DOCUMENTI CITATI NELL’OPERA
N.o I.
TRATTATO DI PACE
SEGNATO A LUNEVILLE
Milano, li 3 Pratile, anno 9 della Repubblica Francese.
PETIET Consigliere di Stato, Ministro Straordinario del Governo Francese nella Cisalpina.
AL COMITATO DI GOVERNO
DELLA REPUBBLICA CISALPINA.
Dirigo al Comitato, giusta l’autorizzazione che ne ho ricevuta dal Governo Francese, una copia autentica del Trattato di Pace conchiuso in Luneville il dì venti Piovoso anno 9 tra l’Imperatore e la Repubblica Francese, e le ratifiche del quale sono state ricambiate.
Vi prego d’avere la compiacenza di rendere pubblico questo Trattato in tutti i dipartimenti, acciocchè il Popolo Cisalpino non abbia più ver un dubbio sulla sua Indipendenza, e sulla sua Sovranità.
Salute e considerazione
Segnat. PETIET.
Per copia conforme
Il Segretario Generale
Clavena.
BONAPARTE, primo console, in nome del popolo francese; I Consoli della Repubblica avendo veduto ed esaminato il Trattato conchiuso, stabilito e firmato a Luneville il giorno venti Piovoso anno nono della Repubblica Francese (nove febbrajo mille ottocento uno) dal Cittadino Giuseppe Bonaparte, Consigliere di Stato, in forza di pieni poteri, che gli erano stati conferiti per tale effetto, col Sig. Luigi, Conte del S. R. I., di Cobenzl, Ministro Plenipotenziario di S. M. l’Imperatore, Re d’Ungheria e di Boemia, egualmente munito di pieni poteri; del qual Trattato segue il tenore:
Milano, 3 Pratile Anno 9 Repubblicano.
IL COMITATO DI GOVERNO AL POPOLO CISALPINO
PROCLAMA
Sospirato dall’universale impazienza, rivocato in dubbio da pochi affatto nuovi ne’ politici arcani, o increduli per malizia, ecco finalmente in solenne forma comunicato dal Governo Francese il TRATTATO DI PACE conchiuso in Luneville, ratificato dalle due Potenze Contraenti. Questo Palladio della Indipendenza, della Sovranità, de’ destini futuri del Popolo Cisalpino, è stato rimesso al Comitato di Governo dal Cittadino Petiet, consigliere di Stato, Ministro Straordinario del Governo Francese, in conseguenza dell’autorizzazione, che ne ha ricevuta, e accompagnato con Lettera di questo giorno, che vien pubblicata colle stampe nelle due Lingue in fronte al Trattato.
Si levi il Popolo Cisalpino ad accogliere fra gli evviva festosi questo Monumento della lealtà della GRANDE NAZIONE. Il Governo non frappone ritardo ad ordinare, che sia proclamato ne’ luoghi più popolosi, e frequentati di tutti i Dipartimenti della Repubblica. A tutti i Cittadini debbe esser noto, tutti debbono conoscere, tutti custodire nella memoria un Trattato, che rinnovando la troppo disputata, ed ora più che mai inconcussa Convenzione di Campo-Formio, ripone la Repubblica Cisalpina nel novero delle Potenze d’Europa. Per esso la Repubblica rispettata al di fuori, potrà nell’interno fiorire ben ordinata e felice. Per esso saprà in breve adottare una Costituzione conforme alle sue relazioni politiche, alle sue fisiche circostanze, al carattere morale de’ suoi Cittadini, e sopra queste, come su Pietra fondamentale, elevare l’Edifizio di sagge Leggi, che le sue forze sviluppino, che rinvigoriscano i legami della concordia civile e de’ rapporti sociali, che migliorino i costumi, e così provvedano alla sicurezza, alla prosperità, alla gloria Nazionale.
Il Comitato di Governo
SOMMARIVA.—VISCONTI.—RUGA.
Clavena Segretario Generale.
TRATTATO DI PACE
TRA L’IMPERATORE, RE D’UNGHERIA E DI BOEMIA
E LA REPUBBLICA FRANCESE
Conchiuso in Luneville il dì venti Piovoso anno nono (nove febbraio mille ottocento uno) e le ratifiche del quale sono state ricambiate a Parigi il venticinque Ventoso anno nono.
Sua Maestà l’imperatore Re d’Ungheria e di Boemia, ed il primo Console della Repubblica Francese in nome del Popolo francese, avendo egualmente a cuore di far cessare le disgrazie della guerra, hanno risoluto di procedere alla conclusione d’un trattato definitivo di pace ed amicizia.
La detta S. M. I. e R. non desiderando meno vivamente di far partecipe l’Impero Germanico dei beneficj della pace, e non lasciando le presenti congiunture il tempo necessario affine che l’Impero sia consultato, e possa intervenire co’ suoi Deputati nella negoziazione; la detta M. S. avendo altronde riguardo a quanto si è consentito dalla Deputazione dell’Impero nel precedente Congresso di Rastadt, secondo l’esempio di quanto ha avuto luogo in simili circostanze, ha risolto di stipulare esso in nome del Corpo Germanico.
In conseguenza di che, le Parti contraenti hanno nominato per li Plenipotenziarj i seguenti, cioè:
S. M. I. R., il Sig. Luigi di Cobenzl, conte del S. R. I., cavaliere del Toson d’Oro, Gran Croce dell’Ordine Reale di S. Stefano, e dell’Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, Ciambellano, Consigliere intimo attuale della detta M. S. I. R., suo Ministro di conferenze, e Vice-cancelliere di Corte e di Stato;
E il primo Console della Repubblica Francese a nome del Popolo Francese il Cittadino Giuseppe Bonaparte, Consigliere di Stato. I quali dopo aver cangiati i loro pienipoteri hanno decretato i seguenti articoli:
Art. 1. Vi sarà in avvenire, e per sempre pace, amicizia e buona intelligenza fra S. M. l’Imperatore e re di Ungheria e di Boemia, stipulante tanto in suo nome, quanto a nome dell’Impero Germanico e la Repubblica Francese, obbligandosi la detta M. S. a far dare dal detto Impero la sua ratifica in buona e dovuta forma al presente trattato. Sarà usata la più grande attenzione dall’una parte e dall’altra al mantenimento d’una perfetta armonia, per prevenire ogni sorta di ostilità per terra e per mare, sotto qualunque causa e qualunque pretesto che ciò possa essere, attaccandosi con premura a mantenere l’unione felicemente ristabilita. Non sarà dato alcun soccorso e protezione sia direttamente, sia indirettamente a quelli che volessero portar pregiudizio all’una o all’altra delle parti contraenti.
Art. 2. La cessione delle inaddietro Provincie Belgiche alla Repubblica Francese, stipulata nell’articolo 3 del trattato di Campo Formio, è qui rinnovata nella maniera la più formale, in modo che S. M. I. e Re per sè e per i suoi successori, tanto in suo nome, quanto in nome dell’Impero Germanico, rinuncia a tutti i suoi diritti e titoli alle dette Provincie, le quali saranno possedute in perpetuo, in tutta sovranità, e proprietà dalla Repubblica Francese con tutti i beni territoriali che ne dipendono.
Sono egualmente cedute alla Repubblica Francese da S. M. I. e R. e col consenso formale dell’Impero: 1.o il contado di Falckenstein colle sue dipendenze; 2.o il Fricktal, e tutto ciò che appartiene alla casa d’Austria sulla riva sinistra del Reno, fra Zurzach e Basilea; riservandosi la Repubblica Francese a cedere quest’ultimo paese alla Repubblica Elvetica.
Art. 3. Egualmente in rinnovamento e conferma dell’articolo sesto del trattato di Campo-Formio, S. M. l’Imperatore e Re possederà in tutta sovranità e proprietà i paesi qui sotto segnati, cioè: l’Istria, la Dalmazia e le Isole in addietro Venete dell’Adriatico e dipendenze, le bocche del Cattaro, la Città di Venezia, le Lagune, e i paesi compresi fra gli Stati ereditarj di S. M. l’Imperatore e Re, il Mare Adriatico, e l’Adige dalla sua uscita dal Tirolo fino alla sua imboccatura nel detto mare, servendo di linea di confine il Thalweg dell’Adige; e siccome con questa linea le Città di Verona e di Porto-Legnago si troveranno divise, saranno stabiliti nel mezzo dei ponti delle dette Città dei ponti levatoj che marcheranno la separazione.
Art. 4. L’articolo 18 del trattato di Campo-Formio è egualmente rinnovato, in quanto che S. M. l’Imperatore e Re si obbliga a cedere al Duca di Modena in indennizzazione dei paesi che questo principe, e i suoi eredi avevano in Italia, il Brisgaw, che egli possederà colle stesse condizioni, con cui possedeva il Modenese.
Art. 5. Si è inoltre convenuto che S. A. R. il Gran Duca di Toscana rinuncia per sè e suoi successori, e aventi causa al Gran Ducato di Toscana, ed alla parte dell’Isola d’Elba che ne dipende, come pure a tutti i diritti e titoli risultanti dai detti Stati, i quali saranno posseduti in avvenire in piena sovranità e proprietà da S. A. l’Infante duca di Parma. Il Gran Duca otterrà in Alemagna una indennità piena ed intiera de’ suoi Stati d’Italia.
Il Gran Duca disporrà a suo piacere dei beni e delle proprietà che egli possiede particolarmente in Toscana, provenienti sia da acquisto personale, sia per eredità da acquisti personali del fu S. M. l’Imperatore Leopoldo II, suo padre, o del fu S.M. l’Imperatore Francesco I suo avo. Si è altresì convenuto che i crediti, stabilimenti ed altre proprietà del Gran Ducato, come pure i debiti debitamente ipotecati su questo paese, passeranno al nuovo Gran Duca.
Art. 6. S. M. l’Imperatore e Re tanto in suo nome come in quello dell’Impero Germanico consente che la Repubblica Francese posseda d’ora in avanti in tutta sovranità e proprietà i paesi e dominj situati sulla riva sinistra del Reno, e che facevano parte dell’Impero Germanico; di modo che in conformità di quanto si era espressamente convenuto al congresso di Rastad dalla Deputazione dell’Impero, e si era approvalo dall’Imperadore, il Thalweg del Reno sarà d’ora in avanti il confine tra la Repubblica Francese e l’Impero Germanico, cioè dal distretto in cui il Reno lascia il Territorio Elvetico, fino a quello in cui egli entra nel Territorio Batavo.
In conseguenza di che la Repubblica Francese rinuncia formalmente ad ogni possesso qualunque sulla riva dritta del Reno, ed acconsente a restituire a chi appartiene le piazze di Dusseldorf, Ehrenbreitstein, Philisburg, il forte di Cassel, e altre fortificazioni in faccia a Magonza sulla riva dritta, il forte di Khel, Brisacco Vecchio, sotto l’espressa condizione, che queste piazze e questi forti continueranno a restare nello stato in cui si troveranno al tempo dell’evacuazione.
Art. 7. E siccome in conseguenza della cessione che fa l’Imperatore alla Repubblica Francese molti Principi e Stati dell’Impero si trovano privi in tutto o in parte de’ loro possessi, mentre deve l’Impero Germanico collettivamente sopportare le perdite risultanti dalle stipulazioni del presente trattato; si è convenuto fra S. M. l’Imperatore e Re tanto in suo nome, come a nome dell’Impero Germanico e la Repubblica Francese, che in conformità dei principj formalmente stabiliti al congresso di Rastad, l’Impero sarà tenuto a dare ai Principi ereditarj, che si troveranno privati di possesso sulla riva sinistra del Reno, una indennizzazione, che sarà presa nel seno del detto Impero secondo gli accomodamenti, che saranno ulteriormente determinati su queste basi.
Art. 8. In tutti i paesi ceduti, acquistati o cambiati nel presente trattato, si è convenuto, come si era fatto cogli articoli quarto e decimo del trattato di Campo-Formio, che quelli ai quali essi apparterranno, si caricheranno dei debiti ipotecati sul suolo dei detti paesi: ma attese le difficoltà che sono insorte a questo riguardo sopra l’interpretazione dei detti articoli del trattato di Campo-Formio, si è espressamente dichiarato, che la Repubblica Francese non prende a suo carico che i debiti risultanti da imprestito formalmente acconsentito dagli Stati dei detti paesi, o dalle spese fatte per l’amministrazione effettiva dei detti paesi.
