XIII.
Il vasto dominio romano, quale si era venuto costituendo negli ultimi secoli della repubblica e che si veniva rendendo sempre più stabile ed ordinato con l’Impero, diveniva come il crogiuolo, in cui andavano a fondersi, fin dov’era possibile, gl’interessi, i costumi, le credenze, gl’istituti de’ suoi varî elementi.
L’immenso e meraviglioso sviluppo della rete stradale formava come il sostrato e la condizione materiale di un più agevole e più rapido sistema di scambi, e la pace, assicurata almeno nell’interno del dominio, era come l’auspicio e il lievito di quel lento ma continuo lavoro di fusione.
Eliminati, almeno nella forma rude ed immediata della guerra, i conflitti tra città e città, tra regione e regione, tra popolo e popolo, gli angoli si smussavano, le differenze si attenuavano, e tutte le energie, nella loro forma sia materiale che morale, convergevano a Roma, il centro omai del mondo incivilito, la città universale, donde ribattezzate, rese più organiche e dotate di maggiore forza d’impulso, trasformate in pensiero civile, in mezzo d’espressione universale, in opere d’arte, in leggi, si diffondevano pel mondo per mezzo de’ suoi coloni e de’ suoi mercanti, de’ suoi eserciti e degli agenti della sua amministrazione, della sua lingua e de’ suoi ordinamenti.
Era tutto un enorme movimento centripeto e centrifugo, una diastole e sistole enorme, mercè cui quel dominio si sforzava di diventare qualche cosa di coerente e di organico e trovava in Roma, cuore e cervello, la rivelazione di una vita, ch’essa alimentava del suo sangue e ch’era la sua, e che ogni parte, per intuito, sentiva come tale, pur non riescendo sempre a scorgere il mistero di quella concrescenza e di quella comunione spirituale.
Nell’ambito del dominio universale si veniva producendo come conseguenza necessaria, per una ragione naturale di equilibrio, una coscienza universale. L’incremento quantitativo dell’aggregato portava, come suole accadere, per una inevitabile reazione delle parti, ad una trasformazione qualitativa. Il particolarismo dell’antica vita romana si tendeva e si allargava sino a sfasciarsi e a scoppiare nel suo sforzo di abbracciare un campo tanto più ampio e di contenere lo spirito nuovo.
Di qui il germogliare di una nuova vita morale, che cercava la sua espressione e la sua leva in concezioni sistematiche come lo stoicismo, in correnti religiose come il Cristianesimo.
E questo processo che come coscienza morale rimaneva spesso vago ed oscillante, si manifestava, in maniera più concreta, come coscienza giuridica, esercitando una continua pressione sulle istituzioni e sulle norme legali, obbligandole a trasformarsi per obbedire a un impulso unico che si manifestava in doppio aspetto: come riflesso de’ rapporti reali nella coscienza e quindi quale bisogno morale, da una parte; d’altra parte come bisogno obbiettivo di assicurare la coesistenza d’interessi e rapporti sempre più complessi, impedendone il conflitto e agevolandone l’esplicamento e la reciproca azione.
Il diritto, che nelle manifestazioni sociali corrisponde a quello ch’è la vita nelle manifestazioni del mondo organico, è la proporzione che rende possibile la coesistenza de’ vari elementi, e muta quindi col mutare di tutti gli elementi dell’aggregato sociale, col loro vario aggrupparsi, col mutare di tutto ciò che ne modifica l’azione.
Il ius gentium era il risultato necessario di un inevitabile processo d’induzione, che, nello sforzo di trovare una norma e un terreno comune ad uomini de’ più diversi paesi e delle più varie abitudini, attraverso gli elementi più accidentali e mutevoli cercava e trovava il fondo comune e più stabile.
Il ius naturale era il portato di un processo d’induzione anche più spinto, che, generalizzando ancora le norme del ius gentium ed elevandole a legge necessaria ed assoluta, cercava di determinare le condizioni della convivenza umana nella forma ultima e più semplice, indipendentemente dalle forme speciali, che assumevano presso questo o quel popolo, e quindi ne fissava le norme come inerenti alla natura umana.
