NOTE:
[1]. Sulla riforma universitaria proposta dall'on. Baccelli, scrissi tre articoli nella Rassegna di scienze sociali e politiche di Firenze — Anno I. — Fascic. 1º Aprile — 1º giugno — 1º luglio 1883. Nel primo di questi articoli, trattai specialmente dei punti di confronto fra l'ordinamento universitario medievale e il moderno.
[2]. V. Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna — III Serie, vol. II. fascic. 2-3. Fu anche pubblicato in volume separato — Modena, Tip. G. T. Vincenti, 1884.
[3]. «È ben noto oggimai, — dice il Malagola. — per ciò che ne scrissero il Savigny nella classica Storia del diritto romano, ed il Coppi nel libro intorno Le università italiane nel medio evo, come anche lo studio di Bologna si componesse per rispetto alle nazionalità degli studenti di due Università degli ultramontani e dei citramontani: e come l'una e l'altra si dividesse in parecchie Nazioni.» E più sotto, riferisce un intero passo del mio libro.
[4]. Chiappelli — Firenze e la scienza del diritto nel periodo del rinascimento — Berlino 1882 — Archivio giuridico, vol. 28, fasc. 6.
[5]. V.i Galileo Galilei e lo Studio di Padova — Firenze — Successori Le Monnier, 1883. — Niccolò Copernico e l'Archivio Universitario di Padova — Roma 1877. — Intorno alla pubblicazione fatta dal Dott. Carlo Malagola di alcuni documenti relativi a Niccolò Copernico... Nota del prof. Antonio Favaro (Roma, 1878).
[6]. Anche i sigg. prof. Favaro e Luschin von Ebengrenth, mi hanno favorito i loro scritti di cui debbo ringraziarli.
[7]. Anche nel genere di vita e nelle consuetudini scolastiche, si trovano tuttora le traccie degli antichi usi in certe nazioni di Europa, specialmente in Germania e in Inghilterra, che nei loro ordinamenti sono rimaste fedeli alle tradizioni scolastiche medioevali, come vedremo a suo tempo.
[8]. Mentre sono molto numerosi gli storici delle università italiane, ben pochi si sono occupati di ricercare le origini di queste grandi istituzioni scientifiche.
In questa nota ricorderemo, a risparmio di un indice bibliografico, le opere principali relative alla storia delle università da noi consultate per la compilazione di questo lavoro.
Meiners, Storia delle origini e progresso delle scuole superiori in Europa.
Middendorp, Academiarium celebrium.
Savigny, Storia del diritto romano nel medio evo (Traduzione del Bollati).
Sarti, De claris Archigymnasy Bononiensis Professoribus.
Tiraboschi, Storia della letteratura italiana.
Ghirardacci, Historie bolognesi.
Riccobonus, De Gymnasio Patavino.
Tomasini, Gymnasium Patavinum.
Papadopoli, Historia Gymnasi Patavini.
Facciolati, De Gymnasio Patavino Syntagmata XII.
Idem, Fasti Gymnasi Patavini.
Colle, Storia dello Studio di Padova.
Akermann, Regimen sanitatis Salerni.
Puccinotti, Storia della medicina.
De Renzi, Storia della Scuola di Salerno.
Fantuzzi, Scrittori bolognesi.
Sigonio, Historia Bononiensis.
Muratori, Antiquitates Italicae.
Savioli, Annali bolognesi.
Orlandi, Scrittori bolognesi.
Gimma, Storia dell'Italia letteraria.
Borsetti, Historia Ferrarensis Gymnasi.
Rufo, Historia Ferrarensis Gymnasi.
Fabroni, Historia Accademiae Pisanae.
Fabrucci, Historia Accademiae Pisanae.
Affò, Scrittori parmigiani.
Bettinelli, Risorgimento.
San Giorgio, Delle università di Milano e Pavia.
Vermiglioli, Biografie degli scrittori Perugini.
Dal Borgo, Origini dell'università di Pisa.
Idem, Diplomi pisani.
Mazzetti, Dottori bolognesi.
Prezziner, Storia dello Studio di Firenze.
Renazzi, Storia dell'università di Roma.
Origlia, Studio di Napoli.
Vallauri, Storia delle università piemontesi.
Tiraboschi, Biblioteca modenese.
Isnardi, Storia delle università di Genova.
Celesia, Studio di Genova.
Tola, Dello Studio di Sassari.
Spotorno, Storia letteraria della Liguria.
Taccoli, Memoria di Reggio.
Padelletti, Documenti per servire alla storia delle università italiane (Archivio Giuridico, vol. VI).
Guazzesi, Opere.
Brunetti, Codice diplomatico toscano.
Oltre gli autori citati e molti altri ancora di cui è ricca la nostra letteratura, possono portare molta luce sulla storia delle università e le costumanze scolastiche di quel tempo, quei numerosi scrittori di giurisprudenza che fiorirono nel secolo XIII e XIV i quali commentarono i testi delle leggi romane unendovi a schiarimento notizie importanti e considerazioni relative ai loro tempi.
Statuti
Statuti dello Studio bolognese (Liber Statutorum almi studi bonon., Editio 1515).
Aggiunte ai detti statuti edite dal Savigny, Storia del diritto romano nel medio evo, vol. III.
Statuti degli Artisti. Philosophiae ac medicinae scolarium bononiensis gymnasii statuta.... instaurata (An. 1609).
Statuti dello Studio di Padova (Vedi indicate le diverse edizioni nel Savigny, op. cit.; III, pag. 600).
Statuti dello Studio di Firenze (Archivio delle Riformagioni).
Carta Vercellese (Colle, Storia dello Studio di Padova. — Vallauri, Storia delle università degli studii del Piemonte).
Statuti dello Studio di Arezzo (Guazzesi, Opere. Pisa, 1766).
Statuti dello Studio di Ferrara (1467).
Molti degli statuti universitarii rimangono tuttora inediti nei nostri Archivi, dai quali si potrebbero rilevare notizie di gran rilievo sulla costituzione primitiva delle antiche università.
[9]. Roberston, Introd. alla Vita di Carlo V.
[10]. S. Agostino voleva che Virgilio facesse parte della prima educazione dei giovani, e S. Girolamo era studiosissimo di Cicerone che leggeva nelle scuole.
È noto che nel medio evo, Virgilio, per la tradizione popolare si riteneva come un mago. È utilissimo a leggersi il bel libro che ha scritto in proposito il prof. Comparetti. In quest'opera trovo narrato che la Chiesa aveva imposto ai monaci il dovere di tener separati gli scrittori pagani dai cristiani. Nei monasteri, quando si volea chiedere un autore pagano si faceva un segno che indicava il libro e poi un gesto a imitazione del cane perchè dicevasi «non a torto si deve paragonare un infedele a questo animale.»
[11]. Tosti, Storia di Monte Cassino.
[12]. Tosti, Storia di Monte Cassino.
[13]. Il vescovo Roterio di Verona, nel secolo X, parlando della sua poca conoscenza degli studii, diceva che soltanto in Roma avrebbe potuto farsi ammaestrare (Bettinelli, Risorgimento, Opere, vol. III).
[14]. Muratori, Dissert., 43.
[15]. Tiraboschi, Biblioteca modenese, vol. I, pag. 42.
[16]. Muratori, loc. cit.
[17]. Bettinelli, Il Risorgimento, Opere, vol. III.
[18]. Brunetti, Codice diplomatico toscano.
[19]. Muratori, Antiq. M. Aevi. — Brunetti, Codice diplomatico toscano.
[20]. Ozanam, Documents inedits pour servir à l'histoire littéraire de l'Italie depuis le VIIIme siècle, Paris, 1850.
[21]. Comparetti, Virgilio nel medio evo.
[22]. La Francia prima del mille era pressochè avvolta nella stessa ignoranza in cui si trovavano tutti gli altri paesi. I francesi erano chiamati dai romani «stultos, rusticos et indoctos velut bruta animalia» (Zanetti, Origini delle arti venete).
Anche dopo Carlomagno la Francia non aveva fatto grandi progressi nel sapere. Benedetto, monaco di Chiusi, nel 1028 scriveva: «in Francia est sapientia sed parum, nam in Longobardia ubi ego plus didici est fons sapientiae» (Muratori, Dissert., 44).
La civiltà inglese incominciò dopo il regno di Edoardo III, e quella della Germania più tardi ancora. Racconta il Petrarca (Lett. senili, lib. V, lett. I) che essendo nel 1471 in Alemagna, dovè penare molto, prima di trovare un poco d'inchiostro per scrivere; e quello che trovò era giallo come lo zafferano, perchè non era stato da lungo tempo adoperato.
[23]. Vallauri, Storia della poesia in Piemonte, tom. I, pag. 8.
[24]. Quinet, Hist. des rivolutions de l'Italie.
[25]. Sigonio, De Regno italico, tomo IV. — Dal Borgo, Orig. dell'univ. pisana, pag. 85.
[26]. Bonaini, Statuti pisani, Prologo del costituto dell'uso, vol. II, pag. 813.
[27]. Camera, Storia di Amalfi.
[28]. Merkel, Die Geschichte des Longobarden Rechts. Berlin, 1850.
[29]. Arch. storico, App., tomo IX.
[30]. Liber legis Longobardorum Papiensis dictus (Monumenta Germanica historiae, tomo III).
[31]. Le scuole dovevano fondarsi in Pavia, Ivrea, Torino, Cremona, Firenze, Fermo, Verona e Cividal del Friuli, alle quali tutte le città circonvicine dovevano mandare i loro giovani a studiare.
[32]. Balbo, Sommario della Storia d'Italia, pag. 77.
[33]. Giesebrecth, De literarum studiis apud Italos primis maedii aevi seculis. Berlin, 1845.
[34]. Il giureconsulto Odofredo spiega in un modo assai arguto la cagione di questi divieti. Due teologi, egli dice, che non avevano pratica sufficiente per darsi all'arte medica, persuasero il Papa a proibirne l'esercizio e così fecero, sicut vulpes quae cum non posset gustare de cerasis caepit illa publice vituperare. — Sarti, De claris Archigymnas. Bonon. profess., P. I, pag. 123.
[35]. Landolfo, Hist. — Muratori, Rer. It. Script., tomo V.
[36]. Repetti, Dizionario geografico della Toscana (art. Pistoia). — Brunetti, Cod. diplomat. toscano, tomo I.
[37]. Il Savigny (St. del dir. rom., I, pag. 547) parlando della scuola di Salerno, dice di non potersene occupare lungamente, non essendovi notizie positive che la riguardino. Oggidì non può dirsi altrettanto dopo alcune dotte pubblicazioni moderne che hanno portata molta luce su questo primo centro di studii, tra le quali sono da ricordarsi: la Storia della medicina del prof. Puccinotti; e la Storia della Scuola di Salerno del De Renzi, da cui abbiamo tolto principalmente queste notizie.
[38]. Secondo Ducange (Glossarium) dicesi Schola la riunione di più persone dirette a sostenere una disciplina uniforme.
[39]. S. Petri Damiani, De parentelae gradibus. — Savigny, Storia del diritto romano, ecc., tomo II, pag. 15.
[40]. Non è improbabile che le scuole fondate da Giustiniano contribuissero a perpetuare in Roma le traccie di un ben ordinato insegnamento giuridico anche nei secoli successivi. Lo stesso zelo che quell'imperatore pose nel compilare le leggi, lo adoperò a fondare le scuole legali nelle quali introdusse nuovi sistemi scientifici. Colla terza costituzione diretta ai professori delle due Rome come egli dice (cioè di Roma capitale dell'impero d'Occidente e di Costantinopoli capitale d'Oriente), e di Berito nella Siria, egli ordinò che il corso degli studii giuridici dovesse durare cinque anni, e distribuì le materie d'insegnamento per ciascun anno. Il privilegio d'insegnare volle che fosse limitato alle suddette città, perchè sotto la sua diretta influenza prosperassero le scuole da lui fondate.
Sancì poi speciali privilegi per i professori e gli esercenti le arti liberali, nonchè per gli scolari. Questo periodo nella storia dell'insegnamento giuridico è ben poco conosciuto e meriterebbe che gli storici ne formassero argomento di qualche studio speciale.
[41]. Balbo, Sommario della Storia d'Italia.
[42]. In L. Ius civile, VI, Dig. de just. et jure. — Fantuzzi, Scritt. bolognesi, tomo VI, pag. 368.
[43]. Dal Borgo, Origini dell'università pisana.
[44]. Idem.
[45]. Dal Borgo, Diplomi pisani.
[46]. Buonamici, Della scuola pisana del diritto romano, ecc. Pisa, anno 1870.
[47]. Bonaini, Statuti pisani, vol. II, pag. 813.
[48]. Vedi: Camera, Storia di Amalfi. — Giannone, Storia di Napoli. — Serra, Storia di Genova. — Darù, Storia di Venezia.
[49]. Landulphus, Hist. Mediolanensis. — Muratori, Script., III, pag. 502 (Magister Garnerius de Bononia). — Muratori, Antiq., tomo IV, pag. 685 (Warnerius bononiensis).
[50]. Il nome d'Irnerio si trova scritto così: Warnerius, Wernerius, Guarnerius, Gernerius, Garnerius, Hirnerius, Yrnerius e finalmente Jrnerius — (Savigny, op. cit.).
[51]. Landulphus, Hist. Mediolanensis. — Muratori, Script., tomo III, pag. 502, e gli altri scrittori riferiti dal Savigny.
[52]. Savigny, op. cit., vol. II, pag. 25.
[53]. Fiorentini, Memorie della contessa Matilde.
[54]. Tal quistione è assai antica. Il teologo Niusio, nelle sue dispute con Calisto, invocò l'autorità dell'università di Bologna sopra tale argomento e pubblicò nell'anno 1642 il parere di quel collegio legale in un suo scritto intitolato: Irnerius-Quaestiones de jurisconsulto illo historicae a iuris pont., et caes. collegiis Bononiensibus excussae.... citato anche dal Savigny nella bibliografia che precede la vita d'Irnerio.