Art. 9. Subito dopo il cambio delle ratifiche del presente trattato, sarà accordata in tutti i paesi ceduti, acquistati o cambiati col detto trattato, a tutti gli abitanti o proprietarj qualunque la liberazione dei sequestri posti sui loro beni, effetti, ed entrate a motivo della guerra che ha avuto luogo. Le parti contraenti si obbligano a compire quanto essi possono aver di debito per fondi loro prestati dai detti particolari o dagli stabilimenti pubblici dei detti paesi, ed a pagare o rimborsare ogni rendita stabilita a loro profitto sopra ciascuna di esse. In conseguenza di che si è espressamente riconosciuto che i proprietarj delle azioni del banco di Vienna divenuti francesi continueranno a godere del benefizio delle loro azioni, e avranno gl’interessi scaduti o da scadere, non ostante ogni sequestro ed ogni deroga, che saranno riguardati come non accaduti, specialmente la deroga risultante da ciò che i proprietarj divenuti francesi non hanno potuto fornire li 30 e li 100 per 100 domandati agli azionisti del banco di Vienna da S. M. l’Imperatore e Re.
Art. 10. Le parti contraenti faranno egualmente levare tutt’i sequestri che fossero stati messi a motivo di guerra sui beni, diritti ed entrate di S. M. l’Imperatore o dell’Impero nel territorio della Repubblica Francese, e dei cittadini francesi negli Stati della detta M. S. o dell’Impero.
Art. 11. Il presente trattato di pace, e specialmente gli articoli 8, 9, 10 e 15 seguente, è dichiarato comune alle repubbliche Batava, Elvetica, Cisalpina e Ligure.
Le parti contraenti garantiscono vicendevolmente l’indipendenza delle dette Repubbliche, e la facoltà ai popoli che le abitano di adottare quella forma di governo che i detti popoli giudicheranno convenevole.
Art. 12. S. M. I. E R. RINUNCIA PER SÈ, E PER I SUOI SUCCESSORI IN FAVORE DELLA REPUBBLICA CISALPINA A TUTTI I DIRITTI E TITOLI PROVENIENTI DA QUESTI DIRITTI, CHE S. M. POTREBBE PRETENDERE SUI PAESI CHE POSSEDEVA AVANTI LA GUERRA, E CHE AL PRESENTE GIUSTA L’ARTICOLO VIII DEL TRATTATO DI CAMPO-FORMIO FANNO PARTE DELLA REPUBBLICA CISALPINA, LA QUALE POSSEDERA’ I DETTI PAESI IN TUTTA SOVRANITA’ E PROPRIETA’ CON TUTTI I BENI TERRITORIALI CHE NE DIPENDONO.
Art. 13. S. M. I. e R. tanto in suo nome come a nome dell’Impero Germanico conferma l’adesione già data col trattato di Campo-Formio alla riunione degli inaddietro feudi imperiali alla Repubblica Ligure, e rinuncia a tutti i diritti e titoli provenienti da questi diritti sui detti feudi.
Art. 14. Conformemente all’articolo 11 del trattato di Campo-Formio, la navigazione dell’Adige, il quale serve di confine tra S. M. I. e R. e la Repubblica Cisalpina, sarà libera, senza che l’una parte e l’altra non possano stabilirvi alcun pedaggio, nè tenervi alcun bastimento armato in guerra.
Art. 15. Tutti i prigionieri di guerra fatti dall’una parte e dall’altra, come pure gli ostaggi levati o dati durante la guerra, che non saranno ancora stati restituiti, lo saranno in 40 giorni, cominciando da quello della segnatura del presente trattato.
Art. 16. I beni stabili e personali non alienati di S. A. R. l’Arciduca Carlo, e degli eredi della fu S. A. R. Sig. Arciduchessa Cristina, che sono situati nei paesi ceduti alla Repubblica Francese, saranno loro restituiti a condizione di venderli nello spazio di 3 anni.
Lo stesso sarà dei beni stabili e personali delle LL. AA. RR. l’Arciduca Ferdinando e Madama l’Arciduchessa Beatrice sua sposa nel territorio della Repubblica Cisalpina.
Art. 17. Gli articoli 12, 13, 15, 16, 17 e 23 del trattato di Campo-Formio sono particolarmente richiamati per essere eseguiti secondo la loro forma e tenore come se fossero inseriti parola per parola nel presente trattato.
Art. 18. Le contribuzioni, consegne, forniture e prestazioni qualunque di guerra cesseranno d’aver luogo dal giorno del cambio delle ratifiche date al presente trattato da una parte da S. M. l’Imperatore e dall’Impero Germanico, e dall’altra parte dalla Repubblica Francese.
Art. 19. Il presente trattato sarà ratificato da S. M. l’Imperatore e Re, dall’Impero Germanico e dalla Repubblica Francese nello spazio di 30 giorni o più presto se si può; e si è convenuto che le armate delle due Potenze resteranno nelle posizioni in cui esse si trovano tanto in Germania come in Italia, finattantochè le dette ratifiche dell’Imperatore e Re, dell’Impero, e della Repubblica Francese, siano state simultaneamente cambiate a Luneville tra i rispettivi Plenipotenziarj.
Si è altresì convenuto, che dieci giorni dopo il cambio delle dette ratifiche, le armate di S. M. I. e Re saranno rientrate sui suoi possessi ereditarj, i quali saranno evacuati nel medesimo spazio delle armate francesi, e che 30 giorni dopo il detto cambio, le armate francesi avranno evacuato la totalità del territorio del detto impero.
Fatto e segnato a Luneville li venti Piovoso, anno nono della Repubblica Francese (nove Febbrajo mille ottocento uno.)
Segnato LUIGI CONTE DI COBENZL
GIUSEPPE BONAPARTE.
Approva il Trattato qui sopra, in tutti ed ognuno degli Articoli che vi sono contenuti; dichiara ch’egli è accettato, ratificato e confermato, e promette che lo stesso sarà inviolabilmente osservato.
In fede di che si sono date le presenti segnate, contrassegnate, e sigillate col gran sigillo della Repubblica.
Parigi, li venti Ventoso anno nono della Repubblica (undici marzo mille ottocento uno.)
Segnato BONAPARTE.
Il Ministro delle relazioni estere
Segnat. CH. MAU. TALLEYRAND.
Per il Primo Console
Il Segretario di Stato
Segnat. HUGUES B. MARET.
Sigillato col gran sigillo di cera rossa sopra lacci di seta turchina, intrecciata d’oro e d’argento; il sigillo rinchiuso in una scatola d’argento indorato, nel di sopra della quale è impressa e scolpita la figura emblematica della Repubblica.
Certificato conforme:
Il Ministro Straordinario del Governo Francese
in Milano li 3 Pratile, anno 9.
PETIET.
ARTICOLI
DEL TRATTATO DI CAMPO-FORMIO
CITATI E CONFERMATI
DAL SUDDETTO TRATTATO DI LUNEVILLE.
Nell’articolo 2 del Trattato di Luneville.
3. Sua Maestà l’Imperatore, Re d’Ungheria, e di Boemia rinunzia per sè, e suoi Successori in favore della Repubblica Francese a tutti i suoi diritti e titoli su le già Provincie Belgiche conosciute sotto il nome di Paesi Bassi Austriaci.
La Repubblica Francese possederà questi Paesi a perpetuità in tutta sovranità e proprietà, e con tutti i beni territoriali che ne dipendono.
Nell’articolo 3.
6. La Repubblica Francese acconsente, che Sua Maestà l’Imperatore e Re possegga in tutta sovranità e proprietà i Paesi designati qui appresso, cioè, l’Istria, la Dalmazia, le Isole ex-Venete dell’Adriatico, le Bocche di Cattaro, la Città di Venezia, le Lagune e i Paesi compresi fra gli Stati Ereditarj di S. M. l’Imperatore e Re, il Mare Adriatico, e una linea che partirà dal Tirolo, seguirà il Torrente davanti alla Gardola, attraverserà il lago di Garda sino a Larise; di là una linea militare sino a San Giacomo, offrendo un vantaggio eguale alle due Parti, la quale sarà designata da Ufficiali del Genio nominati da una parte e dall’altra prima del cambio delle ratifiche del presente Trattato. La linea di confine passerà in seguito tra l’Adige a San Giacomo, seguirà la riva sinistra di questo fiume sino all’imboccatura del Canal-bianco, compresavi la parte di Porto Legnago, che trovasi sulla riva destra dell’Adige, col circondario d’un raggio di tre mila tese. La linea si continuerà per la riva sinistra del Canal-bianco, per la riva sinistra del Tartaro, per la riva sinistra del canale detto la Polesella, sino alla sua imboccatura nel Pò, e per la riva sinistra del gran Pò sino al mare.
Nell’articolo 4.
18. Sua Maestà l’Imperatore, re d’Ungheria e di Boemia s’obbliga di cedere al Duca di Modena, per indennità de’ Paesi, che questo Principe e i suoi Eredi aveano in Italia, la Brisgovia, ch’egli possiederà alle medesime condizioni di quelle in virtù delle quali egli possedeva il Modenese.
Nell’articolo 8.
4. Tutti i debiti ipotecati prima della guerra nel suolo de’ Paesi enunciati negli articoli precedenti, e i contratti de’ quali saranno rivestiti delle formalità usitate, saranno a carico della Repubblica Francese. I Plenipotenziarj di S. M. l’Imperatore, Re d’Ungheria e di Boemia, ne rimetteranno la nota il più presto possibile al Plenipotenziario della Repubblica Francese, e prima del cambio delle ratifiche, affinchè al tempo del cambio, i Plenipotenziarj delle due Potenze possano convenire di tutti gli articoli spiegativi, o addizionali al presente articolo, e firmarli.
10. I Paesi ceduti, acquistati, o permutati nel presente Trattato, porteranno a quelli cui resteranno, i debiti ipotecati sul loro suolo.
Nell’articolo 12.
8. Sua Maestà l’Imperatore, Re d’Ungheria e di Boemia, riconosce la REPUBBLICA CISALPINA COME POTENZA INDIPENDENTE.
Questa Repubblica comprende l’ex-Lombardia Austriaca, il Bergamasco, il Bresciano, il Cremasco, la Città e Fortezza di Mantova, il Mantovano, Peschiera, la parte degli Stati ex-Veneti all’Ovest e al Sud della linea indicata nell’articolo 6 per la frontiera degli Stati di S. M. l’Imperatore in Italia: il Modenese, il Principato di Massa e Carrara, e le tre Legazioni di Bologna, Ferrara e Romagna.
Nell’articolo 14.
11. La navigazione della parte de’ fiumi e canali, che servono di confine tra i possessi di S. M. l’Imperatore, Re d’Ungheria e di Boemia, e quelli della Repubblica Cisalpina, sarà libera, senza che nè l’una nè l’altra Potenza possa stabilirvi alcun pedaggio, nè tenervi alcun bastimento armato in guerra; ciò che non esclude le cautele necessarie alla sicurezza della Fortezza di Porto Legnago.
Nell’articolo 17.
12. Tutte le vendite o alienazioni fatte, tutti gli impegni contratti sia dalle Città o dal Governo, o dalle Autorità Civili, ed Amministrative de’ Paesi ex Veneti pel mantenimento delle Armate Tedesche e Francesi, sino alla data della segnatura del presente Trattato, saranno confermati, o riguardati per validi.
13. I titoli demaniali ed archivj de’ diversi paesi ceduti, o permutati col presente Trattato, saranno rimessi nello spazio di tre mesi dalla data del cambio delle ratifiche alle Potenze che ne avranno acquistata la proprietà. I piani e carte delle Fortezze, Città e Paesi, che le Potenze contraenti acquistano col presente Trattato, saranno loro rimesse fedelmente.
15. Sarà conchiuso senza ritardo un Trattato di Commercio stabilito su basi eque, e tali che assicurino a S. M. l’Imperatore, Re d’Ungheria e di Boemia, e alla Repubblica Francese, vantaggi uguali a quelli, di cui godono negli Stati rispettivi le Nazioni più favorite.
Intanto, tutte le comunicazioni e relazioni commerciali saranno ristabilite nello stato in cui erano prima della guerra.