L’equità, che da prima, come un senso instintivo, come un bisogno di equilibrio, aveva cercato di adattare le antiche, rigide, anguste norme, sorte per bisogni limitati, a rapporti emergenti da bisogni più vasti e più complessi, si faceva sempre più cosciente; e, mentre aveva la sua elaborazione teorica fuori del campo legislativo e giurisdizionale, in questo stesso campo, non di rado anche deduttivamente, svolgeva sino alle ultime conseguenze compatibili alcuni principi indotti, più o meno direttamente, dalla moltiplicata esperienza, adattando alle nuove esigenze, senza brusca rottura della tradizione, istituzioni del vecchio diritto civile e spiegando la sua azione anche in un ambito finora non tocco da questo[826].
L’Impero, che costituiva il periodo e l’ambiente di più progressivo e più notevole sviluppo di questa nuova coscienza giuridica e morale maturata ne’ tempi che prepararono l’Impero, aveva anche nella sua organizzazione lo strumento adatto per rendere più efficiente e tradurre in pratica quella metamorfosi morale.
Che la funzione legislativa de’ comizi cessasse più o meno rapidamente[827] col sorgere e l’affermarsi dell’Impero, resta pur sempre che il potere e la funzione legislativa si veniva sempre più concentrando nell’Imperatore, di cui, in maniera diretta o indiretta, la legislazione, la giurisprudenza, tutto infine il diritto positivo apparivano come un’emanazione sola sotto forma molteplice[828].
La nuova coscienza giuridica e morale, ch’era in continua formazione, sia sotto forma di pressione dell’opinione pubblica, sia sotto forma di opportunità politica e di esigenza del momento, riesciva, specie per quanto riguardava la classe servile, a trovare il suo interprete e il mezzo di tradursi in atto assai meglio in un potere unico come quello imperiale che non in un’aristocrazia governante o in una cittadinanza dominante, di numero relativamente ristretto rispetto a tutta la popolazione dell’Impero, di numero relativamente troppo largo per cedere alla suggestione di un momento o riconoscere e soddisfare un elevato bisogno morale estraneo e forse alieno, in apparenza almeno, alla cerchia de’ propri immediati interessi.
Anche se si tien conto della procedura esteriore e della tecnica della funzione legislativa, era tanto più lungo e difficile condurre in porto una legge destinata ad attraversare, come nel periodo repubblicano, le discussioni e le tempeste de’ comizi, che non un provvedimento adottato dal senato sopra iniziativa dell’Imperatore, o preso direttamente dallo stesso Imperatore sotto tutte le forme, che poteva assumere in lui il potere di dar leggi, col ius edicendi e tutti gli altri poteri ed attribuzioni, che, anche sotto la parvenza più modesta di provvedimenti particolari, permettevano al sovrano di dare un determinato indirizzo ed una speciale espressione ad alcuni istituti.
La continuità e la stabilità poi assicurata all’editto pretorio, senza che venisse meno la facoltà di supplirlo e completarlo, avevano data forma sistematica ed organica a questo strumento vivo ed attivo dell’equità, permettendogli di meglio spingere i suoi criteri informatori sino a certe conseguenze e di colmare certe lacune.
In tal modo la nuova coscienza del fondamento, non naturale, ma politico della schiavitù, dopo aver trovato il suo riconoscimento negli scrittori[829], lo trovava nella stessa giurisprudenza, nella maniera più esplicita[830]. E l’espressione di questa nuova coscienza, nello stesso campo giuridico, si rivelava, oltre che con affermazioni generiche, con particolari provvedimenti, che avevano preceduto od accompagnavano quegli aforismi rivelatori delle nuove vedute.
La nuova forma di stato più vasta e più organica, succeduta a quella forma repubblicana che aveva conservato, per quanto svisato e trasformato, l’aspetto originario di aggregato di gruppi gentilizi; il nuovo potere politico, avocando a sè le varie funzioni di carattere pubblico, doveva realizzare sempre più il carattere e l’interesse prevalentemente pubblico del diritto di punire, scalzando gli ultimi resti di quella giurisdizione famigliare, che aveva ancora incondizionata applicazione verso lo schiavo.
Quindi, per un complesso di ragioni di morale progredita e di opportunità politica, quell’uccisione volontaria dello schiavo, che altra volta aveva potuto essere un diritto appena colpito da sanzione morale o censoria, diveniva ora, già da’ primordi dell’Impero, un delitto agguagliato all’uccisione del libero[831]. E il divieto di uccidere si estendeva poi al divieto di maltrattare il servo.
