NOTE:

[1]. Pubblicato nel Politecnico di Milano, luglio e agosto 1868.

[2]. Per non moltiplicare inutilmente le note in questo capitolo d'indole generale, destinato solo a gettar qualche luce sulle condizioni politiche dei nostri Comuni, e piú specialmente quello di Firenze, ricorderò una volta per sempre, che oltre gli Statuti, i quali anderò via via citando, gli autori di cui piú spesso mi valsi sono: Savigny, Storia del Diritto Romano nel Medio Evo; Francesco Forti, Istituzioni Civili e Trattati inediti di giurisprudenza; Gans, Il Diritto di successione nella Storia italiana, traduzione di A. Torchiarulo: Napoli, Pedone, Lauriel, 1853; Gide, Étude sur la condition privée de la femme: Paris; 1868; Schupfer, La Famiglia longobarda, nell'Arch. giuridico di Bologna, fasc. 1 e 2. — È superfluo ora aggiungere che dopo del 1868 questi studi hanno fatto in Italia un progresso davvero grandissimo, e sono uscite alla luce molte opere di capitale importanza, le quali io non potevo conoscere quando scrivevo queste pagine, che allora miravano solo a far meglio comprendere ai miei alunni la rivoluzione seguita in Firenze l'anno 1293, e gli Ordinamenti di Giustizia, che ne furono la conseguenza da lungo tempo resa necessaria.

[3]. Gaio, I, 190-2.

[4]. Comitis Gabriellis Verri, De ortu et progressu iuris mediolanensis, etc. Nel primo libro di quest'opera troviamo, fra le altre, queste parole: «Quae omnia manifeste demonstrant, maiores nostros maximum atque perpetuum studium contulisse ad agnationem conservandam pro veteri XII tabularum iure, a Iustiniano postea immutato, quo certe nihil ad servandum augendumque familiarum splendorem..... utilius, commodius, aptius, commendabilius potuit afferri».

Un altro degli antichi scrittori di diritto, che piú insistono su questa opinione, è il cardinal De Luca, il quale, nel suo Theatrum veritatis et iustitiae, si scaglia con un'ira singolare davvero, contro Giustiniano e contro tutti coloro che ne seguirono le idee intorno all'agnazione. Gl'Italiani, secondo lui, non accettarono mai queste riforme o piuttosto, come esso dice, distruzioni e corruzioni promosse da Giustiniano. Anche il Giannone, nella sua Storia Civile del Regno di Napoli (lib. III, paragrafo V), dice che i libri di Giustiniano fra noi non ebbero fortuna. «Non furono in Italia né in queste nostre province ricevuti, né qui come in alieno terreno poterono essere piantati e mettere profonde radici; ma si ritennero gli antichi libri dei giureconsulti, ed il codice di Teodosio niente perdé di stima e di autorità». — È necessario qui osservare, che la persistenza del diritto romano in Italia, durante il Medio Evo, sostenuta dal Savigny, ma da altri combattuta, non trova oggi piú oppositori.

[5]. D.r J. Ficker, Forschungen zur Reichs-und Rechtsgeschickte Italiens, 4 vol.: Innsbruck, 1868-74.

[6]. Questa è pure l'opinione del Gans, il quale nondimeno accettò le idee del Savigny intorno alla diffusione del diritto giustinianeo, il che giovava allo scopo che egli aveva di far derivare le nuove forme del diritto italiano dalle leggi longobarde.

[7]. Il Baudi di Vesme nelle sue note alle leggi longobarde, osserva qualche volta: Theodosiani iuris vestigia hic agnoscere mihi videtur. — Recentemente il Del Giudice ha provato che alcuni brani derivano dal diritto giustinianeo, altri dal Codice Teodosiano.

[8]. Questa disputa può dirsi ormai inutile, perché oggi è generalmente ammesso, che anche dopo la Prammatica Sanzione il Codice Teodosiano continuò ad essere in vigore. Cosí fu che vissero insieme forme giustinianee e forme autigiustinianee; solamente le Pandette vennero piú a lungo trascurate.

[9]. Secondo il Savigny, la scuola d'Irnerio era fiorente negli anni 1113-1118. Essa, come ora è ben noto, era stata preceduta da altre assai meno scrupolose osservatrici delle forme giustinianee.

[10]. Gans, Il diritto di successione ecc. pag. 28 e seg.

[11]. L'antico Statuto di Giacomo Tiepolo, che si trova manoscritto nell'Archivio dei Frari a Venezia, e che fu piú volte pubblicato per le stampe, conchiude il suo primo prologo cosí: «Et se alguna fiada occorresse cosse che per quelli Statuti non fossero ordinade, perché l'è de plui i facti che li Statuti, sel occorresse question stranie, et in quele alcuna cossa simele se trovasse, de simel cosse a simele è da proceder. Aver, secondo la consuetudine approvada, oltremente, se al tuto sia diverso, over si facta consuetudine non se trovase, despona i nostri iudexi come zusto et raxionevole a la so providentia apparèrà, habiendo Dio avanti i ochi de la soa mente, sí fatamente che, al di del zudixio, de la streta examination davanti el tremante (tremendo) Iudexe render possa degna raxione».

[12]. Di questi esempî ne ho trovati molti nei volumi delle Provvisioni, che sono nell'Archivio fiorentino.

[13]. Statuta Romæ, Romæ 1519, II. § 110, 111; e III, 17.

[14]. Statuta Pisauri, noviter impressa, 1531. II, 79, 81, 106, 107.

[15]. Ibidem, III, 24, 30.

[16]. «Etiam nullis probationibus, quia volumus quod nuda patris assertio plenam probationem faciat». Vedi Statuta Civitatis Lucensis, 1539. II, 66, 67, 68.

[17]. Statuta Civitatis Urbini, impressa Pisauri, 1519. VI, 30. Quod pater pro filio, dominus pro famulo teneatur in damnis datis.

[18]. Statuta Florentiæ (ediz. colla data di Friburgo) II, 110.

[19]. Ibidem. Ibid.

[20]. Statuta Florentiae II, 112.

[21]. Ibidem, II, 9.

[22]. Archivio di Stato, Statuti, 9, Lib. II. rub. 6.

[23]. Gans, op. cit.

[24]. Vedi gli Statuti pisani pubblicati dal Bonaini.

[25]. Statuta Florentiae, II, 61. 62, 63.

[26]. Ibidem, II, 64.

[27]. Ibidem, II, 65. Vedi pure gli Statuti del 1324, (II, 36 e 74) e del 1355 (II, 39) nell'Archivio di Stato.

[28]. Statuta Florentiae, II, 111.

[29]. «Nisi promiserit de continuo habitando in dicta civitate, vel comitatu Urbini», Statuta Urbini: Pisauri 1519. II, 54.

[30]. Liber iuris civilis urbis Veronae, cap. 44: Veronae, 1728.

[31]. Vedi Gans, nell'opera citata. Questo autore esaminò assai minutamente il diritto pisano negli Statuti, allora non anche pubblicati, che si trovano in un codice manoscritto a Berlino.

[32]. Vedi le Consuetudini della città d'Amalfi, pubblicate con note di Scipione Volpicella, pag. 22; e le Consuetudini della città di Napoli, tit. de successionibus ab intestato. Anche nelle Consuetudini sorrentine trovansi le medesime disposizioni. Vedi pure il lavoro del Dr. Ottone Hartwig, Codex iuris municipalis Siciliae. Heft I. Das Stadtrecht von Messina: Cassel und Göttingen, 1867.

[33]. Statuta Comunis Mantuae, Rub. LI, De successionibus ab intestato. Cod. MS. F, T, 1, nell'Archivio di Mantova, del sec. XIV. Uno stesso linguaggio tiene lo Statuto di Verona (Statuta Veronae,: Veronae, 1588, Lib. II, cap. 82). Ut in successionibus parentum, quae liberis deferuntur, omnis quaerimonia conquiescat, et bona parentum in filios masculos et caeteros per lineam masculinum descendentes conserventur, pro conservandis domibus, et oneribus Communis Veronae sustinendis, statuimus quod ex filiis vel nepotibus vel deinceps masculis, per lineam masculinam descendentibus, filiae vel nepotes vel deinceps foeminae per utramque lineam descendentes, non succedant patri, matri, avo, aviae, etc. etc.

[34]. Statuta Florentiae, II. 130.

[35]. Gli Statuti 4 (anno 1324), II, 70, e 9 (anno 1355) II, 73, nell'Archivio di Stato, dicono, infatti, che se non esistono figli, ma solo fratelli o loro figli, la donna avrà diritto all'usufrutto dei beni del padre avo o proavo «Tunc ipsa mulier habeat usumfructum omnium bonorum talis patris, avi, vel proavi defuncti». E questo è l'usufrutto che si muta piú tardi in alimenti.

[36]. Archivio di Stato, Statuti, 4, lib. II, 50, e 9 lib. II, 51.

[37]. Statuta Florentiae, II, 32.

[38]. Ibidem, II, 130.

[39]. Ibidem, II, 126.

[40]. Statuta Florentiae, II, 129.

[41]. Constitutiones Marchiae Anconitanae: Forolivii, 1507.

[42]. Statuti della honoranda Universitate deli Mercatanti de la Citade di Bologna: 1530, f. 98 e seguenti.

[43]. Statuta Florentiae, II, 51.

[44]. Ibidem, II, 76.

[45]. Ibidem, II, 75.

[46]. Ibidem, II, 77.

[47]. Ibidem, II, 108.

[48]. Ibidem, II, 109.

[49]. È notevole questa frase spesso ripetuta, perché fa capire come solevano essere formate le consorterie.

[50]. Statuta Florentiae, II, 66.

[51]. Archivio di Stato, Statuti 9, II, 30. La medesima disposizione trovasi nello Statuto del 1324 (II, 87), ed era già in quello di Pistoia del 1296 (II, 6), il quale l'aveva copiata da un altro Statuto fiorentino piú antico.

[52]. Vedi il cap. V di quest'opera.

[53]. La mezzeria, è ben vero, si estende in tutta la Toscana, nel Lucchese, in gran parte della Romagna. Ma i patti e la forma dei contratti piú favorevoli al contadino, si trovano presso Firenze e nel Pistoiese. Esempi di contratti a mezzeria, piú o meno informe, ne abbiamo già verso la fine del secolo XII. Il Ruhmor ne pubblicò due del 1250 e 1251, nel territorio fiorentino (V. anche Capei negli Atti dei Georgofili, vol. XIV, pag. 228); altri poco posteriori ne ha trovati a Cortona il notaro L. Ticciati, che li pubblicò nell'Arch. Stor. It., serie V, tomo X, disp. 4, anno 1892. Si può tuttavia ritenere che solo ai primi del sec. XIV la mezzeria vera e propria divenne il contratto generalmente in uso. Un contratto, stipulato l'anno 1331 nel contado senese, fu dal prof. C. Paoli comunicato al barone S. Sennino, che lo pubblicò a Firenze nel 1875, in un suo lavoro Sulla Mezzeria in Toscana. Il marchese L. Ridolfi nel giornale L'Agricoltura Italiana, anno XIX (1893), fase. 274-5, suppone, giustamente a nostro avviso, che la difficoltà di trovare antichi contratti di mezzerie nel territorio fiorentino, nasca dall'uso ivi prevalente, di ricorrere assai di rado al pubblico notaio, scambiandosi le parti il testo del contratto, scritto da ciascuna di esse.