16. Nessun abitante di tutti i Paesi occupati dalle Armate Austriache e Francesi, non potrà essere perseguitato, nè ricercato, sia nella sua Persona, sia nelle sue Proprietà, a motivo delle sue opinioni politiche, o azioni civili, militari e commerciali, durante la guerra, che ha avuto luogo tra le due Potenze.
17. S. M. l’Imperatore, Re d’Ungheria e di Boemia non potrà, secondo i principj di neutralità, ricevere in ciascun de’ suoi Porti, durante il corso della guerra presente, più di sei Bastimenti armati in guerra appartenenti a ciascuna delle Potenze belligeranti.
23. S. M. l’Imperatore, Re d’Ungheria e di Boemia, e la Repubblica Francese conserveranno tra loro lo stesso cerimoniale, quanto al rango e alle altre etichette, quale è stato costantemente osservato prima della guerra.
La detta Maestà Sua e la Repubblica Cisalpina avranno fra loro lo stesso cerimoniale d’etichetta che era in uso fra la detta Maestà Sua e la Repubblica di Venezia.
N.o II
PROCLAMA.
Noi Enrico conte di Bellegarde,
Ciambellano e Consigliere intimo di Stato di Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica, Commendatore dell’Ordine Militare di Maria Teresa, Gran Croce di Leopoldo, Colonnello proprietario di un Reggimento di Cavalleggieri, Maresciallo, Presidente del Consiglio Aulico di Guerra e Comandante in Capo dell’Armata d’Italia.
La Pace segnata a Parigi il 30 maggio p. p. ha fissato su basi solide e sicure la tranquillità ed il destino d’Europa.
La sorte di questi paesi fu del pari determinata.
Popoli della Lombardia, del Mantovano, Bresciano, Bergamasco e Cremasco, un felice destino vi attende; le vostre Provincie sono definitivamente aggregate all’Impero dell’Austria.
Voi resterete tutti uniti ed egualmente protetti sotto lo scettro dell’Augustissimo Imperatore e Re FRANCESCO I, Padre adorato de’ suoi sudditi, Sovrano desideratissimo di quegli Stati che hanno la bella sorte di essergli soggetti.
Dopo di avere colle sue armi gloriose compiuta la più grande impresa, Egli si restituisce fra le benedizioni de’ Popoli alla sua Capitale, dove le prime e particolari sue cure e sollecitudini saranno dirette a dare alle vostre Provincie una forma soddisfacente e costante, ed una organizzazione che verrà ad assicurare la vostra futura felicità.
Ci affrettiamo di rendere noti ai popoli delle dette provincie questi graziosi sentimenti della Maestà Sua, e restiamo persuasi che il vostro spirito esulterà per un’epoca sì fausta e memorabile, e la vostra gratitudine trasmetterà ai più tardi nepoti una indelebile riprova di devozione e di fedeltà.
Milano, il 12 giugno 1814.
BELLEGARDE
N.o III.
AL POPOLO
Molti domandano perchè dobbiamo astenerci dal fumar tabacco e dal giuocare al lotto? È spiegato in due parole. I Tedeschi oltre i tanti milioni che portano via agli aggravj messi per forza sulle campagne, sulle case e sulle mercanzie, ci portano via di più quasi 8 milioni ogni anno, che noi non paghiamo per forza ma volontariamente. Questi 8 milioni sono l’imposta sui nostri vizj e sulla nostra ignoranza. Difatto chi ci obbliga a comperare a sì caro prezzo un po’ di fumo, a pagare il tabacco il quadruplo di quello che vale? Chi ci obbliga a giuocare al lotto? E non capite voi che questo è un giuoco in cui l’impresa è sicura di vincere, una vera ladreria, che se qualcuno volesse metterla su per suo conto anderebbe in prigione come truffatore? E poi sapete quel che possono dire di noi? Possono dire che siamo un popolo di oziosi, che consumiamo ogni anno 7 od 8 milioni in tabacco e dopo ci lamentiamo che manca il pane ed il lavoro; possono dire che siamo un popolo di minchioni, che ogni anno gettiamo in un giuoco d’azzardo 8 o 9 milioni, e che per la gola di guadagnare senza fatica togliamo tutte le settimane il pane di bocca ai nostri figliuoli e torniamo sempre alla stessa trappola. E sono 30 anni che la trappola lavora, e avrà ingojato a quest’ora forse più di 150 milioni. Guarda, o popolo, che bel patrimonio hai gettato via senz’accorgerti per un po’ di fumo, un po’ di puzza ed un po’ di speranza che somiglia all’amo con cui si prendono i pesciolini!
Non è dunque nè per capriccio nè per una prepotenza che chi ha occhi in testa consiglia di non fumare e di non giuocare al lotto, ma è pel nostro meglio. Così si vedrebbe che non siamo minchioni, e che sappiamo calcolare il nostro interesse e andar d’accordo tra di noi alla barba delle spie e dei poliziotti che predicano la discordia e l’ignoranza, e vorrebbero vedere che noi stessi ajutassimo colle nostre mani a cavarci la pelle.
N.o IV.
Eccellenza!
Ogni qualvolta lamentevoli circostanze percuotono la popolazione, crede il Collegio Municipale debito suo farne soggetto di rimostranza all’autorità che ci regge, onde vengavi posto riparo. Nè crederebbe servire al proprio mandato che tiene e dalla cittadinanza e dal sovrano, se mancasse in ciò di quella solerte vigilanza, di quell’affetto al buon ordine, di quel desiderio ridotto in atto, che tutto collima alla tranquillità, alla pace. Egli è perciò che la rispettosa Congregazione Municipale non dubita far presente all’E. V. quale funesto effetto generi negli animi dei cittadini tutti il nessun rispetto che vien adoperato verso la personale sicurezza col sistema ormai adottato delle improvvise deportazioni. Poichè qual legge mette in diffida il suddito di tal genere di pena? a qual delitto vien essa applicata? Nessun atto della Sovrana Maestà è o fu giammai promulgato che determini gli estremi di tale procedura, sicchè possa il cittadino imputare a sè medesimo se di tale penalità venga afflitto. Se nei cittadini havvi delitto o mancamento alcuno, perchè non si consegnano ai tribunali per il regolare processo? È forse pietà l’attribuire una pena che si direbbe minore a quella dal Codice comminata per le loro colpe? Chi ne sarà persuaso senza procedimenti? Si proceda dunque, si sentenzii se delitto esiste, e se dappoi la Clemenza Sovrana in luogo di un carcere rigoroso infliggerà una deportazione, sarà tale atto benedetto qual grazia, mentre attualmente è imprecato come arbitrario abuso di autorità. L’E. V. è testimonio quale favorevole effetto avesse prodotto il proclama vicereale del 9 gennajo: come se si fosse in quelle vie progredito, a poco a poco poteva sperarsi un rallentamento nello spirito pubblico, una remissione dal sentimento di alienazione d’animo. Ma tutto si distrusse col proclama imperiale del giorno 17, col pubblicare articoli offensivi al carattere e situazione del paese, col sistema delle deportazioni E perchè esacerbare una piaga che doveva essere medicata? Eccellenza, la congregazione comunale si rivolge alla conosciuta probità che la distingue, perchè voglia farsi organo dei giusti lamenti di una cittadinanza che fu sempre obbediente, sottomessa all’autorità, nè si eresse giammai a contrapporre la minima resistenza.
Qualunque dimostrazione possa essere stata messa in campo, lo fu ad esprimere voti di migliorata situazione, della quale veniva data al pubblico solenne fondata speranza. Sia tutelata adunque la pubblica e privata sicurezza, nè gli individui abbiano a temere di vedersi rapiti alle loro famiglie per essere deportati in lontane ed estranee regioni senza conoscerne il perchè. I padri, le madri, le mogli, i figli non abbiano ad ogni romore che rompe il silenzio della notte, ad immaginarsi gli agenti di polizia invadere il santo asilo di famiglia onesta, sturbata la domestica pace, vedersi rapire gli oggetti più cari al loro cuore, ad onta che nessuna taccia di colpa venga loro rinfacciata. L’Eccellenza Vostra può ben comprendere che non sono tali atti che ponno rannodar fra loro in iscambievole amicizia i popoli che obbediscono ad un medesimo scettro, nè questi con coloro che esercitano in nome di principe clementissimo un’autorità che ci limiteremo a chiamare rigorosa.
Confida novellamente la Congregazione della R. Città di Milano che non abbia ad esser vana questa rispettosa rimostranza, e che l’E. V. saprà appoggiarla con tutta l’energia di un degno magistrato che fu sempre difensore della giustizia, protettore dell’innocenza, propugnatore dell’equità.
Sott. il Podestà e tutti gli Assessori.
N.o V.
I. R. DIREZIONE GENERALE DELLA POLIZIA
AVVISO
Gente inquieta e facinorosa, sparsa in numero considerevole nei punti principali e più frequentati di questa Città, osava jeri d’ingiuriare in pubblico tranquilli abitanti per impedir loro l’uso innocente di fumar tabacco, ed ardiva farlo anche attruppandosi e violentando i passaggeri colti a fumare.
A reprimere un tanto eccesso e per dissipare gli attruppamenti, furono attivate pattuglie di forza armata; e perchè non si rinnovino questi colpevoli tentativi, si avverte il Pubblico, che saranno tosto arrestati coloro che vi si abbandonassero; che la Forza pubblica di Polizia procederà, completamente armata, per rintuzzare con vigore ogni criminosa resistenza, e che, a tenore dell’Avviso pubblicato il giorno 10 Settembre pross.o sc.o si userà di tutto il rigore per dissipare ogni attruppamento.
Dovranno quindi imputare a sè stessi la qualunque dannosa conseguenza che derivasse da queste necessarie disposizioni anche coloro che si confondessero, sebbene inoperosi, coi turbolenti; e ne dovranno egualmente accagionare sè stessi quei genitori, quei tutori, quei padroni di botteghe che non sapessero vegliare sui loro figli, tutelati e garzoni per impedirli dal prender parte anche di sola curiosità nei ripetuti attruppamenti, non potendosi in simili casi distinguere gli innocenti dai colpevoli.
Essendo pure da qualche tempo invalso ed esteso l’abuso riprovevole d’imbrattare all’esterno le muraglie delle Chiese, dei Pubblici edificj e delle Case private con maligne iscrizioni, con cartelli ingiuriosi, e con segni figurativi indecenti, s’ingiunge a tutti il divieto di praticarlo, sotto comminatoria dell’immediato arresto, salvo quant’altro fosse di legge.
Eguale misura del personale arresto, e colla stessa riserva di quant’altro fosse di legge, sarà adoperata a far cessare i canti, le grida e gli schiamazzi smodati che si frequentano di notte, e che sono per sè stessi contrarii alla quiete generale degli abitanti. E perchè nelle predette iscrizioni e canti si ardisce di far abuso talvolta del nome Venerabile e Sacro del Sommo Pontefice, si ricorda come Esso nell’allocuzione detta nel Concistoro tenuto il giorno 4 Ottobre p. p. siasi in proposito espresso come segue:
«Gravissimamente ci duole non per tanto che in varii luoghi vi abbino alcuni i quali temerariamente del Nostro Nome abusino con gravissimo oltraggio alla Nostra Persona ed alla Suprema Nostra Dignità. La qual cosa (conchiude l’altefatta Santità Sua) certamente Noi grandemente abborriamo qual contraria alle nostre intenzioni, come appare dalle nostre Encicliche a tutti i nostri Venerabili Fratelli, i Vescovi, indirizzate il 9 di Novembre scorso.»
Si ricorda da ultimo ai sudditi il divieto di portare coccarde od altri emblemi stranieri, ed a tutti poi qualsiasi altro distintivo politico, simbolo o segno di ricognizione, sotto comminatoria dell’arresto, salvo quant’altro fosse di legge.
Milano, dall’I. R. Direzione Generale della Polizia, nelle Provincie Lombarde, il 3 Gennajo 1848.
L’I. R. Consigl. Aulico Attuale Dirett. Gener. della Polizia
Barone DE TORRESANI-LANZENFELD.
L’I. R. Segretario
Wagner
N.o VI.
I. R. DIREZIONE GENERALE DELLA POLIZIA
AVVISO.
Colla mira di evitare disgrazie, si trova di avvertire nuovamente il Pubblico a tenersi lontano da qualunque attruppamento od unione di popolo, giacchè la Forza pubblica, chiamata all’esercizio de’ proprii doveri, trovandosi nell’impossibilità di distinguere i colpevoli dai semplici spettatori curiosi, questi incauti si espongono al pericolo di essere confusi coi perturbatori.