[55]. Fra gli studii moderni sopra Irnerio e la scuola bolognese, merita di esser ricordato un breve ma erudito scritto di Del Vecchio nel quale si riassume con molta esattezza tutto quanto è stato detto intorno a quel famoso giureconsulto e si esprime anche qualche idea nuova sulla vita di lui. Il Del Vecchio fece accurata ricerca negli archivi bolognesi di notizie e documenti relativi ad Irnerio; ma senza alcun resultato. La storia delle origini della scuola bolognese, bisogna adunque desumerla dai pochi documenti già pubblicati dal Sarti (De claris Archigymnas. Bonon. profess.) e dal Savigny.
[56]. Doveri, Istituz. di diritto romano, Introd. pag. 127.
[57]. Merkel, Die Geschichte des Longobarden-Rects.
[58]. Questo punto di storia è assai bene svolto dal moderno scrittore prof. Ficker nella sua opera: Forschungen zur Reiches-und Rechtsgeschichte Italiens, 1868.
[59]. Fra questi è da citarsi anche l'illustre Sclopis, il quale dice che «da Matilde la posterità dovrebbe riconoscere l'immenso beneficio della ragione civile.»
[60]. Savigny, Storia del diritto ecc., vol. II, pag. 21.
[61]. Dissertazione, XLIV.
[62]. Sclopis, Storia della legislazione, vol. I, pag. 29.
[63]. La scuola di Salerno, che contribuì tanto al risorgimento della scienza medica, ebbe però ordinamenti speciali ed a ragione il Savigny (op. cit., tomo I, pag. 547) dice che nella storia della costituzione delle scuole mediche che ebbero origine più tardi, essa non esercitò grande influenza, avendo quelle preso a modello le scuole teologiche e giuridiche, accanto alle quali vennero crescendo.
La scuola salernitana, nonostante, avendo per qualche secolo esercitata una grandissima autorità in Italia e fuori, per le dottrine mediche da essa diffuse, merita di essere ricordata come il centro più antico di cultura laica.
Prima assai che la fama della scuola bolognese richiamasse in Italia gli stranieri, in Salerno erano venuti a studiare medicina molti francesi e tedeschi, come attesta nella sua storia il De Renzi. Fu tanta la fama che procacciò a Salerno questa sua scuola, che la città venne chiamata (Civitas Hippocratica).
La ragione per cui la scuola salernitana ebbe speciali ordinamenti e si conservò anche dopo il costituirsi delle università, deve attribuirsi non solo all'avere essa avuto origine più antica di tutti gli altri centri di cultura, ma anche alla ripugnanza che ebbero i re angioini e gl'imperatori di Svevia a riformare gli ordinamenti sull'esempio delle altre scuole antiche.
Anche l'università di Napoli, come vedremo a suo luogo, ebbe una costituzione speciale rigorosamente conservata dall'imperatore Federigo II, che la fondò, e dai suoi successori.
[64]. Crevier, Histoire de l'université de Paris. — Vaisette, Histoire de Languedoc. — Hallam, Storia dell'Europa nel medio evo, tomo V, pag. 193.
[65]. Vedi le seguenti opere: Magister Vacarius primus juris romani in Anglia professor (Studiis C. C. F. Wenck. Lipsiae, 1820). — Hugo, St. del diritto romano dopo Giustiniano, pag. 155. — Savigny, op. cit., IV, pag. 348. — Hallam, Storia di Europa nel medio evo, V, pag. 194.
[66]. Iohan, Salisburiensis apud Selden, pag. 1082. — Hallam, op. cit., V, pag. 194.
[67]. Duck, De usu juris civilis.
Su questo punto molto oscuro della storia del diritto moderno, relativo all'introduzione del diritto romano nei diversi paesi d'Europa, può consultarsi con profitto un opuscolo del prof. Modderman, il quale risalendo ai tempi di Carlomagno fino ai due imperatori Federigo I e II, che fecero largo uso delle disposizioni del Corpus juri in contrapposto alle Decretali pontificie, dimostra come lo studio dell'antico diritto si diffondesse verso il mille in Francia, in Svizzera, in Inghilterra, nei Paesi Bassi e più tardi in Germania.
Anche il Savigny (op. cit., IV), sebbene non abbia svolta in un opera speciale tale quistione, pure ha riferito notizie sufficienti per illustrare questo oscuro periodo di storia. — Modderman, Die Reception des Römischen Rechts. Iena, 1857.
[68]. Modderman, op. cit. — Makeldey, Istit. di dir. rom., Introduzione, pag. 68.
[69]. Oltre il giureconsulto Bulgaro, tra coloro che presero animosamente a sostenere i diritti delle città italiane contro l'imperatore, si ricorda anche il milanese Gerardo Testa. — Muratori, Scrip. Rer. Ital., vol. VII. In Cronic. Romuald. Salernit.
[70]. La parola universitas nel significato legale esprime un'associazione di persone rivestita di capacità giuridica. La corporazione si trova indicata nei testi anche colle parole: corpus, collegium, ordo. — Istit. di dir. rom., Dig. lib. XLVII, lib. XXII.
[71]. Ho creduto bene di riferire il testo dell'autentica non trovandosi riportata integralmente che da pochissimi storici:
«De scholaribus
«Nova Constitutio Friderici
«Habita quidem super hoc diligenti inquisitione Episcoporum, Abbatum, Ducum, omnium Iudicum, et aliorum Procerum sacri nostri Palatii examinatione, omnibus, qui causa studiorum peregrinantur, Scholaribus et maxime divinarum, atque sacrarum Legum professoribus, hoc nostrae pietatis beneficium indulgemus, ut ad loca, in quibus literarum exercentur studia, tam ipsi quam eorum nuncii, veniant, et in eis secure habitent.
«Dignum namque existimamus, ut cum omnes bona facientes, nostram laudem, et protectionem omnimodo mereantur: quorum scientia totus illuminatur mundus, et ad obediendum Deo, et nobis ejus ministris, vita subjectorum informatur; quadam speciali dilectione eos ab omni injuria defendamus. Quis enim eorum non misereatur, qui amore scientiae exules facti, de divitibus pauperes, semetipsos exinaniunt, vitam suam multis periculis exponunt, et a vilissimis saepe hominibus (quod graviter ferendum est) corporales injurias sine causa perferunt?
«Hac igitur generali, et in perpetuum valitura lege decerminus, ut nullus de cetero tam audax inveniatur, qui aliquam Scholaribus injuriam inferre praesumat, nec ob alterius cujuscumque provinciae delictum, sive debitum (quod aliquando ex perversa consuetudine factum audivimus) aliquod damnum eis inferat; scituris hujusmodi sacrae Constitutionis temeratoribus, et etiam ipsis locorum Rectoribus, qui hoc vindicare neglexerint, restitutionem rerum ablatarum ab omnibus exigendam in quadruplum: notaque infamiae eis, ipso jure irroganda, dignitate sua sa carituros in perpetuum.
«Verum tamen si litem eis quispiam super aliquo negotio movere voluerit: hujus rei optione data Scholaribus, eos coram domino, vel Magistro suo, vel ipsius civitatis Episcopo (quibus hanc jurisdictionem dedimus) conveniat. Qui vero ad alium judicem eos trahere tentaverit, etiamsi causa justissima fuerit, a tali conamine cadat.
«Hanc autem legem inter Imperiales Constitutiones, scilicet sub titulo, ne filius pro patre etc., inseri jussimus. Dat. apud. Roncalias, annos Domini 1158 mense Novemb.» — Cod., Lib. IV, Tit. XIII. — Ne filius pro patre etc.
[72]. Savigny, op. cit., I.
[73]. Ecco la formula del giuramento colla quale i professori si obbligavano ad insegnare esclusivamente nell'università di Bologna: «Millesimo, duecentesimo vigesimo. Die quinto intrante Februario. Indictione octava. In Sala Palat. Com. in qua Pot. consuevit cum Curia convenire. Presentibus Domino Beccaro, et Domino Ildebrandino Prendipartis, et aliis pluribus, Dominus Lambertiuus Azonis Gardini ad Sancta Dei Evangelia juravit secundum formam Statuti quod non leget de legibus extra Bon. vel ejus Districtum, et quod non erit in consilio, vel adjutorio ut Studium Bonon. auferatur, vel diminuatur.
«Ego Zacharias de Strata Majori Imperialis Aule, et nomine Com. Bon. Not. predictam paginam scripsi.»
(Sarti, App., vol. II, pag. 68).
Dai molti atti di giuramento che abbiamo consultati, dei quali alcuni ancora sono inediti negli archivi di Bologna, i patti imposti ai professori si possono riassumere così:
I. Ogni professore deve obbligarsi di non insegnare fuori di Bologna;
II. Di non appartenere a nessuna società dove si cerchi di arrecare danno all'università;
III. Di avvisare il Podestà di ogni atto contro l'integrità e il decoro dello studio;
IV. Di dar consigli ai Consoli e al Podestà quando ne venissero richiesti;
V. Di non eccitare mai gli scolari ad abbandonare l'università;
VI. Di procurare con ogni mezzo di dare incremento allo studio.
Negli statuti di Bologna del 1259, parte dei quali vennero pubblicati dal Savigny, si trova una rubrica speciale di questo tenore:
«Rubr. 8. Quod nemo faciat septam vel cospirationem pro studio transferendo de Civitate Bononiae ad alium locum.»
Lo stesso Ghirardacci (Historie bolognesi, cap. XXI) racconta che la pena minacciata a coloro che avessero violate le leggi del comune, era quella che si applicava ai traditori. I trasgressori erano esiliati e la loro effigie dipinta in segno d'infamia nel palazzo del Podestà. Era anche vietato agli scolari di portare i libri fuori di Bologna per timore che s'introducessero nelle altre scuole.
[74]. Anche il papa Martino IV nel 1282 tornava a sciogliere i componenti l'università del giuramento prestato al comune, dichiarandolo lesivo dei loro diritti (Sarti, op. cit., vol. II, App.).
[75]. Savigny, op. cit., I, pag. 643.
[76]. Dal testo della bolla di Onorio III, che trascriviamo, si rileva come intendimento di quel papa, nel promulgarla fosse di accrescere la fama e lo splendore scientifico dell'università, che avrebbe potato venir meno coll'applicazione di un malinteso sistema di insegnamento.
«Honorius Servus Servorum
Dei
«Dilecto Filio Archidiacono Bononiensi salutem et Apostolicam Benedictionem.
«Cum saepe contingat, ut minus docti ad docendi regimen assumantur, propter quod et Doctorum honor minuatur, et profectus impediatur Scholarium valentium erudire, Nos eorundem utilitati et honori prospicere cupientes, auctoritate presentium duximus statuendum, ut nullus alterius in Civitate predicta ad docendi regimen assumatur, nisi a te obtenta licentia examinatione prehabita diligenti; tu denique contradictores, si qui fuerint vel rebelles per censuram Ecclesiasticam appellatione remota compescas.
«Datum Rom. IV Kal. Junii Pontificatus nostri, anno tertio.»
[77]. Affò, Scrittori perugini. Vedi questo documento nel Discorso preliminare, pag. 26.
[78]. Padelletti, Documenti inediti per servire alla storia delle università italiane, Arch. Giuridico, VI, pag. 102.
[79]. Colle, Storia dello Studio di Padova. — Facciolati, Syntagmata XII e Hist. Gymnasi Patavini.
[80]. Vedi Luciano Banchi, Alcuni documenti che concernono la venuta in Siena nell'anno 1321 dei lettori e degli scolari dello Studio bolognese (Giornale storico degli archivi toscani, anno V, 1861).
[81]. Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, tomo V.
[82]. Soltanto nella Toscana, dicesi si contassero più di cinquecento statuti. — Bonaini, Appunti per servire ad una bibliografia degli statuti italiani (Annali della università toscana, tomo II. Pisa, 1851). — Salvetti, Antiquitates Florentinae, etc. — Buonamici, Il Poliziano giureconsulto, pag. 35.
[83]. Rimane ancora a farsi uno studio sugli statuti italiani diretto a dimostrare non solo la grande importanza che ebbero queste antiche compilazioni legislative nella storia del diritto, ma anche a far rilevare quanta influenza esercitassero nelle vicende della civiltà.
Molti principii di diritto moderno contenuti nei Codici oggi vigenti, si trovano consacrati nei nostri statuti (Istituzioni civili di F. Forti, lib. I, cap. III, pag. 37. — Villari, Le prime origini e le prime istituzioni della Repubblica fiorentina (Politecnico, anno 1866).)
[84]. Savigny, op. cit., tomo I, pag. 666.
[85]. Cibrario, Storia della monarchia di Savoia, tomo II, lib. IV, pag. 262.
[86]. Questo importantissimo documento si trova nell'opera del Savigny, vol. III.
Prima di lui lo pubblicò il Colle (Storia dello Studio di Padova). Verrà anche da noi a suo luogo riferito essendo indispensabile per ben conoscere la forma primordiale della, costituzione universitaria.
[87]. Vallauri, Storia delle università piemontesi.
[88]. San Giorgio, Le università di Milano e di Pavia.
[89]. Ecco la rubrica dello statuto che ricorda lo Studio di Novara: «Item statutum et ordinatum est, quod quilibet, undecumque sit, possit libere et secure, non obstantibus aliquibus repraesaliis, et contra cambiis datis, vel dandis, venire ad civitatem Novariae, ad studendum in qualibet scientia, et morari, et redire ipse et nuntii sui, dummodo non sit de liberis alicuius rebellis vel hostis communis Novariae» (Morbio, Storia dei Comuni, tom. II, pag. 80).
[90]. Azzario, Cronaca milanese, pag. 291. — Corio, Storia di Milano. — San Giorgio, Op. cit.
[91]. Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, tomo V, pag. 77. — Lo Studio di Piacenza ebbe dal papa il privilegio di Studio generale nel 1248. Questa università ebbe una celebre scuola di giurisprudenza dove insegnò il famoso Placentino che poi recatosi in Francia acquistò gran rinomanza a Montpellier. — Umberto Locati, De origine Placent., pag. 188.
[92]. Tiraboschi, Bibliot. modenese, tomo I, pag. 52.
[93]. Sarti, De claris prof. Gymnasii etc., tomo I, pag. 71.