[54]. Statuta Florentiae, II, 18.

[55]. Ibidem, II. 21.

[56]. Ibidem, II, 23. Vedi, a questo proposito, Salvetti, Antiquitates florentinae.

[57]. Nuova Antologia: Firenze, luglio, 1869.

[58]. G. Villani, Cronica, XI, 96.

[59]. P. E. Giudici, Storia dei Comuni italiani, lib. VI, paragr. 53 e 54: Firenze, Le Monnier, 1866. — Vannucci, I primi tempi della libertà fiorentina, cap. 4, pag. 168 e seg.: Firenze, Le Monnier, 1861. — Napier's, Florentine History, 600 k I, chap. 13, pag. 342: London, 1846. — T. A. Trollope, A history of the Commonwealth of Florence, book II, chap. 3, pag. 212: London, 1865. Bisogna notare che il Trollope, non rimuovendo tutte le difficoltà, riuscí pure a difendersi da varie inesattezze in questo punto, limitandosi a tradurre alcuni brani degli Ordinamenti stessi, senza però interpretarli in tutti quei punti nei quali presentavano maggiori difficoltà. — Il sig. Perrens, venuto piú tardi, dopo la pubblicazione di questo scritto, ne ha generalmente accolto le conclusioni, confermandole con nuove ricerche.

[60]. Vedi vol. I, cap. V e VI di quest'opera.

[61]. Non credo possibile che veramente non vi fossero allora gabelle di sorta. Dal 1336 al 38, il Villani stesso, lib. XI, cap. 92, ne enumera moltissime, ed alcune erano di certo assai piú antiche. Forse voleva dire: con poche e lievi gabelle.

[62]. Per non mettere gravezza. Ogni volta che si aggravavano i beni dei cittadini, se ne faceva l'estimo, si allibbravano, e siccome l'imposta si pagava in lire o libbre, cosí il far libbra, allibbrare indicò qualche volta tanto il notare e valutare i beni, quanto il porre l'imposta.

[63]. G. Villani, VIII, 2.

[64]. Vedi il precedente capitolo.

[65]. Dino Compagni, lib. II, pag. 201, ediz. Del Lungo. Cito ora questa edizione assai piú corretta delle altre, sebbene pubblicata (1879), dieci anni dopo che fu stampato, la prima volta, questo capitolo.

[66]. Vedi nelle Delizie degli Eruditi toscani del padre Ildefonso, il documento in fine del volume VIII. È una petizione d'alcuni abitanti di Castelnuovo, che erano stati dai Pazzi e da altri assaliti, armata manu, cum militibus et peditibus, i quali arsero le case loro, uccidendo alcuni, costringendo altri a firmare un contratto, sotto il falso pretesto d'una lite, che non esisteva: et scribi faciendo litem contra eos esse super renovationem servitiorum.

[67]. G. Villani, VII, 16.

[68]. Vedi lo Statuto della Parte Guelfa, cap. 39. Trovasi nel vol. I (1857) del Giornale storico degli Archivi toscani, che si pubblicò per alcuni anni unito all'Arch. stor. It. Questo statuto, che è del 1335, e fu pubblicato dal Bonaini, è il primo che si conosca della Parte, ma non sembra il primo che fu compilato. Nello stesso Giornale, vol. III (1859), il Bonaini cominciò un lavoro, Della parte guelfa in Firenze, che fu continuato in vari fascicoli, senza però essere condotto a termine. Vedi anche G. Villani, VII, 17, dove parla della prima istituzione della Parte. Lo stato preciso in cui essa era nel 1293 non è perfettamente noto; si può tuttavia dedurlo da ciò che era stato poco prima, e da ciò che fu poco dopo.

[69]. VIII, 1.

[70]. La prima di queste leggi, già nota, e le altre che erano inedite, furono da noi esaminate nel cap. V di quest'opera, e in fine di esso pubblicate.

[71]. Gli Ordinamenti (rub. XVIII ediz. Bonaini) rimandano infatti a questa legge, che è del 2 ottobre 1286 (Provvisioni, I, 27) e fece parte dello Statuto. Essi ne citano la rubrica ed il titolo. Una Consulta del 20 marzo 1280 (81), in Gherardi pag. 33, rimandava già ad un'altra legge simile e piú antica: De securitatibus prestandis a magnatibus, la quale venne poi riformata da quella dell'86.

[72]. Ammirato, lib. IV, in principio; e nell'Arch. fiorentino Provvis., II, 72.

[73]. Dino Compagni, lib. I, pag. 56.

[74]. G. Villani, VIII, 8.

[75]. Ammirato, lib. IV, pag. 348.

[76]. Il sodare infatti era da moltissimi trascurato, e piú leggi si fecero per costringere i renitenti.

[77]. Ciò risulta dalla deliberazione stessa, che fu pubblicata dal Bonaini nell'Arch. Stor. It., Nuova Serie, tom. I, pag. 78, documento B.

[78]. Erano allora 12 maggiori e 9 minori.

[79]. Molti storici lo dicono dei Priori, quando si compilarono gli Ordinamenti. Ma questi hanno la data ufficiale del 18 gennaio, e Giano entrò nella Signoria il 15 febbraio, come dice il Compagni; come apparisce dalla nota che ci dà dei Priori Coppo Stefani, nello Delizie degli Eruditi toscani, voi. VIII, e come è anche confermato dai documenti.

[80]. V'è pure un'altra compilazione che si trova inedita nell'Archivio fiorentino, nella quale furono introdotte piú tardi alcune nuove rubriche, anche fra le prime 28, come noteremo piú oltre.

[81]. D.r K. Hegel Die Ordnungen der Gerechtigkeit: Erlangen, 1867 ec. È una Prolusione, in cui il dotto autore della Storia della Costituzione dei Municipi italiani, esamina con molto acume, la pubblicazione del Bonaini, paragonandola con altre. Non esamina però il valore e l'importanza intrinseca degli Ordinamenti, dei quali dà solo un breve sunto.

[82]. Arch. Stor. It., Nuova Serie, tom. I (1855) pag. 38, nota 1.

[83]. Prima che fosse pubblicata la bozza, si avevano solamente le compilazioni posteriori, e non si poteva sapere fino a che punto fosse stato in esse alterato l'originale primitivo. Il Bonaini, senza averlo trovato, rese, colla sua pubblicazione, possibile avvicinarsi talmente ad esso, che poco o nulla vi può mancare. E ciò non fu cosa di piccolo momento, se si pensa che le leggi della Repubblica fiorentina da un giorno all'altro subivano cosí profonde alterazioni, che anche una compilazione di due o tre soli anni posteriore alla primitiva, poteva essere assai diversa. Citiamo ad esempio il doc. A, col quale il Bonaini pubblica, nella sua forma ufficiale (Arch. Stor. It., come sopra, p. 72), un afforzamento degli Ordini della giustizia, fatto il 9 e 10 aprile '93. Esso fu aggiunto, come parte della legge stessa, nelle compilazioni pubblicate dal Fineschi e dal Giudici.

Aggiungo ora alcune notizie bibliografiche, nelle quali dovrò qualche volta, per maggiore chiarezza, riassumere o ripetere cose già dette.

1º Prima ad essere pubblicata, fra le compilazioni degli Ordinamenti, fu quella che trovasi negli Statuti a stampa.

2º La seconda pubblicazione fu fatta dal P. F. Vincenzo Fineschi nelle sue Memorie storiche, che possono servire alle vite degli uomini illustri di Santa Maria Novella, ecc.: Firenze, 1790.

Sono 65 rubriche, di cui le prime 28 contengono gli Ordinamenti, con la data del 18 gennaio 1292 (93). Dopo ne seguono altre 34 (29-62), fra le quali si trova il rafforzamento che fu fatto con la legge dell'aprile 93, e che il Bonaini pubblicò nella sua forma originale. La data di esso leggesi nella compilazione italiana, e manca nella pubblicazione del Fineschi, ma per sola inavvertenza, giacché si trova nel codice latino, di cui egli si servi, e che noi abbiamo riscontrato (Magliabechiana, palch. II, 1, 153). Cosí finisce questa compilazione latina degli Ordinamenti, che è del 6 luglio 95; ma nello stesso codice furono aggiunte piú tardi, di mano diversa, tre altre rubriche, che hanno la data del 29 marzo 1297, e che il Fineschi pubblicò del pari.

3º La terza pubblicazione fu fatta dal prof. P. E. Giudici, in appendice alla sua Storia dei Municipî italiani: Firenze, Poligrafia italiana, 1853; ristampata in tre volumi: Firenze, Le Monnier, 1864-66. L'autore pubblicò da un codice dell'Archivio di Stato in Firenze (Statuti, n. 8) questa compilazione italiana, che è divisa in 118 rubriche, di cui l'ultima è mutila. Per semplice inavvertenza egli tralasciò di pubblicare le ultime tre rubriche. Dopo la 115, avendo il codice quasi una intera pagina in bianco, il Giudici s'ingannò, credendo che ivi gli Ordinamenti finissero; ma poteva osservare che lo stesso vuoto trovasi anche altrove, p. es. dopo la rubrica 28. In ogni modo, sino alla rubrica 62 questa compilazione va d'accordo coll'originale latino del Fineschi, che traduce, salvo alcune aggiunte o alterazioni, le quali sono di poco momento, ma dimostrano che la traduzione è posteriore. La rubrica 9, infatti, ha una giunta; un'altra ne ha la rubrica 17, e questa con la data del 6 luglio 95, che manca nel testo latino. Le rubriche latine 63-65, che nel codice pubblicato dal Fineschi vedemmo ultime, ed aggiunte d'altra mano, si trovano qui al numero 82-84. E cosí può dirsi di altre divergenze. La rubrica 80 è una provvisione del 3 agosto 1294, con la quale si afforzano gli Ordinamenti di giustizia; la rubrica 116 ha la data dell'11 agosto 1307; la 117 quella del 28 maggio 1309; la 92 ha la data dell'8 agosto 1324. Cosí la compilazione italiana degli Ordinamenti di Giustizia non può essere anteriore a questo giorno. Con la rubrica 93 cominciano gli Ordinamenti dell'Esecutore di giustizia, dei quali parleremo piú oltre: essi hanno la data del 23 dicembre 1306, e vanno fino alla rubrica 118; poi seguono altre leggi. Il Giudici s'è fermato, come dicemmo, alla rubrica 115.

