§ 12.

— Le prime circoscrizioni ecclesiastiche, le urbane, sostituendosi a quelle pagane, ne avevano calcato le linee. E come queste comprendevano con la città i mille passi, anche la parrocchia cittadina ebbe a conseguire gli stessi confini. Infatti un'antichissima tradizione cattolica, consacrata nei canoni e nei concili, considera il vescovo, oltre che come supremo gerarca nell'ambito della diocesi, anche come titolare della parrocchia della città cui il vescovo è preposto: il pontefice stesso, prima di essere il capo della cristianità, è il parroco di Roma, e come tale, fino al penultimo papa, il primo atto compiuto da lui era la visita alla chiesa di S. Giovanni in Laterano, considerata come la matrice di Roma.

In questo ambito, la Chiesa, come chiesa cittadina, esercitò le sue funzioni religiose e le statuali; ma non riuscì ad equiparare le condizioni della plebe rustica extra muros posita a quelle della plebe cittadina. Due cause egualmente invincibili vi si opposero: da un lato il criterio dell'inamovibilità dal fondo, ormai predominante; dall'altro l'azione del fisco bizantino che subentrò a quello gotico con qualche nuova e maggiore estensione.

Infatti nella costituzione del Codice giustinianeo[203] riportata più su, si mira a proteggere la plebs rustica extra muros posita, sia che risieda in terra pubblica che in privata, dalle angherie del rationalis, mentre quella rustica in genere è tutelata contro le angarie di coloro che «rectoribus provinciarum obsequuntur». E questo e la diversità dell'obsequium, che l'una e l'altra plebe è costretta a fornire, provano come la prima rientrasse nelle grandi linee della plebe rustica piuttosto che di quella urbana: tanto più che la legislazione imperiale mirava a considerarla come assimilabile a quella dei fondi imperiali[204].

Ma se la Chiesa non riuscì a fondere la plebs rustica extra muros posita con la plebs urbana, nemmeno all'impero riuscì ad equipararla a quella colonica. E ciò per varie cause: la mancanza nella nostra Italia del latifondo, nel senso che questa parola ha per l'Africa; il formarsi del colonato dal fissarsi dei patti stabiliti nelle prestazioni coloniche, prima a tempo e poi perpetue; il mantenersi immutato delle circoscrizioni romane, per le quali le terre ove questi abitavano furono sempre distinte dal contado e sottratte all'arbitrio modificatore di un singolo; l'azione coordinante della chiesa per la quale tutti i membri di una determinata circoscrizione sono parificati nel diritto di eleggere il proprio antistite; la breve durata della legislazione bizantina. Tutte queste cause impedirono che la legislazione imperiale avesse il suo effetto e favorirono il mantenersi di questa classe singolare fra la popolazione cittadina e quella propriamente rurale.

Così al quadro delle classi sociali si deve aggiungere una nuova gradazione fin qui ignorata; così al confronto del Beaudoin fra i doveri dei cittadini verso la città e i doveri dei coloni verso il fundus, bisogna immettere un terzo elemento medio — la plebs rustica extra muros posita — alla quale realmente si possono contrapporre gli altri due, perchè quest'ultimo ha diritti ed oneri, che corrispondono alla condizione giuridica degli altri.