APPENDICE

DEI PRETI PROVOCATORI DI TURPITUDINI.

Tutti coloro che amano la gloria del Signore e che hanno a cuore l'onore della Chiesa devono essere compresi d'angoscia udendo che v'hanno preti, e, quel che è più, sacerdoti vincolati al servizio dell'altare, che si avvoltolano indegnamente nel fango;—che celebrano altissimi misteri, che tengono nelle loro mani l'Agnello immacolato, mentro sono ebbri d'ardori lascivi e si insozzano di turpissime macchie; che, preposti alla salvezza delle anime, le uccidono invece, convertendo il divino ministero ad essi affidato in istromento di perdizione. Chi è quegli che, vedendo tanto abbominio nei luoghi sacri, non inorridirà, e non tenterà con tutte le sue forze di estirparlo?

Molti Sommi Pontefici ordinarono che i penitenti denunciassero agli Inquisitori o ai Vescovi locali quei confessori che avessero tentato di sedurli a cose disoneste: così Paolo IV, 16 aprile 1561 Pio IV, 6 aprile 1564; Clemente VIII, 3 dicembre 1592; e Paolo V, 1608, pei regni di Spagna, Portogallo, ecc., ecc.

Gregorio XV, colla sua Costituzione del giorno 30 agosto 1622, ampiò queste disposizioni e le estese a tutti quanti i fedeli in Cristo; egli ordinò doversi denunciare quei sacerdoti che, sia al confessionale, sia in altro luogo destinato per ascoltare i penitenti, attendendo alla confessione, o fingendo di attendere ad essa, eccitassero a cose turpi, tenessero discorsi lascivi; ecc., ecc. Ed ordinò eziandio che i confessori avvertissero i penitenti di questo loro obbligo di denuncia.

Alessandro VII decretò, nel giorno 8 luglio 1630, che il penitente è obbligato a denunciare, anche senza avere premesso un fraterno rimprovero o altra ammonizione, e nel giorno 24 settembre 1655 condannò due proposizioni che contenevano insegnamenti a ciò opposti.

La sacra Congregazione del santo Ufficio rispose nello stesso senso, negli anni 1707 e 1727.

Infine Benedetto XIV nella Costituzione Il Sacramento della penitenza, 1 giugno 1741, statuì;

1. Doversi denunciare, e punire secondo le circostanze, tutti coloro che, nella confessione, o col pretesto della confessione, tenessero discorsi lascivi, o eccitassero a turpitudini con parole, con segni, con movimenti; con contatti, con scritti o con letture.

Doversi avvertire i sacerdoti incaricati di ascoltare le confessioni, ch'essi sono obbligati ad esigere dai loro penitenti la denuncia di coloro che in qualsiasi modo li avessero eccitati a cose turpi.

3. Egli vieta di denunciare, o di procurare di far denunciare da altri, come colpevoli, dei confessori innocenti; e se questa esecranda malvagità avvenisse, decretò che fesse un caso riservato a sè e ai suoi successori, a meno che non vi fosse pericolo imminente di morte.

4. Dichiara che i sacerdoti che si fossero macchiati di cotesto nefando delitto non potrebbero assolvere, nemmeno in tempo di giubileo, i loro complici, eccettuato il caso di morte imminente e di mancanza d'altro sacerdote; e se osassero di farlo, incorrerebbero nella scomunica maggiore, riservata alla Sede Apostolica.

Queste varie Costituzioni pontificie non furono mai pubblicate in Francia; perciò esse strettamente non obbligano, a meno che non ci fossero in contrario speciali statuti diocesani.

Nella nostra diocesi, un sacerdote complice di un peccato contro la castità commesso pubblicamente o di un'unione carnale, o di contatti impudichi, o di baci libidinosi non può mai assolvere da cotesti peccati il suo complice, eccettuato il caso di pericolo di morte imminente, o di non poter moralmente chiamare un altro prete approvato. Quegli che assolvesse contro questo divieto, rimarrebbe immediatamente sospeso e l'assoluzione data sarebbe nulla.

S'egli avesse soltanto internamente peccato, o se il penitente non pvesse acconsentito alle sue libidini, non perderrebbe per ciò il ministero della giurisdizione, ma sarebbe però conveniente ch'egli più non ascoltasse quel penitente, affine di evitare il pericolo. Egli poi non potrebbe assolvere un peccato di lussuria a cui avesse preso parte, prima d'essere sacerdote.

