CONCLUSIONE
1.—Pervenuti alla fine del nostro assunto, aggiungeremo, in conclusione, alcune riflessioni che completeranno le teorie svolte.
Il delitto è un fenomeno affatto naturale, il suo evento psichico segue le leggi dinamiche onde tutti gli altri fenomeni son dominati.
Il delitto, però, ha la specialità di essere contrassegnato dal grado evolutivo di coscienza della forza uomo; il che significa che esso ha d’uopo, per effettuarsi, di tutti i coefficienti i quali influiscono a ridestare e modificare, nel nostro dominio morale, talune inclinazioni poco conformi al comune stato di ordine sociale della generalità degli uomini. La legge penale, prevenendo o reprimendo il delitto, tende a riaffermare quest’ordine ed a proteggere il benessere singolo e collettivo. Ma—si domanda—essa legge è sempre cònsona, nelle sue prescrizioni, allo stato o grado evolutivo della nostra società; la sua azione imperativa è in armonia con le guarentigie legali e sociali a cui ella fa supporre di riferirsi ogni qualvolta prescrive una pena per la repressione di dato delitto? La risposta non può essere che negativa.
La società—come oggi giuridicamente è composta—è retta da un cumulo di errori e di pregiudizî contro i quali la scienza ha la missione di energicamente protestare. La cieca tradizione dell’errore, gravitando sui nostri sforzi di progresso, arresta o ritarda fatalmente il nostro cammino sulla via delle riforme legislative; l’interesse politico, quello economico o di lotta di classe, sognano pericoli inesistenti per ciascuna riforma consigliata dalla scienza, ed invano la verità, frutto di lunghe meditazioni, brilla agli occhi di uomini che aman chiudersi nella tenebra per non essere illuminati. Pochi solitarî, paghi di cogliere il premio del loro lavoro nella soddisfazione di adempiere un dovere, fan sentire la loro voce per richiamare i proprî simili al riconoscimento del vero scoverto; ma essi o son derisi o restano ammirati senza che altri ne ascolti i mòniti preziosi! Magistrati, giurati, quanti sono addetti al funzionamento della giustizia, o per ignoranza o per malintesa boria di spirito conservatore, seguono, impassibili, teorie confinate ormai tra’ ferri vecchi della scienza: se la parola di colto difensore li richiama alle ignorate verità, oh! quanti pochi di essi lo ascoltano con interesse di serena coscienza! Eppure tuttodì debbono aver la riprova degli errori commessi nei loro giudizî circa apprezzamenti di fatti i quali ben altrimenti si vengono svolgendo in realtà: tanto è, dunque, a noi arduo di vincere l’errore, di infrangere gli altari di idoli della mente sì deleterî al progresso sociale?
2.—La psicologia criminale insegna il processo evolutivo e dissolutivo dell’evento psichico del delitto; ed essa non si arresta neppure di fronte ai problemi di scelta dei mezzi onde il legislatore giunga ad infrenare o a correggere la energia che del delitto è propria. È debito, nondimeno, di chi amministra la giustizia di studiare, in pratica, come le teorie debbano disposarsi alle riforme legislative; appunto perchè in esso la continua conoscenza svariata dei fatti è fonte sicura per risalire alla riconferma di quei veri che dalla scienza furon proclamati.
3.—Richiamo l’attenzione di alcun giurista sull’impegno di scrivere un lavoro, il quale contenga i dettami da seguire, nella pratica giudiziaria, per assorgere, caso per caso, ai principî della scienza; esso dovrebbe essere un lavoro di riorganizzazione dei tanti concetti teoretici ed osservazioni di fatto, che balzan fuori dallo studio dei processi, dall’esame quotidiano dei delinquenti; ciò che è generalmente trascurato, quasi non avesse importanza alcuna. Mi avviso, che anche la psicologia criminale, come qualunque altra scienza, abbia un lato teoretico ed un lato pratico: essa, per acquistare la importanza che le compete, deve integrarsi nell’unico fine di non tradire la esatta notizia e valutazione del fatto: fuori del fatto, qualunque nostra conoscenza o è ipotetica o arbitraria.
E desidererei che un poco più d’interesse si destasse nel cuore dei magistrati per gli ammaestramenti impartiti da chi osa prescindere dal dettame nudo della legge ed approfondire il problema della imputabilità mediante i lumi che ci vengono dall’odierno indirizzo positivo; abbiano anche un poco più di fiducia per verità ormai lampanti agli occhi dei meno veggenti. Nondimeno, mi è obbligo constatare, che di già uomini insigniti di alti uffici nell’amministrazione della giustizia non si peritano, nei loro scritti, di proclamare la religione della nuova scienza, combattendo vecchie teorie[173]; ad essi, come a tutti coloro che se ne rendono seguaci, sia lieto il plauso di quanti amano che l’umano pensiero, rinnovandosi, progredisca e, progredendo, trionfi sempre contro l’errore!