[94]. Taccoli, Memorie storiche di Reggio, P. III.
[95]. Savigny, op. cit., tomo IV, App.
[96]. Affò, Scrittori parmigiani.
[97]. Bini Vincenzo, Memorie storiche della perugina università, 1816. Quest'opera è assai ricca di notizie, ma contiene molti giudizii erronei ed opinioni infondate. Anche il Savigny, parlando dell'università perugina (op. cit., I), è caduto in diversi errori, non avendo consultato altri documenti. — Vermiglioli, Bibliografia storica perugina 1823. Sull'università di Perugia vennero pubblicati recentemente tre documenti assai importanti, cioè: La matricola degli scolari e professori dell'anno 1339; L'ordinamento dello Studio nella prima metà del secolo XIV; e Gli statuti dell'università degli scolari, riformati nel 1457. — Padelletti, Documenti inediti per servire alla storia delle università italiane (Arch. Giur., vol. V, pag. 494; e vol. VI, pag. 97 e 111).
[98]. Papadopoli, Hist. Gymn. Patavini, 1726, P. I, lib. III. — Sull'università di Ferrara hanno scritto: Borsetti, Hist. ferr. Gymnasi, 1735. — Rufo, Hist. ferr. Gymn., 1811. — Nel 1407 furono ordinati e corretti gli antichi statuti dell'università (Statuta univ. ferrar.). Gran parte delle disposizioni contenute in questi statuti sono state riferite dai sopraricordati storici.
[99]. Negli statuti cremonesi vengono concessi ai dottori e agli scolari le immunità ed i privilegi di cui largheggiavano in quel tempo a loro favore tutte le città italiane:
(Statuta-mixta, Rubr. 441-442) «Item quod omnes scholares et doctores, qui requisiti fuerint per universitatem scholarium, possint venire Cremona libere et secure de quacumque civitate, provintia, villa, seu loco et castro in persona, libris, pannis, animalibus et aliis armis et rebus ad se spectantibus et eorum familiis.... et si quo casu dictis rectoribus, seu scholaribus venientibus ad civitatem Cremonae vel in Cremona aliquod damnum, seu injuria inferretur, Potestas et rectores seu alii officiales, qui pro temporibus fuerint Cremonae, teneantur breviter et summatim, sine strepitu et figura judicii, etiam cum semiplena probatione, vel sufficienti indicia, et sacramento doctoris, vel scholari facere emendari damnum, jniuram, seu robariam illatam et illata dictis scholaribus per terras, loca, villas et communia, ac singulares personas, in quorum territorio, praefato domino nostro subiecto iniuria, seu robaria factae fuerint. Et si quis fecerit insultum in aliquem scholarem vel contra aliquem dictae universitates, quod vicinia, in qua delictum commissum fuerit dictum malefactorem teneantur prosequi, et capere, et captum, seu captos detinere et praesentare Dno Potestati vel ejus judici. Et gaudeant beneficio civium, et pro civibus habeantur dicti scholares.»
[100]. Tiraboschi, Storia della lett. it., ecc.
[101]. Tiraboschi e Alidosi, Scrittori bolognesi, pag. 28.
[102]. Celesia, Lo Studio di Genova.
[103]. Tola, Lo Studio di Sassari.
[104]. Del Migliore, Firenze illustrata, pag. 381.
[105]. Prezziner, Delle Accademie fiorentine. — Nello Studio di Firenze fu conferita la prima laurea nella facoltà teologica il 9 dicembre 1359 per speciale concessione di papa Clemente VI (Villani, Cronache, lib. IX, cap. LVIII). Nell'Archivio delle Riformagioni si trovano gli statuti del 1387 relativi allo Studio di Firenze.
[106]. Queste notizie le abbiamo tolte dalla memoria dell'egregio L. Banchi, più innanzi citata, e da diversi documenti che si conservano nell'Archivio di Stato di Siena.
[107]. Tiraboschi, op. cit., tomo V, pag. 83. — Statuti di Lucca.
[108]. Rofredi Beneventani, Opera omnia.
[109]. Statuti di Arezzo (Privilegia scholarium).
[110]. Guazzesi, Opere. Pisa 1766, tomo II, pag. 106-108. — Anche il Savigny parla dello Studio di Arezzo, citando spesso quelli statuti che contengono alcune particolarità degne di nota (Statuta an. 1215) estratti da un Codice membranaceo dell'Archivio della Canonica di Arezzo al num. 620.
[111]. Ciò deduciamo dal non aver trovato nessuna memoria importante che si riferisca a questo Studio, nei documenti del tempo.
[112]. Sarti, op. cit., vol. I, pag. 485. — Ciampi, Vita di Cino da Pistoia.
[113]. Federigo fu chiamato da Dante «cherico grande,» cioè gran sapiente; essendo ritenuti i chierici fino a quel tempo soli depositarii della scienza.
Il cronista Villani (Ist. Fiorent., lib. VI, cap. I), sebbene di partito guelfo e nemico quindi all'imperatore, pur lo chiama: «savio di scrittura, e di senno naturale, universale in tutte le cose.»
[114]. Queste opere, furono per cura di Federigo diffuse nelle principali scuole d'Italia (Sarti, op. cit., I, pag. 489). — Encyclica Friderici qua libros mittit ad universitates (Huillard-Brèholles, Historia, vol. IV, pag. 384).
[115]. Lo stesso Federigo attese allo studio delle matematiche. — Malaspina apud Muratori, Ber. Ist. Script., vol. VIII, pag. 788. — Libri, Hist. des sciences mathématiq. en Italie, tomo II, pag. 22, 27. Paris, 1838.
[116]. L'Accademia Panormitana che pare avesse origine nel 1233. — Quadrio, Storia e ragione d'ogni poesia, tomo I, pag. 87.
[117]. Sarti, op. cit., P. II, pag. 36.
[118]. Leggendo negli scrittori bolognesi questo episodio assai singolare di quella università si nota come l'intimazione di Federigo divenisse argomento di fieri motteggi e di sarcasmi nella città e fra gli scolari; il che sta a confermare quanto profondo fosse in essi il sentimento della propria indipendenza.
Il giureconsulto Odofredo parlando dell'interdizione dello Studio di Bologna per opera di Federigo, dice con fina ironia che tutto il danno dell'ira imperiale fu di aver ritardato di pochi giorni il principio delle lezioni (Odofredi, Opera).
Lo storico Ghirardacci così racconta il fatto:
«.... i Bolognesi trovandosi in disgrazia di Federigo furono da lui privi dello studio e comandò (ma indarno) che tutti gli scholari si partissero da Bologna e andassero a Napoli. Giudicò Federigo cotanto sdegnato, che fosse il maggior danno, e cosa di maggior dispiacere che a' Bolognesi si potesse fare il privarli dello studio e trasferirlo a Napoli....» (Hist. bolognesi, tomo I, pag. 142).
[119]. Pètri de Vinea, Epistolae, lib. III, epist. X. — Del Vecchio, La legislazione di Federigo II, pag. 252.
[120]. Iamsilla apud Muratori, Rer. It. Script., vol. VIII, pag. 496.
[121]. A dimostrare quanto fosse d'idee liberali Federigo, e qual profondo sentimento della civiltà egli avesse, basterebbe consultare i suoi scritti in cui lampeggiano pensieri degni di un grande riformatore (Pètri de Vinea, Epistulae, lib. III, epist. XII).
[122]. Origlia, Storia dello Studio di Napoli, tomo I, pag. 200 e seg.
[123]. Signorelli, Cultura delle due Sicilie. — Savigny, op. cit., III.
[124]. Eccone un esempio: «Nullus de Civitate Comitatu vel destrictu Florentiae qui velit studere in aliqua quacunque scientia, audeat vel presumat deinceps ire vel stare ad studendum in aliqua scientia ad aliud aliquod Studium quam in Civitate Florentiae et in Studio in Civitate Florentiae deinceps perpetuo, ordinato, et quicumque Civis Comitativus vel Districtualis dicte Civitatis Florentie ivisset vel esset citra montes ad aliquod aliud Studium seu Civitatem vel terram causa studendi teneatur et debeat redir ad Civitatem et Studium Civitatis Florentie hinc ad per totum mensem Decembris proxime futurum sub poena librarum mille florenorum parvorum....» (Prezziner, Storia dello Studio di Firenze, 87).
[125]. Nel testo si lesse dapprima quinquaginta (50) in luogo di quingenta (500). I più recenti storici hanno corretto un tale errore (Vallauri, St. delle univ. piemontesi, vol. I, pag. 21, nota 1. — Savigny, III, pag. 258).
[126]. Nel testo della Carta dice totum. Il Savigny scrive tutum, altrimenti il senso non sarebbe chiaro.
[127]. Nel testo del documento si trovano sempre unite queste due parole che hanno un significato storico. Infatti dicevasi (magister) il professore in genere, (dominus) l'insegnante di cui lo scolaro aveva fatto la libera scelta.
Colle due parole dominus e socius, l'una relativa all'insegnante e l'altra allo scolare, si esprimeva quel vincolo di rispettosa famigliarità che si era formato nella vita scolastica medioevale fra maestri e discepoli.
[128]. Dicevasi exemplator il copista e il depositario di libri corretti per uso delle scuole.
[129]. Il Savigny legge Meguxii.
[130]. Matteo Villani, Cronica, vol. I. cap. VIII.
[131]. Azario, Cronica, pag. 291.
[132]. Tiraboschi, St. della lett. italiana.
[133]. Muratori, Script. Rer. Ital., tomo XVI.
[134]. (Citramontani) Romani, Abrucium et Terra Laboris, Apulia et Calabria, Marchia Anchonitana inferior, Marchia Anchonitana superior, Sicilia, Fiorentini, Pisani et Lucani, Senenses, Ducatus (Spoletani), Ravennates, Veneti, Januenses, Mediolanenses, Tesalonici, Longobardi Celestini. (Utramontani) Gallia, Portugallia, Provincia, Anglia, Burgundia, Sabaudia, Vasconia et Alvernia, Bicturia, Turonenses, Castella, Aragonia, Catalonia, Navaria, Alemania, Ungaria, Polonia, Boemia, Flandrenses.
[135]. Mazzetti, Repertorio de' professori bolognesi.
[136]. Mazzetti, Repertorio de' professori bolognesi.
[137]. Fabroni, Hist. Acad. PS., I, pag. 86.
[138]. Prezziner, Storia dello Studio di Firenze.
[139]. Savigny, Hist. du droit. rom. etc., III, pag. 218.
[140]. Facciolati, Fasti, P. II, pag. 20.
[141]. Stat. Bonon., lib. III, pag. 50.
[142]. Rufo, Hist. Gymn. ferr. — Facciolati, Fasti, P. II, pag. 12.
[143]. «..... Nam scholare recedente non debet alius sibi locum vindicare sine licentia domini» (Accursio, lib. V, de off. mag. off., I, 31).
[144]. Ghirardacci, Storia bolognese, pag. 329.
[145]. Idem, pag. 329, 451, 554, 589.
[146]. Facciolati, Syntagmata XII, Gymn. Patav.
[147]. Colle, St. dello Studio di Padova, I, pag. 242.
[148]. Rufo, Hist. Accad. ferrar., pag. 143.
[149]. «..... Inveterata ac antiqua consuetudine, observata usque in hodiernum diem Gymnasi Almarum Civitatum Bononiae, Patavique, quod Rectores Juris torumin onnibus actis publicis praecedent Rectoribus Artistis ed quod semper primum locum obtineant» (Idem, pag. 186).
[150]. Vallauri, Storia delle univers. piemont., II, Doc. XXVI.
[151]. Questo Decreto è dell'anno 1661 (Vallauri, op. cit., Doc. XXVI).
[152]. Per dare un saggio al lettore, delle matricole universitarie, riferiamo quella dello studio di Perugia dell'anno 1339, che per la molta importanza merita di essere trascritta nella sua integrità:
In nomini Domini amen. Anno eiusdem millesimo cccxxxiiij ind. sept. tempor. dni Benedicti. pp. xii die xxv monsis octubris.
Haec est matricula scolarium et universitatis scolarium et doctorum Studii perusini facta tempore sapientis viri domini Iacobi de Muscianis de Urbe rectoris scolarium dicte universitatis. Et scripta per me Franciscum Spenutii notarium infrascriptum et scribam publicum Universitatis predicte. Et de mandatu dicti Dni Rectoris posita inter assides Statuti et in Statuto Communis Perusii per me Franciscum notarium eiusdem. Actum in Civitate Perusii in Palatio Comunis et Populi Perusini, in quo moratur Dnus Capitaneus populi Perusii in audientia dicti Palatii praesentibus etc. (seguono i nomi dei testimoni).
Dnus Iacobus de Muscianis de Urbe Rector dictus.
