LIV.
Michelangelo è eletto governator generale delle fortificazioni di Firenze.[613]
A dì VI d'aprile MDXXIX.
Li Magnifici Signori Dieci — desiderando che la munitione et fortificazione della nostra città, dopo lunga discussione et matura consultatione finalmente giudicata non solo utile, ma necessaria a resistere agli imminenti pericoli che si veggono ogni giorno non solo a noi, ma a tutta Italia, per le frequenti inundationi de' barbari soprastare; et veduto tale et così importante impresa non si poter al desiderato fine et alla debita perfezione conducere, senza l'ordine et indirizo d'alcuno excellente architectore, che e' concepti suoi atti secondo la disciplina di quella arte, come peritissimo uomo sappia et come amorevole verso questa patria etiam voglia mettere in opera; hanno hauto in consideratione molte persone che in tale professione sono famosissime, et finalmente giudicorono, dove abondono e' proprii e domestici thesori, esser cosa superflua degli externi andar cercando. Pertanto, considerata la virtù et disciplina di Michelagnolo di Lodovico Bonarroti vostro cittadino, et sapendo quanto egli sia excellente nella architectura, oltre alle altre sue singularissime virtù et arte liberali, in modo che per universale consenso delli huomini non trova hoggi superiori; et appresso, come per amore et affectione verso la patria è pari a qualunche altro buono et amorevole cittadino; ricordandosi della fatica per lui durata et diligentia usata nella sopradetta opera sino a questo dì gratis et amorevolmente; et volendo per lo advenire per li sopradetti effecti servirsi della industria et opera sua; spontaneamente et per lor proprio motu, in ogni miglior modo et via che seppeno et poterno, detto Michelagnolo conduxono in generale governatore et procuratore costituito sopra alla detta fabrica et fortificatione delle mura, et qualunche altra spetie di fortificatione et munitione della città di Firenze, per uno anno proximo, hoggi felicemente da incominciare et da finire come segue; con piena autorità di ordinare et comandare a qualunche persona circa le cose pertinenti alla detta reparatione o dependente da quella etc. con stipendio e provisione di fiorini uno largo d'oro in oro, netto d'ogni retentione, el giorno, et per ciascuno giorno, da doversegli stantiare et pagare nel modo et forma, come fu ultimamente per legge proveduto che si pagassino le spese da farsi per il sopradetto magistrato de' Signori Dieci.
Archivio Buonarroti. Roma, 29 d'aprile 1532.