§ 8.

— Per studiare l'origine e la costituzione della pieve si è dovuto prima ricercare la natura e la consistenza dell'antica circoscrizione civile su cui essa s'insediò e a tale scopo è stata dedicata la prima parte del capitolo precedente: ora essa — ed appunto per ciò si è tenuta un po' più diffusa di quanto a prima vista poteva apparire strettamente necessario — ci mette in grado d'indagare anche la manifestazione più saliente della sua struttura civile ed economica.

Quantunque lo Stato e la Chiesa lo avessero proibito ripetute volte[608], l'abitudine di tener mercato nei giorni festivi si mantenne così tenace[609] che lo stesso Carlo Magno fu costretto a permettere espressamente ed esplicitamente che UBI ANTIQUITUS FUIT si continuasse a tener la riunione del mercato in die dominico.

Poichè gli uffici divini si celebravano ordinariamente di domenica, e pure di domenica ordinariamente si teneva mercato, è chiaro che lo scambio dei prodotti avveniva di regola nell'occasione della festa religiosa che radunava molta gente nel capoluogo; e siccome ogni parrocchiano era obbligato ad adempiere i suoi doveri presso la propria pieve e soltanto presso di essa e le singole pievi erano normalmente molto distanti fra loro[610], era difficile e perciò improbabile il potersi recare nello stesso giorno ad una pieve per gli ufficî divini e ad un'altra per il mercato e quindi ne conseguiva che il mercato era normalmente composto dei soli parrocchiani di ciascuna pieve[611]. La pieve della città era costituita da urbs e dal suburbium: dunque al suo mercato abituale partecipavano solo gli urbani ed i suburbani.

«Per forum, in circuitu ecclesiae — narra Landolfo Seniore in un passo della sua storia[612]erant tunc causa negotiandi tam civiles viri quam suburbani pariter congregati.

E alla stessa conclusione si giunge anche seguendo un altro filo conduttore, il quale permette anche di conoscere pure la natura di questo speciale mercato.

Il Capitolare di Carlo Magno «De truste facienda si esprime così: nemo presumat, ad nos venienti mansionem vetare et quae ei necessaria sunt sicut vicino suo vendat»[613].

Questa disposizione ha un carattere di privilegio che appare evidente appena la si metta in relazione con l'altro Capitolare, pure di Carlo Magno, che concerne gli iterantes[614]. Quest'ultimo si occupa degli iterantes, dei viaggiatori in genere, sia che si rechino dal re che altrove: — «De iterantibus, qui ad palatium aut alicubi pergunt» — per scopi e ragioni di loro privata e particolare spettanza e proibisce che sieno comunque assaliti e che sia ad essi negata l'erba indispensabile per i loro animali. Invece nel primo Capitolare si parla di quella classe speciale di viaggiatori, che si recano dal re non per ragioni a vantaggio proprio, ma per servizio pubblico. Infatti si conoscono due specie di trustis: una è la comitiva eletta dal re, la guardia più fida e più cara; l'altra è una specie di squadra incaricata di perseguitare i delinquenti e organizzata sino dal tempo dei Merovingi, dalle cui leggi è passata in quelle carolingie e con esse, anche in Italia[615].

In ambedue i casi si tratta di un servizio speciale, per il quale il re concede delle facilitazioni di alloggio e di vitto che nega a tutti gli altri.

Ora se il re vuole che ad essi le cose necessarie sieno vendute come il vicino le vende al vicino, è chiaro che tra i vicini tali scambi avvenivano in un modo diverso che fra vicini ed estranei e che questo modo offriva speciali vantaggi e, infine, che questa diversità aveva natura e consistenza giuridica. Infatti il re, col solo fatto di determinare così specificatamente e con un Capitolare le persone alle quali era concesso di godere alcuni vantaggi del rapporto di vicinatico senza esserne compartecipi, viene a riconoscere anche per questo lato del mercato, l'esistenza del gruppo vicinale e dei rapporti giuridici che vi si imperniano; così come la riconosce quando, invece di una limitazione parziale e temporanea come questa, glie ne impone una maggiore e più duratura obbligandolo ad accogliere entro di sè un estraneo, già da esso rifiutato[616]. Anche in questo caso dal fatto che solo al re con uno speciale preceptum è possibile e lecito vincere la resistenza del gruppo vicinale, sgorga limpida la conseguenza che in tutti gli altri casi questa resistenza è incoercibile: è cioè, lecita, riconosciuta e protetta. Vicinus nei Capitolari come negli editti[617] e nelle leggi[618] e nei documenti[619] ha un senso tecnico ben definito: indica chi fa parte di una determinata unità, di un determinato comune, per usare il termine che comparisce in Francia sin dal secolo ottavo[620] e di cui si hanno tracce nella nostra Italia fino dai tempi di Carlo Magno[621]. Il comune cittadino — lo si è visto — comprende con la città anche il suburbio ed il rapporto vicinatico, quindi, unisce anche rispetto al mercato, urbani e suburbani e non altri[622].