4º L'ultima pubblicazione è quella fatta dal Bonaini nell'Arch. Stor. It., Nuova Serie, tom. I, disp. i, anno 1855, della quale abbiamo già discorso e torneremo a discorrere.

5º Bisogna anche ricordare un'altra compilazione da noi piú sopra accennata (pag. 79 nota 1), che è inedita nell'Archivio fiorentino (Cl. II, Dist. I, numero 1). Di essa il padre Ildefonso pubblicò alcuni frammenti nel vol. IX delle Delizie ecc., ed il Bonaini pubblicò l'indice delle rubriche, che sono 136. Fino alla 117, che risponde alla 113 della compilazione italiana, vanno ambedue quasi d'accordo, salvo alcune aggiunte, come le rubriche in questo codice indicate coi numeri 7-8, 20-23. Dalla 118 in poi seguono altre provvisioni, alcune delle quali sono assai posteriori. La 136, che è l'ultima, porta la data del 25 ottobre 1343; la 133, quella dell'8 ottobre 1344, e determina il tempo prima di cui la compilazione non poté essere stata fatta. Questa compilazione ci dà una forma meno antica, ma piú compiuta, degli Ordinamenti, per la storia dei quali è perciò importantissima.

6º E finalmente ricordiamo la Miscellanea o Zibaldone cui accennammo del pari, nel quale, oltre molte provvisioni, che vanno dal 1274 al 1465, ed alcune di esse afforzano gli Ordinamenti, si trova anche la domanda con la quale il popolo fiorentino, nel giugno 1378, l'anno cioè in cui si sollevarono i Ciompi, chiese ed ottenne che gli Ordinamenti di giustizia venissero rimessi in vigore. Anche questo codice può servire alla storia degli Ordinamenti.

Recentemente il prof. Del Lungo (Bullettino della Società Dantesca, num. 10-11, luglio 1892) ed il sig. G. Salvemini, studente nell'Istituto Superiore, (Arch. Stor. It., serie V, tomo X, anno 1892) pubblicarono la provvisione del 6 luglio 1295, con la quale furono portate diverse modificazioni ed attenuazioni agli Ordinamenti. Sebbene fosse allora già nota, avendola molto prima esaminata lo stesso prof. Del Lungo nel suo Dino Compagni (I, 1078-80), pure il Salvemini ha saputo cavarne nuovo profitto, comentandola con acume. Essa contiene tutte le modificazioni portate nel '95 agli Ordinamenti, e riproduce assai spesso anche i brani, che poi modifica, nella forma che fino allora avevano avuta. L'Hegel, esaminando 1 documenti pubblicati al suo tempo, fu primo a dimostrare con metodo sicuro, che la bozza del Bonaini, salvo alcune poche rubriche, che secondo lui vi mancavano, ed alcune divergenze, piú che altro di sola forma, conteneva la sostanza vera dei primi Ordinamenti. Questo era già un notevole resultato. Su tali divergenze però e sulle rubriche mancanti, il Salvemini, valendosi del doc. 6 luglio '95, poté aggiungere nuove osservazioni che esamineremo.

[84]. La rubrica III della bozza dice: De prudentioribus, melioribus et legalioribus artificibus civitatis Florentiae, continue artem exercentibus, dummodo non sint milites. E piú oltre: Aliquis qui continue artem non exerceat, vel aliquis miles non possit nec debeat modo aliquo eligi, vel esse in dicto officio Prioratus. Arch. Stor. It., come sopra, a pag. 44 e 45. La rub. XVIII, a pag. 66 dice chi sono quelli che dovevano sodare come i Grandi, sebbene esercitassero l'Arte: non obstante quod ipsi vel aliquis eorum de dictis domibus et casatis... sint artifices vel artem seu mercantiam exerceant.

[85]. Vedi, a questo proposito un documento del 1287, che diamo in fine di questo Capitolo. Esso prova come l'esercizio effettivo dell'Arte si richiedesse prima del '93; e quante cautele occorrevano, perché la legge non venisse facilmente frodata.

[86]. Rubrica III G. Citiamo generalmente la compilazione italiana pubblicata dal Giudici, come piú nota e diffusa, paragonandola però con quella del Fineschi e con quella del Bonaini, e notando le divergenze quando è necessario. Indichiamo con le lettere B. G. F. le pubblicazioni del Bonaini, Giudici, Fineschi.

[87]. Il Perrens (vol. II, p. 385, nota 2) dubita di ciò, affermando che avvenne solo nel 1306. È certo che il Gonfaloniere doveva provvedere alla esecuzione degli Ordinamenti, e che, perduto questo ufficio con la creazione dell'Esecutore nel 1306, cominciò allora ad essere piú specialmente capo della Signoria; ma è certo ancora, che fra sette magistrati, sian pure legalmente uguali, colui che, fin dal principio, ebbe maggiori attribuzioni e piú direttamente dispose della forza armata, diveniva di fatto, se non di diritto, il presidente e capo.

[88]. Rubrica IV, G. e F. Notiamo che la bozza latina limita il divieto del Gonfaloniere ad un anno solo, le altre compilazioni lo portano a due, come era stabilito pei Priori e come poi si praticava. Noi abbiamo seguito la bozza latina, anche perché nella legge del 9 aprile 93, pubblicata dal Bonaini (Doc. A, a pag. 74) troviamo ordinato, che i Priori ed il Gonfaloniere abbiano tutti quanti i benefizi e privilegi medesimi, salvo et excepto quod quae in Ordinamento iustitie, loquente de electione Vexilliferi, continentur circa devetum et tempus deveti ipsius Vexilliferi, et circa alia omnia in ipso ordinamento descripta, in sua permaneant firmitate. Questo si trova ripetuto anche nella rubrica XXXI, G. ed F., il che ci obbliga a concludere, che il divieto pel Gonfaloniere fosse, in origine, diverso da quello pei Priori, e solo piú tardi venisse pareggiato. Non si pensò poi, nelle compilazioni F. G., a correggere quello che dice la rubrica XXXI, la quale suppone ancora che la prima diversità continui a durare. Le leggi fiorentine erano sempre fatte e rifatte a brani. — Ogni dubbio vien tolto adesso dal citato doc. 6 luglio 1295, che muta per il Gonfaloniere il divieto, portandolo da un anno a due. Il Salvemini ha nelle Provvisioni e Consulte trovato che di fatto s'era già cominciato a praticar ciò nel dicembre del 1294.

[89]. Questo fu prima osservato dal D.r Lastig, come vedremo piú oltre.

[90]. Rubrica I e II in B. F. G.

[91]. Nelle rubriche LXIII-LXV che abbiamo visto aggiunte d'altra mano, nel 1297, al codice pubblicato dal Fineschi, e che rispondono in quello pubblicato dal Giudici, alle rubriche LXXXII-LXXXIV, si parla ancora delle frodi per non sodare o rendere nullo il sodamento. Quando un grande commetteva delitto e non pagava, si ricorreva secondo la legge al piú prossimo parente, perché pagasse; ma spesso questi adduceva: «che cotale il quale peccò e non sodò, overo meno idoneamente sodò, hae uno figliuolo o piú legittimi overo naturali, d'un anno overo di maggiore overo di minore etade; e per la detta cagione i piú prossimani, i quali fossono tenuti per vertude del detto Ordinamento, sieno richiesti, fuggono la pena la quale si contiene nel detto Ordinamento». Rubrica LXXXII, G. LXV, F.

[92]. Rub. XVII, G. La legge qui citata è del 2 ottobre 1286 (Provvis., I, 27).

[93]. Rubrica XVII, B. F. G. Nelle due compilazioni posteriori v'è in fine una giunta che manca nella B. Nel codice italiano (G.) la giunta è senza data, in quello del Fineschi, invece, ha la data del 6 luglio, '95. Si cerca con essa di attenuare la legge, dichiarando che coloro i quali non si trovano nel Costituto notati fra i Grandi, ovvero hanno mutato nome, e vanno sotto altro casato, non sieno tenuti per Grandi. Questa giunta fu fatta nel tempo stesso in cui si ottenne di portare i testimoni da due a tre.

[94]. Rubriche XVIII e XIX, F. G. Queste due rubriche e la XX mancano nella bozza latina, come osserveremo nuovamente piú sotto.

[95]. Compagni, I, 11; Villani, VIII, 1.

[96]. Storie, lib. II, pag. 80, Italia, 1813.

[97]. VIII, 1.

[98]. Assai spesso i Grandi eseguivano le loro vendette o violenze, per mezzo di loro amici o dipendenti, e però gli Ordinamenti parlano quasi sempre di piú autori del maleficio, come imputati principali. La legge 6 luglio '95, come vedremo, attenuò anche questo punto, riconoscendo un solo capitano del maleficio; gli altri eran puniti solo come complici.

[99]. Rubrica VI, F. G. e V, B.

[100]. Questo caviamo dagli stessi Ordinamenti e dai cronisti, i quali dicono che qualche volta i colpevoli furono in parte risarciti, per essersi disfatto troppo.

[101]. Rubrica XII, F. G. VII, B.

[102]. Rubrica XIII, F. G. Manca nella compilazione B, perché fu aggiunta nel '95.

[103]. Rubriche VI, VII, F. e G. Ambedue mancano nella B, perché aggiunte nel '95. Dobbiamo qui notare che per diritto comune, nel linguaggio legale di quei tempi, solevasi intendere il diritto romano, quello degli Statuti ritenendosi quasi come un diritto eccezionale. Ma gli Ordinamenti, essendo essi stessi una legge eccezionale, rispetto agli Statuti, si riferiscono a questi, quando parlano di legge comune. Quando si trattava di due municipi, l'uno sottoposto all'altro, il sottoposto soleva (ad eccezione della parte politica) conservare il proprio Statuto; ma nei casi in cui questo era insufficiente, si ricorreva a quello della città dominante, come a diritto comune.

[104]. Rubrica IX, F. G. e VI, B. Il maleficio era in questo caso provato sempre da due testimoni, e qui tutte le compilazioni, anche la prima bozza, vanno fra loro d'accordo. Negli altri casi, la B (rub. V) dice semplicemente: per testes, il che vuol dire piú di uno, cioè due o tre. Il 6 luglio '95, il per testes fu mutato in per tres testes, e cosí trovasi nella rub. VI, F e G.