Milano, dall’I. R. Direzione Generale di Polizia, il 4 Gennajo 1848.
L’I. R. Consigl. Aulico Attuale Dirett. Gener. della Polizia
Barone DE TORRESANI-LANZENFELD.
L’I. R. Segretario
Wagner.
N.o VII.
LA CONGREGAZIONE MUNICIPALE
DELLA REGIA CITTA’ DI MILANO
CITTADINI!
Non ha guari la vostra Magistratura dirigeva a voi parole di esultanza; ora è coll’accento dell’afflizione che fa sentire la propria voce. Dolorose scene funestarono le nostre contrade; lo spavento invadeva la cittadinanza inerme; parecchie famiglie sono nel lutto.
I vostri rappresentanti non si ristettero dall’accorrere, per quanto era in loro potere, ad arrestare il braccio del rigore. Ma gli sforzi della loro buona volontà non avrebbero il bramato effetto senza la vostra cooperazione al santo scopo della pace e della tranquillità. Taluni imaginarono erigersi in censori perchè venisse eseguita una legge ora caduta per consuetudine in disuso che vieta fumare per le strade. Questo fatto dovette richiamare l’attenzione di chi è costituito a tutelare le leggi, nè potea imporre a coloro che non vi si credeano astretti.
Cittadini! Il rispetto alle leggi, ed al libero esercizio degli individuali diritti dalle leggi non limitati costituiscono la guarentigia della civile società. Questi santi principj siano da voi rispettati, e nessuno si permetta disconoscere l’autorità, nè impedire a ciascuno l’esercizio de’ proprj diritti.
Se la vostra Magistratura ha sull’animo vostro, come si lusinga, quell’impero che solo dà la fiducia che avete posto in lei, mostratelo coll’accogliere quest’invito. Quelli che vi parlano sono cittadini tolti di mezzo a voi, che con voi dividono ogni interesse. Ascoltateli e date con ciò la migliore caparra della vostra benevolenza verso di loro; locchè servirà a sempre più mantenere viva quella fiamma d’amore del bene che li guida e li conduce a tutto adoperarsi per tutti.
Li 4 gennajo 1848.
CASATI, Podestà.
Assessori
Bellotti, V. Crivelli, Mauri, Beretta, Greppi, Belgiojoso,
Silva, Segretario.
N.o VIII.
IL VICERÈ
DEL REGNO LOMBARDO-VENETO
AGLI ABITANTI
della Regia Città di Milano.
I troppo deplorabili avvenimenti verificatisi in questi ultimi giorni in Milano hanno recato all’animo Mio un grave dispiacere, hanno portato una profonda ferita al mio Cuore.
Dopo tante prove indubbie di attaccamento alla persona di Sua Maestà ed al Suo Governo per parte degli abitanti di queste Provincie, anche in epoche difficili, fu per Me ben inaspettato il vedere come una parte di questa popolazione, tanto pacifica e rispettosa verso le Autorità, abbia in questi giorni potuto lasciarsi strascinare fuori del consueto suo contegno per l’impulso di pochi malevoli che, avversi per indole ad ogni sorte d’Autorità e di ordine, si compiacciono di spargere il malcontento e di promuoverne le malaugurate conseguenze.
L’andamento regolare di qualunque Amministrazione può sempre abbisognare di progressivi miglioramenti. Manifestazioni turbolente non potrebbero che rallentarne la decisione Suprema e renderebbero deluse le Mie più fondate speranze, non potendo in allora innalzare al trono di Sua Maestà i voti, che non avrebbero in loro favore l’appoggio della tanto desiderata moderazione.
Mentre frattanto è Mia sollecita cura di sopravvegliare alla sicurezza personale di tutti gli abitanti di questa Città, è d’altronde del Mio stretto dovere di non permettere che l’unione di volontà private presuma di ledere la libertà individuale assicurata come è dalle Nostre savie leggi.
Diletti Milanesi! Io ebbi già delle prove del Vostro attaccamento anche alla Mia persona, ed ora confido nella conosciuta Vostra prudenza e moderazione. Siate dunque tranquilli, fidate in Chi è preposto alla direzione ed al savio ordinamento de’ Vostri bisogni, e non tarderete a conoscere come la Sovrana benignità sappia provvedere al pubblico bene.
Milano, il 5 gennajo 1848.
RANIERI.
N.o IX.
Ecco il famoso proclama di Radetzky:
Sua Maestà l’imperatore, determinato a difendere il regno Lombardo-Veneto, come ciascun’altra parte de’ suoi Stati contro qualsiasi attacco del nemico, venga dal di fuori o dal di dentro, secondo i suoi diritti ed il suo dovere, mi ha permesso, per mezzo del maresciallo di Corte a ciò incaricato, di render noto a tutte le truppe dell’armata che stanno in Italia, questa sua determinazione, persuaso che questa sua volontà troverà validissimo appoggio nel valore e nella fedeltà dell’armata:—Soldati! voi avete udito le parole dell’Imperatore: io sono altero di farvele note: contro la vostra fedeltà e valore si romperanno gli sforzi del fanatismo e dello spirito infedele d’innovazione, come fragile vetro contro una roccia.
Salda freme ancora la spada che ho impugnato con onore per sessantacinque anni in tante battaglie, saprò adoperarla per difendere la tranquillità d’un paese poco tempo fa felicissimo, e che ora una fazione frenetica minaccia di precipitare nella miseria.—Soldati! il vostro Imperatore conta sopra di voi; il vostro vecchio capitano si affida in voi, e tanto basti! Che non ci sforzino a spiegare la bandiera dell’aquila a due teste! La forza de’ suoi artigli non è ancora fiaccata. Sia nostra divisa difesa e tranquillità ai cittadini amici e fedeli, e distruzione al nemico che osa con mano traditrice attentare alla pace, al ben essere de’ popoli.
Milano, 18 gennajo 1848.
N.o X.
IL VICERÈ
DEL REGNO LOMBARDO-VENETO
AGLI ABITANTI
della Regia Città di Milano.
Le ultime Mie parole a Voi dirette hanno trovato, ne sono certo, la via della Vostra mente, non che quella del Vostro cuore, giacchè dal Mio uscivano.
Vuolsi però essere ancora i Vostri pensieri conturbati, le Vostre famiglie angustiate. Ritorno dunque come padre a Voi tutti, e come Capo Supremo del governo dal Sovrano alle Mie cure fidato a ripetervi l’assicuranza che, se per un momento di conflitto, suscitato da circostanze tanto strane che non poterono essere riparate, perchè non da prevedersi, fu la Vostra Città messa in allarme, tengo però più strettamente unite nelle Mie mani tutte le redini del potere che Vi deve tutelare. Siccome nessuno di Voi può dubitare che è la mia volontà di farne l’uso conveniente affinchè sia l’ordine pubblico ristabilito, ed ognuno mantenuto nella sfera delle sue attribuzioni, come nei limiti del suo dovere, deponete ogni inquietudine, diletti Milanesi, e venite col Vostro contegno in ajuto delle Autorità che hanno carico di sopravvegliare alla sicurezza personale di tutti.
Vi rinnovo in quest’occasione l’espressione delle Mie fondate speranze di vedere ponderati dalla Sovrana saviezza ed accolti dalla grazia di Sua Maestà i voti espressimi in via legale, che di già sono o stanno per essere innalzati al Trono.
Frattanto diffidatevi delle moltiplici menzognere novità insidiosamente sparse per mantenere l’inquietudine ed il fermento degli spiriti. I rapporti delle Provincie del Regno intiero concorrono in dare la prova come l’ordine pubblico non vi sia stato in nessuna parte turbato.
Una confidenza reciproca sarà sempre mai la sorgente la più feconda d’ogni bene: confidate dunque in Me come confido in Voi.
Milano, il 9 gennajo 1848.
RANIERI
Stava correggendo queste pagine quando la Gazzetta di Milano del giorno 3 maggio pubblicò la seguente lettera scritta dall’ex Vicerè all’ex Governatore della Lombardia, la quale ci dà alcuni schiarimenti sul suo modo di pensare e di agire intorno ai fatti del 3 gennaio. Credo di fare cosa non ingrata a’ miei lettori riportandola in questo luogo. Siano tutti gli Italiani istrutti dell’ipocrisia con cui si servì per così lunga serie d’anni quest’austriaco principe onde corrispondere alla sincera affezione dei Lombardi e Veneti.
N.o 19-Seg.
Ho udito che il club des Lions si chiude bensì, secondo le regole, ad un’ora, che pure la maggior parte dei membri sì ritirano a mezzanotte, ma però che alcuni di essi rimangono in una camera secondaria fino alle sei del mattino col loro segretario Chiodi, probabilmente onde trattare dei loro piani rivoluzionari e stabilirli.
Mi si disse pure che i clubisti mandano in giro la loro servitù, e che aizzano altra gente a disordini e schiamazzi notturni. Così pure che essi ebbero influenza sulla circolare sparsa da pochi dì nel pubblico, con cui si animava a non fumare. La prego quindi di incaricare immantinente la Polizia che cerchi, con ogni qualsiasi mezzo che ha a sua disposizione, di accertarsi della verità delle accuse suddette, e specialmente della prima, ponendo confidenti in vicinanza del locale del club, e nel caso che fosse vera, di notare il nome di quelli che rimangono di notte, al loro escire dal locale del club, onde scoprire forse per tal modo i capi dei disordini.
Nel caso che il rapporto fosse verace che da alcuni membri del club vi rimangono fino al mattino, allora deve la Polizia circondare immediatamente il club medesimo, e procedere secondo le circostanze.
Così pure mi fu riferito come cosa certa che nella abitazione del segretario Chiodi si trovi una quantità di scritti, che ponno dar luce sulle macchinazioni del club; quindi sarebbe bene il perquisire inaspettatamente la sua casa.
Riguardo poi alla proibizione del fumare, onde coglier sul fatto quei perturbatori che si permettono, contro chi fuma, invettive ed atti inurbani, il miglior mezzo sarebbe forse questo, di mandar in giro travestite alcune guardie di Polizia e gendarmi col cigarro in bocca, e farli poi seguire a qualche distanza da altre guardie travestite onde arrestare i perturbatori.
Siccome poi questi movimenti popolari, che cominciano a darsi a conoscere (planmässig) ben organizzati, senza dubbio vengono diretti da un Comitato segreto, così è di somma importanza il conoscere i membri di esso; e siccome l’esperienza insegna che in questo paese col danaro si possono conoscere le cose più segrete, e d’altra parte vengo assicurato da persone degne di fede che il sig. Direttore Generale di Polizia adopera questo metodo molto economicamente, così ella avrà a significargli a mio nome di usare di questo mezzo più largamente, essendochè, nel caso contrario, egli dovrebbe rispondere personalmente.
Che poi il disordine di jeri fosse promosso da persone ben vestite, appostate a tal uopo, col mezzo di parole e di denaro, ciò si rileva dall’acchiuso rapporto d’un ben intenzionato impiegato, che si trovava in mezzo alla turba clamorosa, e quindi fu testimonio oculare dell’incitamento.
Milano, 3 gennajo 1848.
Ranieri, m. p.
Al Governatore della Lombardia Conte Spaur.
Milano.
N.o XI.
NOI FERDINANDO I.o,
per la grazia di Dio
IMPERATORE D’AUSTRIA
Re d’Ungheria e Boemia, quinto di questo nome;
Re di Lombardia e Venezia, di Galizia, Lodomiria ed Illiria;
Arciduca d’Austria, ecc., ecc.
Venuti in cognizione degli spiacevoli avvenimenti verificatisi di recente in varie parti del Nostro Regno Lombardo-Veneto, ed onde non lasciare quella popolazione in dubbio sui Nostri sentimenti a tale proposito, vogliamo che sia senza indugio notificato alla medesima quanto Ci rincresca tale stato di agitazione prodotto dagl’intrighi di una fazione che tende incessantemente alla distruzione del vigente ordine di cose.