Nomina Doctorum
| Dnus | Symon de Vicentia | doctores iuris canonici |
| » | Federicus de Sienis | |
| » | Arnaldus de Senis | |
| » | Archidiaconus Yspanus | |
| » | Iohannes de Pagliarensibus de Senis | doctores iuris civilis |
| » | Thomas de Azzoguidis de Bononia | |
| » | Pynus de Gosedinis de Bononia | |
| Magister | Gentilis de Fulgineo | doctores in medicina |
| » | Martinus de Montepolitiano | |
| » | Peronus de Bononia | |
| » | Franciscus de Bononia | doctor in phylosophia |
| » | Iohannes Theotonicus | in loyca |
Nomina scolarium
- Dnus Nellus Dni Petri de Tolentino
- Dnus Vannes Magistri Ferdi de Campo Rotundo
- Dnus Milinus Dni (Antonutii?) de Tolentino
- Dnus Petrus Patolfi de Florentia
- Dnus Symutius de Fulgineo
- Dnus Iacobus dni Francisci de Bononia
- Dnus Andreas dni Iocobi de Bononia
- Dnus Dutiosciolus de Yteramme
- Dnus Nardus de Monte Alcino
- Dnus Dolphus de Monte Alcino
- Dnus Franciscus d. Severi de Nursia
- Dnus Iohannes de Monte Rigale de Regno
- Dnus Martinus Natadutii de Nursia
- Dnus Franciscus Butii de Saona
- Dnus Petrus Vannis de Aquapendenti
- Dnus Rubertus Filippi de Sancto Gemini
- Dnus Pulaus Tadei de Florentia
- Dnus Antonius Tadei de Florentia
- Dnus Iohannes de Curpilta de Florentia
- Dnus Santus de Curpilta de Florentia
- Dnus Franciscus d. Iacobi de Nursia
- Dnus Gallus Mutii De Castello
- Dnus Iohannes Luce De Castello
- Dnus Stefanus Vannis de Orte
- Dnus Nicolaus Magistri Andree de Spello
- Dnus Iacobus Ser Dini de Coppiano
- Dnus Paulus Magistri Iohannis de Fulgineo
- Dnus Vannutius Iacobi de Valentano
- Dnus Vannicellus Coti de Stabia
- Dnus Rigardus Dni Petri de Nursia
- Dnus Ambrosius de Trincosis de Urbe
- Dnus Iacobus Nicolai de Mutis de Urbe
- Dnus Frater Blaxius de Iteramme
- Dnus Balus de Posta
- Dnus Marcus de Civitate ducali
- Dnus Lellus Mag. Petri de Sulmona
- Dnus Iohannes Teotonici
- Dnus Santus Thomasii Teotonici
- Dnus Georgius Pasqualis Teotonici
- Dnus Stephanus de Praga Teotonici
- Dnus Petrus Tutii de Cento
- Dnus Cecchus Nucciarelli de Cortona
- Dnus Bartolus Quinetii Portus Scti Iacobi
- Dnus Zigarollus de Toscanella
- Dnus Cimus Naldi da Scto Severino
- Dnus Petrus Coradi de Viterbio
- Dnus Ricardus de Viterbio
- Dnus Iohannes de Viterbio
- Dnus Dinus Iacobi de Scta Victoria
- Dnus Vannes D. Mustatii de Scta Victoria
- Dnus Cola D. Francischini de Scta Victoria
- Dnus Cataldus de Visso
- Dnus Antonius de Visso
- Dnus Matheus Ser Vannis de Nursia
- Dnus Tobiolus Giali de Sutrio
- Dnus Paulus Monachus Sctae Crucis Fontis Avellanae
- Dnus Superantius Mascii de Cingulo
- Dnus Arnaldus de Regno Teotonici
- Dnus Rogerius Teotonici
- Dnus Teanus de Pensia Teotonici
- Dnus Brandus Feyso Teotonici
- Dnus Teomatus de Statia Teotonici
- Dnus Franciscus D. Francisci de Scta Victoria
- Dnus Iohannes Iohannis de Monte Regali
- Dnus Adoardus Blogarutii de Mathelica
- Dnus Ralgianus Albovini de Provincia
- Dnus Iacobus Svignoricti de Ebcodinio
- Dnus Michael Monachus Scti Teofidi Avignonis Dyocesis
- Dnus Franciscus Mag. Filippi de Fulgineo
- Dnus Nicolaus de Bononia Monachus Scte Marie de Pescia
- Dnus Francisus de Gualdo
- Dnus Homo de Ancona
- Dnus Venantins Mag. Francisci de Camereno
- Dnus Gulielmus de Florentia
- Dnus Gentilis de Esculo
- Dnus Rubertus de Amelia
- Dnus Petrus Dni Francisci de Cerreto
- Dnus Angelus Marci de Amelia
- Dnus Pelegrinus de Peasia Teotonicus
- Dnus Nerius de Sarmanno
- Dnus Iohannes Quentii Petri Guerriatis de Empoli
- Dnus Iohannes de Castro Fiorentino
- Dnus Manus Caroli de Saxoferrato
- Dnus Gulielmus Roy de Odcoduno
- Dnus Saxus de Setia
- Dnus Baldus..... Angeli Bianchae de Assisio
- Dnus Petrus Mag...... d. de Assisio
- Dnus Masciolus de Spoleto
- Dnus Macius Nucciarelli de Spoleto
- Dnus Iacobus Cole Iohanetti de Spoleto
- Dnus Savius Iohannis Dni Consolutii de Spoleto
- Dnus Cicchus Mag. Angeli de Spoleto
- Dnus Mascilena Bartolutii de Fabriano
- Dnus Ferandus Iohannis Canonicus Avinionis
- Dnus Bertus Bini de Santo Gemini
- Dnus Vannes Masciarelli de Bictonio
- Dnus Petrus D. Iohannis de Bictonio
- Dnus Tadeus Lelli de Bictonio
- Dnus Theobaldus Loi de Bictonio
- Dnus Bonifatius D. Corradi de Sancta Anatolia
- Dnus Archydyaconus de Cathalogna
- Dnus Lupus et de Yspanea
- Dnus Ferrandus de Yspanea
- Dnus Andreas de Foro Cinfronio
- Dnus Symon Ser Nicole de Cortona
- Dnus Bartolus Ser Iunte de Radicofano
- Dnus Iohannes de Sicilia
- Dnus Christophanus de Castello
- Dnus Gulielmus Feyso
- Dnus Frater Bonsulanius de Boemia Ordinis Scti Benedicti
- Dnus Frater Leo de Boemia Ordinis Scti Benedicti
- Dnus Iohannes Pattigianni de Saxoferrato
- Dnus Nicolaus de Orbino
- Dnus Marinus de Auximo
- Dnus Petrus Ser Gilioli de Monte alto
- Dnus Laurentus eius frater de Monte alto
- Dnus Bartolomeus de Intraduco
- Dnus Cicchus Nicolai Giptii de Sublaco
- Dnus Vannes Lutii de Saxoferrato
Scolares in Medicina
- Magister Angelus D. Angeli de Urbe
- Magister Iohannes D. Francisci de Teramo
- Magister Andreas de Sancto Geminiano
- Magister Nicolaus de Civitate Ducali
- Magister Santolus Nicolutii de Esculo
- Magister Benedictus de Podio Bonazi
- Magister Franciscus Ser Mei de Cortona
- Magister Iohannes Mag. Ravnerii de Viterbo
- Magister Iohannes Mag. Francisci de Civitate Castellana
- Magister Viscardus de Novara
- Magister Nicolaus Mag. Vitalis de Castello
- Magister Iacobus Nicolai de Esculo
- Magister Vannes de Firmo
- Magister Thomas Mag. Dyni de Florentia
- Magister Naldus Nardi Nicolutii de Esculo
- Magister Gibertus de Guastalia Toetonicus
- Magister Bonaventura Mag. Laurentii de Foro Cinfronio
- Magister Iacobus de Sicilia
- Magister Robertus de Sicilia
- Magister Bynatius Ser Crisci de Sancto Gemini
- Magister Filippus Mag. Alamandi de Cerreto
- Magister Cecchus Mag. Iohannis de Villa Sete Anetis
- Magister Robertus Mag. Iohannis de Anglia
(Dal volume Miscellaneo «Atti del Consiglio Maggiore dal 1260 al 1415» Archivio Decemvirale).
[153]. Savigny, Hist. du droit romain. etc., III, pag. 133.
[154]. Sarti, P. I, pag. 34.
[155]. Sarti, P. II, pag. 177.
[156]. Stat. Bonon., lib. I, pag. 19-20.
[157]. Quando fu decretato di compilare gli statuti per l'università fiorentina furono consultati gli scolari, i quali disposero che i detti statuti dovessero essere redatti per cura di nove dottori, presi dai tre collegi dei Canonisti, dei Legisti e dei Medici, e di sei scolari. Questi statuti nel 1473 vennero da Lorenzo de' Medici estesi all'università di Pisa (Fabroni, Hist. pis., I, pag. 76).
[158]. Azario, Cron., pag. 415.
[159]. Marini, Papiri diplomatici, Introd.
[160]. Narra il Villani (lib. VII, cap. XC) che questa somma per i lamenti di molti malevoli cittadini fu ridotta a soli 1000 fiorini.
[161]. Rufo, Hist. Ferrar. Gymn., lib. I, pag. 51.
[162]. Facciolati, Fasti, P. II, pag. 48.
[163]. Idem, Syntagmata XII.
[164]. Idem, Fasti, P. II, pag. 13.
[165]. Sarti, De Archygium. Bonon. profess., P. I.
[166]. Vedine un esempio nel Tiraboschi, Bibliot. mod., I., pag. 52.
[167]. Ghirardacci, Storie bolognesi, I, pag. 320.
[168]. Ghirardacci, vol. II, pag. 424 e Sarti App. II, pag. 106.
[169]. Facciolati, Fasti, P. II, pag. 80-81.
[170]. Accademiarum celebrium, etc.
[171]. In Padova se ne trova qualche esempio: ma dal 1426 in poi fu decretata la perpetua esclusione del vescovo dal grado di Rettore (Facciolati, Fasti).
[172]. Odofredo dice: «per legem municipalem hujus civitatis scholares creant rectores.»
[173]. Ghirardacci, Storie bolognesi, II, disp. 424.
[174]. Vedi fra gli altri statuti quello dell'università di Perugia (Padelletti, Contributo alla Storia dello Studio perugino).
[175]. Savigny, St. del dir. rom., ecc., III, pag. 203 e 224. — Tiraboschi, Stor. della letterat. italiana, tomo I, lib. IV, cap. III.
[176]. Il Senato di Venezia fece espressa proibizione ai padovani e ai veneziani di prender parte all'elezione del Rettore nell'università di Padova (Facciolati, Fasti, II, pag. 81).
[177]. Fabroni, Hist. Acad. pis., I, pag. 420, 421.
[178]. Quando l'elezione di un nuovo Rettore incontrava il generale gradimento, esso veniva portato in trionfo sulle spalle degli scolari dalla cattedrale fino alla sua dimora. Vedine qualche esempio nel Facciolati, Fasti.
[179]. Ghirardacci, Storia di Bologna, I, pag. 328.
[180]. Facciolati, Fasti, P. II, pag. 31-44.
[181]. Idem, P. II, pag. 231.
[182]. Idem, P. II, pag. 242; P. III, pag. 69.
[183]. Idem, P. II, pag. 69.
[184]. Facciolati, P. II.
[185]. Di questa specie di laurea vedremo parlando dei gradi accademici (cap. VIII).
[186]. Facciolati, P. II, pag. 44-48.
[187]. Rufo, Hist. Gymn. ferrar., pag. 293.
[188]. Savigny, Hist. du droit. rom., III.
[189]. Facciolati, Fasti, P. I. pag. 1; P. II, pag. 43, 51, 71, 203, 213.
[190]. Vallauri, Storia delle università piemontesi.
[191]. «Essendo antica costumanza — dice un Decreto del 1647 — delle Università delli Scholari di questo Studio, o siano di Legge o di Filosofia, o Medicina, di collocare l'onore e la preminenza di Tesoriere in uno dei loro compagni Studenti; gl'Illustrissimi Signori Giudice e Maestrato dei Savii e gl'Illustrissimi Signori Riformatori sono venuti in sentimento, acciocchè tale dignità si renda più conspicua e più stimata, che il soggetto da eleggersi Tesoriere abbia prima con qualche onorata azione dato pubblico saggio del suo virtuoso talento e del progresso delli suoi studj; essendo da tener per fermo, che ciò servirà di stimolo assai pungente alli Scholari, d'attendere con fervore alle intraprese professioni» (Rufo, op. cit., pag. 291).
[192]. Stat. Bonon., lib. I, pag. 16.
[193]. Stat. Bonon., lib. I, pag. 17.
[194]. Il nome di Stazionari forse fu una derivazione dell'antica voce inglese «stationer» (librajo). Nel medio evo, si diceva comunemente «stazione» il luogo dove si faceva commercio di libri (Boccaccio, Vita di Dante).
[195]. Vedi Sarti, P. II, Append., pag. 210, e Savigny IV. App.
[196]. Savigny, Stor. del dir. rom. nel medio evo, III, pag. 413. — Odofredo che faceva scuola in casa, teneva per comodo de' suoi scolari una raccolta di libri che imprestava (Sarti, P. I, pag. 149).
[197]. St. Bonon., lib. I, pag. 25. — L'università di Bologna proibiva agli scolari di portare libri fuori della città senza licenza e bolla, sotto pena di perdere i libri e di grave ammenda. (Ghirardacci, St. bolognese, lib. XXI, pag. 117).
Negli estratti degli statuti pubblicati dal Savigny (Storia del dir. rom., vol. III, pag. 250) si trovano specificati gli obblighi degli Stazionari.
De stationaribus tenentibus exempla
librorum vel apparatum
(Lib. 4, pag. 68).
«Ordinamus pro utilitate scolarium et studii quod stationarii exempla librorum et apparatuum tenentes non presumant vendere vel alio modo alienare ut portentur ad studium alterius civitatis vel terrae vel aliquid fraudolenter facere in laesionem civitatis seu studii bon. poena et banno centum lib. bon. cuilibet contrafacienti et pro qualibet vice. Et quilibet possit accusare et denunciare et habeat medietatem banni. Item quod ipsi stationarii tenantur habere exempla correcta et bene emendata bona fide et prout possibile melius erit et de eis scolaribus petentibus copiam facere et pro exemplatura id accipere quod hactenus pro tempore praeterito consueti sunt accipere et habere et non plus pro qualibet pecia cujuslibet lecturae antiquae editae et compilatae a septem annis retro sex denarios bon. parvorum ut pro quaelibet pecia cuiuslibet lecturae novae compilatae a septem annis citra et etiam compilando de caetere octo denarios parvos....»
[198]. Sarti, P. II, pag. 224.
[199]. Così in Modena allo Stazionario dell'università era stato assegnato un piccolo stipendio di quindici lire (Tiraboschi, Bibliot. mod., tom. I, pag. 55).
[200]. Gli Stazionari aveano l'obbligo di dare i libri in prestito e non potevano venderli sotto pena di lire due bolognesi e più a piacere del potestà. Così dispongono gli statuti di Bologna (Sarti, P. II).
[201]. Stat. Bonon., lib. I, pag. 27.
[202]. Vedi Carta dello Studio di Vercelli. — Colle, Dello Studio di Padova.