Notiamo che la compilazione italiana contiene in questa rubrica IX una giunta che manca non solo nella bozza, ma anche nella compilazione del Fineschi, il che dimostra sempre piú come la italiana sia posteriore al testo latino, che pure in generale traduce fedelmente. La giunta dice che la pena sarà pagata dall'offensore o dal suo piú prossimo parente al Comune.

La rubrica XI, F. G., che risponde alla XVI, B., parla delle ragioni acquistate dai Grandi sui beni immobili dei popolani, nel qual caso accenna ai consorti o parenti dei popolani. Ciò prova come fosse allora generale la consuetudine delle consorterie, e che grande relazione avessero con le parentele.

[105]. Rubrica, XVI, F. G. IX, B.

[106]. Rubrica XXVI, G. XXI, B.

[107]. Questa conclusione è mutila nella rubrica XXII, ultima della B. Trovasi intera nelle rubriche XXVII della F e XXV della G.

È qui opportuno il notare come, lasciando da parte altre parziali divergenze, le rubriche che si trovano nelle compilazioni G., F., e mancano interamente nella B, senza che si possa con certezza provare se siano state aggiunte con deliberazioni posteriori, o furono invece approvate quando la bozza ricevette la sua forma definitiva, sono quelle segnate in ambedue coi numeri XVIII, XIX, XX. Il sig. Salvemini, coll'aiuto della legge 6 luglio '95, cerca dimostrare che la bozza pubblicata dal Bonaini è identica alla legge promulgata il 18 gennaio '93. Ma siccome né la bozza, né la legge del '95 dicono nulla che si riferisca alle tre rubriche, cosí egli s'aiuta con ragionamenti, che sono acuti ed ingegnosi, per quanto si riferisce alle rubriche XVIII e XX, non cosí per la XIX. Il trovarsi questa fra due rubriche che egli crede aggiunte piú tardi alla legge, non basta a provare che sia stata anch'essa aggiunta nel medesimo tempo. Né le parole secundam formam suprascriptam, in fine della stessa rubrica, si riferiscono, come egli crede, alla precedente, ma a ciò che è detto in principio della stessa rubrica XIX. Provare in modo assoluto che la bozza sia identica alla legge promulgata, non lo credo possibile: sarà sempre un'ipotesi, e lo stesso sig. Salvemini ne conviene.

Del resto questa è una questione che, comunque si risolva, lascia il tempo che trova, trattandosi di divergenze poco importanti. Osserviamo però che l'Hegel non si era proposto di dimostrare, che la bozza pubblicata dal Bonaini era assai diversa dalla legge del 18 gennaio '93. Invece, egli che non conosceva il doc. 6 luglio '95, il quale non era stato ancora pubblicato, volle dimostrare, che con la bozza si poteva arrivare, per la prima volta, a conoscere con grandissima approssimazione la forma vera degli Ordinamenti del 18 gennaio '93, dai quali essa assai poco differiva. Le divergenze probabili erano quasi tutte, secondo lui, di poco momento. Se ora il Salvemini, con le sue acute osservazioni (di cui gli va data lode) sulla legge 6 luglio '95, ha dimostrato che queste divergenze si riducono addirittura a' minimi termini, egli in sostanza conferma la tesi sostenuta dall'Hegel, e convalida sempre piú le conclusioni a cui questi era arrivato, senza conoscere il nuovo documento, di cui è ora dimostrata l'importanza.

[108]. Troviamo questa legge, con tutte le sue forme ufficiali, nel documento A. della pubblicazione Bonaini, ove rimane ancora come una legge a parte. Nelle compilazioni F. e G., invece, è incorporata negli Ordinamenti, che era destinata a rafforzare. Nella G. vi è la data 10 aprile '93, che manca nella F., sebbene non manchi nel codice latino. Bisogna qui osservare che la legge pubblicata dal Bonaini non solamente è, nelle compilazioni F. e G., incorporata cogli Ordinamenti, ma vi sono anche aggiunte fatte ad essa piú tardi. Si dà per esempio facoltà di armare quasi tutta la Città ed il contado, potendosi arrivare a chiamar sotto le armi fino a 12,200 uomini. Se ciò fosse stato deliberato al tempo di Giano, gli storici ne avrebbero certamente parlato. Il Villani dice che prima furono scelti soli mille uomini, cioè quanti ne concedono i primi Ordinamenti; poi crebbero a duemila, quanti ne vuole la nuova legge, e poi a quattromila. (VIII, 1). Anche secondo il cronista, s'andò adunque sempre crescendo.

[109]. Villani, VIII, 8.

[110]. Dopo del Villani, l'Ammirato scrisse: «Imperocché Giano, oltre gli ordini presi, avea tolto a' Capitani della Parte il suggello; e i mobili di essa Parte, i quali erano in gran quantità, avea operato che si recassero in Comune». Vol. I, lib. IV, pag. 346, ediz. Batelli, Firenze, 1846-49.

[111]. Villani, VIII, 2.

[112]. Villani, VIII, 2, Ammirato, ad annum, vol. I, pag. 339.

[113]. Villani, VIII, 2, Ammirato, vol. I, pag. 340-41.

[114]. Villani, VIII, 2; e la Cronica del pseudo B. Latini, ad annum.

[115]. Villani, VIII, 1. Il Compagni I, 12, racconta il fatto diversamente. Dice che i colpevoli furono i Galigai, e che egli, essendo Gonfaloniere, si trovò a disfare le loro case. Noi abbiamo seguito il Villani, che fa succedere il fatto sotto il primo Gonfaloniere, che fu Baldo Ruffoli (15 febbraio al 15 aprile), quando invece il Compagni fu Gonfaloniere dal 15 giugno al 15 agosto 93, e non par facile che solo allora avesse luogo la prima esecuzione degli Ordinamenti. È noto che del Compagni abbiamo solo copie posteriori ai suoi tempi, e quindi possono esservi errori, alterazioni, giunte di copisti. La sua cronologia è spesso assai disordinata. Egli poté certo trovarsi a qualche esecuzione come Gonfaloniere; ma la prima par che seguisse secondo che dice il Villani, e cosí la raccontano Coppo Stefani, lib. III, rubr. 198, l'Ammirato, vol. I, pag. 338, ed altri autorevoli storici. — Qualche anno dopo la pubblicazione di questo nostro scritto, venne alla luce il noto lavoro del prof. Scheffer-Boichorst (nell'Historische Zeitschrift, XXIV, 313, anno 1870), che sollevò la tanto agitata disputa sull'autenticità della Cronica di Dino Compagni. Ma piú tardi il dotto libro del prof. Del Lungo indusse lo stesso prof, tedesco a recedere da molte delle sue affermazioni. Ora noi dobbiamo valerci di Dino Compagni con molto accorgimento, ma possiamo di certo continuare a valercene.

[116]. Compagni, I, 12, pag. 55.

[117]. Vedi cap. VI di quest'opera.

[118]. Châlons in Borgogna.

[119]. È noto che il Podestà, il Capitano e molti altri magistrati, uscendo d'ufficio, erano sottomessi a sindacato.

[120]. Dino Compagni, I, 13; Villani, VIII, 10.

[121]. Ibidem. L'autore non dice che sorta di riunioni erano queste, in cui Grandi e popolani si trovavano insieme. Potevano essere riunioni private preparatorie; ma anche nei Consigli della Parte Guelfa, come in quelli del Podestà, Grandi e popolani erano insieme, ed avevano perciò continua occasione di parlar fra loro delle cose di Stato, e discutere proposte di leggi.

[122]. Ibidem, I, 15.

[123]. Questa narrazione abbiamo tratta dal Villani e dal Compagni, cercando metterli fra loro d'accordo, cosa non punto agevole, perché differiscono in molti particolari. Abbiamo perciò cercato di raccogliere quelli almeno che si trovano nelle due narrazioni, e non si contraddicon fra loro. Compagni, I, 16 e 17; Villani, VIII, 8.

[124]. Villani, loc. cit.

[125]. La celebre provvisione riferita dal del Migliore, Firenze illustrata (Firenze, Ricci, 1821), vol. I, pag. 6, e riportata tante volte da tanti scrittori, è certo assai bella; ma non è stato possibile trovarne l'originale, e la sua forma fa credere che una mano piú moderna l'abbia per lo meno modificata.

[126]. Archivio fiorentino, Carte Strozziane-Uguccioni, 127. Questo documento fu trovato dal sig. Salvemini che ce lo ha gentilmente comunicato.

[127]. Questo Daddoccio si era immatricolato nell'arte del cambio il 11 Dicembre 1283, e il 1º Dicembre 1287 pagava la sua rata d'associazione. (Strozz. Ugucc. 1283 11 Dic.)

[128]. Nuova Antologia di Roma, 1 dicembre 1888.

[129]. Molte giuste osservazioni ed importanti notizie, a questo proposito, troviamo in L. Chiappelli, L'Amministrazione della giustizia in Firenze (Arch. Stor. It., Ser. IV, vol. XV, pag. 35 e segg.), e Francesco Novati, La Giovinezza di Coluccio Salutati (Torino, Loescher, 1888, Cap. III, pag. 66 e segg.). Mi sembra però che, colle loro acute e dotte indagini, questi due scrittori si siano fermati a mettere in evidenza la corruzione dei giudici, senza notare le origini di questa corruzione ed il suo grande aumento nel secolo XIV. Le origini si debbono, io credo, cercare nelle mutate condizioni dei Podestà, Capitani del popolo, cancellieri, notai, giudici, ecc. E certamente quello che di essi si diceva nel secolo XIV non si sarebbe potuto dire nei tempi di Pietro della Vigna, di Rolandino dei Passeggeri o di quei molti Podestà del Medio Evo, i quali erano tanto potenti, che cercavano e spesso riuscivano a farsi tiranni dei Comuni. Essi non erano allora gente da piegarsi a far da ciechi strumenti delle altrui voglie partigiane; operavano piuttosto per conto proprio. Forse alla decadenza politica dell'ufficio del Podestà, al suo venire perciò piú facilmente in balía dei partiti, si deve, a cominciare dal 1290, la riduzione del suo ufficio da un anno a sei mesi (Ammirato ad annum). Lo stesso si dové fare, come era naturale, anche pel Capitano.

[130]. Cronica, I, 13, pag. 57.

[131]. G. Villani, VIII, 17.

[132]. Di Calimala o dei panni forestieri, raffinati e tinti a Firenze; dei Cambiatori o Banchieri; della Lana; di Porta S. Maria o della Seta; dei Medici, Speziali e Merciai, cui andavano uniti anche i Pittori: a quest'arte s'era ascritto Dante Alighieri.