Questo enorme peccato però non è riservato ed è di competenza degli altri confessori approvati ad ascoltare indistintamente le confessioni; per ciò possono essi assolvere tanto il prete complice, quanto il sacrilego, che sieno bene disposti.

Si domanda se sia dovere naturale denunciare il sacerdote corrotto o il corruttore.

R. Bisogna intanto andar molto cauti a prestar fede a quelle donne che inconsideratamente accusano sacerdoti al tribunale della penitenza, imperocchè più volte se ne son viste calunniare atrocemente dei preti innocenti per invidia, per odio, per gelosia, o per altro perverso motivo. Si deve dunque pesare prima con maturo esame le circostanze riguardanti la persona, l'accusa, e il preteso delitto ed occorre vietare che il complice si abbocchi con questo confessore.

Ma se, tutto pesato sulla bilancia del santuario, risulta che il sacerdote è reo, si deve esaminare se si tratta di colpe di antica data, una o più volte commesse e già espiate, ovvero se si tratta d'un abitudine a commettere questo genere di peccato o ad eccitarlo in altri o d'una qualsiasi altra colpa che mostri un uomo di perduti costumi. Nel primo caso, non è obbligatoria la denuncia perchè si suppone, e ragionevolmente si presume, che più non esista il male, nè sia per rinnovarsi; nè v'ha d'altronde ragione sufficiente per ledere la riputazione di un sacerdote.

La difficoltà sta nel sapere se nel secondo caso, esista l'obbligo naturale di fare la denuncia.

PROPOSIZIONE.—Quegli il quale sa che un sacerdote, un prete qualunque, vive in modo vergognoso, o eccita altri a cose turpi è obbligato dalla legge naturale a denunziarlo al vescovo o al vicario generale.

PROVA—Tutti i teologi insegnano trattando della corruzione che un delitto segreto deve essere denunciati al superiore, sia per correggere il colpevole, sia per stornare un male che minaccia il pubblico e i privati: così devono denunciarsi, anche senza previa ammonizione, gli eretici che spargono l'errore, i ladri, i masnadieri, i traditori della patria, gli avvelenatori, i farmacisti che vendono a chiunque sostanze velenose, i falsificatori di monete, i corruttori di giovani e di ragazze, i congiurati a dar morte a qualcuno, ecc., ecc. Ora non c'è dubbio che un prete il quale commette queste enormi ignominie cagiona a sè stesso rovina, alle anime perdizione, e alla religione discredito.

Per queste ragioni, la Chiesa, prima dell'ordinazione, annuncia ai fedeli astanti, a nome del Pontefice, che «se alcuno ha qualche cosa contro gli ordinandi si mostri e—con Dio e per Dio parli con tutta fiducia.» (Pont. Rom.)

E' per ciò che in molte diocesi, il nome dei giovani che devono avere l'ordine sacro si pronuncia pubblicamente durante la solennità della messa, come si fa coi bandi matrimoniali, e ciascuno che conoscesse qualche impedimento all'ordinazione è obbligato a rivelarlo; dunque a più forte ragione, coloro i quali sanno che un sacerdote o un prete qualunque vive in modo vergognoso, o si fa eccitatore di cose turpi, devono parlare. Questa dottrina è espressamente insegnata da S. Tommaso, nella 4 sent. tit. 19, q. 2, art. 3, ove dice: «Se poi questo peccato tocca altri, deve essere denunziato al prelato, affinchè esso metta in guardia il suo gregge.»

Pontas, al vocabolo denunciare, caso 5, insegna la stessa cosa, benchè al vocabolo confessore caso 7, non risolva con eguale precisione un caso simile.

Si può obbiettare: 1. Che i superiori ecclesiastici, ordinariamente, non possono togliere il sacro ministero a un sacerdote così denunciato; 2. Che una tale denuncia rende odiosa la confessione; 3. Ch'essa espone i complici al pericolo dell'infamia e del vituperio; 4. Che tanto ripugna questa rivelazione ai complici, ch'essi spesso preferiscono di non accostarsi ai sacramenti della Chiesa. Perciò, tale denuncia non può essere prescritta che con molta prudenza.