[203]. Facciolati, Fasti, P. II, pag. 41.
[204]. Idem, Syntagm. XII, pag. 106.
[205]. Idem, Fasti, P. II, pag. 57.
[206]. Sarti, P. I, pag. 98.
[207]. Così avvenne in Padova nel 1491 (Facciolati, Fasti, P. II, p. 63).
[208]. Fra i dottori si agitò la questione se il bidello, che avea preso in custodia un libro, fosse tenuto a compensarne il proprietario in caso di furto. In questa disputa prese parte anche Bartolo.
[209]. Di questo mezzo indecoroso si fa parola nel Fabroni, Hist. Acad. pis.; e riporteremo qualche documento a suo luogo, in conferma di ciò.
[210]. Facciolati, Fasti, P. II, pag. 57.
[211]. Sarti, Append., pag. 216.
[212]. Idem, P. I, pag. 187: «Hodie scriptores non sunt scriptores sed pictores.»
[213]. «Dixit Pater filio..... Vade Parisis, vel Bononian et mittam tibi annuatim centum libras. Iste quid facit? Ivit Parisiis et fecit libros suos babuinare de literis aureis..... ibat ad cerdonem et faciebat se calceari omni die Sabati» (Odofredo, Comm. de Senat. Cons. Maced.). — L'uso di formare libri di vasta mole e ornarli di fregi e figure non era soltanto in Italia. Il Merlaco scrittore inglese del secolo XII, narra di aver veduto certi scolari da lui chiamati bestiali (bestiales) i quali sedendo in scuola con molta gravità tenevano innanzi libri così sterminati da occupare due o tre tavole (Tiraboschi, St. della lett. it., P. I, vol. IV, pag. 52).
[214]. Alidosi, Scrittori bolognesi, pag. 74.
[215]. «Doctores Bononiae habent excusationem a tutelis non qui docent Mutinae vel Regii» (Tiraboschi, Bibliot. mod., vol. I).
[216]. Stat. Bonon., lib. III, pag. 50 (rubr. de juramento scolarium).
[217]. Facciolati, Fasti, Gymn. Patav.
[218]. Il Tomasini (Gymnasium Patavinum) parla diffusamente degli estesi privilegi che godevano i tedeschi nella città di Padova. — Facciolati, Fasti Gymn. Patav., P. II, pag. 34, 44, 232. — Anche i principi aveano molta deferenza per gli scolari tedeschi. Il Ficino, al quale erano stati raccomandati alcuni figli di principi tedeschi venuti a studiare in Firenze, scrive che essi erano sotto la protezione del magnanimo Lorenzo de' Medici:
«Vos bono animo estote, et principibus vestris nomine nostro respondete, magnanimum Laurentium Mediceum, cui et ipsi clientes sumus adolescientium providentiam libentissime suscepisse» (Prezziner, St. dello Studio di Firenze). — Anche in Ferrara vi erano molti tedeschi «qui omne doctrinarum genus cum gloria in patriam clarissimum referrent» (Rufo, Hist. Gymn. Terrap.).
Le ragioni che muovevano le nostre università ad accordare tanti privilegi ai tedeschi erano: la frequenza dei rapporti che le città italiane avevano con quella nazione e la reverenza per l'autorità imperiale la quale risiedeva negli imperatori alemanni come continuatori della grandezza romana.
[219]. Odofredo dice: «Voglia Dio che ciò non produca assai male perchè i delitti possono essere difficilmente puniti dai dottori» (Comm. ad Dig. vetus).
[220]. Ghirardacci, Storia di Bologna.
[221]. Colle, Storia dello Studio di Padova, pag. 85.
[222]. Ghirardacci, Storia di Bologna, II, pag. 424.
[223]. Ghirardacci, I, pag. 441.
[224]. St. del dir. rom. medio evo, III, pag. 28, in nota.
[225]. Vedi Carta vercellese. — Colle, St. dello Studio di Padova, vol. I.
[226]. Marini, Papiri diplomat., Introd.
[227]. Origlia, St. dello Studio di Napoli.
[228]. Nell'anno 1559 avendo inteso Cosimo I come il Pretore della città di Pisa ritenesse di propria giurisdizione le cause attinenti per gli statuti al Rettore di quella università, mostrando di non apprezzarlo, ordinava che attendesse ad esercitare la sua giurisdizione senza invadere quella dei magistrati scolastici, e gli imponeva di rilasciare uno scolare che indebitamente aveva catturato e rimetterlo prontamente al Rettore (Vedi la lettera nel Fabroni, Hist. Accad. pis., II, pag. 9).
[229]. Ghirardacci, St. di Bologna, lib. XIX, pag. 16.
[230]. Vedi Stat. Bonon., rubr. 7. — Negli Stat. di Padova si dice: «Scolares computentur cives quantum ad comoda et non ad incomoda» (Rubr. 1237).
[231]. Durante, Specimen Juris, lib. I, P. I.
[232]. Colle, St. dello Studio di Padova, pag. 208.
[233]. Rufo, Hist. Gymn. ferrar., pag. 12.
[234]. Sarti, op. cit., P. I, pag. 445; P. II, pag. 105.
[235]. Il privilegio era molto esteso e comprendeva l'esenzione da tutte le gravezze doganali come dazi, transiti, bollette, e gabelle (Rufo, op. cit.).
[236]. Fabroni, Hist. Accad., P. I, pag. 417. — Facciolati, Fasti, II, pag. 10.
[237]. Facciolati, op. cit., P. I, pag. 12.
[238]. Idem, P. II, pag. 52.
[239]. Alidosi, Dottori bolognesi, pag. 93. — Questo privilegio era concesso però ai soli scolari forestieri, cioè che non appartenevano alla città o territorio dove aveva sede l'università (Rufo, Hist. Gymn. ferrar. Editto del 1490).
[240]. Ghirardacci, Storia di Bologna, I, pag. 121.
[241]. Sarti, vol. II, pag. 222.
[242]. Stat. Bonon., lib. IV, pag. 69-71.
[243]. Prezziner, Storia dello Studio di Firenze.
[244]. Facciolati, Fasti, P. II, pag. 10.
[245]. Rufo, Accad. ferrar. hist.
[246]. Vedi la definizione che ne da Bartolo nel Tract. Repraesaliorum.
[247]. Uno dei rari esempi di violazione della libertà individuale degli scolari per rappresaglia, viene citato dal Tiraboschi (Biblioteca modenese, vol. I) il quale racconta che avendo Federigo II mosso guerra alla città di Parma, alcuni partigiani dell'impero in Modena fecero prigionieri tutti i parmensi che studiavano in quella città e gli mandarono come ostaggi all'imperatore. Tolta però qualche eccezione, il rispetto per gli scolari fu sempre grandissimo e tutti gli statuti gareggiavano nello accordare a questo ceto di persone larghe immunità. Lo statuto di Cremona, dove verso il secolo XIV ebbe origine uno Studio, prescrive che gli offensori degli scolari debbano giudicarsi in modo sommario e condannarsi anche per soli indizi al doppio delle pene comuni (Stat. Crem. Mixta, Rubr. 441, 442).
[248]. Un singolar privilegio degli scolari si trova ricordato da un giureconsulto, ed era quello di poter revocare la promessa di un lascito fatta in punto di morte a qualche convento «Scholaris veniens ad mortem et habens pecuniam penes campsorem si facit eam promitti fratribus praedicatoribus et demum evasit mortem, poterit promissionem revocare» Rolandi a Valle Consiliorum, VIII, nº 10.
[249]. Nel Sarti è riportata una bolla di Niccolò IV in proposito.
[250]. Petri de Vineis, Epistolario, lib. III.
[251]. Pètri de Vineis, Epist.
[252]. Lo statuto di Cremona sancisce questo principio dandogli forza di legge.... «quod scholares habeantur pro civibus quantum ad commoda quantum vero ad incommoda non.....» Mixta (Rubr. 446).
[253]. Vallauri, Storia dell'università degli studi del Piemonte, vol. II, pag. 109.
[254]. Socini, Comment., pag. 37, num. 273.
[255]. Bettinelli, Risorgimento, ecc., vol. IV, pag. 147.
[256]. Sigonio, Hist. Bonon., lib. IV.
[257]. Muratori, Dissert. antiq. ital. (Diss. XLIII).
[258]. Storia dell'università di Padova, vol. I, pag. 47.
[259]. Savigny, St. del dir. rom. nel medio evo, III, pag. 151.
[260]. Sarti, P. I, pag. 29.
[261]. Dal Borgo, Orig. dello Studio pisano, pag. 113.
[262]. Sarti, P. I, pag. 42, 48.
[263]. I notai, per esempio, si chiamavano dottori (Sarti, P. I, pag. 421), ma non erano iscritti nel collegio. — Ghirardacci, Storie bolognesi, tomo II, pag. 159. — Orlando, Scrittori bolognesi, pag. 311.
[264]. Taccoli, Memorie di Reggio, P. I. — Savigny, St. del diritto romano nel medio evo, tomo IV, App. — Il Sarti ricorda però che si conferivano assai prima di quest'epoca le lauree non solo di legge, ma anche di medicina in Bologna (Sarti, P. I, pag. 433. — Colle, St. dell'università di Padova, II, pag. 109).
[265]. Facciolati, Syntagmata, etc., pag. 3.
[266]. Middendorpio, Accadem. celebr. — Il Colle dice che nell'università di Padova furono conferite le prime lauree di medicina contemporaneamente a quelle di legge cioè verso l'anno 1265 (Storia dell'università di Padova, II, pag. 109).
[267]. Odofredo, Comment., II, P. VII.
[268]. Sarti, P. I, pag. 52.
[269]. Facciolati, Syntagmata, VII.
[270]. Idem.
[271]. Facciolati, Fasti, P. I, pag. 23. — Colle, St. dello Studio di Padova, I, pag. 103.
[272]. Puccinotti, Storia della medicina, vol. II.
[273]. Nell'ordinazioni emanate nel 1610 in Pisa si diceva: «nel collegio dei legisti doveranno avvertire che prima che si proponga alcuno alla recitazione dei punti, vada il dottore che lo propone esaminando la sufficienza dello scholare, e non lo trovando idoneo lo esorti a continuare quel più di tempo nello studio» (Fabroni, Hist. Accad. pis., II, pag. 487).
[274]. Duranti, Specimen juris, lib. I, P. I.
[275]. Facciolati, Fasti, P. II, pag. 49.
[276]. Fabroni, Hist. Accad. pis., II, pag. 48.
[277]. Talvolta fra i promotori si trovano compresi anche gli assenti ed i defunti. Il Facciolati è di parere che ciò si facesse per rendere onore ai dottori morti o lontani. Il Colle crede invece che si considerassero come vivi i dottori defunti finchè non fossero sostituiti da altri (Colle, St. dello Studio di Padova, I, pag. 105).
[278]. Vallauri, St. delle univer. piemontesi.
[279]. Facciolati, Fasti, II, pag. 50.
[280]. Idem, P. II, pag. 54.
[281]. Vallauri, St. delle univer. piemontesi.
[282]. Middendorpio, Accademiar. celebr., I, pag. 111.
[283]. Savigny, Hist. du droit rom. etc., III, pag. 146.
[284]. Facciolati, Syntagmata etc., XII.
[285]. Ghirardacci, Historie bolognesi.
[286]. Colle, vol. I, pag. 106. — Negli statuti di Mondovì viene prescritto ad ogni laureando di pagare 28 scudi d'oro da dividersi fra i membri del collegio e di regalare inoltre un paio di guanti e due libbre di zucchero scelto al cancelliere, al rettore, al priore e ai promotori; un paio di guanti ed una libbra di zucchero al decano, al segretario e al bidello (Vallauri, St. delle univ. piemontesi).
[287]. Facciolati, Fasti, P. II, tom. II, pag. 2.
[288]. Facciolati, op. cit., P. II, pag. 27.
[289]. «Imperocchè spesso non stanno contenti ad essere chiamati dottori, ma ne ambiscono anche gli uffici a danno dei veri sapienti» Così il Middendorpio, Accad. celebr., I, pag. 128.
[290]. Colle, St. dello Studio di Padova, II, pag. 73.
[291]. Petrarca, De vera sapientia, Dialogo I.
[292]. Niccola IV fino dal 1292 concedeva a quei che erano stati laureati nello Studio di Bologna di potere insegnare dovunque «et sive velit legere sive non, in facultatibus prelibatis, pro doctore nihilominus habeatur» (Sarti, P. II, App., pag. 60).
[293]. Origlia, St. dell'univ. di Napoli.
[294]. Socinus, Comment., pag. 37, nº 27.
[295]. Socinus, pag. 86, nº 67. Il titolo di dottore era compreso fra le prime onorificenze dello Stato (Authentica Habita. Cod. ne filius pro patre).
[296]. Socini, op. cit., pag. 86.
[297]. Idem, pag. 86, nº 57.
[298]. Rolandi a Valle Consiliorum, etc., Cons. 66, nº 41.
Il giureconsulto Ancarano enumera i principali privilegi che al suo tempo erano conferiti ai dottori.
I. Quod ab omnibus oneribus et muneribus sint liberi.
II. Quod inviti ad judicium trahi vel exhiberi non debeant.
III. Quod habeant jurisdictionem in scholares.
IV. Praesides in literis suis ad doctores vocant illos non fratres sed patres alioqui punirentur arbitrarie.
V. Ingredientibus in Curiam non negatur accessus sed admittuntur etiam ad secreta judicum.
VI. Solius doctoris testimonio creditur super peritia studiosi.
VII. Vehiculis uti licet in Urbe presente Imperatore quod aliis non permittitur.
VIII. Quando 20 annos docuerint comparantur ducibus et Comitibus.
IX. Sunt executores contra exercentes ludos noxios.
X. Interpretationi doctorum creditur habeturque probabilis si Iuri scripto non repugnet (Middendorpio, Accadem. celebrium).