[133]. Lastig, Entwicklungswege und Quellen des Handelsrechts: Stuttgart, Enke, 1877 pag. 251 e segg. Questo autore, fra molte altre giuste osservazioni, nota che gli Ordinamenti fissano a ventuno il numero delle Arti, numero che d'allora in poi restò sempre inalterato, e che nei loro Statuti l'anno 1293 è continuamente ripetuto come il loro anno normale, «wiederholt geradezu als Normaljahr» (pag. 244). Vedi anche a pag. 267 e segg.

[134]. G. Villani, lib. VIII, cap. 2 e 39.

[135]. V. Il Comune di Roma nel Medio Evo, nei miei Saggi Storici e Critici: Bologna, Zanichelli, 1890.

[136]. Villani, VIII, 12. V. anche la provvisione 6 luglio 1295, piú sopra citata.

[137]. Villani, VIII, 12.

[138]. Del Lungo, Dino Compagni e la sua Cronica, I, pag. 162. L'autore suppone che fosse del numero anche Dante Alighieri.

[139]. Di ciò parlano molto i cronisti. Il Compagni, (pag. 86-7) dice che i Cerchi «accostarsi a' popolani e reggenti»; piú oltre aggiunge che «ad essi s'avvicinarono tutti quelli che erano dell'animo di Giano della Bella» (pag. 106). Lo Stefani (IV, 220) dice che il popolo «per parte tenea pe' Cerchi, la maggior parte perché erano mercatanti».

[140]. Su di ciò il prof. Del Lungo dà, in piú luoghi della sua opera, particolari notizie.

[141]. VIII, 38.

[142]. Le mire di Bonifazio VIII e le sue trame coi Neri, furono messe in nuova luce, con sottili indagini e nuovi documenti, dal signor Guido Levi, nel suo bel lavoro: Bonifazio VIII e le sue Relazioni col Comune di Firenze, pubblicato prima nel Vol. IV dell'Archivio Storico della Società Romana di Storia Patria, e poi a parte: Roma, Forzani, 1882. Io cito l'edizione a parte.

[143]. Levi, Documento I.

[144]. V. Ficker, Forschungen, IV, n. 499, pag. 506, e Levi, pag. 49.

[145]. Le parole qui sopra riferite si trovano in testa a una delle copie del documento ricordato dal sig. Levi (pag. 49, nota 2), e furono da lui premesse, come motto, al suo lavoro.

[146]. Tutto il brano si legge nel Levi, pag. 51, nota 2.

[147]. Levi, pag. 48-49, e doc. III.

[148]. Bondone Gherardi e Lippo di Ranuccio del Becca.

[149]. Levi pag. 39-40. Secondo una lettera del Papa, pubblicata dallo stesso signor Levi, doc. IV, i tre accusati erano: «Simonem Gherardi familiarem nostrum, nostraeque Camerae mercatorem; Cambium de Sexto procuratorem in audientia nostra; Noffum de Quintavallis, qui tunc ad Curiam nostram accesserat».

[150]. Levi, Doc. II

[151]. Levi, pag. 66.

[152]. Anche il Villani (VIII, 39) lo paragona al fatto del Buondelmonti.

[153]. Levi pag. 42; Dino Compagni, Cronica I, XXII, nota 9.

[154]. G. Levi, Doc. IV.

[155]. Villani, VIII, 40.

[156]. Villani, VIII, 40.

[157]. Dino Compagni, I, pag. 96-7.

[158]. Il Del Lungo, colla sua solita diligenza, notò che gli esuli furono allora tutti dei Grandi. Il Levi (pag. 59) ripetendo l'osservazione, trova singolare un tal fatto, «quando il mal seme della discordia si era appreso all'intera cittadinanza». Ma si spiega facilmente, mi pare, dopo quello che ho detto piú sopra.

[159]. Villani VIII. 40, Compagni, I. 21.

[160]. Perkens, Histoire de Florence, vol. III, pag. 31.

[161]. Villani, VIII. 43.

[162]. Idem, VIII. 42.

[163]. Il signor Levi ha qui posto assai bene in chiaro, distinguendoli, i vari fatti che i cronisti confusero insieme.

[164]. Cronicon Parmense, in Muratori R. I. IX. 843.

[165]. Del Lungo, vol. I, pag. 230; Dino Compagni, lib. II, 8, nota 3.

[166]. Villani VIII, 43 e 49; e Del Lungo. Vol. I, pag. 206.

[167]. Villani VIII. 56. Lo ricorda anche il Boccaccio, dicendolo «di mercante divenuto cavaliere».

[168]. Il Fraticelli, nella Storia della Vita di Dante (Firenze, Barbèra, 1861), a pag. 135 e seg. pubblicò i frammenti delle Consulte in cui Dante prese parte, i quali, piú correttamente e compiutamente, furono ripubblicati poi dall'Imbriani nel suo scritto: Sulla Rubrica dantesca del Villani (prima nel Propugnatore di Bologna, anni 1879 e 80, e poi a parte: Bologna, 1880). Del Lungo, pag. 209.

[169]. Fraticelli e Imbriani, op. cit.

[170]. Uno dei primi che negaron fede a questa ambasceria, fu il prof. V. Imbriani nel già ricordato scritto: Sulla Rubrica dantesca del Villani. Piú tardi il mio amico e collega, professor Bartoli, nel volume V, della sua Storia della letteratura italiana, avendo, con molta dottrina, ripreso in esame tutta la vita di Dante, non negò esplicitamente l'ambasceria, ma espose i dubbi che su di essa potevano muoversi. In fine del volume pubblicava ancora uno studio del prof. Papa, il quale, piú giovane e piú ardito, recisamente la negava. Il prof. Del Lungo invece l'aveva, con la sua ben nota dottrina, sostenuta. La questione ha molta importanza nella vita di Dante, ma ne ha assai poca nella storia generale di Firenze, perché, in sostanza, se l'ambasceria vi fu, essa non ebbe nessun resultato pratico. Pure, senza presumere di farmi giudice nella lunga lite, dirò le ragioni per le quali io credo all'ambasceria.

Se G. Villani non ne parla, ne parla Dino Compagni (II, 25), alla cui autenticità credono il Bartoli, il Papa e il Del Lungo. E quindi chi di essi vuol negare l'ambasceria, senza negare affatto l'autenticità del Compagni, suppone che appunto in questo luogo, vi sia una interpolazione, la quale però in nessun caso potrebbe essere posteriore al manoscritto del secolo XV, in cui la notizia si ritrova. Restano però sempre quasi tutti i biografi. Infatti, Leonardo Bruni, che era nato nel 1369, parla assai esplicitamente dell'ambasceria; Filippo Villani, che era nipote di Giovanni, e che nel 1401 spiegava la Divina Commedia, per incarico della Repubblica, parla d'una legazione di Dante ad summum Pontificem, urgentibus Reipublicae necessitatibus. Assai piú indirettamente e vagamente vi accenna il Boccaccio. È vero che questi non è uno storico autorevole, e che gli altri due non sono contemporanei. Ma, quando si è riconosciuto tutto ciò, e si è ammesso ancora che alcuni di essi hanno potuto copiare l'uno dall'altro, e si è ammessa l'ipotesi di una interpolazione fatta nel Compagni, durante il secolo XV, resta pur sempre il fatto innegabile che, in tempi a Dante abbastanza vicini, coloro che studiavano le sue opere e ne scrivevano la vita, che potevano conoscer meglio di noi, credevano all'ambasceria.

Che ragioni abbiamo per negarla, senza nuovi documenti, noi che siamo cosí lontani? Non si sarebbe mai, dice il prof. Papa, mandato ambasciatore a Bonifazio VIII un suo avversario, che era l'autore della Monarchia. Ma prima di tutto, il tempo in cui fu scritta la Monarchia rimane finora sempre disputabile e disputato. Molti la credono, come il prof. Del Lungo, scritta assai piú tardi. Dante allora, per quanto ne sappiamo, era sempre guelfo, sebbene non fosse di certo favorevole alle pretese di Bonifazio, per combattere le quali il governo fiorentino lo mandava. Non v'è quindi nulla fin qui, che renda incredibile l'ambasceria.

C'è però un'altra ragione, addotta in ultimo dal prof. Papa, la quale secondo lui risolverebbe con certezza la questione. Se Dante fosse davvero, come dicono il Compagni e l'Aretino, andato ambasciatore a Roma, e rimasto colà, per ripartirne senza tornare a Firenze, la condanna d'esilio non avrebbe mai potuto dire, come dice, che egli era stato per mezzo del nunzio citato a comparire. — Lo Statuto voleva, che agli assenti o forenses la citazione venisse fatta per lettera. Dunque la citazione fatta per mezzo del nunzio, prova che Dante si trovava certamente in Firenze, e però non era andato a Roma. — A mio avviso questa obbiezione non può avere il peso che vorrebbe darle il prof. Papa. Lascio da parte, che non è possibile fare assegnamento di sorta sulla scrupolosa osservanza delle forme legali per parte di coloro che osavano condannar Dante come barattiere, e lasciavano rubare, ferire, assassinare i Bianchi, senza darsene pensiero alcuno. E lascio da parte che, come tutti sanno, nei tumulti fiorentini, specialmente allora, le leggi venivano assai generalmente violate cosí nella forma come nella sostanza. Ma io non credo che, secondo lo Statuto, il Podestà fosse in nessun modo tenuto a citare per lettera l'Alighieri assente. Il forensis non è l'assente, colui cioè che extra civitatem manet, è invece, secondo lo Statuto, colui che non ha domicilio nella Città, nel suo contado o nel distretto. È verissimo che al forensis la citazione doveva farsi per lettera; ma non cosí all'assente, a colui cioè che trovavasi lontano, ma aveva il domicilio in Firenze, come sarebbe stato il caso di Dante, se trovavasi a Roma. Secondo lo Statuto era allora necessario andare alla casa, dimittere cedulam, e poi affiggerla alla porta. Infatti esso, che sempre menziona esplicitamente la presenza personale, quando è richiesta, qui invece non ne parla. Anzi aggiunge che, ove venisse provato che il citato maneret extra civitatem, allora la citazione doveva farsi pubblicamente, nella piazza di San Giovanni ed in quella d'Or S. Michele, e poi doveva affiggersi la cedola al Palazzo del Podestà. (Statuto, Lib, I, rub. 74, De officio nunciorum; Lib. II, rub. 2, De officio iudicum maleficiorum, et de modo procedendi in criminalibus; ed anche Lib. II, rub. 68 e 69).

Dante adunque non era forensis, e se andò allora a Roma, era solo assente; la sua ambasceria, deliberata nel settembre, dové presto finire, perché un nuovo e contrario governo entrò in ufficio l'8 novembre; la sua condanna d'esilio fu pronunziata il 27 gennaio dell'anno seguente. Egli fu con altri tre citato a comparire, per scusarsi e difendersi. Non essendo venuto, come non vennero gli altri, e come non sarebbe nessuno di loro venuto, quando anche si fosse trovato in Firenze, furono condannati, come sarebbe in ogni caso seguito. Cosí, a stretto rigore, non può dirsi neppure che questa volta fosse stata violata la forma legale, sebbene in quei giorni venissero senza scrupolo di sorta calpestate la giustizia, le leggi e l'umanità.