Sappiano gli abitanti del Nostro Regno Lombardo-Veneto essere stato ognora scopo primario della Nostra vita il bene delle Nostre Provincie Lombardo-Venete, come di tutte le parti del Nostro Impero, e che a tale Nostro assunto Noi non verremo mai meno. Noi risguardiamo qual Nostro sacro dovere di tutelare con tutti i mezzi dalla Divina Provvidenza riposti nelle Nostre mani, e di energicamente difendere le Provincie Lombardo-Venete contro tutti gli attacchi, da qualunque parte essi vengano. A tal uopo Noi calcoliamo sul retto sentire e sulla fedeltà della gran maggioranza degli amati Nostri sudditi nel Regno Lombardo-Veneto, il ben essere de’ quali e la sicurezza nel godimento de’ loro diritti sono stati mai sempre notori tanto nello Stato quanto all’Estero. Calcoliamo pure sul valore e sul fedele attaccamento delle Nostre truppe, di cui è sempre stata e sempre sarà la maggior gloria il mostrarsi valido appoggio del Nostro Trono e qual baluardo contro le calamità che la ribellione e l’anarchia riverserebbero sulle persone e sulle proprietà dei tranquilli cittadini.
Vienna, il 9 gennajo 1848.
FERDINANDO.
N.o XII.
N. 4831-548.
IMP. REGIO GOVERNO DELLA LOMBARDIA
AVVISO.
Sua Maestà l’Imperatore essendosi degnato di espressamente dichiarare che è determinato di non tollerare alcuna dimostrazione popolare con mire antipolitiche, ed avendo inoltre la Maestà Sua col Sovrano Rescritto 9 prossimo passato gennajo imposto a tutte le Autorità il dovere di procedere d’Ufficio a norma delle attribuzioni assegnate a ciascheduna di esse, e di adoperarsi con ogni energia per ovviare a qualunque perturbazione della pubblica tranquillità, essendo in fine volere della Maestà Sua che non vengano permesse delle feste straordinarie, e che abbiano ad essere rigorosamente impedite le insolite adunanze popolari, massime di notte tempo, il Governo si tiene in dovere di portare tali Sovrane dichiarazioni a cognizione del Pubblico nella più ferma fiducia che tutti gli abitanti della Lombardia saranno per confermarvisi pienamente, giacchè in caso diverso coloro che, male consigliati, osassero contravvenire ai premessi Ordini Sovrani, saranno irremissibilmente puniti a tenore delle veglianti Leggi.
Milano, il 12 febbrajo 1848.
IL CONTE DI SPAUR,
Governatore.
Il Conte O’Donell, Vicepresidente.
Conte Pachta, Consigl. di Governo.
N.o XIII
I. R. DIREZIONE GENERALE DELLA POLIZIA
AVVISO.
Da qualche tempo si è adottato da taluno l’uso di portar Cappelli detti alla Calabrese, alla Puritana, all’Ernani.
Non potendosi tollerare l’uso stesso, lo si proibisce assolutamente sotto la comminatoria agli inobbedienti dell’immediato arresto.
Si ricorda che questo divieto è già portato dall’altro Avviso di questa I. R. Direzione Generale 5 gennajo p. p. che proibisce di portare qualsiasi distintivo politico, simbolo o segno di ricognizione, sotto comminatoria dell’arresto, salvo quant’altro fosse di legge.
Tutte le Autorità di Polizia, così Regie come Comunali, e la Forza pubblica, sono incaricate di curare rigorosamente la piena osservanza delle premesse ingiunzioni.
Milano, dall’I. R. Direzione Generale della Polizia nelle Provincie Lombarde, 15 febbrajo 1848.
L’I. R. Consigl. Aulico Attuale Direttore Generale della Polizia
Barone DE TORRESANI-LANZENFELD.
L’I. R. Segretario
Wagner.
N.o XIV.
N.o 5904-500
IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO
NOTIFICAZIONE.
Nel Proclama 9 gennajo p.o p.o Sua Maestà si è degnata di manifestare la dolorosa sensazione in Lei prodotta dall’agitazione in cui trovasi il suo Regno Lombardo-Veneto per opera d’irrequieti individui, che, istigati dall’estero e mossi da mire interessate tentano sconvolgere il presente ordine legale delle cose, dichiarando in pari tempo, essere Sua ferma volontà di tutelare la sicurezza e quiete interna ed esterna del detto Suo Regno con tutti quei mezzi che la Provvidenza Le ha dato, memore de’ Suoi doveri di Sovrano, fra i quali è primo il vegliare al bene dello Stato e alla tutela dei fedeli Suoi Sudditi. Or rendendosi necessario che tanto il potere giudiziario, quanto le Autorità di Polizia siano munite di quella maggior forza, che i bisogni del momento, e l’importanza dell’ufficio loro richieggono, Sua Maestà ha ordinato, che per tutte quelle azioni che turbano la pubblica tranquillità, e sono punite dalle vigenti Leggi, abbia luogo una procedura sommaria secondo le norme che si pubblicano contemporaneamente alla presente coll’altra Notificazione in data d’oggi, n.o 5901-499.
Oltre alle azioni contrarie all’ordine e alla tranquillità, che sono contemplate dalla parte I e II del Codice penale, altre pur v’hanno, che, per sè stesse innocue, possono assumere un carattere pericoloso in tempi di politica agitazione, come il presente. In tal caso è, e fu sempre dovere della Polizia d’intervenire, o prevenendo simili azioni, o reprimendole.
Per porgerle i mezzi necessarj all’adempimento di questo suo ufficio, e guarentirla dalla taccia di atti arbitrarj, si notificano a sensi della Sovrana Risoluzione 13 febbrajo 1848 le seguenti disposizioni:
Ogni qual volta un’azione per sè stessa innocua, a cagione d’esempio, il portare certi colori, o il metterli in vista, il portare certi distintivi o segnali, il cantare o declamare certe canzoni o poesie, l’applaudire o il fischiare certi passi di un’azione drammatica o mimica, l’affluire ad un dato luogo di convegno, il dissuadere dal trattare con certe persone, il far collette o il raccogliere sottoscrizioni, e così via, assume il carattere di una dimostrazione politica, contraria al vigente ordine legale, l’Autorità politica della Provincia ne pronuncia il divieto.
Ciò ha pur luogo per quelle riunioni in luoghi pubblici o privati, nelle quali si rende manifesta una tendenza ostile al detto ordine, per ciò, che per massima notoria vi si ammettono soltanto persone conosciute come addette ad un dato partito, o altre se ne escludono del partito contrario.
Lo stesso vale se taluno con intenzioni sovversive dell’ordine tenta di limitare l’altrui libertà individuale con minacce, scherni, rampogne od ingiurie.
Il divieto di tali azioni può ordinarsi dalle Autorità di Polizia secondo le occorrenze, o
a) mediante ingiunzione da farsi al solo incolpato; ovvero
b) pubblicando il divieto per tutto un luogo, Distretto o Provincia, come obbligatorio per tutti.
In ambedue i casi si aggiunge al divieto una comminatoria.
Nel primo caso a) la pena comminata consiste:
1.o in una multa che può giungere fino alle diecimila lire austriache a vantaggio della Casa di ricovero o d’altra Causa pia del luogo;
2.o nell’allontanamento dal luogo dove si commise la contravvenzione, senza alcuna limitazione intorno a quello dell’ulteriore dimora;
3.o nel confinare chi si è reso colpevole della contravvenzione in un dato luogo del Regno Lombardo-Veneto o fuori di esso, sotto sorveglianza della Polizia;
4.o nell’arresto, nella misura stabilita dal § 89 della II parte del Codice penale;
5.o trattandosi di persone che non hanno la sudditanza Austriaca, senza riguardo al tempo di loro dimora negli Stati Austriaci, nello sfratto da tutte le Provincie della Monarchia.
Quale di queste pene debba applicarsi nei singoli casi, dipende dalle circostanze e dall’essere più o meno pericoloso il contravventore, per lo che senza voler istabilire una progressione, se ne rimette la decisione alle Autorità di Polizia.
Nel secondo caso b) la sanzione del divieto generale ha luogo col riferirsi alla misura penale contenuta nel § 89 della II parte del Codice penale; tuttavia le Autorità di Polizia sono autorizzate a sostituire in casi speciali alle pene portate del citato paragrafo quelle di cui si è detto agli articoli 1.o, 2.o e 3.o
Il divieto comincia ad avere effetto per la sanzione penale, riguardo ai divieti indicati nella lettera a), immediatamente dopo firmato il processo verbale d’intimazione, da assumersi di volta in volta sopra tali divieti, e da conservarsi poi presso l’Autorità provinciale di Polizia, e, riguardo ai divieti indicati alla lettera b), ventiquattro ore dopo che il divieto sarà stato pubblicamente affisso nei luoghi a ciò destinati.
La procedura penale ha luogo come nelle contravvenzioni di Polizia che non sono comprese fra le gravi trasgressioni politiche. L’Autorità provinciale di Polizia pronuncia la decisione, contro cui si può produrre riclamo alla Presidenza del Governo, non più tardi però delle ventiquattro ore dall’intimazione della medesima.
Il riclamo non toglie che, prima che non sia evaso, l’Autorità provinciale di Polizia non possa dare quelle disposizioni che troverà opportune, affinchè nè il condannato possa di nuovo incorrere nella stessa contravvenzione, nè sottrarsi all’esecuzione della pena.
Ordinando la pubblicazione delle presenti misure di rigore, rese necessarie dall’urgenza delle circostanze, Sua Maestà confida che i tranquilli abitanti del Regno Lombardo-Veneto non vi ravviseranno che un nuovo atto di paterno provvedimento per la repressione di uno spirito di vertigine insinuatosi dall’estero e fomentato da alcuni turbolenti, o imprudenti, o protervi, il quale minaccia da vicino la tranquillità morale e il materiale ben essere del Regno Lombardo-Veneto. Nè esse hanno a far dubitare dei paterni sensi di Sua Maestà verso i Suoi Sudditi del Regno Lombardo-Veneto, poichè la loro severità può colpire soltanto coloro che dopo la pubblicazione della presente non dimetteranno i colpevoli loro raggiri contro l’ordine sociale e lo Stato, invece di riporre la loro fiducia nel paterno cuore di Sua Maestà sempre disposto di provvedere al bene de’ Suoi Sudditi.
Tanto si porta a pubblica notizia pei corrispondenti effetti.
Milano, il 22 febbrajo 1848.
IL CONTE DI SPAUR,
Governatore.
Il Conte O’Donell, Vicepresidente.
Klobus, Consigliere di Governo.
N.o XV.
N.o 5901-499
IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.
NOTIFICAZIONE
Sua Maestà I. R. A. in considerazione dello stato in cui trovasi il Regno Lombardo-Veneto, e nella mira di assicurare la dovuta obbedienza alle leggi, ha trovato con Sovrano Rescritto 13 corrente di ordinare la promulgazione per tutto il Regno Lombardo-Veneto della norma di procedura abbreviata, come è stata sancita dalla Sovrana Risoluzione 24 novembre 1847 qui unita pei casi di alto tradimento e per altri casi di perturbata tranquillità pubblica.
Le preaccennate Sovrane Disposizioni si recano a pubblica notizia pei corrispondenti effetti.
Milano, il 22 febbrajo 1848.
IL CONTE DI SPAUR,
Governatore.
Il Conte O’Donell, Vicepresidente.
Klobus, Consigliere di Governo.
SOVRANA RISOLUZIONE.
All’oggetto di mantenere nel Regno Lombardo-Veneto la pubblica tranquillità Mi sono determinato ad ordinare, che nei casi qui appresso accennati dei delitti di alto tradimento, di perturbazione della pubblica tranquillità, di sollevazione e di ribellione, e per la grave trasgressione di polizia del tumulto, sia attivato un giudizio statario giusta le norme seguenti.
§ 1.
