CLXXIII
Ai medesimi
Magnifici ac potentes domini mei observandissimi. Anco che per un'altra mia io abbi differito con le S. V. di parlare con esse, circa al caso di Belgrado, alla mia venuta costì, sono stati poi da me questi di Valico, e hannomi detto, che altre volte hanno menato costì a Lucca li loro pagatori del suo territorio, e quando sono stati costì, gli è stato detto nelle orecchie si vadino con Dio, adeo che questi di Valico si diffidano di potere trovare pagatore nel territorio di quelle, perchè questi suoi temeno che se entrano pagatori per Belgrado, non fare dispiacere alle S. V.; ma mi propongono un altro modo, che li suoi di Mutrone dieno le sicurtà loro nel territorio delle S. V., e li di Valico nel paese, quando bone e sufficienti, e che l'una sicurtà e l'altra si obbligano in forma camerale: sì che V. S. si degnino avvisarmi quello loro pare, perchè potriano passare 12 o 15 giorni innanzi che io potessi venire costì, e averia più caro di venire con risoluzione che in confuso. E a V. S. mi raccomando.
Ex Castronovo Carfagnane, 30 maii 1525.
CLXXIV[299]
Al doge di Venezia
Ser.mo Principe et Signor mio Ex.mo Supplicai alla Serenità Vostra nel 1515 a dì 25 ottubrio[300] io devotissimo servo suo Ludovico Ariosto nobile Ferrariense, et familiare dell'Ex.mo S.r Duca di Ferrara, come havendo già alcuni anni con mie longe vigilie et fatiche per spasso et recreatione de Signori et persone de animo gentile composta una opera di cose piacevole et dilettevole di armi et amor, chiamata Orlando furioso, et desiderando alhora ponerla in luce per solazzo et piacer d'ognuno, che mi concedesse gratia, la qual etiam obtenni da essa et dal Collegio suo, che niuna persona nè terriera, nè forestiera di qualunque grado esser si vogli ardisse nè presumesse in le terre et loci del dominio di Vostra Sublimità de stampar nè far stampar in forma alcuna di littera nè di foglio grande, piccolo, nè piccolino, nè che potesse vender nè far vender ditta mia opera senza expressa licentia et concessione de mi supplicante author di essa, sotto pena di perder tutte tal opere, che si attrovasseno stampate et de ducati mille per cadauno che le avesse stampate, o fatte stampar, vendute o fatte vender, la mità della qual pena fosse applicata a chi piacesse a Vostra Sublimità, et l'altra mità cum li libri stampati o venduti a mi Ludovico prenominato. Et perchè per nova leze Vostra Serenità ordinò, che tal gratie non fossono viridice se non fussero approbate per lo Ex.mo Conseglio de Pregadi, questa mia opera è stata stampata da molti incorrettissima,[301] onde mi è stà necessario prender fatica di correggerla, et anchora la ho riconzata et riformata in molti loci. Et volendola ora dar fuori cum queste nove corretione,[302] supplico alla Sublimità Vostra, che la istessa gratia, che mi concesse del 1515 a' 25 di ottubrio, come ho ditto di sopra, se degni hora confermarmi, et de novo conceder in questa mia opera cussì corretta et emendata, sì che niuno nè terrier, nè forestier di qualunque grado presuma di stamparla o farla stampar, nè venderla o farla vender cum queste corretione nove in le terre, loci, et dominio di Vostra Ill.ma Signoria mentre ch'io vivo, senza mia expressa licentia et concessione; sotto le dette pene ut supra specificate nella gratia concessami per Vostra Serenità con el suo Collegio del 1515 preditto. Alla gratia della qual humiliter mi ricomando.
Die dicto (7 genn. 1527).[303]
Quod suprascripto supplicanti concedatur quantum petit.
De parte 126
De non 14
Non syncere 3
Marinus Molino
Daniel Rhener
Io. Emilianus
Aloy.s Mocenicus eqs.
Marcus Minius
Franc.s Donatus eqs. Consiliarii.
Facte fuerunt lit. patentes die 14 mensis suprascripti 1527.