Non vi sono dunque, come ammette il prof. Bartoli, ragioni per dire addirittura che l'ambasceria non era possibile. E se il silenzio del Villani par singolare, se l'affermazione del Compagni si vuol credere che sia stata interpolata, riman sempre vero che all'ambasceria si credeva in tempi che a Dante erano assai vicini, e da uomini che della sua vita sapevano piú di noi. Per queste ragioni, pure ammettendo il peso dei dubbi piú volte esposti, io, fino a prova in contrario, credo all'ambasceria.

[171]. Vedi la lettera in Del Lungo, vol. I, Appendice VI, pag. XLV e XLVI.

[172]. Compagni, II, 8.

[173]. Villani VIII, 49. Il Compagni dice che vide le lettere bollate.

[174]. Purg. XX, 72-5,

[175]. Villani, VIII. 49, pag. 53.

[176]. Idem, VIII. 49. Molti altri particolari si trovano nelle cronache del Compagni, di Paolino Pieri, Neri degli Strinati ed altri.

[177]. Vedi in Del Lungo, (Vol. I, Appendice, Doc. VI, pag. XLV) la lettera del 12 novembre al Comune di S. Gimignano.

[178]. V. la Provvisione in Del Lungo, vol. I, pag. 290.

[179]. Compagni, Cronica, II, 20 e 21.

[180]. Lettera del Papa nel Potthast, Regesta Pont. Rom., pag. 2006.

[181]. V. le notizie e documenti raccolti dal prof. Del Lungo noi suo scritto: Dell'Esilio di Dante: Firenze, Successori Le Monnier, 1881. Qualche cosa intorno a ciò era stata già prima, ma incompiutamente, pubblicata nelle Delizie degli Eruditi Toscani, vol. X.

[182]. Lib. VIII, cap. 49, pag. 53.

[183]. Dino Compagni II, 25, e nota 3 del prof. Del Lungo, a pag. 212-3.

[184]. Del Lungo, I, pag. 305.

[185]. Libro del Chiodo.

[186]. G. Villani, lib. VIII, cap. 49, pag. 54.

[187]. Nuova Antologia di Roma, 16 dic. 1888 e 16 genn. 1889.

[188]. Villani, VIII. 52, 53. Del Lungo, Appendice XII alla Cronaca del Compagni, pag. 562, e segg.: Le guerre mugellane e i primi anni dell'esilio di Dante.

[189]. Villani, VIII, 58. Dino Compagni, Cronica, II, XXXIV, e note 13, 14.

[190]. Dino Compagni, Cronica, II, XXXIV, nota 20 (documento).

[191]. Pag. 546.

[192]. Compagni, III, II.

[193]. Compagni, III, II.

[194]. Villani, VIII, 68.

[195]. V. la lettera nel Del Lungo, pag. 556-7.

[196]. Dino, III, VII.

[197]. Villani, VIII 69; Compagni, III, VII.

[198]. VIII, cap. 69, pag. 87.

[199]. Un'epistola, senza data e senza nome d'autore, indirizzata al cardinale da Prato, dal capitano Alessandro (che si suppose essere Alessandro da Romena), dal Consiglio e dalla Università della Parte Bianca, fu pubblicata tra quelle di Dante, che l'avrebbe scritta per i suoi compagni d'esilio, e tale per lungo tempo venne ritenuta dai biografi. Il nome del capitano non si trova però nell'antico manoscritto, da cui la lettera fu pubblicata, e nel quale si legge solamente: A. ca. (Epistola Iª nell'ediz. Fraticelli: Firenze, Barbèra 1863).

Essa, rispondendo ai consigli ed alle lettere del Cardinale, dice, che i Bianchi gli sono grati e son disposti alla pace. Ad quid aliud in civile bellum corruimus? Quid aliud candida nostra signa petebant? Et ad quid aliud enses et tela nostra rubebant, nisi ut qui civilia iura, temeraria voluptate truncaverant, et iugo piae legis colla submitterent, et ad pacem patriae cogerentur? Dante in sostanza avrebbe dunque detto: — Noi ci siamo ribellati solo perché vogliamo rispettate le leggi e la nostra libertà; né altro desideriamo se non che la giustizia e la pace trionfino di nuovo. — Sarebbe stato, mi pare, un linguaggio degno di lui.

Ma recentemente s'è messo in dubbio che la lettera sia di Dante. Il professor Bartoli esamina il soggetto da tutti i lati, discute con molto acume le varie opinioni, e dopo una lunga e dotta indagine, conclude: che mancano le prove storiche per affermare o negare che sia veramente di Dante (Storia della letteratura italiana, vol. V, cap. 8, 9, 10). Il prof. Del Lungo dice che lo stile della lettera, cosí pei pregi, come per alcuni suoi difetti, è dantesco; ma che questo solo non basta ad affermare che essa sia del sommo poeta, potendo essere stata invece scritta da un contemporaneo trovatosi nelle medesime condizioni di lui. Anzi, venendone ad esaminare il contenuto, ritiene che non possa esser sua fra le altre ragioni, principalmente perché le parole candida nostra signa, ed enses et tela nostra rubebant ecc. si ritrovano quasi identiche nel Compagni, là dove parla del fatto della Lastra, avvenuto il 20 luglio 1304. Da ciò egli argomenta che a quel fatto la lettera certamente alluda; e quindi dové essere stata scritta dopo. Or siccome Dante s'era già prima separato dagli esuli, è chiaro, dice il Del Lungo, che non può essere stato l'autore della lettera.

Io non so persuadermi che essa debba assolutamente alludere al fatto della Lastra. — Le nostre bianche insegne furono spiegate, e le nostre armi scintillavano, — sono parole che possono, mi pare, alludere cosí al fatto della Lastra, come a qualunque altro fatto d'armi degli esuli, per quanto somiglino e possin sembrare quasi tradotte da quel luogo del Compagni che al fatto della Lastra accenna. Ciò posto, senza voler proprio respingere l'opinione del prof. Del Lungo, osservo solo che la ragione da lui addotta non basta essa sola a dimostrare che la lettera non sia di Dante, il quale potrebbe averla scritta in nome degli esuli, quando essi trattavano di pace col Cardinale, trattative, che, come abbiam visto, condussero poi all'invio dei dodici loro rappresentanti in Firenze. La nessuna riuscita di queste trattative, le stragi crudeli dei Cavalcanti e dei loro amici, gl'incendi, la rovina di tanta gente, l'avvicinarsi dei Bianchi a Corso Donati, e l'unione degli esuli coi Bolognesi, Pistoiesi, Pisani, con tutti i nemici di Firenze, per tentar subito dopo la folle impresa della Lastra, poterono anzi essere stati ragione sufficiente per allontanar sdegnosamente dagli esuli bianchi non solo Dante, ma parecchi altri, i quali forse perciò appunto non si trovarono alla Lastra, come si vedrà anche meglio piú basso.

[200]. Villani, VIII, 69. Questi dice che il Cardinale partí il 4 giugno, Dino Compagni dice il 9, Paolino Pieri e la Cronica, che il Del Lungo chiama Marciana-Magliabechiana, dicono il 10, data che segue anche il Del Lungo pag. 563. V. Dino Compagni, Cronica, III, 7, nota 26.

[201]. Compagni, III, 8.

[202]. Villani, VIII, 71.

[203]. Ibidem.

[204]. Villani, Ibidem.

[205]. Storia della repubblica fiorentina, vol. I, cap. 6, pag. 116, (edizione del 1875).

[206]. Villani, VIII. 72.

[207]. Sono note le parole che gli dice Cacciaguida, nel XVII Canto del Paradiso:

E quel che piú ti graverà le spalle

Sarà la compagnia malvagia e scempia,

Con la qual tu cadrai in questa valle;

Che tutta ingrata, tutta matta ed empia,

Si farà contra te; ma poco appresso

Ella non tu n'avrà rotta la tempia

Di sua bestialitade il suo processo

Farà la pruova, sí che a te fia bello

L'averti fatta parte per te stesso.

(Parad. XVII, 61-69).

[208]. Lo nota il Del Lungo, (vol. I, p. 577), osservando che ciò si ripeté piú volte dal 1301 al 1304.

[209]. Villani, VIII, 74; Del Lungo, pag. 578-9.

[210]. Erano soldati che, avendo nella Spagna combattuto contro i Mori, andarono poi in diverse parti del mondo, senza voler piú tornare in patria.

[211]. Villani, VIII. 87.

[212]. Comincia in essi dalla rubrica LXXXXIII. Vedi Giudici, Storia dei Comuni Italiani, Vol. III, pag. 119 e segg. Firenze, Le Monnier, 1864-66.

[213]. A questa legge furono nel 1307, 1309 e 1324 aggiunte, per rafforzarla sempre piú, altre rubriche, come si vede anche dalla già citata pubblicazione fatta dal Bonaini nell'Archivio Storico Italiano, N. Serie, Tomo I, anno 1885.

[214]. III, 18, pag. 326.

[215]. Villani, VIII, 89.

[216]. Idem, VIII, 89.

[217]. Idem, VIII, 96.

[218]. Villani, VIII, 96; Dino Compagni, III, 20 e 21.

[219]. Dino Compagni, III, 20, nota 29; Del Lungo, Introduzione, pag. 607. Il Del Lungo, che ha pubblicato questi documenti, non vuol credere che Corso favorisse allora gli esuli ed i Ghibellini, i quali del resto non eran piú i veri Ghibellini d'una volta. La Signoria però non avrebbe avuto nessuna ragione d'ingannare i Lucchesi, che le erano amici, e le sue lettere sono confermate anche dai fatti precedenti, che abbiamo narrati.

[220]. Villani, VIII, 100.

[221]. Villani, VIII, 118, 119.

[222]. Compagni, Cronica, III, 35, nota 26.

[223]. Villani, IX, 10.

[224]. Villani, IX, 11.

[225]. Compagni, III, 32.

[226]. Villani, IX, 12.

[227]. Villani, IX, 18.

[228]. Vedi la lettera dei Fiorentini, 17 giugno 1311, in Gregorovius, 3ª ediz. vol. VI pag. 39, nota 2.

[229]. Bonaini, Acta Enrici VII, II, LV, LXXXVI: Firenze, Cellini, 1877.

[230]. Bonaini, ibid. II, XCVIII, XCIX.

[231]. Pubblicata nelle Delizie degli Eruditi Toscani, e piú compiutamente dal prof. Del Lungo, Dell'Esilio di Dante, ecc., pag. 107 e seg.

