XLII.

Colonne, architrave e stipiti da cavarsi per la facciata di San Lorenzo allogati a vari scarpellini da Settignano.[604]

Die 29 mensis octobris 1518.

Providus et prudens vir Michelangelus Ludovici Leonardi de Simonibus, civis honorandus ac sculptor excellentissimus florentinus — locavit et concessit — magistro Dominico Iohannis Bertini, scalpellino populi Sancte Marie a Septignano, ibidem presenti et conducenti ad fodiendum, faciendum et bozandum è marmore existente in fodinis et in montibus Petresancte desuper Seraveziam in luoco detto Finochiaia è contra Capellam infrascriptas columnas et petra magna et parva marmorea pro pretiis et mercedibus, temporibus et terminis infrascriptis, singula singulis referendo: et que sunt ista, videlicet:

Dua colonne di lungheza di braccia xj e 1⁄4 alla misura fiorentina et grosse da piè br. 1 2⁄3 et da capo braccia 1 1⁄3 con le base et capitelli convenienti a epse colonne et con quelle misure gli saranno date da decto Michelagnolo: et decto Michelagnolo promecte dare a decto maestro Domenico per sua fatica di ciaschuna di decte colonne, ciò è per il fuso silecto, cavate et bozate nel luoco proprio della cava predetta, fior. quaranta larghi d'oro in oro: et più

Dua pezi d'architravi, e' quali nel vivo debbino essere et sieno br. vij et 1⁄3 et nello ogiecto br. 8 et 1⁄3, et alti br. 1 1⁄2 et le rivolte br. 2 1⁄2 nello ogiecto, et il vivo delle rivolte br. 2. E decto Michelagnolo gli debbe dare per ciascuno pezzo di decti architravi abozati con le misure da darsi per decto Michelagnolo, et in quello luoco dove s'abozeranno come di sopra, fior. xxv d'oro larghi in oro: et più

Uno stipite delle porte maggiore lungo br. 20 1⁄4 con la grosseza et alteza da darsegli, come di sopra, per prezo di fior. xxx larghi d'oro in oro, bozato come di sopra: et più

Quattro stipiti delle porte minori con due loro architravi et con l'architrave della porta grande, posti come di sopra in su la cava, per prezo di ducati novanta larghi d'oro in oro, o vero la metà de' decti 4 stipiti et architravi, come detto maestro Domenico fussi d'acordo con gl'infrascripti altri conduttori nella infrascripta altra locatione nominati. Et che decto maestro Domenico sia obligato a dare a detto Michelagnolo tutte l'altre pietre minore da cinque carrate in su abozate nel decto lavoro per insino al manco prezo delle soprascripte per fior. uno largo d'oro in oro la carrata. Et di cinque et da cinque carrate in giù, detto maestro Domenico sia obbligato a darle bozate al caricatoio, dove può andare il carro, per prezo di fior. uno largo d'oro in oro la carrata. Et inoltre sia obligato decto maestro Domenico, oltre alle carrate delle decte pietre grosse, a dare a decto Michelagnolo tante carrate delle pietre pichole, che in tucto faccino numero, omnibus computatis, di carrate cento cinquanta. Con pacto che la belleza et biancheza di tutti detti marmi debbino essere come quelle della colonna si roppe o più presto meglio; et che circa de' casi de' peli o cotture, detti marmi debbino essere netti al tutto. Et li quali marmi et colonne detto maestro Domenico sia tenuto et obbligato di aver fatti et bozati in questo modo, ciò è: una di dette colonne per di qui a mesi due da oggi et il restante per tutto il mese di giugno proximo 1519, senza alcuna exceptione. La quale locatione et tutte le cose predette detto Michelagnolo fa al detto maestro Domenico con patto in principio, mezo et fine del presente contratto, aposto et repetito, che al caso sopravenissi la morte di nostro signore papa Leone, quod Deus avertat, o che per altri casi sua Santità non volessi seguitare il lavoro della facciata di San Lorenzo, per la cui causa si fanno detti lavori; che in tal caso o casi, o per qualunque di quelli, epso Michelagnolo non sia obligato a seguitare tal'opera; ma che avendo detto maestro Domenico danari in mano di detto Michelagnolo, che epso maestro Domenico sia obligato a dar tanti marmi al detto Michelagnolo di quelli che così fussino bozati per suo conto, che sconti detto restante avessi di suo in mano. Et al caso che esso maestro Domenico avessi cavato et bozato a mesura di detto Michelagnolo più marmi che non è la quantità gli restassi in mano; che detto Michelagnolo gli ne debbe pagare alla ragione predetta: intendendo sempre tutte le dette cose a sano et puro intelletto. Et inoltre detto Michelagnolo per parte di detti lavori da farsi dètte et numerò a detto maestro Domenico, quivi presente, in presenza di me notaio et delli testimoni infrascripti, fior. trenta larghi d'oro in oro, et della qual quantità lui si chiamò ben pagato, tacito et contento. — Et in oltre a' prieghi et mandato del decto maestro Domenico — stecte mallevadore Francesco d'Andrea di Giovanni, scalpellino da Septignano — etc. etc.

Item postea et incontinenti — prefatus Michelangelus — locavit et concessit ad fodendum et hozandum, ut supra totidem ex marmoribus suprascriptis et ad mensuram et pro pretio, modis et conditionibus et temporibus sopradictis, singula singulis referendo, Andree Ioannis Andree ed Dominico Mattei Pauli Morelli, scalpellinis populi Sancte Marie a Septignano, comitatus Florentie — et pro parte laboreriorum predictorum dictus Michaelangelus solvit et numeravit dictis Andree et Dominico sociis predictis. — florenos xxv auri latos in aurum. —

Archivio de' Contratti di Firenze. Firenze, 18 di dicembre 1518.