Ha luogo il giudizio statario
a) Contro chi, dopo la pubblicazione della presente legge nel Regno Lombardo-Veneto, provoca, istiga, o tenta di sedurre altri, benchè senza effetto, al delitto di alto tradimento contemplato dal § 52 lett. b della Parte I. del Codice penale, ovvero al delitto di sollevazione o a quello di ribellione (§ 61 e 66 della Parte I. del Codice penale), quando vi sia congiunta l’intenzione di alto tradimento.
b) Contro chi colla stessa intenzione, ovvero durante una sollevazione o ribellione scoppiata per qualunque motivo, si oppone con vie di fatto alla forza armata, o commette violenze contro funzionarj pubblici, contro persone rappresentanti qualche magistratura, o contro una guardia.
c) Contro chi si associa con mano armata ad una sommossa popolare od ammutinamento, e richiamato dall’autorità o dalla forza armata a staccarsene, non presta pronta ubbidienza, e viene arrestato durante la sollevazione o ribellione con armi o altri stromenti atti ad uccidere.
d) Contro chi suscita una sommossa popolare sia con pubblici discorsi atti ad ispirare avversione contro la forma di Governo, l’amministrazione dello stato o la costituzione del paese, sia con altri mezzi a ciò diretti (§ 57 della Parte I. del Codice penale), o prende parte attiva ad una sommossa popolare suscitata con tali mezzi.
e) Contro chi si fa reo della grave trasgressione di polizia del tumulto.
§ 2.
In tutti questi casi il giudizio statario si terrà dal Tribunale Criminale ordinario del luogo, in cui fu commesso il reato, e dovrà istruirsi dal medesimo tostochè avrà avuto notizia dell’avvenuto, senza attendere un ordine dell’autorità superiore o senza che sia d’uopo d’una preventiva pubblicazione.
Per deliberare se si abbia a far luogo al giudizio statario, si richiede, oltre a chi presiede, il concorso di non meno di quattro giudici. La scelta dei giudici è rimessa al Presidente del Tribunale, o a chi ne fa le veci.
§ 3.
Dinanzi questo giudizio saranno tradotti, senza riguardo al loro foro personale od al luogo in cui fossero stati arrestati, tutti coloro che vengano colti sul fatto, o contro i quali emergano indizj legali così stringenti, da poter ripromettersi con fondamento di raggiungere senza ritardo la prova legale della loro reità.
§ 4.
Il Tribunale Criminale è autorizzato ad istruire il processo statario anche contro persone militari, o soggette alla giurisdizione militare, qualora vengano arrestate dall’autorità civile. Incombe tuttavia al tribunale di darne tosto parte al prossimo Comando militare, indicando il nome, il luogo di nascita, ed il rango militare dell’incolpato. Il Tribunale è altresì autorizzato a citare direttamente testimoni soggetti alla giurisdizione militare; dovrà però anche di ciò rendere informato il prossimo Comando militare.
§ 5.
Tutto il processo, dal principio sino alla fine, sarà tenuto dinanzi il giudizio formato come sopra (§ 2) e possibilmente senza interruzione.
§ 6.
L’inquisizione dovrà di regola limitarsi al fatto, per cui fu istruito il giudizio statario, e perciò non si avrà riguardo a circostanze accessorie, che non fossero di essenziale influenza sulla determinazione della pena, nè ad altri delitti, che emergessero a carico dell’imputato. Solo nel caso, che all’imputato sovrastasse per un altro delitto una pena maggiore, che per quello, per cui fu tradotto dinanzi al giudizio statario, e che questi delitti stessero fra di loro in connessione, il processo statario abbraccia e l’uno e l’altro delitto; non concorrendo questi estremi, il processo relativo al secondo delitto si condurrà al suo fine dinanzi lo stesso Tribunale Criminale nella via ordinaria.
§ 7.
Non si trascurerà anche lo scoprimento dei correi, ma per questa cagione non dovrà ritardarsi la prolazione e l’esecuzione della sentenza, se non in quanto si abbia fondata speranza di scoprire circostanze importanti riguardo ai disegni ed all’estensione dell’impresa o di esplorare e convincere l’autore principale.
§ 8.
Il termine entro al quale nel giudizio statario deve essere ultimata l’inquisizione e prolata la sentenza, è fissato a quattordici giorni, a datare da quello in cui si diede principio all’inquisizione. Non potendosi constatare entro questo termine la reità dell’inquisito mediante giudizio statario, l’inquisizione si continua dallo stesso Tribunale Criminale nella via ordinaria.
§ 9.
Contro le persone riconosciute ree di uno dei delitti enunciati nel § 1 sollo le lett. a, b, c, ha luogo la pena di morte, semprechè concorrono le condizioni dei §§ 430 e 431 della Parte I del Codice penale. La sentenza di morte viene di regola (§ 11) pronunciata, pubblicata ed eseguita nel modo prescritto per il giudizio statario.
§ 10.
Contro una tale sentenza di morte non ha luogo nè ricorso, nè supplica di grazia.
§ 11.
Solo nel caso, che il Tribunale Criminale creda per importanti circostanze mitiganti d’implorare la Sovrana grazia per la condonazione della pena di morte, o che per essere già stata eseguita la pena di morte contro uno o più dei principali colpevoli, si sia già dato un esempio di salutare terrore bastante a ristabilire la tranquillità, la sentenza viene sottoposta alla superiore e suprema autorità, che procede secondo le norme generali.
§ 12.
Contro gli altri individui, la di cui colpabilità venne constatata dall’inquisizione d’un delitto praticata in via di giudizio statario, ma ai quali non è applicabile il § 9, si procede per la determinazione della pena secondo le norme generali del Codice penale, relative al delitto per cui ebbe luogo l’inquisizione. Riguardo alla notificazione e all’esecuzione della sentenza restano ferme anche in questi casi le disposizioni dei precedenti §§ 9 e 10.
§ 13.
Contro le persone sottoposte al giudizio statario per la grave trasgressione di polizia del tumulto, si pronuncierà la sentenza secondo le norme del Codice penale per le gravi trasgressioni di polizia, e questa sarà tosto eseguita. Non si fa luogo contro tale decisione nè al ricorso, nè alla domanda di grazia.
§ 14.
Degli atti del giudizio statario si tiene il protocollo a norma del § 513 della Parte I del Codice penale, e per riguardo a quelle inquisizioni, ove la sentenza sarà stata eseguita senza averla prima sottoposta all’autorità superiore, si trasmetterà il protocollo al Tribunale Criminale superiore al più tardi entro tre giorni dopo chiuso il giudizio statario.
§ 15.
Contro quegl’incolpati, che non sono aggravati da indizj così stringenti da poter incamminare contro di loro il giudizio statario, procede nelle forme ordinarie lo stesso Tribunale Criminale che avrà aperto il giudizio statario, ma senza alcun riguardo al foro personale dei medesimi, nè al luogo in cui seguì il loro arresto.
§ 16.
La presente legge sarà operativa dopo giorni quattordici da quello della prima sua inserzione nella gazzetta della città, in cui risiede il Governo.
Vienna, li 24 novembre 1847.
FERDINANDO.
N.o XVI
I. R. DIREZIONE GENERALE DELLA POLIZIA
AVVISO
Si deduce a pubblica notizia:
Nel corrente Carnovale resta vietato l’uso delle Maschere nelle strade, e così pure quello invalso in alcune Città di queste Provincie Lombarde di gettare coriandoli per le vie.
Chiunque pertanto sarà trovato per istrada colla maschera al volto, tanto nei luoghi abitati quanto fuori dei medesimi, sarà considerato come sospetto e come tale arrestato.
La stessa misura incorrerà chiunque si permetterà di gettare coriandoli per le vie.
In quanto ai Balli, saranno da osservarsi le prescrizioni e restrizioni portate dalla Governativa Notificazione 15 giugno 1827, e nel resto, dove vige il Rito Ambrosiano, non si intende di portare innovazioni col presente avviso alle vecchie consuetudini relativamente all’ultimo Sabato di Carnovale.
Milano, il 22 febbrajo 1848.
L’I. R. Consigl. Aulico Attuale Direttore Generale della Polizia
Barone DE TORRESANI-LANZENFELD.
L’I. R. Segretario
Wagner.
N.o XVII.
Consta allo scrivente Municipio (come d’altronde è noto a tutto il pubblico milanese, che ne è testimonio) qualmente per parte del militare si stanno da alcuni giorni eseguendo al Castello di Milano varie opere di escavazione di fabbrica esterne con conseguente occupazione dell’attiguo suolo.
L’I. R. Comando non si è curato di darne avviso d’uffizio allo Scrivente, sebbene ciò saria stato suo debito trattandosi di metter mano ad una civica proprietà, poichè è benissimo noto al medesimo Comando che la piazza del Castello e tutte quelle adjacenze ora destinate al pubblico passeggio con dispendiose piantaggioni spettano alla città per cessione fatale dal cessato governo italico, per modo che anche allorquando si riconobbe il bisogno di disporre la cavallerizza ad uso militare il lodato I. R. Comando richiese l’assenso municipale, e si divenne ad amichevole analogo concerto.
Il Municipio non intende di elevare opposizione a quanto dal militare si eseguisce, nè si permetterà sindacare le dette opere nè la causale di esse, tuttochè riuscir possano in danno di questa popolazione, lo che solo fornir potrebbe titolo per formulare giusti ed attendibili rilievi. Per altro, o si consideri la cosa sotto quest’aspetto, ovvero sotto l’altro più semplice ed incontrastabile del titolo della sua proprietà, il Municipio stesso denunzia il fatto a codesta magistratura, affinchè nella sua saggezza promova quelle pratiche ed ottenga per parte del militare quelle dichiarazioni che valgano a salvaguardia de’ civici diritti, di cui in massima non puossi ammettere la usurpazione.
Non tralascia per altro di far osservare come inutile per lo meno risguardar si possono le opere dalla parte della città, giacchè nulla havvi a temere da una popolazione quieta e tranquilla, alla quale vorrebbesi incutere timore, nè vuolsi supporre che simili fortificazioni possano servire nel caso pressochè impossibile di difesa contro un nemico esterno e tanto più che fu sempre ab immemorabili, anche allorquando il Castello era fortificato, osservata la convenzione di non oppugnarlo giammai dalla parte della città, convenzione rispettata anche da chi si sarebbe creduto meno tenace dei trattati. Posto però il fatto al quale la Congregazione non può opporre che l’espressione del suo dispiacere, ec., ec.
N.o XVIII.
AVVISO.
La Presidenza dell’Imperiale Regio Governo si fa un dovere di portare a pubblica notizia il contenuto di un dispaccio telegrafico in data di Vienna 15 corrente, giunto a Zilli lo stesso giorno ed arrivato a Milano jeri sera.
«Sua Maestà I. R. l’Imperatore ha determinato di abolire la Censura e di far pubblicare sollecitamente una legge sulla stampa, non che di convocare gli Stati dei Regni Tedeschi e Slavi, e le Congregazioni Centrali del Regno Lombardo-Veneto. L’adunanza avrà luogo al più tardi il 3 del prossimo venturo mese di luglio.»
M. Hartl,
I. R. Ispettore al Telegrafo.
Milano, il 18 marzo 1848.
Il Vicepresidente,
CONTE O’DONELL.
N.o XIX.
Caro Ernesto!
Verona, 19 marzo 1848.