[299]. Anche qualche dottore più famoso dell'università delle arti fu insignito di grandi onori. Il celebre medico T. Fiorentino che insegnava in Bologna ottenne per sè e pei suoi eredi l'esenzione dalle tasse e da tutti gli altri oneri della cittadinanza e molti altri privilegi. I suoi scolari furono equiparati nel godimento dei diritti universitari a quelli del diritto civile e canonico (Sarti, App., pag. 227).
[300]. Sclopis, Dell'autorità giudiziaria, cap. VI, pag. 170.
[301]. Colle, St. dell'univer. di Padova, I, pag. 55. — Il Saliceto fu chiamato monarca della scienza legale. Molti altri esempi si trovano nelle storie. Giovanni Andrea fu chiamato anche Stella del firmamento, Tromba del diritto e Padre delle leggi e dei canoni (Idem, II, pag. 31).
[302]. Sarti, P. I, pag. 71.
[303]. Colle, op. cit., pag. 46, vol. I.
[304]. Idem, pag. 51.
[305]. Sarti, pag. 103.
[306]. Maccioni, Osservazioni sul diritto feudale di Ant. Minucci, p. 74.
[307]. Rufo, Hist. ferrar. Gymn.
[308]. Colle, op. cit., pag. 55.
[309]. Pratovetere Ant., Epistolario (Epist. XV).
[310]. Affò, Scrittori parmigiani.
[311]. «.... quando scholaris est in terra sua et vult scribere doctori suo aliquid in salutatione sua scribit reverendo viro: licet benedicat: tamen non honorat doctorem suum sicut deberet: quia si est doctor deberet dicere illustri viro Bonon, docenti: quia imperator ipsos doctores illustres vocat» (Odofredi, Commen., II, P. IX).
[312]. Odofredi in leg. edita actio Cod. de edendo (Sarti, P. I, pagina 59).
[313]. Socini, Comm., pag. 37, nº 272.
[314]. Rolandi a Valle Consiliorum. Consil., 66, n. 41: «Doctoribus indoctis non concepit privilegium vicinum fabrum obstrepentem a domo ejicere.»
[315]. Sarti, pag. 370.
[316]. Lancillotto, Vita di Bartolo, cap. XII. — Di questo privilegio ottenuto dai re di Boemia ne fa menzione lo stesso Bartolo (In extravag. alla voce Reges). Collo stesso decreto fu concesso a Bartolo anche il diritto proprio soltanto del principe, di legittimare bastardi.
[317]. Leges novae Reip. Genuae, cap. I.
[318]. Oltre la grande importanza scientifica che i dotti esercitavano nel medio evo erano rivestiti anche di autorità politica e sociale, essendo chiamati ai più alti uffici tanto civili che ecclesiastici. Per dare un'idea della moltiplicità degli uffici che esercitavano i dottori basta ricordare le numerose cariche pubbliche cui fu chiamato il giureconsulto Baldo, il quale oltre ad essere stato per tutta la sua vita insegnante in varie università e indefesso cultore della scienza, fu giudice, ambasciatore, avvocato, uno dei sapienti che avevano la vigilanza sulle scuole di diritto e incaricato dell'amministrazione militare. Fu anche vicario generale del Vescovo di Rodi, incaricato della riforma degli statuti di Pavia e negli ultimi anni della sua vita andò consigliere pontificio a Roma e chiesto in grazia da papa Urbano VI al comune di Perugia.
[319]. La bolla di Onorio è riferita dal Sarti (vol. II, pag. 177).
[320]. «Ne calamitas et pestis haec ulterius progrediatur decernunt quod nullus Scholaticus in disciplinam assumat, nec Ludum habeat nisi primo vel de se periculum fecerit cognitorem se esse bonarum Litterarum vel approbatum fuerit per Oflitiun XII Sapientium aptum esse ad Scholam aperiendam. Si quis contra auserit de Civitate ejiciatur ut pestifera Bellua» (Rufo, Hist. Gym. ferr., pag. 50).
[321]. Prezziner, Storia dello Studio di Firenze.
[322]. Padelletti, Contributo alla Storia dello Studio di Perugia.
[323]. Alberigo da Rosate (De statutis quaest. 217. — Tract. univ. juris, tomo II), dice che lo statuto di Padova proibisce ai forensi, agli scolari e agli altri che non portano i pesi del Comune, l'arringare e il trattare e decidere cause in quel fôro, come pure è ordinato che i dottori e i maestri che percepiscono stipendio non possano patrocinare cause nel Palazzo se non in favore degli scolari.
[324]. Savigny, Hist. du droit. rom. etc., vol. III.
[325]. Facciolati, Fasti, P. II, pag. 59.
[326]. Bettinelli, Risorgimento, ecc., Opere, III, pag. 185.
[327]. Nel 1382 i fiorentini desiderando ardentemente che il giureconsulto Baldo andasse ad insegnare nel loro Studio scrivevano al comune di Perugia invocando la comune amicizia e fratellanza perchè persuadesse Baldo ad accondiscendere alle loro brame:
«.... quum elegerimus ad hoc munus egregium legem Doctorem et singularissimum Iuris interpretem Dom. Baldum Civem honorabilem Peruginum, fraternitatis vestrae rogamus affectum, quatenus eidem placeat non solum veniendi licentiam amore nostri cum benignitate concedere; sed etiam si forte socordi consilio non.... ipse suae curaret laudis honorem, placeat cum in dicta necessitate cogere quodque nostris votis satisfaciat persuadere» (Colle, St. dello Studio di Padova, II, pag. 180).
[328]. Si possono consultare con profitto i documenti sopra Andrea Alciati lettore nello Studio di Bologna (Anni 1537-41) pubblicati da B. Podestà nell'Archivio giuridico.
Nel 1432 il Doge di Venezia chiedeva ai fiorentini per l'università di Padova con grandi istanze il Panormita, e i fiorentini gli rispondevano la seguente lettera:
«Duci Venetiarum
«Illustris atque Excelse Domine frater et amice carissime. Quia Orator vester cum magna instantia petivit a nobis, ut Abati Siculo ad legendum Florentie conducto licentiam preberemus se in Studio Paduano conducendi, scribere decrevimus rationes veras et urgentes, per quas hoc facere prohibemur.
«Res enim interdum parvae videntur, et tamen habent in se difficultatem magnam. Primo enim indigentia hujus hominis neque major, neque urgentior alicui est quam nobis ipsis. Quippe cum alium Doctorem nullum existimabilem habeamus, at totum Studii fundamentum ab hujus spe presentiaque dependeat, necessarium nobis esse studium claudere, si huic a nobis conducto, sub cujus fiducia stetimus, licentiam preberemus. Nec plane utilitatem, vel damnum, quod ex retentione vel dimissione illius viri pervenire nobis posset, sed verecundiam ponderamus. Non enim sine labe honoris preteriret, si hunc per totam Italiam publicatum mutare consilium, et civitate nostra vel spreta vel neglecta, ad alios transire permitteremus. Quid autem responderi posset scholaribus, qui jam frequentes et multi sub hac expectationes domos Florentie conduxerunt? Qui si frustrati essent, conqueri merito possent, et nostram vacillationem et inconstantiam deridere. Non insuper ea ratio movet, quod in tanta belli difficultate putarent homines hunc propter inopiam vel impotentiam esse dimissum, quod consonum esset infamiae quam de nobis inimici nostri quotidie divulgant. Cum igitur multo magis indigeamus quam alii, et contra honorem esset, illius dimissioni Celsitudinem vestram rogamus ut amicabiliter et fraterne suspiciat excusationem nostram. Dat. Florentie die XXVI Augusti 1432» (Fabroni, Vita Cosimi I, vol. II).
Quando il pontefice Urbano IV chiese al comune di Perugia il celebre Baldo per eleggerlo suo consigliere si adunarono tutti i magistrati della Repubblica con grande solennità e posero ai voti la proposta come nei più gravi affari di Stato (Vermiglioli, Biografie dei perugini, «Baldo» pag. 124).
[329]. Fabroni, Hist. acad. pis., I, pag. 129.
[330]. Colle, St. dello Studio di Padova, II, pag. 34.
[331]. Facciolati, Fasti, P. II, pag. 110.
[332]. Odofredo parlando di questo sistema che era in uso ai suoi tempi, accenna ad un'astuzia che aveano trovati i cattivi (mali) scolari per non pagare, ed era questa: di dire che non può contrarsi obbligazione col mezzo di procuratore «mali scolares nolunt solvere quia dicunt quod per procuratorem non quaeritur actio domino» (Comm. Seg. 79, Deg. ecc., verb. obblig.).
[333]. Savigny, Hist. du droit rom. etc., III, pag. 183.
[334]. Sarti, P. II, pag. 131.
[335]. Pietro d'Abano, celebre medico di Padova, poneva ad altissimo prezzo l'opera sua. Per curare Onorio IV dicesi dimandasse cento fiorini d'oro al giorno (Colle, St. dell'univers. di Padova, II).
Il famoso Taddeo fiorentino ebbe dal papa in compenso della ottenuta guarigione la somma di diecimila ducati (Villani, Vite d'uomini illustri fiorentini, pag. 27).
[336]. L'insegnare senza retribuzione era stimata cosa molto onorevole e veramente degna dei buoni cultori della scienza. Rofredo Beneventano (Ord. Indic., pag. 772) dice: «Scentia boni et aequi nummario pretio non est dehonestanda. Iter et veri philosophie pecuniam spernunt et mercenariam operam non exhibent...... sic ergo illud quod fecit doctos, ex liberalitate fecit unde sufficit si cui vel in paucis amici labore consulatur.»
[337]. Colle, op. cit., II, pag. 70.
[338]. Facciolati, Fasti, P. I, pag. 6.
[339]. Sarti, P. I, pag. 233, 410, 411.
[340]. Uno statuto modenese del 1321, comanda che niuno tra gli scolari cittadini sia tenuto a dare ai professori di Leggi e di Canoni dono alcuno benchè loro promesso (Muratori, Antiq. It., pag. 207). Così pure nel 1279 l'università di Padova assegnando ai professori un pubblico stipendio avea fatto lo stesso divieto, eccettuando soltanto le pigioni delle case dove i professori insegnavano, che doveano esser pagate dagli scolari (Facciolati, Fasti, P. I, pag. 6).
[341]. Le storie citano numerosi esempi di stipendi cospicui. Parma promise al Fulgosio ed a Pietro d'Aricarano 1000 ducati d'oro purchè insegnassero in quella università (Bettinelli, Risorgimento, ecc., tom. III, pag. 184.)
[342]. Radunatosi il Consiglio delli seicento ad istanza delli scholari richiamò Galvano bolognese che allora leggeva in Padova con grandissimo concorso di scolari da ogni parte, che venisse a leggere in Bologna; il quale ebbe la lettura ordinaria del Decreto col salario di 200 fiorini d'oro l'anno; e perchè egli si trovava avere due figliuoli che studiavano, il Senato di Bologna gli diede per tre anni cento fiorini d'oro; e morendo l'uno di loro in quel termine, il superstite ereditava la detta somma di danari (Ghirarducci, Storia bolognese, II, pag. 394). Il Sarti racconta pure che a Dino di Mugello che insegnava leggi in Pistoia, fu assegnato per cinque anni, oltre lo stipendio una casa ben fornita e decente per uso di abitazione.
[343]. Colle, Storia dell'università di Padova, vol. II, pag. 27.
[344]. De Renzi, Storia della Scuola di Salerno, vol. I.
[345]. «Ex Bulla Greg. XI, die 3 aug. 1374.»
[346]. Facciolati, P. II, pag. 83.
[347]. In Padova fu anche concesso ad un dottore l'esenzione dai tributi comunali e l'aumento di stipendio perchè aveva dodici figliuoli. — (Idem, P. II, pag. 62; P. III, pag. 41).
[348]. Fantuzzi, vol. VII, pag. 283. — Mazzetti, Mem. bolognesi, pag. 278.
[349]. Nel 1636 un dottore di Medicina in Pisa fece istanza al Granduca di ritirarsi dall'insegnamento, allegando per scusa la sua tarda età. Il granduca rispose: «Stante il lungo e buon servizio congiunto colla mala sanità del supplicante, si contenta S. A. S. di licenziarlo dalla cattedra e carica di leggere, e che quest'anno conscguisca non di meno la provvisione come se avesse letto tutte tre le terzerie, e che per maggior recognizione del suo merito negli anni futuri da cominciare il di 1º di novembre 1636, mentre se li viverà se gli paghino scudi 200 l'anno» (Fabroni, Hist. Acad. pis., II, pag. 321).
[350]. Facciolati, Fasti, P. II, pag. 105.
[351]. Idem, P. II, pag. 81.
[352]. Idem, P. II, pag. 67-89.
[353]. Idem, Syntagmata XII.
[354]. Colle, St. della univ. di Padova, II, pap. 133.
[355]. Mazzetti, Mem. storiche della univ. di Bologna.
[356]. Idem.
[357]. Muratori, Scriptor. Rer. Italic., tomo XX, pap. 939.
[358]. Nell'anno 1482 a causa di una pestilenza venne trasferito lo Studio da Pisa a Prato.
[359]. I dottori pisani minacciavano argutamente quel che nel linguaggio moderno direbbesi uno sciopero.
[360]. Fabroni, op. cit., I, pag. 39.
[361]. Stat. bonon., lib. II, pag. 40.
[362]. Facciolati, Fasti e Syntagmata, XII, etc.
[363]. Savigny, Hist. du droit, tom. III, pag. 192. — La distinzione delle lezioni in ordinarie e straordinarie è molto antica (ordinariae, extraordinariae lecturae). Secondo alcuni dicevansi ordinarie quelle che tenevansi nelle pubbliche scuole, e straordinarie quelle che solevano farsi nelle private, cioè nelle abitazioni dei professori.
Ambedue queste opinioni sono false e il Savigny ne discute le ragioni colla scorta di esempi e documenti autorevoli.
A dimostrare la verità della nostra asserzione che cioè, per distinguere la diversa natura delle lezioni è necessario dividerle secondo l'importanza scientifica dell'insegnamento e la fama dei professori, potremmo recare molti esempi.