R. alla 1. obbiezione. Nego la conseguenza Benchè un sacerdote così denunciato non posssa essere subitamente rimosso dal ministero sacro, per le mormorazioni, gli scandali ed altri mali che ne verrebbero, non è, per questo, inutile una tale denuncia. Avvertiti i superiori, lo sorvegliano, o lo fanno sorvegliare; lo interpellano, lo ammoniscono, lo esortano e gli ingiungono di fuggire ogni occasione di peccato e di allontanare l'oggetto dello scandalo: lo traslocano, e non gli conferiscono l'avanzamento che potrebbegli essere destinato. Se poi egli perdura nella sua depravazione, raccolgono nuove informazioni, e finalmente lo cacciano ignominiosamente dal santuario come se fosse una peste.

Alla 2. obbiezione. Nego la premessa: infatti, chiunque attentamente riflette a ciò che si deve pensare, davanti a Dio, d'un sacerdote corrotto e corruttore, tosto giudicherà essere egli un demone piuttosto che un ministro di Cristo e ch'egli vive più per perdere che per salvare le anime; e facilmente comprenderà che è obbligo naturale il denunciarlo, come si denuncerebbero i ladri e i masnadieri, a benefizio del prossimo. L'obbligo di denunciare i ladri e i masnadieri non rende certamente odiosa la confessione; egualmente non può essere resa odiosa dalla denuncia contro pravi sacerdoti.

Alla 3. obbiezione. Nego la premessa. La confessione può esser fatta tanto cautamente da non mettere in pubblico il complice. Ordinariamente si fa così:—Se il penitente può scrivere deve mettere il puro nome del denunziato su una scheda; indi consegni la scheda ben chiusa al confessore, il confessore la trasmette al vescovo o al vicario generale con una lettera nella quale espone il fatto, dichiara quale sia il suo parere circa la sincerità del denunciatore, badando però di non manifestare il nome del denunciatore al superiore. Egli stesso poi non deve preoccuparsi di sapere il nome del sacerdote corrotto

Se la persona non sa scrivere, la si deve esortare affinchè,—munita d'una lettera del confessore, attestante la di lui sincerità,—si rechi presso il superiore e ad esso sveli la verità, senza farsi conoscere, se così desidera.

Se questa persona stima molto imbarazzante questo modo di denunciare, può allora designare al confessore il sacerdote impudico, dandogli licenza di denunciarlo.

Vi ha un altro modo di denunciare il reo al superiore; il complice che non sa scrivere, può, con un pretesto qualunque, rivolgersi a persona che sa scrivere, affinchè, gli metta in iscritto il nome del tale sacerdote, dicendo per esempio, che qualcuno glielo richiese. Chiuso e sigillato lo scritto lo rimetterà al confessore.

Il colpevole, redarguito dal superiore, rimprovererà fortemente al complice o alla complice di averlo denunciato!. ma ciò non e un gran male. Non è forse male peggiore il tollerare un prete corrotto?

Alla 4. obbiezione. Nego la premessa, imperocchè molti colle ragioni, colle preghiere, colle esortazioni, col mostrar loro l'interesse e la salvezza della religione delle anime, si lasciano indurre a rivelare le turpitudini dei sacerdoti. D'altronde, se l'obbiezione reggesse, bisognerebbe dire che erano ben sciocchi i Pontefici che ordinavano tali denuncie.

Il confessore, che adempie rettamente il suo incarico deve in questi casi deplorabili, procurare con prudente modo che la denuncia avvenga, o sospendendo o negando l'assoluzione. Se poi accade che un penitente non si possa persuadere con ragione alcuna ch'eglì è obbligato a rivelare, noi pensiamo doversi esso finalmente assolvere, quando però giudichiamo prudentemente ch'egli è in buona fede: non assolvendo in questo caso il penitente si priverebbe esso dei sacramenti, e non si otterrebbe la denuncia del perverso corruttore. Meglio è dunque che il confessore, pur sollecitando il penitente a far la denuncia non gli dica però, ch'esso vi è obbligato sotto pena di peccato mortale.

Lo stesso obbligo di far conoscere un sacerdote corrotto l'hanno le mogli e le ragazze ch'egli eccitò a cose vergognose, e tutti coloro che ebbero notizia di coteste infamie per altro mezzo che non sia stato quello della confessione.

Similmente, per le stesse ragioni, devesi denunciare quel sacerdote, o quel prete qualunque, il quale, per delitti ignoti ai superiori, abbia recato o fosse per recare grave nocumento alla religione o alla salute delle anime.