Ho ricevuto il danaro. A Leopoldo ho appunto scritto, quindi egli sa già ciò che in questi luoghi accadde. Qui siamo in un grande ospedale di pazzi. Le notizie di Vienna, che sanno assai dell’imperatrice madre e Sofia, le quali non vogliono che si arrechi ai loro Viennesi il minimo danno, ebbero anche in questi luoghi le loro naturali conseguenze. Cosa sia accaduto in Bergamo io non lo so bene, ma tu sei più vicino alla sorgente di me. Un’ora fa arrivò Colletti della Cancelleria, che disse aver trovate in Brescia barricate, e che si deve aver fatto fuoco. Certo è che nella notte in cui dormimmo in quella città, nel Collegio de’ Gesuiti si sparò un petardo per atterrire i rispettivi abitanti. Se non cadesse nel tempo presente questo sarebbe veramente un pensiero classico. I Gesuiti devono già essere fuggiti a Chiari. Qui accaddero e accadono ancora delle pazzie; jersera, dopo che al nostro arrivo si era raunata tutta la popolazione, e che tutti, tanto quelli colla barba che senza, ci aveano salutati assai cortesemente, doveva essere illuminato quel quartiere della città dove abitiamo. In quella circostanza si dovevano fare degli evviva alla Costituzione e simili, ma per fortuna piovve. Verso le 8 ore però si raunò una immensa moltitudine innanzi al nostro albergo gridando: Viva il Vicerè, viva l’Italia, la Costituzione; fuori il Vicerè, abbasso i Gesuiti! ecc., ecc.; e siccome non fruttarono nulla le parole del Podestà e del Delegato, e quella gente dichiarava di voler andarsene tranquilla a casa appena avesse veduto il Vicerè, comparve questi al balcone, e fu ricevuto con immenso applauso. Le grida continuarono quando egli si era già ritirato, e i capi della sommossa si portarono dal Delegato, e dichiararono che papà dovesse pubblicare anche qui le concessioni arrivate da Vienna e già pubblicate da Pallfy a Venezia. Ma siccome non era arrivato nulla, si mandarono in pace, ed essi gridarono partendo: Domani alle dieci, ed alcuni aggiunsero: armati. Allora ognuno perdette la testa: tutti si credevano già messi allo spiedo, arrostiti, ecc., ecc.; si decise di andare a Mantova, ed anzi di partire alle 2 ore della notte. Era già dato l’ordine di fare i bagagli, quando la signora madre che per evitare ogni conflitto col militare, e per le altre cagioni che tu conosci, pendeva assai per questo espediente, mi chiamò e mi domandò cosa io ne pensassi. Certo non mi aspettava una tale domanda, pure dissi liberamente la mia opinione: essere questo un errore molto grossolano, mostrando con ciò al popolo d’aver timore, e di fuggire in una fortezza, ove la conseguenza sarebbe stata una simile, e forse peggiore dimostrazione, ed ove v’è una guarnigione di appena tre battaglioni, mentre qui ve ne sono di più con varj generali per condurli. Mi guardò con maraviglia, e mi domandò se vedessi volontieri che la truppa avesse ad agire, e che si spargesse sangue. Non potei a ciò rispondere che sì, ma soggiunsi che, seguendo il mio consiglio, non si sarebbe sparso sangue, ma fui deriso. Fummo mandati a casa che erano già le 9-1/2, e si doveva partire alle 2 del mattino. Non erano cinque minuti che era arrivato a casa, che papa mi mandò a chiamare per dirmi che non si partiva, ciò essendogli stato dichiarato per imprudente da tutti i generali; ciò che fece ammutolire la signora madre. Pella città circolarono quindi numerose pattuglie militari; ma tutto era tranquillo. Questo stato durò sino ad oggi alle 10, quando tutto il mondo affluì alla Piazza dei Signori. Presso di noi vi è una mezza compagnia del tuo reggimento a guardia; ed un’altra mezza compagnia di Brodiani con otto cavalleggieri come riserva. Innanzi alla casa sfilarono un’altra compagnia di Brodiani, e due altre alla Piazza de’ Signori. Frattanto era stato comunicato nell’avviso qui incluso un estratto della Gazzetta di Vienna, di modo che quei signori non sapevano bene cosa fare. Finalmente si scelse una deputazione di cinque individui che doveva pregar nostro padre che ritirasse la truppa, e concedesse una Guardia Civica, che avrebbe certamente mantenuto l’ordine.
Le truppe dovettero ritornare nelle caserme, eccettuati quelle che sono qui nella casa, e una mezza compagnia avanti alla Delegazione; e siccome in Vienna erasi accordato l’armamento degli studenti, papà permise la formazione di 400 uomini, che scelti fra facoltosi cittadini, dovessero seguire non armati le pattuglie militari, curare l’ordine, ed evitare i conflitti tra i militari e borghesi. Tutto ciò non è che provvisorio, perchè deve essere approvato dall’Imperatore, ma pure ora s’incominciò e dove finiremo? Sino a quanto si aumenterà il numero quando otterranno anche l’armamento? Cosa ne dirà il militare? Vorrei sentire S. M. Appena era stata fatta questa concessione, si radunò una immensa moltitudine innanzi alla abitazione di nostro padre, e lo chiamò fuori. Da questo momento furono tutti pazzi. I ricchi distribuivano danaro e coccarde tre colori; i più poveri le prendono e si ubbriacano, e così tutti girano tumultuando colle coccarde tre colori pella città gridando: Viva l’Italia!
Oggi alle 3 tutti quelli che vogliono prender parte alla Guardia Civica devono farsi inscrivere nell’Arena; naturalmente se ne presenteranno assai più di 400, e pretenderanno l’accettazione, e allora incomincerà il guazzabuglio. Peccato che s’abbia dato principio a Vienna, e s’abbia esteso a tutte le provincie, cosicchè non si può qui negare ciò che fu concesso a tutti, dal che nascerà vero malcontento ed insurrezione; noi ne abbiamo bastanti esempi. Me ne duole per l’armata; ora abbiamo la Guardia Civica in Verona, e naturalmente sarà introdotta in tutto il regno, e per Venezia sono già stati accordati 200 uomini alle medesime condizioni. Dicesi si sia fatto fuoco sulla piazza di San Marco, e perciò morti cinque uomini (nessun danno). In Vicenza si voleva prendere la Delegazione d’assalto, e piantarvi la bandiera tre colori, ma non riuscì. Da Padova non si sa ancora nulla. La posta da Milano che solitamente arriva alle 8 ore del mattino, non è ancora giunta alle 4. Se là fosse accaduto qualche cosa, auguro ai Milanesi che ne sieno restati per lo meno 500 sul luogo. Ecco la conseguenza degli avvenimenti di Vienna. La truppa deve esser stata mal condotta, o, ciò che è il più verosimile, e che ho detto sino da principio, deve esser stato proibito dall’alto (donne) di far fuoco; altrimenti i Viennesi avrebbero ottenuto altre concessioni. Si sollevano i capelli sulla fronte in pensando cosa si pretenderà già in Ungheria, a Vienna, in Boemia, in Gallizia. Se non succede un miracolo possiamo tutti quanti fare il nostro bagaglio. La casa di Metternich alla Landstrasse, dicesi distrutta interamente. E questi sono i fedeli Viennesi!
I capi sono completamente impazziti.
La maggior parte di loro sono ubbriachi, e girano per la città gridando: Viva l’Italia! Essi abbracciano i soldati del confine come fratelli, e lo stesso fanno cogli ufficiali del caffè al Prà, che sono assai titubanti. Essi presero un uffiziale degli Usseri sulle spalle, e lo portarono intorno gridando: Vivano i fratelli Ungaresi! Per questa sera m’aspetto qualche altro gran guazzabuglio; e se accade qualche cosa domani scriverò.
Il tuo reggimento e il battaglione di Brodiani hanno una bellissima presenza; anche Windischgrätz è bello, e gli uomini che io vidi hanno buonissime cavalcature. Sento in questo punto che fra un’ora incomincia l’inscrizione della Guardia Civica, dove vi saranno certamente delle liti per la preminenza; alcuni dicono che in questa circostanza si benediranno le bandiere, naturalmente tricolori, al che assisterà anche il Vicerè! E ciò accade in una città di provincia austriaca!
Ranieri.
Caro Ernesto!
Verona, 20 marzo 1848.
Ti sovviene degli scritti che ti spedii già a Lodi e delle descrizioni che contenevano dell’esercitarsi che facevano le persone, della introduzione delle armi, ecc.; ora finalmente crederà la Polizia che queste deposizioni lasciate completamente inconsiderate erano vere, ma troppo tardi. Ora tutto è finito, e noi dobbiamo la conservazione della città di Milano per la monarchia solo all’avvedutezza del F. M.[53] ed al valore delle truppe. Il capitano Huyn passò da questa città andando come corriere a Vienna. Era stato in Castello, aveva uditi i rapporti, ed alla sua partenza (alle undici della sera del 18) aveva veduto tutto il disordine fatto nella città. Al Broletto i cannoni da 12 avranno fatto dei magnifici buchi. Egli però non conosceva l’esito dell’affare, perchè F. M. lo spedì mentre, certo della vittoria, faceva bivaccare i soldati sulle piazze. Huyn, disse essere morti circa 40 soldati e molti feriti, anche un ufficiale superiore. Si dovevano fucilare tutti i prigionieri, non esclusi Casati e duca Litta, che si dicano pure del numero. La Legge marziale è già stata spedita jeri a Milano per mezzo di un uffiziale con due bersaglieri Brodiani; ed oggi alle due può già essere pubblicata e messa in attività. Questo è l’unico mezzo. Bisogna dire che i Milanesi debbono attribuire tutto ciò a sè medesimi, giacchè F. M. ha avuto bastantemente pazienza. Ne fosse almeno rimasto morto un bel numero, che ciò infonderà loro un poco di rispetto per la truppa. I soldati avranno mostrato poca moderazione nell’assalto: va benissimo. Casati è pure un vero baron fottuto[54]. La posta non arrivò nè jeri nè oggi da Milano, nè si vide alcun corriere. In Venezia tutto tornò tranquillo; qui si grida assai, e Gerhardi temeva qualche cosa in causa degli avvenimenti di Milano, essendosi qui sparsa la nuova essere F. M. con tutta la guarnigione prigioniero nel castello, ed i Milanesi vincitori; ma sono già le due ore, e sembra che non voglia accadere nulla. F. M. ha scritto perchè si spedisca a Milano sotto buona scorta la munizione consumata[55] in cannoni ed obizzi per il rispettivo completamento. Almeno conoscono i Milanesi a quest’ora la musica dei cannoni da 12. Il general Woyna e Prelot erano ancora nel palazzo di Corte; avranno sofferto un bel spavento. Il battaglione di granatieri italiani deve aver commesso degli eccessi in Brescia; non deve avere nessuna disciplina. Quelli del reggimento Haugwitz dicesi vadano sempre abbracciati cogli abitanti, e fraternizzano con essi, cosicchè non si possa aspettar nulla da quel reggimento. Qui si dice che abbiano rifiutato di far fuoco, ma sino ad ora non si venne a questo passo; può però succedere. Ora vorrei assumermi di pettinare ben bene la città di Milano. Anche in Parma devono esservi disordini. I Piemontesi dovevano nel medesimo giorno occupare Pavia, ma non lo fecero. Secondo tutte le notizie che sino a questo punto ci arrivarono, non devono esser penetrati contadini nella città; del resto F. M. avrebbe spacciati anche questi. A Vienna non deve esservi ancora quiete, perchè sembra che la Corte voglia partire ed abbandonare la città al militare. Certo ciò sarebbe l’unico mezzo per acquietarla, ma credo che si voglia piuttosto far concessioni che usar rigore.
Ora abbiamo una Costituzione, per cui non possiamo più servire nel civile, ed il militare perde il suo rango. Io domando cosa dobbiamo fare? Solo oggi papà mi disse in segreto, e non lo disse nè a mamma, nè ad Enrico, che appena vi sarà un po’ di quiete, egli deporrà la sua carica, e si ritirerà alla campagna, pretestando la sua avanzata età, per non restare sotto la Costituzione. Ma io che debbo fare? Nulla, non voglio, e se non è più possibile nel civile, andrò anch’io nel militare, per farmi uccidere alla prima occasione, perchè allora non avrò più a pensare al resto. Ciò noi lo dobbiamo al nostro governo donnesco; un idiota per imperatore, una tignuola per successore presuntivo, e un ragazzo prepotente per suo principe ereditario; e in coda a questi...... l’imperatrice madre, Sofia, Tabarro e tutti....[56] appartenente ad ognuna di esse.
In questo modo, e per questa gente precipiterà la Monarchia che era tanto forte. Metternich è fuggito; Kollovrat e zio Luigi, e probabilmente anche gli altri ministri si ritireranno; nè se ne troveranno altri senza ulteriori concessioni, e così cadremo nel precipizio che tutti ci ingojerà. Pensando a un tale andamento delle cose si rizzano, come dico, i capelli sulla fronte. Non manca altro fuorchè la Russia ci nieghi il denaro promesso e ci dichiari la guerra, che allora possiamo dire: adieux all’imperatore, e farci inscrivere come citoyens nella Guardia Civica. Domani arriva il reggimento Fürstenwäter, e il tuo marcerà verso Brescia; arriverà qui un battaglione del Banato, e i Brodiani alla loro volta marceranno verso il Po. La Civica fa già pattuglie co’ suoi schizzetti tutti rossi dalla ruggine. Due signori, fra i quali Giusti, che avevano abbandonato il servizio riservandosi la qualifica, lo abbandonarono ora interamente per poter entrare in essa. Essi fanno diligentemente la ronda di giorno, quando non piovve. Tutto il giorno non s’ode altro che gridar: Viva l’Italia e Libertà, e cantar canzoni liberali. In casa noi abbiamo sempre due guardie di loro. Oggi pretendevano già di mettere un posto di guardia ad ogni Porta e ad ogni Castello, e dicesi che invece di 400 ne siano già armati 1500, i quali alla prima occasione agiranno contro la truppa. Dovresti vedere come il tenente maresciallo Gerhardi è indispettito da tutto questo. F. M. avrà una bella compiacenza nella Guardia Civica. In questo momento arrivano notizie di nuovi subbugli a Venezia, Trento e Roveredo, ma non si sa cosa sia accaduto. Addio. Finisco, perchè devo andare a passeggio; manda le mie lettere, questa e quella di jeri a Sigismondo, perchè non ho il tempo di scrivergli in particolare.