Il cap. 11 fa obbligo al vicino di vendere a colui che viaggia in servizio e per conto del re, come vende al suo vicino — sicut vicino suo vendat —: lo scambio, dunque, avveniva direttamente fra vicino e vicino senza intromissione di alcun intermediario che comprasse per rivendere e non per consumare. D'altra parte i Capitolari parlano[623] di telonea solo a proposito di negotiatores, delle persone, cioè, come a maggior chiarimento si soggiunge, che a scopo di commercio — causa negotiandi — si recano a piccole tappe — de una domo ad aliam — di luogo in luogo con la loro substantiam che volta volta si rinnova nel contenuto mentre rimane immutata nella destinazione di esser comprata per esser rivenduta. I vicini che non si muovono dal loro comune ed acquistano e vendono per i bisogni immediati del proprio consumo, non hanno alcun carattere di commercianti di professione e, quindi, sono immuni dai telonea. E, per conseguenza, sono immuni da quei tributi che fino dal tempo romano colpivano i generi di commercio[624], anche i generi che essi si scambiano e che si possono conoscere grazie al cap. 11, il quale parla di necessaria: dei commestibili di prima necessità.

Le cose più minute ed i generi di prima necessità che formavano questo mercato, erano prodotte, nella loro quasi completa totalità, nelle terre urbane e suburbane e tutti coloro che vivevano su queste terre, essendo obbligati a convenire alla pieve cittadina per i doveri cultuali, trovavano in quest'occasione un incentivo e una spinta a portare i propri prodotti, che nel concorso di numerose persone avevano maggior facilità di esito; mentre, per un altro verso, essendo molti i venditori e potendosi trattenere a lungo in città per essere giorno festivo, si rendeva inutile e non gradita l'opera di intermediari.

Questo mercato minuto e piccolo, in quanto soddisfaceva bisogni sentiti in ogni tempo da qualsiasi centro abitato, durava ininterrottamente da secoli e secoli e le fonti continuano a chiamarlo forum come al tempo romano[625]; e come al tempo romano si era differenziato dalle nundinae[626], così nel medioevo si distingue dalle fiere e dai mercati tenuti ad intervalli maggiori[627] e con regime giuridico speciale[628] e si tiene tutte le domeniche per provvedere le cose e le cibarie indispensabili all'alimentazione degli abitanti di un angusto territorio; mentre nelle più note feste della Chiesa e nelle ricorrenze dei santi più venerati dei singoli luoghi[629] se ne tengono altri, nei quali, per mezzo di mercanti venuti di fuori affluiscono generi di ogni natura, di cui la città sente il bisogno o il desiderio. Ed in questi, che si tenevano a distanza di tempo non breve l'uno dall'altro, si rendeva necessario il commercio in terza mano, perchè solo dei mercanti di professione potevano portare merci e derrate da luoghi lontani e partecipare ai varî mercati. Ed è proprio ed esclusivamente il commercio in terza mano che è soggetto ai gravami riconnessi al diritto di regalia, per poter riscuotere i quali si voleva che tali mercati si tenessero sempre nello stesso luogo[630].

Un bel documento fornisce a questo proposito elementi preziosi. È un atto nel quale è raccolta la decisione di alcuni viri antiqui noscentes usum curadiae, eletti dal vescovo di Asti sul finire del secolo decimosecondo, a ripristinare gli antichi usi del mercato astese, turbati da alcune innovazioni fiscali che avevano dato luogo ad una perniciosa guerra di tariffe con i marchesi di Ponzono[631]. Il documento è assai tardo rispetto all'epoca langobardo-franca; ma la concessione del mercato al vescovo di Asti risale ai primissimi albori del secolo decimo, nè si fa accenno a modificazioni anteriori a quelle che gli «antiqui viri» sono chiamati ad eliminare e si può credere che la disposizione concernente la cibaria risalga ad epoca molto remota, perchè i Capitolari non accennano minimamente ad alcuna imposizione su di esse nè si conosce alcun provvedimento dei re d'Italia a questo proposito.

Il documento, dopo aver riportato l'elenco della gabella di tutte le voci, dice che de agmis et haedis nihil sicut et de fructibus et de ovis et de his omnibus quae brachio portantur. Idem de pullis et de piscibus recentibus.

