NOTA
Dobbiamo qui accennare ad una questione recentemente sollevata a proposito degli Ordinamenti di Giustizia. Il Salvioli ed il prof. Pertile, ricordando alcuni Statuti bolognesi del 1271 contro i Grandi, facevano supporre che da essi fossero stati imitati gli Ordinamenti fiorentini del 1293. Questi Statuti del 1271, non essendo però stati mai ritrovati, l'ipotesi fece poco cammino. Il prof. Gaudenzi, pubblicando nel 1888 (Bologna, Tipografia fratelli Merlani) gli Ordinamenta sacrata et sacratissima di Bologna del 1282 e 84, notò la grande somiglianza che essi avevano cogli Ordinamenti di Giustizia del 1293, e credette non potervi essere piú dubbio, che questi fossero imitati da quelli. Anzi andò piú oltre, affermando addirittura «che in genere i rivolgimenti e gli ordini di Firenze non furono che l'imitazione di quelli di Bologna». (Prefazione, pag. v).
Che questa ultima affermazione vada assai oltre i limiti del giusto, fu già notato dal Dott. Hartwig nel suo ultimo e pregevole lavoro sulla storia fiorentina (Ein menschenalter florentinische Geschichte — 1250-1293 — (Freiburg, 1889-91), estratto dai volumi 1, 2 e 5 della Deutsche Zeitschrift für Geschichtwissenschaft). Ed invero le leggi e le istituzioni di Firenze scaturiscono assai direttamente dalla storia della società e delle rivoluzioni fiorentine, che sono molto diverse da quelle di Bologna.
Quanto all'altra questione, se cioè gli Ordinamenti fiorentini del 1293, derivino veramente da quelli bolognesi del 1282, io ne dubito assai, e credo in ogni modo che a risolverla definitivamente siano necessarie ancora nuove ricerche speciali negli Archivi di Firenze, le quali diano compimento a quelle già fatte dal prof. Gaudenzi in Bologna. Mi limito intanto ad osservare: 1º Che la lotta del popolo contro i Magnati, e le leggi severe, spesso crudeli, contro di essi, non sono un fatto proprio esclusivamente di Firenze, ma un fatto invece assai generale nella storia dei nostri comuni. Ciò non esclude le molte diversità di queste lotte e di queste leggi nei vari Comuni, non ostante le non poche somiglianze. E quindi per dimostrare se e fino a qual punto gli Ordinamenti di Bologna siano stati il modello di quelli di Firenze, non basta paragonare gli uni cogli altri, e notare le rispettive loro date. Risulta certamente provato da quanto noi abbiam detto qui sopra, e fu poi nuovamente confermato da tutte le ricerche posteriori dell'Hartwig, del Del Lungo, del Perrens, che gli Ordinamenti fiorentini sono la sintesi di altre leggi molto piú antiche contro i Grandi, leggi che qualche volta letteralmente riproducono. Essi stessi ne citano una del 1286, piú volte ricordata dagli storici, e noi vedemmo che le Consulte del 1282 ricordano già un'altra legge piú antica contro i Grandi. Queste leggi anteriori sono le fonti vere degli Ordinamenti fiorentini, i quali però non solo abbattono i Grandi, come fanno anche gli Ordinamenti di Bologna; ma danno il governo in mano alle Arti maggiori, il che a Firenze era già cominciato nel 1250. In questo doppio fatto si ritrova il loro vero e proprio carattere. Bisogna continuare a ricercar queste leggi negli Archivi fiorentini e paragonarle con quelle di Bologna, prima di potere affermare con sicurezza che gli Ordinamenti di Giustizia, cosí connessi con tutta la storia fiorentina, siano copiati da quelli di Bologna. Il prof. Gaudenzi è stato con la sua pubblicazione assai benemerito degli studi storici. Ma ripeto che, a mio avviso, per risolvere davvero la questione, occorrono nuove indagini in Firenze. A questo lavoro attende ora il sig. Salvemini, ed io gli auguro che possa arrivare a qualche nuovo ed utile resultato. Il problema è tale che merita una soluzione definitiva.
DOCUMENTO[126]
In nomine domini amen. Liber defensionum et excusationum Magnatum Civitatis et comitatus Florentie, qui se excusare volunt a satisdationibus Magnatum non prestandis, receptarum per me Bax. de Amgnetello notarium nobilis Militis domini Amtonii de Fuxiraga de Laude, potestatis Florentie.
In anno currente Millesimo ducentesimo ottuagesimo septimo.
Ad defensionem
| Absoluti | Dardoccii quondam domini Uguicionis | de Sachettis |
| Manni fratris sui | producta fuit | |
| intentio singnata per Credo (sic), et ad ipsam probandam producti fuerunt infradicti testes. | ||
Baldus Brode populi sancti Stephani de Abatia, iuratus die suprascripta de veritate dicenda. et lecta sibi intentione per me Bax., dixit quod bene vidit dictum Dardocium et Mannum eius fratrem facere artem cambii in Civitate Florentie, iam sunt XX anni, et ab eo tempore citra, et credit eos fecisse. Set propter guerram et brigam quam nunc habent, predicti fratres Dardocci non tenent tabulam in mercato, set stat in domo sua, et ibi facet (sic) artem canbii. Interrogatus si ipsi palam tenent banchum et tapetum ante dischum domus sue sicut faciunt alii campsores, respondit non, quia est consuetudo prestatorum et non campsorum tenere tapetum. Interrogatus, dixit quod predictus senper cotidie exercuit.
Lapus Benvenuti qui vocatur Borrectus populi sancti Petri Maioris iuratus die suprascripta (?) ut supra, lecta sibi intentione per Be., dixit quod ipse testis est consocius predictorom. Dardoccii et fratris in arte canbii; et vidit dictum Dardoccium et fratrem dictam artem in civitate Florentie continue [exercere], et predictum Mannum vidit in Borgongna facere dictam artem per decem annos et plus, quibus stetit in Borgongna; set dixit quod predictus Dardocius[127] propter guerram quam ad presens habet, non audet uti ipsa arte in mercato sive in pubblico, set ea continue utitur in domo sua, et vidit ipso testis; et vox et fama est in populo dictorum fratrum et in civitate Florentie, quod ipsi fratres fuerunt et sunt campsores.
L. S. Ego Ruffus Guidi notarius predicta ex
actibus Communis Florentie exemplando
transcripsi, pubblicavi rogatus.