nelle leggi del paese loro; questo ha per conseguenza logica e necessaria di far rivolgere verso il partito quei sentimenti che dovrebbero essere dedicati alla patria.”
“Noi, in Russia, abbiamo cura di sequestrare gl'israeliti dal rimanente della popolazione, e poi ci meravigliamo se scorgiamo nei primi una riluttanza spiccata contro ogni tentativo di assimilazione o di unione. La causa della scissura e dell'odio è dunque in noi medesimi, ed è dal nostro seno che bisogna estirparla.
“Se il Governo non vuole riconoscere gli Israeliti quali cittadini proprii ad esercitare tutti i diritti accordati agli altri, e se egli li subisce solamente come un male inevitabile non vi è da aspettarsi, da parte di questi paria, sentimenti diversi da quelli ch'essi nutrono per noi.
“In un caso analogo al nostro possiamo prendere esempio dalla Francia, la quale ci prova come in certe date condizioni gli Ebrei possono divenire, quanto altri mai, membri utilissimi della nazione e del Governo. Essi stanno alla popolazione totale di Parigi nella proporzione di 3 per 100; eppure la questione israelitica è totalmente sconosciuta colà.
“Ci rimarrebbe adesso da trattare un altro punto di vista dell'argomento, quello cioè delle stolide accuse lanciate agli Israeliti, cominciando dalle false interpretazioni con cui si snaturano i libri del loro culto, e terminando coll'addebito che vien loro fatto di servirsi del sangue cristiano per compiere alcuni loro riti religiosi; ma nessuna di queste insulsaggini merita di essere presa in esame e sottoposta alla critica, perciò noi le mettiamo senz'altro da parte prendendo piuttosto in considerazione altre accuse, le quali sembrano a prima vista, non prive di qualche fondamento.
“Si dice per esempio che gl'Israeliti sono incapaci di sopportare qualunque lavoro fisico in generale, ed in ispecial modo quello della coltivazione delle terre; che in qualunque località essi si trovino i loro cespiti di guadagno saranno sempre ricavati dal mestiere di rivenditore, di usuraio, di mezzano, e che per conseguenza, accordando loro il diritto di muoversi liberamente, si mettono a portata della loro capacità, quei distretti ove essi potranno andare a stabilirsi. In queste accuse un solo punto è vero, ed è quello che afferma l'attitudine speciale degli israeliti alla mercatura di ogni genere; e quest'attitudine ch'è infatti una particolarità tipica della razza israelitica, la si deve a circostanze che esistono da migliaia di anni. Ma però non bisogna neppure dimenticare che una parte assai considerevole della popolazione israelitica si occupa di ogni specie di mestieri, senza eccettuare i più faticosi ed i più penosi, come a mo' di esempio, quelli del maniscalco, del fabbro ed altri simili. Ed è altresì accertato che in diverse località gl'Israeliti si dedicano anche alla agricoltura; così nel Governo di Kiew, oltre 10,000 Ebrei di ambo i sessi sono impiegati nella coltura della terra. Secondo i calcoli della decima revisione fatta nel governo di Vilna, apparisce che sopra 61,645 israeliti, 2966 erano agricoltori; nel Caucaso una buona parte di operai agricoli è di razza israelitica; anche nel Libano vi sono più di 100 famiglie delle quali nove decimi lavorano la terra.
“In molte altre località si riscontrano agricoltori israeliti, ma noi reputiamo che gli esempi fino a qui addotti bastino a provare che la razza israelitica non è poi tanto refrattaria al lavoro della terra, quanto comunemente si sostiene.
“E questo fatto è tanto più degno di nota, inquantochè, eccezione fatta dalle colonie sperimentali fondate da Araktcheff, le quali ebbero ad abortire, nessuno incoraggiamento ed appoggio è mai stato accordato a questi tentativi, non solo, ma è provato che ogni sforzo di questo genere ha sempre incontrato difficoltà insuperabili nei regolamenti legislativi. Basterà citare a conferma dell'asserzione il testo della ben conosciuta legge del 1864, con cui viene proibito agli Ebrei di comperar terre dai privati nei governi di Vilna e di Kovno, mentre s'inibiva ai proprietari russi di vendere, affittare od ipotecare agli Ebrei le loro terre.
“Nell'anno 1881 questa legge fu estesa con un articolo addizionale a tutta la popolazione israelitica a cui si vietava la compra e l'affitto di terre in tutto il territorio dell'Ovest. Ciò non di meno, com'è stato detto sopra, la parte predominante della popolazione israelitica costituisce la classe dei mezzani e rivenditori di prodotti delle industrie locali. E se la mediazione rappresenta una delle funzioni vitali nella esistenza economica delle nazioni finchè si mantiene nei limiti necessari, essa diventa una calamità quando nella quantità vi è eccedenza a questi limiti.
“In ultima analisi è appunto sopra questa circostanza che noi dobbiamo rivolgere la nostra attenzione. Ognuno deve sapere che in ogni località, ove siano praticati l'industria ed il commercio rurali, esiste una proporzione matematica fra il numero dei produttori ed il numero dei distributori.
“Eccezione fatta dalle condizioni della produzione locale, vi sono altre cause da cui dipendono le proporzioni sopra indicate. Tali sono il grado di densità della popolazione, i mezzi di trasporto, ed infine tutta una serie di altri fattori, i quali si trovano in rapporto col mercato locale; ma nei governi del nord e del sud-ovest della Russia, le regole di detta proporzione sono assolutamente infrante. Ed è in conseguenza di questa sproporzione che si verifica un eccedente considerevole di forze improduttrici, che escono dai limiti menzionati, ed il cui mantenimento è un penoso aggravio pei produttori. È in queste circostanze che devonsi cercare le cause dei tumulti avvenuti in questi ultimi tempi.
“Accordando agl'Israeliti un'assoluta eguaglianza nei diritti civili ed il concorso di stabilire le loro dimore nei governi della grande Russia, si otterrebbe senza dubbio alcuno per i nostri confini il voluto equilibrio fra i due motori fondamentali della nostra economia locale. In pari tempo, fissandosi colà ove è maggiormente sentita la mancanza dei mediatori per lo scambio dei prodotti, è evidente che una parte della popolazione israelitica riempirebbe in breve tempo questa grande lacuna.
“In questa guisa, sopprimendo le condizioni dannose che obbligano gl'Israeliti ad abitare certe date località, si trasformerebbe un elemento nocivo in un fattore utile alla nostra esistenza politica.
“Nominato membro della Commissione instituita onde esaminare la questione israelitica, ho creduto mio dovere di fare immantinente noto alla Commissione stessa il mio modo di vedere a questo proposito.”