Il potere pubblico, cessando di ritenersi estraneo a’ rapporti tra servo e padrone, affermava la sua ingerenza, proteggendo il servo contro il padrone che l’affamava, o incrudeliva contro di lui, o lo impiegava in cose che ne mettevano in pericolo la vita o ne abbassavano la condizione morale[832]. In un caso di eccessivi maltrattamenti Adriano aveva condannato al bando una donna[833], e Antonino Pio, riconoscendo quasi un diritto d’asilo per gli schiavi presso le statue dell’Imperatore, introduceva il rimedio di obbligare alla vendita dello schiavo il padrone crudele[834]. Già, poi, dal 61 d. G. C. una lex Petronia, inaugurando una tradizione proseguita da successivi senatoconsulti, disponeva che lo schiavo non potesse essere addetto alla lotta con le fiere nel Circo se non per gravi mancamenti e per pronunziato di giudici[835]. L’evirazione dello schiavo, volente o nolente — già vietata da Domiziano, se il divieto di costui si estendeva a’ servi — veniva di nuovo proibita da Adriano[836], la cui legislazione protettrice degli schiavi[837] costituisce come il riepilogo de’ miglioramenti introdotti da’ suoi predecessori e il punto di partenza di altri notevoli progressi.
Così le schiave vennero difese contro il padrone che le prostituiva contro loro volontà[838].
La tortura, adoperata per raccogliere le deposizioni testimoniali de’ servi, venne limitata a’ casi che, secondo i criterî del tempo, parevano quasi indispensabili[839].
Il senso d’umanità, che progrediva in quel fondersi delle varie civiltà e pareva evocato talvolta, per reazione, dagli stessi atti di crudeltà di alcuni, si faceva strada nelle stesse voci ch’erano come l’ultima espressione del declinante mondo antico, in leggi che si compiacevano a riconoscere nello schiavo tutto quanto egli poteva avere d’umano e valesse ad elevarlo agli occhi di sè stesso e d’altrui.
Plutarco, l’apologèta della virtù eroica antica e del mondo pagano, inculcava il migliore trattamento degli schiavi; e il progresso compiuto entro i secoli nella maniera di considerare e trattare lo schiavo appare tutto nella censura che Plutarco, senza tener conto de’ tempi diversi, fa de’ criterî manifestati da Catone il maggiore a questo riguardo[840].
Il sepolcro, in cui riposavano le ossa travagliate dello schiavo, era sacro come quello del libero[841].
Veniva riconosciuto nello schiavo il diritto di amare, di avere una famiglia. Assai prima che venisse espressamente vietato di separare gli schiavi congiunti per sangue, forse già sotto Marco Aurelio, talvolta, pietatis intuitu, talvolta per un concorso di sentimenti umani ed utilitarî, la sottigliezza degl’interpreti nobilmente si adoperava ad impedire che una famiglia di schiavi venisse avulsa e sparpagliata[842]. Quei rapporti sessuali de’ servi, che, più o meno permessi, non avevano superato il grado di una pura manifestazione fisiologica, di un accoppiamento animale, ora, magari per un movente utilitario sperduto ed elevato in un sentimento morale, divenivano un rapporto di famiglia. La definizione di coniuge, affacciata prima forse timidamente su qualche pietra sepolcrale, si ripeteva poi, diveniva più insistente e frequente, quasi un nome d’uso legittimo[843].
Il testamento, questa manifestazione che, dal punto di vista economico e giuridico, accentua così vivamente la persona e l’azione dell’individuo nell’incipiente economia capitalistica, cominciava ad entrare nelle consuetudini de’ servi publici, l’aristocrazia servile, e indi, eccezionalmente e con restrizioni, s’intende, si allargava anche, in alcuni casi, a’ servi privati[844].
E come lo svilimento del prezzo degli schiavi e il loro grande numero ne aveva determinato un trattamento peggiore, così il graduale esaurirsi delle fonti della schiavitù e l’aumento, relativo almeno, del valore degli schiavi faceva sì che fossero meglio trattati[845].
Sopra tutto poi la legislazione imperiale s’inspirava sempre più a quello che con espressione caratteristica si diceva favor libertatis[846]. Erano tante disposizioni intese ad agevolare la manumissione, sia facendo in modo che potessero accumulare il prezzo di riscatto ed usarlo a proprio vantaggio senza vederselo tolto e volto ad altro scopo[847], sia che si trattasse di assicurare alle disposizioni testamentarie concernenti manumissioni la loro esecuzione contro il malvolere e le astuzie degl’interessati ad eluderle e di dare a tali disposizioni un’interpretazione favorevole alla manumissione, anche ne’ casi di dubbio e di oscurità[848]. Prevaleva la massima che “quante volte era dubbia l’interpretazione favorevole allo stato di libertà, doveva rispondersi in senso favorevole alla libertà„[849].
