.XII.
Ci contentiamo, che se alcuno di uoi, a torto fusse querelato, & accusato, che l'querelante giustifichi la causa, e' la sua querela, in tal caso il detto querelante, come calunioso: sia tenuto addebitato[[3]] a' ogni spesa, & interesso, che hauesse fatto, e' patito il querellato inocente, accio', che niuno ardischi, ingiustamente entrare contro di uoi, ne' fra uoi.