[232]. Villani, IX, 21, 24, 26, 29.

[233]. Ita quod ipsi Fiorentini possint uti, pro eorum faciendis negotiis et mercutionibus, regno vestro, non obstantibus novitatibus antedictis. La lettera è del 1311, senza data di mese, accenna però al recente arrivo d'Arrigo a Genova. Vedila in Desjardins, Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane. Vol. I, pag. 12 e seg.

[234]. Il Vescovo di Botrintò narra la singolarissima storia delle loro peripezie nel suo libro, De Henrici VII imperatoris itinere italico, in Muratori, R. I., recentemente ripubblicato dal dottor Heyck in Innsbruck, 1888.

[235]. Villani, IX, 26-29. Del Lungo, pag. 632.

[236]. Villani, IX, 33. Il premiare i Pazzi col nominarli cavalieri, dimostra che questo titolo già cominciava a perdere il valore che aveva avuto alla fine del secolo XIII, quando, come segno di nobiltà, contribuiva a fare escludere dal governo. Piú tardi questo valore lo perdette del tutto.

[237]. Perrens, vol. 3, pag. 145.

[238]. Questa lettera fu scritta tra la fine del 1310 e i primi del 1311. È la V nell'edizione Fraticelli.

[239]. Epistola VI nell'edizione Fraticelli.

[240]. Epistola VII.

[241]. Gregorovius, vol. VI, pag. 40; Perrens, III, 172; Cronaca di Pisa, R. I. S., XV, 985; Malavolti, par. II, lib. IV, f. 66; Mussato, lib. I, rub. 10.

[242]. Mussato in Gregorovius, VI, 73, nota 1.

[243]. Villani IX, 45 a pag. 170.

[244]. Villani IX, 49.

[245]. Bonaini, Op. cit. II, CCCLXV.

[246]. Gregorovius, VI, 89.

[247]. Quivi, come nel codice Gaddiano, trovasi la notizia della morte del conte Guido Vecchio, con la data del 1217, che nell'Autografo (ved. qui appresso a pag. 233) ha invece la data del 1210.

[248]. Questa data ed il nome del Papa furono aggiunti piú tardi ancora, e si trovano solo nel codice Autografo.

[249]. «Anni Domini xlv. — Beato Pietro Apostolo... mandò.... beato Romolo a Fiesole.

«Anni Domini cij. — In questo tempo in Toscana, nella città di Firenze, per li pagani fu edificato uno oratorio tucto di marmo, dove si coltivava l'idoli; ed era facto a octo gheroni, et alto lxxij braccia, tucto tondo, posto in colonne di marmo.

«Anni dxxv. — Giovanni primo nato di San Casciano del contado di Firenze.

«Anni dlxxxvj. — Questo Maurizio imperadore venne ad hoste sopra la città di Firenze in Toscana, e quivi fece bactaglia.

«Anni dlxxxxj. — Questi (Maurizio) venne ad hoste sopra la città di Firenze in Toscana, e puose campo nel Chafaggio del Vescovado, presso alla chiesa di San Lorenzo. E quivi fue preso, et sconfitta la sua gente da' Fiorentini il dí di Sancta Reperata; e per quella Victoria si hedificò la chiesa della beata Sancta Reparata; e da' Lamberti fu facto il monumento nel campanile della chiesa; e fue deliberato che si socterrasono a cavallo, però ch'elli presono il gonfalone della libertà del Popolo contro al decto Maurizio. Poi morí in prigione nella decta città, e fue sepulto in uno avello di marmo intagliato in figure, alla chiesa di San Giovanni».

[250]. Abbiamo già osservato che, dopo aver dato i Consoli del 1180, torna qualche anno indietro.

[251]. Questo si riferisce all'antica numerazione, giacché l'altra piú moderna fu fatta quando i vari fogli del codice vennero messi insieme a capriccio.

[252]. Dopo del P. Ildefonso si valsero dell'elenco da lui cavato dalla Cronica, anche il Gori ed il Lastri; il Fraticelli, nella sua Storia della vita di Dante, ristampò la narrazione dei fatti del 1215.

[253]. Incomincia alla pag. 220.

[254]. «Comes Theatinus» in Chronicon Martini Poloni, ed. cit., pag. 354.

[255]. La chiesa di S. Lorenzo, ch'era allora fuori delle mura.

[256]. Questo è l'assedio posto a Firenze dal quarto (o terzo) Arrigo, e non dal secondo, l'anno 1080. Potrebbe a prima giunta credersi che nell'Autografo fosse un'aggiunta marginale, e che il copista lo mettesse qui fuori del luogo suo. Ma dal trovarsi in seguito ricordato, piú succintamente, il medesimo assedio anche sotto l'anno 1080, pare si possa argomentare esser questo un anacronismo dello stesso autore.

[257]. Cioè ferito.

[258]. Cosí, invece di Evandro.

[259]. Il testo ha «Terno».

[260]. M. P., a p. 355: «Calendis maii, oriente sole, habeo caput aureum».

[261]. Leggi IX.

[262]. di Toul (Tullum).

[263]. Invece di «a queste» l'orig. doveva avere a questo, e invece di «cose» un verbo che qui manca. M. P. (p. 357) ha «ad hoc inclinavit».

[264]. Invece di perciocché.

[265]. Qui è un salto del copista o dell'originale, che si supplisce con la citata Cronica del P., il quale a p. 358 scrive: «... contra Spiritum Sanctum facit. Si tu contra Spiritum Sanctum non fecisti, dic Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto» ec.

[266]. Cadolo o Caldolo era il nome di questo vescovo; e cosí penso dovesse avere l'originale, e non «Calduco», come qui e appresso ha la copia.

[267]. Cosí credo dovesse avere l'originale, cioè «ed ī Campagnia», e non «e di Campagnia», come intese il copista.

[268]. Cosí il ms. invece di Cencio, e anche appresso.

[269]. Cosí è certo che leggeva o doveva legger l'originale invece di «avea», come scrisse il copista. Il P. (pag. 364) dice «Victoria habita».

[270]. M. P. (p. 362) dice: «quem rex Henricus pronus in terra cum omnibus aliis mox adoravit».

[271]. Il testo legge «co uiscardo», certo per errore del copista, che prese per un co, con un segno d'abbreviatura sopra, la G maiuscola dell'originale.

[272]. Sena Vetus.

[273]. Il testo: «dicano» e «subdicano».

[274]. Il testo ha Molti Orlandi, e questa è proprio grafia dell'originale, come appresso vedremo; una volta però corretta dallo stesso autore, onde anche qui si corregge.

[275]. Il testo ha «Carturiense».

[276]. Supplito con la Cronica del Villani, lib. IV, cap. XXIV.

[277]. Cioè Myra, città della Licia nell'Asia minore.

[278]. Il testo ha «danselmo».

[279]. Qui resta nel ms. un piccolo spazio bianco, come per aggiunta di altre cifre; mentre poi sulla cifra «X» è un segno come di cancellatura.

[280]. Cosí il ms. Intendi Stefano, detto anche Enrico VI, conte di Blois e di Brie. E conte di Brois è nel Villani, IV, XXIV.

[281]. Rinieri conte di San Gilio, nel Villani, ivi.

[282]. Il testo ha «gneneratione».

[283]. Cosí ha il testo. Forse per te (?) Ad ogni modo il passo non è chiaro.

[284]. Cosí pare che debba leggersi. Il testo ripete «disfacta».

[285]. Bleda.

[286]. Cosí il testo.

[287]. Il testo ha «della».

[288]. Qui rimane in tronco il periodo. M. P. lo compie (p. 367) «..., dominus Papa designavit Imperatorem».

[289]. Non porta ma rota, porfirica, cioè quella pietra di porfido di forma circolare, incastrata nel pavimento, nella stessa chiesa di S. Pietro. Il P. ha la corretta lezione cioè «ad rotam porphyricam».

[290]. Resta cosí in tronco.

[291]. Cosí il testo, e intendi Alessio Comneno.

[292]. Cosí il testo. M. P. (p. 368) ha «Agnulfum»: e forse l'originale aveva Angnulfo. Il Platina, nelle Vite de' Pontefici, e gli altri storici dei Papi lo chiamano Maginulfo.

[293]. Cosí il testo. M. P., a pag. 368: «Qui licet in principio domino Papae multas infestationes fecissent, in fine tamen ab ipso prostrati sunt».

[294]. Intendi presso alla chiesa di S. Maria in Trastevere.

[295]. Il testo, qui ed appresso, invece di in Cluniaco (Cluny), ha «Indiaco».

[296]. Il testo ha «secrato».

[297]. Cosí il testo.

[298]. Figliuolo del conte Guglielmo di Borgogna.

[299]. Cosí addietro, e avanti un'altra volta. Qui il copiatore scrisse per isbaglio «lordine». Questi è Maurizio Bordino, arcivescovo di Braga, antipapa col nome di Gregorio VIII.

[300]. Cosí, invece di Onorio secondo, che fu eletto nel 1124.

[301]. Cosí, invece di Vaticano.

[302]. Il testo, per uno scambio facilissimo di sillabe, ha invece «vallessamento».

[303]. Giovanni d'Estamps. «Ioannes de Temporibus» lo chiama il P., pag. 372.

[304]. «totam illam ecclesiam» ha il P., p. 374.

[305]. «sanatari» ha per errore il ms.

[306]. M. P. (p. 376): «vocatis cardinalibus et prelatis».

[307]. Cosí il testo, forse per sbaglio di copia, invece di mossersi.

[308]. Supplisci la parola feudo o altra equivalente,

[309]. Il testo ha «lago».

[310]. Cosí il ms., ma credo che la lezione originale fosse bontadioso.

[311]. Cosí, e potrebbe stare; ma potrebbe anche essere sbaglio invece di scurato.

[312]. Qui c'è, come spesso, gran confusione; il Villani (V. 1) è molto piú corretto. Il cardinale Ottaviano prese il nome di Vittorio IV; Guido di Cremona prese il nome di Pasquale III; Giovanni abate di Struma, che il Villani chiama strumiense, prese il nome di Calisto III; Landò di Sezza si chiamò Innocenzo III.

[313]. Cosí, ma forse l'originale aveva «Li».

[314]. «...Et eiectus fuit conventus sancti Anastasii; et abbas sancti Pauli eundem locum sibi vendicavit, per regem schismaticum. Qui locus per eundem Alexandrum est restitutus». M. P., p. 383.

[315]. Per Dazia, Dacia.

[316]. Per Pollonia.

[317]. Cosí, e appresso altre volte, invece di consoli.

[318]. Cosí il testo, e pare che dovrebbe dir questo.

[319]. Leggi Beritus.

[320]. Cosí il testo, e forse è un'erronea ripetizione.