Questo mercato, dunque, resulta costituito esclusivamente dal traffico dei commestibili di minor portata: agnelli, pecore, ortaggi, frutta, pollame etc. e sussiste accanto e di fronte ad un altro mercato che si distingue così da questo più minuto commercio, come dal grande traffico che metteva capo alle fiere[632]. Un diploma carolingio è esplicito: esso concede il forum ed il mercatum che si tenevano nel giorno di S. Zeno nella città di Verona[633].

È evidente che il forum non era la stessa cosa del mercatum.

Il mercato nel quale le merci sottostanno a norme e a gravami speciali si raduna ad intervalli sempre più brevi con l'aumentare dell'importanza e della vita della città e verso la fine dell'epoca franca, là dove la città è stata in grado di sostenere e di mantenere o, ciò che è lo stesso, di aver bisogno di uno scambio così frequente; diviene anch'esso ebdomadario[634]; e si sovrappone a quello minuto vicinale, del quale, però, anche dopo vari secoli si possono qua e là trovare delle tracce[635]. Ma questo mercato a cui convengono i mercanti delle regioni vicine e delle regioni lontane per portarvi prodotti altrove comprati e comprarvi prodotti altrove vendibili, non avrebbe potuto sorgere se non fosse stato congruamente preceduto da un altro sistema di scambio capace di fornire alla città le cose più necessarie con un flusso periodico, normale, frequente e continuo: i due requisiti che nei diplomi che fanno concessione di mercati compariscono più tardi di tutti gli altri. Ed è proprio su questo sistema di ristretto scambio vicinale dei prodotti di prima necessità, che deve fermare l'attenzione a preferenza ed in modo speciale chi voglia conoscere della costituzione e del diritto delle nostre città nell'alto medio-evo, cioè nell'epoca anteriore a quella nella quale il commercio formò la parte prevalente della loro energia.

Il noto tipo del mercante franco-germanico che sotto una speciale protezione del re, gira di regione in regione e risale e discende il corso dei fiumi[636], ha presso di noi dei precursori e dei contemporanei nei negotiatores de Langobardia che fino dal 629, e probabilmente anche prima, si recano alla fiera di Parigi, aperta loro dal re Dagoberto in quest'anno[637]: e nei mercanti che percorrono il corso del Po e ne rendono attivi la navigazione ed i porti[638]: ma questi, come quelli, per quanto fattori eminenti dell'energia economica delle nostre città, nulla offrono che in qualche modo ci illumini sulle loro particolarità più intime e più speciali, perchè il commercio ha per funzione e per scopo di mettere a contatto luoghi e persone e prodotti diversi e, quindi, per necessità è tratto ad avere un carattere internazionale, che si accentua sempre più quanto esso maggiormente si estende. Invece quel piccolo, ristretto scambio, limitato entro angusti e ben noti confini, a poche cose ed a poche persone, che si perpetua da secoli quasi nello stesso modo e nelle stesse proporzioni, è proprio il terreno favorevole per eccellenza al conservarsi delle antiche usanze e delle vetuste consuetudini particolari ai singoli luoghi.

A Milano il forum si trovava davanti ed intorno alla cattedrale[639], ma tale ubicazione si può considerare come un'eccezione[640]. Nelle nostre città, generalmente regolari[641], il forum era costituito dalla piazza formata dall'incontro del cardo maximus col decumanus, che erano le due vie principali, intersecantesi perpendicolarmente: era il punto centrale della città, l'antico templum[642]. Per il modo con cui sorse e si sviluppò il cristianesimo, per le difficoltà incontrate prima di poter essere tollerato e riconosciuto come culto ufficiale e per l'ostacolo, quasi per ogni dove insormontabile, rappresentato dalla preesistenza di edifici e fabbriche intorno al foro; quasi mai la Chiesa cattolica potè costruire la sede vescovile sul foro, che rimase invece il luogo consueto del mercato. Così a Vercelli[643], a Cremona[644], a Brescia[645], a Lucca[646], a Piacenza[647], a Bergamo[648], a Parma[649], a Pavia[650], a Pisa[651], a Ferrara[652], a Verona[653], a Firenze[654], a Arezzo[655], etc.[656].

Il mercato settimanale anche se non si trovava davanti alla chiesa, aveva sempre luogo, dunque, dentro alla città, dentro alle sue mura; mentre la fiera ed il mercato maggiore, di solito si tenevano fuori. E ciò è da rilevare perchè può fornire un buon punto di partenza per giungere a formulare un criterio di differenziazione della costituzione delle città italiane da quelle franco-belgo-germaniche.