La legislazione e la giurisprudenza del periodo imperiale anche meno recente abbondano di tanti di questi casi giuridici, in cui, di deduzione in deduzione, si giunge, animati da questo spirito, a decidere per la libertà de’ manomessi.
Ne’ vari casi, in cui, come nelle istituzioni fidecommissarie o nelle vendite con patto di manumissione, l’esecuzione di questa era affidata ad un terzo, la legislazione e la giurisprudenza assicuravano agl’interessati i mezzi per tradurre in realtà la disposizione testamentaria o contrattuale, e giungevano perfino a dar facoltà ad un terzo estraneo di ottenerne legalmente l’esecuzione[850].
In altri casi la libertà, ottenuta anche in base ad un falso supposto, era irretrattabile e dava luogo soltanto a un debito civile equivalente al presunto valore dello schiavo[851]; mentre, d’altra parte, la libertà non si perdeva per prescrizione[852].
La libertà era pure promessa come compenso a benemerenze degli schiavi[853]. Si dava per rendere possibile la devoluzione di un’eredità, in mancanza di chi volesse adirla[854]. Altre volte era come la sanzione di norme dirette a guarentire la condizione e il buon trattamento degli schiavi.
Così, sin dal tempo di Claudio, l’abbandono dello schiavo infermo faceva luogo, di diritto, alla sua liberazione, anche quando guarisse[855]. La schiava arbitrariamente prostituita diveniva anch’essa libera[856].
Ora tutto questo complesso di disposizioni e di criterî d’interpretazione, che si riassumono nel favor libertatis, rivela per se stesso, senz’altro, l’esistenza nella società imperiale di condizioni, che rendevano necessarie od opportune le manumissioni e creavano e favorivano lo svolgimento di un indirizzo morale, che come pensiero teorico e come norma legislativa ne realizzava l’aspirazione e ne moltiplicava l’azione. Senza tali condizioni di fatto favorevoli alle manumissioni questo indirizzo non sarebbe sorto o si sarebbe vista preclusa la strada.
E, invero, le norme restrittive delle manumissioni avevano avuto qualche volta l’intento di tutelare l’interesse de’ creditori e di frenare la prodigalità inconsiderata di testatori noncuranti di ciò che eventualmente lasciavano dietro di sè; ma, sopratutto, avevano avuto uno scopo politico. La ragione politica, intanto, era stata soddisfatta con leggi ed istituzioni, che toglievano a’ manomessi una diretta e incondizionata partecipazione alla vita pubblica; e il consolidarsi del potere imperiale e il decadere delle istituzioni repubblicane, che importavano il governo diretto del popolo, eliminavano quelle preoccupazioni, le quali rendevano sospette e malviste, da un punto di vista politico, le troppo numerose manumissioni. Restavano invece le ragioni d’ordine economico, d’opportunità pratica, che favorivano le affrancazioni, e queste, ogni giorno più, in maniera più intensa, esercitavano la loro azione, fomentando con il sentimento della loro necessità e con l’abitudine stessa della loro frequenza i concetti morali e le norme giuridiche, che n’erano il riflesso teorico, la giustificazione e il mezzo d’azione più diffuso e più intenso.
Perciò quest’indirizzo si manifesta ben presto, nello stesso periodo più antico dell’Impero, ed è continuo e persistente.
Culmina, si può dire, con Adriano e i suoi più prossimi successori, sotto cui l’Impero meglio si consolida e assume la sua impronta universale; e tutte le cause e le forze, che durante due secoli circa avevano lentamente e occultamente operato, divengono più efficienti ed aperte in un’èra di sicurezza e di pace. Al tempo stesso l’indirizzo è omogeneo e continuo; e, per quanto la forma personale del potere imperiale desse un peso e un’azione non trascurabili all’impulso individuale del sovrano, persiste e si spiega con tutti quasi gl’imperatori, buoni e cattivi, determinato com’è non da motivi accidentali, non da cagioni di carattere esteriore, non da correnti religiose non ancora capaci di esercitare una efficace pressione specialmente su’ poteri pubblici, ma da cause intime, da un processo intimo di fatti che si estrinsecano in idee, e d’idee, che, successivamente, come risultanti di tante forze disperse, con raccolta energia, si concretano in una consapevole azione sociale.