Ranieri.
N.o XX.
AVVISO
DEL GOVERNO PROVVISORIO.
Allorchè ne’ primi giorni della nostra liberazione dalla tirannide dello straniero i nostri cuori si sollevarono a Dio che benedisse la causa della giustizia, sentimmo desiderio amarissimo de’ perduti fratelli; e la memoria presente de’ prodi che per i primi fecero getto della vita per la Patria, o furono immolati dalla barbarie dell’oppressore, scemava la pienezza della letizia cittadina.
Molte e molte famiglie piangevano; a non poche era tuttora ignota la sorte dei loro cari: la Città non sapeva ancora tutta l’opera crudele del nemico.
Alcune delle nostre nobili e belle contrade sono tuttavia pronte al sagrificio, per la santa causa che noi vincemmo.
Paghiamo frattanto il tributo della riconoscenza e del dolore a quelli che morirono per la Patria: finita la santa guerra, conosceremo tutto quello che ci costava il riacquisto de’ nostri diritti.
Giusta l’invito già fatto a’ Cittadini con altro Avviso del Governo Provvisorio, giovedì 6 corrente aprile saranno celebrate nella Metropolitana le solenni esequie dei morti ne’ cinque giorni della battaglia.
Affinchè cotesta pietosa e patria funzione proceda con quell’ordine severo che la solenne circostanza richiede, le diverse Magistrature e Rappresentanze si raccoglieranno in tre diversi luoghi, cioè nel Palazzo Marino, nel Palazzo Municipale al Broletto e nella Residenza della Società d’incoraggiamento delle arti e mestieri alla Piazza de’ Mercanti, alle ore 10 della mattina precise, per recarsi in ordinate schiere alla Metropolitana, ove si disporranno ne’ posti a ciascuna di esse prefissi. Dal Palazzo Marino, ove siede il Governo Provvisorio, partiranno alla detta ora:
Il Ministero della Guerra e i quattro Comitati di Finanza, Sicurezza, Sanità e Sussistenza;
I Consoli delle Potenze estere sedenti in Milano;
Il comandante e lo Stato Maggiore della Guardia Civica;
Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Stato, e l’Intendente generale delle Finanze;
Il Dirigente della Giunta del Censimento;
I Presidenti dei Tribunali d’Appello di III.a e II.a Istanza ed i Presidenti di I.a Istanza Civile, Criminale e di Commercio;
Il Presidente e i Membri effettivi dell’Istituto, i due Bibliotecarj di Brera e dell’Ambrosiana e il Direttore del Gabinetto Numismatico;
Il Presidente e i Consiglieri dell’Accademia di belle Arti;
Il Prefetto del Monte;
Il Direttore delle Poste nazionali;
La Congregazione Provinciale;
L’Intendente Provinciale delle Finanze;
I due Capi delle sezioni della Contabilità;
Il Direttore del Censo;
I Direttori dei due Licei;
La Direzione dei Ginnasj:
Il Direttore della Scuola Tecnica;
Il Direttore e il Censore del Conservatorio di musica;
L’Ispettorato delle Scuole Elementari;
L’Amministrazione e il Direttore dello Spedale;
L’Amministrazione e la Direzione de’ Luoghi pii elemosinieri;
Il Direttore delle Pie Case d’industria;
La Commissione straordinaria di beneficenza;
Una Deputazione de’ Patrioti degli altri Stati Italiani;
L’Ispettore della Stamperia Nazionale.
Dal Palazzo Municipale al Broletto, procederanno i diversi Uffici e le Rappresentanze che seguono:
Il Corpo Municipale;
Una Rappresentanza delle Cittadine che si prestarono alla visita dei feriti nella difesa della patria, e di quelle che lavorano per l’armamento;
Una Deputazione de’ volontarj Liguri, Piemontesi e Svizzeri; Una Rappresentanza dei Parrochi, de’ Sacerdoti dell’Ospedale e delle Ambulanze, de’ Padri Fatebenefratelli e delle Suore di Carità dette Fatebenesorelle;
La Presidenza degli Asili di Carità per l’infanzia e quella del Patronato de’ liberati dal carcere;
Una Rappresentanza della Società Patriotica, del Teatro Patriotico, degli Artisti, dell’Unione, del Commercio, de’ Nobili e del Giardino.
Una Deputazione de’ Notaj, degli Avvocati e degl’Ingegneri;
La Presidenza del Pio Istituto de’ Medici e Chirurghi, e quella dell’Accademia fisio-medico-statistica;
Una Deputazione de’ Giornalisti;
Una Rappresentanza degli orfani maschi e femmine, ed un’altra de’ ricoverati nel Pio Luogo Trivulzio;
Una Deputazione de’ Farmacisti;
Dalla residenza della Società d’incoraggiamento alla Piazza de’ Mercanti dovranno partire:
La Rappresentanza della Società stessa;
Una Deputazione de’ Commercianti;
Una Rappresentanza delle Arti e Mestieri del popolo.
L’ordine col quale si succederanno le Rappresentanze e Deputazioni verrà determinato per estrazione a sorte.
In questa funzione patriotica e popolare le diverse Deputazioni della cittadinanza saranno precedute da una bandiera con un segnale di lutto. Nel Tempio poi, all’ingiro del feretro, formerà una guardia d’onore una schiera della milizia civica, alla quale si associerà, per onorevole distinzione, uno scelto drappello della Compagnia della morte, comandata da F. Anfossi, fratello dell’Augusto Anfossi che divenne uno degli eroi della Patria nostra.
La funerea solennità sarà altresì resa più augusta dalla presenza delle famiglie cittadine di coloro che fecero sacrificio di sè stessi per la liberazione del nostro paese: esse già n’ebbero pubblico invito, e non mancheranno di rendere anche questa testimonianza alla Patria, della quale formano oggimai la parte più cara.
Cittadini! L’educazione del dolor forte e sincero, e la parola della Religione che suscita l’eroismo patrio vi daranno conforto e rassegnazione in questo giorno del comune cordoglio. È un sacro dovere quello che noi adempiamo, un dovere che legheremo ai nostri figli, come sacra e preziosa eredità.
Il canto funebre che prega la requie de’ valorosi insegna ed impone le virtù cittadine, ed è più sublime e più santo dell’Inno della Vittoria.
Milano, il 5 aprile 1848.
Ai Lettori.
Scorrendo il mio lavoro vi sarete fatti persuasi della scarsità de’ miei talenti alla quale ho voluto supplire con altrettanta buona voglia di accontentarvi tutti con un libro che racchiudesse quanto giovi ad illustrare i vostri gloriosi fasti, decantati non solo dalle storie Lombarde, ma da tutto il mondo, e ultimamente per la falsa e tenebrosa via dal tirannico Governo Austriaco prescritta per gli studi storici nelle scuole della Lombardia oramai dimenticati. Oh! gloriose gesta de’ nostri avi, come mai abbiamo potuto per sì lungo tempo mettervi in oblìo? Come mai non abbiamo saputo mantenerci quella santa libertà da essi conquistata sui campi di Legnano, ove a migliaja caddero sotto il ferro dello straniero, anzichè sopportarne il giogo? Ma ora vi siamo tornati a quella bell’epoca, ed i fatti dei Cinque Giorni di marzo ne rendono eterna testimonianza. Ma leggendo il mio libro avrete trovato ancora come le civili discordie furono mai sempre la nostra ruina, e come poco dopo alla stessa battaglia di Legnano ci siamo da noi stessi dati nelle braccia di nuovi padroni, e da questi ora ceduti, ora venduti ad altri; e dopo simili esempi vi sarà ancora chi ardisca d’innalzare altro grido fuori di quello che c’invita alla guerra? unione e guerra! La prima per l’Italia, la seconda al Tedesco che ancora preme le nostre belle contrade, e che tuttora è riscaldato dai coccenti raggi del nostro sole. Guerra e sterminio al sacrilego assassino di Castelnuovo. Oh se le ombre di tante vittime di quella barbara ferocia sorgessero dai loro sepolcri, allora sentireste qual grido: vendetta, vendetta. Non basta scacciare il Tedesco dall’Italia, fuggarlo fino a Vienna, fare trattati, accettar mediatori: bisogna disfarne la razza, disperderla. Ed anche questo l’avrete trovato nel mio libro leggendo della pace di Campoformio firmata da Francesco I, la quale non doveva servire se non a mettere l’Imperatore in istato di ritornare le sue truppe centuplicate sul campo.
Ho procurato in secondo luogo di unire in diverse note alcuni fatti del settembre 1847 ed altri del gennaio sino al giorno della Rivoluzione, non per ricordarvi tristi avvenimenti, de’ quali foste pur troppo testimonii oculari, ma perchè abbiano a conoscere tutti gli altri Italiani e stranieri fino a qual punto si abusarono della nostra sofferenza ed il Gabinetto di Vienna e l’infame Polizia de’ suoi fieri ordini più fiera interprete ed esecutrice.
Ma già mi par di sentirmi dire: E le biografie di Metternich, Radetzky e Bolza, che non si leggono nel libro, dove sono? Si ricordi, signor Autore, che promissio boni viri est obligatio. Anche in questo avete ragione, ma dopo quanto di spregevole fu pubblicato ad infamare questi tre personaggi, io non saprei che aggiungere. Del resto tutti li conoscete meglio di me; Metternich è un uomo che figura nel Gabinetto di Vienna fino dai primi trattati con Napoleone, dunque vecchio, vecchia anche la sua politica, e non più adatta ai nostri tempi. Egli ora si trova a Londra insieme con Luigi Filippo e Guizot, altre buone lane, che hanno dovuto abbandonar la Francia. Di Radetzky ci è grato affermare che non appartiene alla generosa nazione Polacca. Bolza poi era un povero uomo, privo di mezzi di fortuna, privo di talenti e di un’educazione che lo elevasse a sostenere decorosamente la carica affidatagli, quindi era divenuto una macchina, nelle mani del dispotismo, che si moveva a forza d’oro o a forza di minacce. Costretto a trovarsi troppo sovente al cospetto di persone, alle quali era grave delitto giustificare la propria coscienza, era diventato il terribile Bolza, che se una sua visita era annunciata a qualche signore, gli produceva l’effetto dell’etere.
Sebbene poi io abbia fatto di tutto per raccogliere quanto avvenne d’interessante nelle Cinque Giornate, posso nondimeno aver dimenticato qualche cosa, come i nomi dei più valorosi, alcune atrocità de’ Tedeschi e simili; onde mi saranno carissime e riceverò per un sommo favore quelle indicazioni che mi venissero comunicate in appresso dai consapevoli, che io farò di pubblica ragione colle stampe. Intanto chi è vago di saperne più di quanto ho scritto, può rivolgersi agli stessi libri dei quali mi sono servito, oltre alle notizie inedite da me raccolte[57].
Devo in ultimo avvertirvi, come l’arcivescovo Romilli, arrivasse al Palazzo di Governo prima del Podestà, e non dopo come fu da me scritto, e che il cammino tenuto da quest’ultimo uscendo dal Broletto in compagnia degli assessori Greppi e Beretta, fu quello della contrada degli Orefici anzichè della Piazza Mercanti, donde attraversata la Piazza del Duomo, presero, sempre uniti, la via dietro il Coperto de’ Figini, e seguendo il Corso giunsero al palazzo di Governo. Arrivata la comitiva sull’angolo de’ Fustagnari si divise in due colonne, una seguì il Podestà, e l’altra attraversò dalla Piazza Mercanti, ove alla gran Guardia trovavansi tutti i soldati col fucile abbassato, pronti a scaricare le loro armi, ma non fecero fuoco, incerti forse e confusi alla vista de’ fazzoletti bianchi, che in segno di esultanza e di pace la folla veniva agitando.