La città italiana mantiene sempre una posizione elevata e distinta di fronte al territorio circostante, che le è annesso e soggetto ed è caratterizzata da un complesso di norme di natura giuridica, che rientrano nella più ampia organizzazione dello Stato, ma, come abbiamo già veduto, sono speciali alla sola città ed al suo suburbio; e costituiscono il nocciolo da cui con evoluzione progressiva, senza alcun distacco da un periodo di tempo all'altro, si è venuto formando e sviluppando quel particolarismo che raggiunge nel medioevo comunale il momento di maggiore sviluppo[657].

Agli elementi che hanno formato il diritto cittadino deve essere, dunque, aggiunto anche il mercato vicinale, in quanto che anch'esso si restrinse alla città ed al suburbio e cooperò validamente al formarsi di consuetudini e di norme giuridiche, distinte e diverse da quelle del territorio rurale[658].

Per determinare con precisione tale azione e per rilevare le differenze e le affinità fra gli usi prodotti dagli scambi vicinali, occorrerebbe entrare in un'indagine comparativa delle varie consuetudini che si trovano sparse negli statuti comunali o raggruppate e raccolte insieme fino dal secolo decimoterzo, la quale esorbiterebbe dal campo di studi prefisso a questo volume nel quale si vuole esaminare solo la funzione economica, in quanto rientra nella costituzione delle nostre città nell'alto medioevo, e si mira ad aprire ed indicare soltanto le linee generali da cui resulta. Ma non si può fare a meno di determinare quale è il colore di fondo del quadro di cui le molteplici consuetudini locali rappresentano le gradazioni, le tonalità e l'ultimo sviluppo.

Anche oggi si conserva fra campagnoli e mercanti di bestiame l'uso di stringersi a vicenda la mano per conchiudere i contratti; cosicchè il momento della perfezione risiede non già nella manifestazione verbale della volontà, ma sibbene nella stretta di mano[659]. Questo accordo di buona fede, essendo senza alcun valore di fronte alla legge, non può essere originato dalla legge stessa; tanto è vero che se ne trova traccia fino al secolo decimoterzo anche nei documenti medioevali[660], che ne specificano la natura giuridica e lo chiamano col nome tecnico di mercato.[661] E si può risalire ben più innanzi se si osserva che la frase comune, che, appunto perchè comune è certamente antica, dell'uso trecentesco «impalmare la fede» corrisponde perfettamente, sia nella forma esterna che nel contenuto giuridico, alla formula «manu fidem facere, fidem facere e manum facere», che si trova nei documenti del più remoto medioevo[662]. E, quindi, finchè non sia dimostrato che fra l'una e l'altra si è avuta una soluzione di continuità, durante la quale è stato in vigore un sistema diverso, si deve ritenere che il modo di dire volgare sia divenuto comune in quanto continuava un uso antichissimo dovunque diffuso. E se questo è, siccome tale formula è sicuramente romana[663] ed è dalle fonti romane che è passata nei documenti medioevali[664], si può constatare che questo sistema si trova in perfetto accordo con il rigido formalismo dell'antico diritto romano, il quale non dette mai all'istrumento scritto altro valore che probatorio[665]; e si può concludere che anche questo formalismo resiste alla pressione dell'ultimo diritto romano, insieme ed al pari di tutti quegli istituti del diritto teodosiano che si mantennero in Italia malgrado e dopo la legislazione giustinianea; e che potè trovare favorevoli condizioni di ambiente nel formalismo dei diritti germanici e, specialmente del diritto salico, ma che preesistette ad essi e, quindi, non potè esserne originato.

Il che, in conclusione, significa che anche in questo campo si trovano elementi che vivono in Italia ininterrottamente sino dal tempo di Roma repubblicana.

Il mercato vicinale ha per scopo il sostentamento della città: esso le fornisce i mezzi necessarii alla sua esistenza e che da sè stessa non si può procurare perchè prevalentemente costituita da edifici e da abitazioni; e li fornisce soprattutto alle classi meno elevate della popolazione prive di curtes e di terre da cui poterli ricavare. Esso vive, perciò, della vita della città, si attenua col suo decadere, progredisce e si trasforma col suo progredire. Intimamente legato ad essa, ne è elemento sussidiario importante. Non unico però. Quindi le norme giuridiche originate da questo scambio costituiscono solo una parte del sistema giuridico proprio della città e si aggiungono a quelle che già si sono rilevate: ma non completano il quadro; e, per di più, per determinare l'importanza e la quantità di questa parte occorre prima ricercare o determinare gli altri elementi che hanno formato la costituzione e il diritto delle nostre città.