Riepilogando in brevi parole le ricerche da noi fatte su tale argomento, osserviamo che le lezioni ordinarie per consenso generale degli statuti e degli usi scolastici in vigore in tutte le università, erano tenute nelle ore mattutine, mentre le straordinarie solevano farsi di sera; onde lo storico Ghirardacci, citato anche dal Savigny, adopera le voci (lectio matutina e vespertina) come sinonimo di lezione ordinaria e straordinaria (Hist. bolognesi, t. I, pag. 444).
Di più le lezioni ordinarie erano quelle in cui si spiegavano i libri ordinari, cioè i libri di testo delle diverse scienze che formavano la base dell'insegnamento.
Nelle lezioni ordinarie occupavano le cattedre i dottori ordinari, cioè quelli di merito ormai insigne e di fama assicurata e provetti nell'insegnamento per lunga esperienza. Nelle lezioni straordinarie invece solevano insegnare cumulativamente anche i dottori poco noti per fama scientifica, i semplici licenziati, i baccellieri, e gli stessi scolari.
Tutto ciò dimostra che la distinzione tanto frequente nel linguaggio scolastico nel medio evo tra lezioni ordinarie e straordinarie, non sta ad indicare altro che un diverso grado d'importanza attribuita all'insegnamento, secondo la fama dei professori e l'utilità delle materie che si spiegavano nelle une o nelle altre scuole.
[364]. Facciolati, Fasti, P. II, pag. 57. — Quanto all'importanza che aveva la scuola ordinaria del mattino nelle università può vedersi (Fabroni, Hist. Acad. pis., pag. 206).
[365]. Atti dell'Accad. delle scienze di Torino, vol. XXIX.
[366]. Sarti, P. I, pag. 34.
[367]. Savioli, Annali di Bologna, tomo II, P. I, pag. 158.
[368]. Tiraboschi, Storia della Lett. It., tomo V, pag. 66.
[369]. Rufo, Hist. Ferrar. Gymn., pag. 314.
[370]. Savigny, Hist. du droit rom. etc., III, pag. 184.
[371]. Facciolati, Fasti, P. II, pag. 10, 19, 58.
[372]. Documenti inediti pubblicati dal Puccinotti (Storia della medicina, vol. II).
[373]. Fabroni, Hist. Acad. pis., II, pag. 482.
[374]. Da una lettera scritta agli uffiziali dell'università di Pisa da un dottore di quella città, si rileva come i bidelli eseguissero rigorosamente il loro obbligo e quanta cura mettessero gl'insegnanti per giustificarsi di qualche loro assenza dalle scuole allo scopo di evitare una pena. La lettera dice così: «Magnifici Officiales. Lo primo di Maggio passato morì in casa mia uno scolare Ferrarese mio consorte, il quale era stato doi anni meco. Bisognoe sepelirlo la mattina seguente nel hora de la lectione; di che tra per essere e addolorato e occupato il dì de innanzi per lo caso non aveva studiato e non lessi quella mattina. Gli altri lessono mez'ora perchè ebbono honorare la sepoltura. Dissemi li Bidelli che sebbene apuntassino, fariano cum le S. V. la scusa mia, e che io non haria danno. Così mi tenevo non havesse seguire altro. Hora al pagamento de la seconda paga mi è stato ritenuto tre ducati. Maravigliome e dolgome come le S. V. essendo condannato a torto per le caxone predicte, le quali se possono verificare col testimonio de li Bidelli. Due altre fiate io sono stato appuntato al tempo di Ser Piero Cenini. E le apuntature sono state cancellate, e restituitomi il dinaio e le altre paghe, havendo sempre justificato l'innocentia mia; perchè in vero non vi può esser noto dai vostri Precessori io posso gloriarmi essere uno de li più diligenti, che habiati in questo Studio....» (Fabroni, Hist. Accad. pis., P. I, pag. 163).
[375]. Avvertasi la malizia e la sottile ironia della frase.
[376]. Fabroni, Hist. Acad., P. I, pag. 102.
[377]. .... «Sabato 2 di marzo 1595 non si lesse ne ordinarj ne straordinarj perchè giovedì notte a ore 8 morì Pietro Angeli e si seppellì detto dì a ore 18 in circa. Si andò collegialmente da dottori e rettori dietro al corpo a S. Giovanni, non potendo in Duomo per l'incendio seguito giovedì notte 24 ottobre 1595. San Leonino orò in Firenze, Jacopo Mazzuni di Cesena fece l'orazione funerale sopra il corpo, e tutti i dottori e scolari portarono torcie bianche e la lezione si dette per letta (Fabroni, Hist. Acad. pis., II, pag. 431).
[378]. Sarti, P. I, pag. 97.
[379]. Fabroni, op. cit., I, pag. 255.
[380]. Fabroni, op. cit., II, pag. 255.
[381]. Idem, II, pag. 11.
[382]. Un tale Andrea del Campo copista nello Studio di Pisa scriveva, parlando dell'utilità di questa concorrenza: «.... optimo consiglio fu el vostro a porre el Papi alla concurrentia de Iasone, perchè veggo si farà tal'uomo che quelli che ne potranno fare qualche conto per l'advenire; buono ed utile gli è stato questo sprone» (Fabroni, op. cit., I, pag. 225).
[383]. Fabroni, op. cit., pag. 20.
[384]. Il Baldo, dolendosi cogli uffiziali dello Studio di Pisa che gli avessero dato i concorrenti, dice in una sua lettera pubblicata dal Fabroni (I, pag. 188) «.... Io non credeva venire a questo Studio per lassare el riposo e cercare travagli e disturbi e avere a stare in pratiche maxime in questa mia senectute. È laudabile usanza nelli Studi d'Italia di tractare li doctori antichi, che non abbino concurrentie dispiacevoli, e andare per le pratiche, ma solo abbino il pensiero del leggere. Non credo che in Studio d'Italia sia doctore di qualche reputazione che abbia letto anni trentotto, come io, e non credo che sia doctore in Italia più dato alle pratiche e alle.... quanto questo che cerca la mia concurrentia et maxime perchè vede questa cosa esser da me aliena.»
[385]. Facciolati, Fasti, P. II, pag. 102.
[386]. Idem, P. II, pag. 15.
[387]. Nell'università di Padova si facevano le dispute anche di mattina nella sala maggiore dello Studio (in schola magna). Quelle della sera che si dicevano vespertine, si facevano nelle scuole o nella Sala della Curia del Pretore (M. Facciolati, Fasti, P. II, pag. 20).
[388]. Facciolati, Syntagmata XII, etc., pag. 62.
[389]. Quanto all'utilità di queste dispute si parla in una relazione fatta nel 1490 agli uffiziali dello Studio di Pisa: «Avvisando V. S. che mai in questo Studio si fecero tante dispute pubbliche quanto si fanno dappoi che ci è questo singolarissimo Dottore Mess. Iasone nè tanto si dimostrarono mai li scolari fare tanto profitto. È quanto al presente..... cosa questa da fare accendere gli animi degli altri vostri che per adventura non sono così serventi allo studio.» (Fabroni, op. cit. I, pag. 225).
[390]. Ordinamento del magistrato di Balìa di Siena etc. (Archivio delle Riformagioni di Siena. Tomo XXII, 1482, c. 88).
[391]. Parrà strano che le dispute accademiche si facessero in pubblica piazza. Eppure non è questo il solo esempio che i dottori trattassero di argomenti scientifici in luogo aperto al pubblico anzichè nel recinto delle scuole. Si narra che ai tempi del giureconsulto Azo fu tanto il concorso degli uditori, che esso fu costretto a leggere in una piazza di Bologna.
[392]. Questa segreta sorveglianza dei bidelli si trova anche in altre università, come già vedemmo.
[393]. «.... Bartolus, Baldus, Paulus..., dum taxat vocationem diebus aliquam legem iterum interpretandum accipiebant, quam diffusius disputarent, ideoque Repetitiones dixerunt: et hodie omnes repetitionessunt» (Alciati, Or Bononiae habiti. — Savigny, op. cit., II, pag. 599).
[394]. .... «ut ex antiqua consuetudine omnibus diebus, quibus ordinarie legitur, hora vigesima tertia, post principium studii usque ad vocationes Pascae Resurretionis, scolares omnes et doctores tam Medicinae quam Philosophiae, Ordinarii et Extraordinarii ad Circulus in apothecis consuetis convenire debeant....» (Facciolati, Syntagm. XII, pag. 62).
[395]. Stat. bonon., Lib. II, pag. 36-38. — Odofredo, Proem. inedit., al Diz.
[396]. Facciolati, Fasti, P. II, pag. 20.
[397]. Fabroni, op. cit., I, pag. 100.
[398]. Rofredi Beneventani, Ordin. judic. position., pag. 772: «Quod primo per Scholarem discere volentem quaerendus est Doctor talis, qui primo seipsum bene et clare intelligat, tunc enim potest clare docere, cum clare intelligit. Et qui verba sua secundum capacitatem et ingenium audientiam coaptare potest, tacenda non proferat, et dicenda ac addiscenda non sileat. Qui enim apices quaerit, et alta docet quae ab auditoribus non intelliguntur non eorum utilitatem sed sui ostentationem facit.
«.... Debet etiam talis esse doctor qui habet vim impressivam et aptam ut ea quae sapit recte docere possit.
«.... Quod talis eligendus sit Magister qui in se laudabilem vitam probis moribus monstrabit, et docendi peritiam dicendi interpetrandique facundiam et disserendi copiam se habere patefecerit nec sit in docendo plus pomposus quam utilis....»
Anche Odofredo (Proem. ined. ad Dig. vetus) parla così intorno alla scelta di un buon'insegnante: «Scholaris enim quemlibet debet audire et modum cujuslibet inspicere, et qui si plus placebit ille debet per eum eligi, et opinione propria non alterius, non praetio.... vel praecibus doctoris vel alterius.»
[399]. Nel 1451 le cattedre di Bologna superavano il numero di 170. Niccolò V con la bolla del 1º agosto 1451 le ridusse a 44 coll'onorario di lire 500 o 600 al più per ciascuna, dichiarando però che fossero ammessi ad insegnare tutti i cittadini laureati che ne avessero fatto domanda e si rilasciasse ai Riformatori dello studio la facoltà di eleggere tanto i dottori cittadini come i forestieri e di assegnare gli stipendi. Clemente VII con la bolla del 22 gennaio 1523 assegnò ai dottori cittadini lo stipendio di lire 100 che Gregorio XIII portò fino a 200.
Dalla bolla di Niccolò V in poi le cattedre delle università di Bologna aumentarono sempre quasi fino a raggiungere la cifra antica. Dal 1579 al 1669 le cattedre erano giunte al numero di centosessantasei (Mazzetti, Mem. storiche dell'univ. bolognese, pag. 30).
[400]. Si racconta che a Roma gli scolari per occupare i migliori posti alle lezioni di Pomponio Leto si recassero alle scuole a mezzanotte, e lo stesso Pomponio si partisse da casa avanti giorno rischiarandosi la via con una candela in mano (Renazzi, St. dell'univ. di Roma). — Nell'università di Padova vi era un bidello destinato ad accendere i lumi per le lezioni avanti l'alba (antilucone) (Facciolati, Syntagmata XII, etc.).
[401]. Facciolati, Fasti, P. II, pag. 3.
[402]. A dì 12 agosto 1373: «Per parte di molti cittadini di Firenze desiderosi tanto per sè medesimi, quanto per gli altri loro concittadini, ed anche pe' loro posteri di venire ammaestrati nel libro di Dante dal quale anche i non letterati possono imparare a fuggire il vizio e ad acquistar la virtù riverentemente vi supplichiamo di provvedere ad eleggere un uomo savio valente e ben versato nella dottrina di questo poema, il quale per un tempo non maggiore di un anno faccia lezione del libro che volgarmente chiamasi el Dante a quanti vorranno venire ad ascoltarlo in tutti i giorni feriali e per lezioni continuate come suol farsi, e con salario a piacer vostro non maggiore di cento fiorini d'oro.»
[403]. Manni, Sigilli, tom. IV, png. 131.
[404]. Rofredo di Benevento (Ord. judic., pag. 772) esalta i vantaggi dell'insegnamento orale dicendo che la viva voce ha qualche cosa di latente energia. «Viva enim vox multum imprimit quae habet nescio quid latentis energiae.»
[405]. Fasti, P. II, pag. 84.
[406]. Odofredo, Comment. leg. 2, de judiciis.
[407]. Summa artis notariae D. Rolandini Roduphini, etc.
[408]. Alla fine delle lezioni, o come oggi direbbesi, del corso scolastico, i professori solevano riepilogare le proprie impressioni e dare il loro giudizio sul profitto degli scolari e sui cambiamenti da adottare nell'insegnamento nell'anno avvenire.
Un esempio di questi riepiloghi ce lo dà Odofredo (ad L. fin. D. de Divortio).
«Or signori, nos incepimus et finivimus et mediavimus librum istum sicut scitis vos qui fuistis de auditorio isto, de quo agimus gratias Deo et B. Mariae Virgini Matris ipsius et omnibus sanctis ejus. Et est consuetudo diutius obtenta in civitate ista, quod cantatur missa quando liber finitur, et ad honorem Sancti Spiritus; et est bona consuetudo et ideo est tenenda. Sed quia moris est quod doctores in fine libri dicant aliqua de suo proposito, dicam vobis aliqua pauca tamen. Et dico vobis quod in anno sequenti intendo dovere ordinarie bene et legaliter sicut unquam feci, extraordinarie non credo legere, quia scholares non sunt boni pagatores qui nolunt scire sed nolunt solvere iuxta illud: scire volunt omnes, mercedem solvere nemo. Non habeo vobis plura dicere, eatis cum benedictione domini, tamen bene veniatis ad missam et rogo vos.»
[409]. Stat. bon., lib. IV, pag. 75.
[410]. Mazzetti, Memorie di Bologna. — In Padova spettava agli scolari la scelta dei libri strordinari, cioè del Digesto nuovo e dell'Inforziato; il Rettore sceglieva i libri ordinari. — Vedi Stat. di Padova pubblicati per cura Gloria, rubr. 1250.
[411]. Ciò dimostra secondo il Savigny (St. del diritto rom., ecc., vol. I) che il titolo di baccelliere nelle università medioevali non era un vero titolo accademico come quello di licenziato e di dottore. Il baccellierato divenne titolo accademico quando i collegi dei dottori si assunsero la facoltà di conferirlo.
[412]. Padelletti, Contributo alla Storia dello Studio di Perugia.
[413]. Atti dell'Accad. delle Scienze di Torino, vol. XXIX.
[414]. Colle, St. dell'univ. di Padova, vol. IV, pag. 36.
[415]. Facciolati, Fasti, P. II, pag. 81.
[416]. Padelletti, Contributo alla Storia dell'univers. di Perugia e Stat. perug., lib. III, rubr. 19.
[417]. Savigny, Hist. du droit rom., etc., III, pag. 228.
[418]. Sarti, Pref., P. XXIII.
[419]. Rufo, Hist. Gimn. ferrar.
[420]. Facciolati, Fasti, P. II, pag. 59.
[421]. Rufo, op. cit., pag. 47.
[422]. Facciolati, Fasti, P. II, pag. 25.
[423]. Sarti, op. cit.
[424]. «Id vero (dice saviamente il Facciolati, Fasti, P. II, pag. 47) nimis juvenile consilium visum est.»
[425]. Fabroni, op. cit., P. II, pag. 47.
[426]. Idem, pag. 483.
[427]. Ghirardacci, Historie di Bologna, pag. 440.
[428]. Facciolati, Fasti, P. II, pag. 17, 24.
[429]. Stat. bonon., Lib. IV, pag. 53.
[430]. Tra gli studenti del medio evo si trovano ricordati certi individui detti Goliardi che, seguendo il costume di quell'epoca, vagavano da una ad un'altra università menando vita licenziosa. — Molti di essi univano anche la qualità di chierici (Comparetti, Virgilio nel Medio Evo. — Bartoli, I precursori del rinascimento).
[431]. Come fossero disprezzati gli ebrei nel medio evo non importa ricordarlo che è cosa troppo nota. Cito un esempio opportuno trattandosi di scolari. Quando l'antico Studio di Torino passò nel 1434 a Savigliano, fra i lamenti che l'università rivolse al Comune vi fu quello che gli ebrei avevano comune il macello con i cristiani. Ritornato lo studio nel 1436 in Torino, quel Comune per far posto agli scolari cacciò gli ebrei dalle case che abitavano (Vallauri, Storia dell'univ. piemont., I, pag. 33).
[432]. Savigny, St. del dir. rom. nel medio evo, III, pag. 149.
[433]. Un giureconsulto nei suoi Consigli legali sostiene l'impunità per quelli scolari che mantenessero disonesti rapporti colle fantesche che non avevano buon nome: il che è prova della vita licenziosa degli studenti. «Scholares accedentes ad mulierculas quae vulgo appellat fantesche et quae stant cum civibus et in domibus eorum inhoneste vivunt non possunt puniri licet sint liberae mulieres» (Rolandi a Valle, Consiliorum cons., 74, num. 17).
[434]. Il famoso Pier delle Vigne che divenne consigliere dell'imperatore Federigo II, visse negli anni della sua giovinezza elemosinando in Bologna, per attendere agli studii in quella università.
Gli scolari poveri che vivevano a spese altrui, si trovano ricordati negli statuti, col nome di Socii doctorum vel scholarium. Questi scolari verisimilmente in compenso del nutrimento e dell'alloggio, si obbligavano a certi servigi. Forse essi si dedicavano di preferenza a fare da ripetitori (repetitores) agli altri scolari, ma di questo però non possiamo emettere un giudizio positivo.
È da notarsi come per render forse meno umiliante la posizione degli scolari mantenuti a spese altrui agli studii, gli statuti trovassero l'appellativo simpatico di socii (cioè, compagni dei dottori e degli scolari).
L'imperatore Federigo II nelle costituzioni fondamentali della università di Napoli, si obbligò di sovvenire gli scolari poveri. Ad onta di tutto ciò la posizione degli studenti mantenuti a spese pubbliche doveva essere alquanto umiliante; onde il giureconsulto Rofredo ammonisce gli scolari di non recarsi agli studii se non hanno tanto da mantenervisi decorosamente: «Necesse est scholaribus quod habeant ad studium vitae sustentationem ne egeant» (Rofredi, op. cit., pag. 772).
[435]. Anche i principi largheggiavano in sussidii per mantenere i giovani poveri agli studii.
Il principe Ubertino di Padova mantenne a sue spese dodici scolari di quella città a studiare medicina a Parigi (Coll., Storia della università di Padova, II, pag. 173).
L'imperatore Massimiliano II promise a polacchi, purchè eleggessero re, Ernesto suo figlio, di mantenere allo Studio di Padova cento giovani della loro nazione.
Il conte di Savoja concesse un assegno di cento fiorini d'oro al figlio del cancelliere del principe di Asaja per mantenersi agli studii in Bologna (Cibrario, Econ. polit. del medio evo).
[436]. Facciolati, Syntagmata, XII.
[437]. Ecco i nomi dei collegi istituiti in Bologna dal 1257 fino al secolo XVII:
Collegio Avignonese (1257) Bresciano (1326) Reggiano (1362) Collegio di Spagna (1364) Gregoriano (1371) Ancarano (1414) Collegio Fieschi (1518) Collegio Vioes (1528) Collegio illirico ungarico (1537) Collegio Ferrerio (1541) Montalto (1586) Collegio Sinibaldi (1605) Collegio Palantieri (1610) Collegio Jacobs (1650).
[438]. Nelle università francesi questi collegi avevano una vita autonoma ed assai maggiore importanza che in Italia (Savigny, St. del diritto romano nel medio evo, tomo I). In Parigi vi fu un collegio pel mantenimento degli scolari poveri italiani. Nel libro degli statuti di Modena del 1578, libro I, si trovano accennate molte particolarità sull'ordinamento di questo collegio scolastico fondato col concorso di molte città italiane.
[439]. Fabroni, Hist. Acad. pis., II, pag. 16.
[440]. Lo statuto di Bologna così dispone: «Damnosis scholarium sumptibus providere cupientes statuimus...., etc.»
[441]. «.... Qui vulgariter vocatur panno de Statuto....»
[442]. Stat. bonon., lib. III, pag. 52.
[443]. Vallauri, St. delle univ. piemontesi.
[444]. Nell'università di Pisa fu tolto quest'uso da Cosimo II, il quale abrogò gli antichi statuti in questa parte disponendo che gli scolari «possino vestire a loro modo in abito però modesto e civile come si conviene» (Fabroni, op. cit., II, pag. 19).
[445]. Sarti, op. cit., P. I.
[446]. Ghirardacci, Storie bolognesi I, pag. 328. — Il giureconsulto Minucci conosciuto nelle scuole col nome di Antonio da Pratovecchio, invitato dai fiorentini a leggere nel loro Studio, rispondeva di non potervi andare a causa delle discordie «Multis me instigantibus amicis ut Florentiam ad profittendum irem turbata omnia esse in Civitate respondabam» (Epist. XXII). Ma i fiorentini risposero che i lettori dell'università non avrebbero risentito alcun danno dalle discordie cittadine e di ciò convinto il Minucci accondiscese alle loro domande (Ant. de Pratoveteri, Epistolae, Ep. XII).
[447]. Un esempio ne abbiamo nel Sarti (P. I, pag. 105).
[448]. Rofredo Beneventano, dice (Ord. Indic., pag. 772) che gli scolari debbono riverenza ai loro maestri, ed hanno l'obbligo di assisterli quando sono poveri, di retribuirli, e di scusare e difendere le opinioni da essi manifestate.
[449]. Mazzucchelli, Scrittori d'Italia, P. I, vol. II, pag. 464.
[450]. Villani Filippo, Vite degli uomini illustri fiorentini.
[451]. Sarti, P. I, pag. 92.
[452]. Il giureconsulto Rodofredo nella prefazione di una sua opera scrive: «Ideo ego Rofredus Beneventanus juris civilis professor ad preces et instantias sociorum meorum in civitate scilicet civilissima Aretina, ausus sum hoc opus componere» (Sarti, P. I, pag. 125).
[453]. Estratti dagli Statuti bolognesi (Savigny, op. cit., III, pag. 252, lib. III, pag. 63).
[454]. Sarti, op. cit., P. II, pag. 131. — Savigny, op. cit., I, pag. 593.
[455]. «Item ordinaverunt quod quilibet Magister debeat honorare alium omnibus modis quibus potest, et in Scolis et in conventibus et ubique, et quod nullus Magister det adiutorium vel exortamentum alicui ex Scolaribus ad faciendam vel dicendam iniuriam aliquam Magistris, et qui contra fecerit solvat pro poena quinque solidos.
«Item quod nullus Magister debeat recipere scolares alterius Magistri in scolis suis ultra quatuor vices invito illo cujus scolares fuerint, et si intraverint scolas alicuius per unam Ebdomadam, tunc dicantur scolares ejus et eos postea non recipiat. Quod si aliqui contra fecerint teneantur solvere illi cuius scolares fuerint decem solidos pro doctrina et tres solidos pro scolis, et rectori solvant pro banno quinque solidos» (Guazzesi, Opere. Pisa, 1766). — In queste disposizioni degli statuti aretini è da osservarsi la singolare distinzione fatta nel valor venale della scuola fra la scienza insegnata (doctrina) e la clientela (scolis).
[456]. Baldi, in 2 fend. 26 cap. Vassallus: «.... et illam glossam multum notabat primus doctor meus Joan. Pagliarensis.» — Idem, in Cod. I, 49 par. I, de episcop., n. 5: «.... Sed recolendae memoriae pater et dominus do. Fede de Sen. dicit.... etc.» — Questi due passi del Baldo dimostrano esattamente la differenza sostanziale che correva nel linguaggio scolastico fra il semplice doctor e il dominus e pater.
[457]. Libro di novelle e di bel parlar gentile (ed. in Firenze, 1572, Nov. 49); opera divenuta oggi assai rara. — Ecco il passo della novella che parla di Accursio: «Addomando io (disse Accursio) al comune di Bologna che le possessioni dei miei figliuoli siano a mia signoria, cioè dei miei scolari, li quali sono grandi maestri divenuti et hanno molto guadagnato poi che io mi partii da loro.» — In Bologna gli scolari, secondo lo storico Ghirardacci, si solevano chiamare comunemente figli del popolo (filios populi).
[458]. Alidosi, Scrittori bolognesi, pag. 308.
[459]. Savigny, Hist. du droit. rom., etc., III, pag. 149.
[460]. Facciolati, Fasti, P. II, pag. 59.
[461]. Alidosi, op. cit.
[462]. Colle, St. dell'univ. di Padova, I, pag. 67.
[463]. Sardeone, De antiq. Urb. Patav., lib. III.
[464]. Baldo fu uno dei cinque sapienti (sapientes) che avevano la vigilanza sulle scuole di diritto; poi giudice, ambasciatore e incaricato dell'amministrazione militare. Fu incaricato della riforma degli statuti di Pavia, vicario generale del vescovo di Todi, e consigliere pontificio (Savigny, St. del dir. rom., etc., IV, pag. 234. — Vermiglioli, Biografie dei perugini, «Baldo» pag. 124).
[465]. Fabroni, Vita Cosimi Med., II, pag. 69.
[466]. Vermiglioli, Scrittori perugini.
[467]. Fabroni, Vita Laurentii Med., II, pag. 75, 76 e Vita Cosimi, II, pag. 69.
[468]. Sarti, P. I, pag. 136.
[469]. Fabroni, Vita Cosimi I, vol. II, pag. 67. «Mos est fere omniun Medicorum et Juris consultorum qui per studi a publica ad legendum conducuntur, mutare frequenter propositum, et ut a pluribus ezpeti sua opera videatur, electiones alias super alias quaerere ac se ipsos es conducentes molestiis involvere....»
[470]. Sarti, P. I, pag. 131.
[471]. Sarti, App., pag. 96.
[472]. Piacentini, Summa, Cod. IX, 8, ad leg. juliam, maj.
[473]. Fabroni, Hist. Acad pis., I, cap. VII, P. II, pag. 303.
[474]. Fabroni, op. cit., II, pag. 342.
[475]. Colle, St. dello Studio di Padova, I, pag. 55.
[476]. Diplovatac: In Hugolino.
[477]. Villani Filippo, Vite d'uomini illustri fiorentini, pag. 32.
[478]. Vallauri, Storia delle università piemontesi.
[479]. Quidam scholares invitaverunt ad prandium dominum Albericum qui libentur concedebat et bibebat cum aliis.... Dum esset in mensa Dominus Alberi, cum scholaribus illis, illi scholares dabant ei optimum vinum rubeum. Dixit Dominus Alberi: Istum vinum est nimis fortis, immisceatis aquam. Ipsi scholares immiscebant aquam. Ipsi scholares immiscebant vinum album. Odofred. in leg. 6 Cod. de dolo II, XVI.
[480]. Alidosi. Questo fatto vien narrato anche dallo stesso Azone, il quale benchè perdesse il premio, disse di insistere nella sua prima opinione «Licet ob hoc amiserim equum, sed non fuit aequum» (Azo, In sum Codic. tit. de iurisd.)
[481]. Sarti, P. I, pag. 35.
[482]. Muratori, Antiq. Maed. Aevi, I, pag. 1062.
[483]. Colle, Storia dell'univ. di Padova, II, pag. 85. — In nota è trascritto il bizzarro testamento.
[484]. Savigny, St. del diritto romano nel medio evo, vol. I, cap. XXI.
[485]. Nel 1351 i fiorentini invitarono il Petrarca a onorare di sua presenza lo Studio di recente da loro fondato sottomettendosi, purchè accettasse l'insegnamento, a qualunque condizione egli avesse imposto. Ma il Petrarca rispose alla Repubblica rifiutando l'ufficio. (De Sade, Vita di F. Petrarca. — Tiraboschi, St. della Lett. Ital., tomo V, pag. 64).
Nota del Trascrittore
Ortografia e punteggiatura originali sono state mantenute, correggendo senza annotazione minimi errori tipografici.
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