[321]. Cosí, e pare che dovrebbe dire Terracina.

[322]. Di qui incomincia il testo Magliabechiano-Strozziano, cioè il frammento dell'Autografo.

[323]. Qui è aggiunto nel margine, da mano posteriore: «l'anno 1187».

[324]. «'nperadore» è correzione interlineare, sovrapposta a «stuolo» cancellato.

[325]. Cosí rappresentiamo, e anche in seguito, il segno di congiunzioni «7» succeduto dalla lettera «d».

[326]. Cosí il testo.

[327]. Questi è Petrus Manducator o Comestor, in Italia Mangiatore, in Francia le Mangeur; cosí chiamato per l'avidità con cui, leggendo, divorava i libri. Nato a Troyes in Francia, morí a Parigi nel 1198. La sua opera sulla Bibbia è detta appunto Scholastica historia. V. Lalanne, Dictionnaire hist. de la France, art. Comestor; Migne, voi. 198. V. anche Fabricio, nella Bib. lat. mediae et infimae aetatis, similmente alla voce Comestor.

[328]. Rodez.

[329]. Supplito, per la rottura della carta, e cosí appresso.

[330]. Cosí il testo, invece di lettera.

[331]. «d'oltremare die primo kalendi lulglo» è una delle giunte marginali, la quale continua «E in questo die il sole iscuroe» ec., fino a «messer Ugo Ughi», due capoversi che si stampano appresso. Questa trasposizione è necessaria per il senso; e cosí certo dovea stare anche nella mente dello scrittore, che errò nel fare i richiami.

[332]. Cioè assedettono, assediarono.

[333]. Anche addietro (pag. 220) parla di questo passaggio dell'Imperatore «in Ermenia», cioè in Armenia, come dev'essere; e qui di nuovo, come si vede, in un'aggiunta che comincia con questo capoverso «Ancora il predecto Federigo» ec. La parola «Rimaniansia» è chiara ed è scritta tra rigo e rigo, sopra e in sostituzione della parola «Suria» cancellata. Il copiatore del cod. Gaddiano scrisse Romania.

[334]. Intendi, l'Imperatore.

[335]. Qui manca qualche parola. Dopo aver parlato di Roberto Guiscardo, il cronista probabilmente voleva parlare di Gerusalemme e delle Crociate.

[336]. Era prima scritto «mclxxxxviiij», e fu corretto il «viiij» in «viij».

[337]. Questi due nomi sono sostituiti a quelli di «Arrigho conte di Capraia e Conpangno Arrighucci».

[338]. Il testo, per errore, ha «miseria».

[339]. Intendi, il papa detto di sopra.

[340]. Cosí il testo. M. P. ha in questo luogo, p. 384: «Sed Otto coronatus est ex mandato Papae».

[341]. Langravio. Allude alla uccisione di Filippo (21 giugno 1208) per mano di Ottone di Wittelsbach.

[342]. Cosí il testo.

[343]. Cosí il testo, e anche appresso altre volte.

[344]. Allude alla leggenda del Presto o Presbitero Giovanni e di David suo figliuolo. Ved. anche Villani, V, 39.

[345]. Combiate.

[346]. Cosí il testo.

[347]. Non l'Imperatore, ma il Papa, mandò il legato e gli abati a predicare agli eretici. Il compilatore non intese bene il testo di M. P. (pag. 387), che dice: «Ab Innocentio papa cum legato duodecim abbates... mittuntur».

[348]. Anche qui è male tradotto il P. (pag. 387), che dice: «Quibus de Hispania Didatus Oxoniensis episcopus, habens secum fratrem Dominicum, in suo comitatu haereticis convertendis adiungitur».

[349]. Il testo ha «celso», per quello scambio dell'n colla l di cui già vedemmo un esempio a pag. 203, e altri ne vedremo in seguito.

[350]. Altro e piú grave strafalcione. Il testo di M. P. (p. 392) è «in basilica Lateranensi, quae Constantiana vocabatur, celebratum est Concilium generale» ec.

[351]. Manca furono fatti o altro simile complemento. Il P. (loc. cit) dice «multa utilia statuta fuerunt promulgata».

[352]. Americo di Bena. V. Tocco, L'Eresia nel Medio Evo, lib. II, cap. 2.

[353]. Il P. (loc. cit.): «Qui Almaricus asserit, ideas quae sunt in mente divina creare et creari».

[354]. Cosí il testo, e anche appresso.

[355]. Prima avea scritto «tre», poi cancellò e pare correggesse «j».

[356]. Anche il P. (pag. 398) ha «Petrum Altisiodorensem comitem», il quale è Pietro di Courtenai conte d'Auxerre.

[357]. Qui è nell'originale un «el p» che omettiamo, sebbene non cancellato. Pare che il compilatore cominciasse a scrivere el primo.

[358]. Il testo ha «assedi».

[359]. Il testo ha «cavali», per mancanza del segno d'abbreviatura.

[360]. Cosí il testo.

[361]. Cosí, invece di onorato.

[362]. Il testo «havaliere».

[363]. Il testo pare che legga «gibba».

[364]. Il testo pare che legga «piangento».

[365]. Intendi, e la Parte ghibellina; se pure non voleva scrivere Ghibellini.

[366]. Intendi, per cagion loro, o anche, contro di loro.

[367]. Il testo ha «lunghissi».

[368]. Il testo ha «'nperadice».

[369]. Da «fue incoronato» fin qui fu aggiunto dal compilatore tra rigo e rigo, erroneamente forse parendogli di aver omesso questo particolare, che è subito dopo.

[370]. Cosí il testo.

[371]. Sottinteso ambasceria.

[372]. Il testo, per errore di scrittura, ha uscriro.

[373]. Prima avea scritto «xxiij», poi corresse «xxv».

[374]. Il Settizonio, presso il Palatino.

[375]. Il testo ha, per errore di scrittura, «fede».

[376]. Intendi, ve ne restarono.

[377]. Il testo ha «tutta».

[378]. Cosí il testo.

[379]. Il testo ha «presa».

[380]. Il testo legge «conto».

[381]. Prima era scritto «lulglo», poi fu cancellato e corretto «giungno».

[382]. Cosí il testo.

[383]. Cosí il testo, e pare debba intendersi a xxij di maggio.

[384]. Cosí, con evidente difetto di qualche parola. Il Villani (cap. x del libro VI) scrive che «vi gittaro dentro pietre assai».

[385]. Aveva scritto «risorexio», ma subito cassò e scrisse di seguito «natale».

[386]. Il testo ha, per errore di scrittura, «arte».

[387]. Il testo ha «Molte», e anche sopra aveva «Molte Falcone» e corresse, e qui no.

[388]. Spazio bianco, capace di altre due righe di scrittura.

[389]. Prima avea scritto: «E questo conte tratta...», poi corresse «questo» in «questi», e cassò l'ultima parola ammezzata.

[390]. Qui avea scritto e poi cassò «l'altro anno».

[391]. Avea prima scritto «iij».

[392]. Il testo, per errore di scrittura, ha «iscurore».

[393]. Cosí il testo. M. P. (pag. 399) ha «frater regis Ungariae dux Colomannus».

[394]. Cosí il testo. M. P. ha «dux Blesiae Henricus». V. anche Villani, VI, 28.

[395]. Il testo ha «diserte».

[396]. Cosí il testo. Ved. anche appresso, a p. 250.

[397]. Il testo ha «bellimo», per mancanza dell'abbreviatura.

[398]. Il testo ha «linga».

[399]. Il testo ha «Amo», per mancanza dell'abbreviatura.

[400]. Il testo: «contucia».

[401]. Il testo: «inperiale».

[402]. Il testo: «llo peradore».

[403]. Cosí, e forse è error di scrittura invece di ss'.

[404]. Pietro Balsamo, soprannominato Carino, fu l'assassino di Pietro da Verona; poi si penti, entrò nell'Ordine domenicano, ed è qualche volta chiamato Beatus Acerinus. Suoi compagni furono Stefano Confaloniero e Manfredo Clitoro. V. Lea, History of the Inquisition, II, 214.

[405]. Il testo, per errore di scrittura: «colonizzò».

[406]. Ripetuto dalla stessa mano in margine «Mccxlvij».

[407]. Si aggiunge quest'a, che forse dimenticò di aggiungere l'autore, dopo avere cancellato «alla»; volendo dapprima scrivere alla città di.

[408]. Anche qui il testo ha «dello peradore».

[409]. Qui è interrotto il senso; c'è un segno di richiamo che non ha corrispondenza, e poi una lacuna di 35 anni circa, della quale abbiamo parlato piú volte. Seguono in fine della pagina questi due paragrafi, aggiunti da un'altra mano, posteriore di almeno un secolo:

«Papa Adriano quinto, nato di que' del Fiesco da Genova 1276, stete papa die 39; vacò la Chiesa 28 dí».

«Papa Inocenzio sexto fu eletto, che fu da Portogallo». V. vol. I di quest'opera, pag. 43, nota 1.

[410]. Il testo ha, per error di scrittura, «masinada».

[411]. Il testo: «alqualti».

[412]. Qui è lasciato bianco uno spazio di tre righe.

[413]. Conte di Brienne.

[414]. Arrigo de' Mari.

[415]. Il testo: «apresse».

[416]. Il testo ha «ose».

[417]. Il testo ha «guastare».

[418]. Antonio de Fixiraga da Lodi.

[419]. Prima avea scritto «di Bresscia», poi cassò e scrisse sopra «dallodí».

[420]. Cosí il testo, invece di erano priori; come addietro, piú volte, era consolo invece di erano consoli.

[421]. Il testo ha «Marena».

[422]. Qui è lo stacco di un verso.

[423]. Spazio bianco nell'originale. Questi è Nino giudice di Gallura, figliuolo d'una sorella del conte Ugolino.

[424]. Il testo ha «novebre».

[425]. Cosí, per Alfonso.

[426]. Nel testo si legge «aniui».

[427]. Il testo: «filgluolo».

[428]. Qui e appresso: «Moltefeltro».

[429]. Cosí. Ved. anche addietro, a pag. 243.

[430]. Cosí il testo.

[431]. Noto che dopo il «X» è lasciato un piccolo spazio bianco, come per aggiungervi altre cifre.

[432]. Il testo ha «Anonio».

[433]. Il testo: «Aretino».

[434]. Il testo ha «Samiatesi».

[435]. Il testo ha «Alexandra».

[436]. Il testo: «disícero».

[437]. Il testo ha «cotado».

[438]. Cosí rimane, in fine di pagina.

[439]. Il testo ha «adio».

[440]. Cosí, e anche appresso altre volte, per da Polenta.

[441]. Qui manca un sostantivo: sforzo, valore, ardire o altro consimile. Il Cod. Gaddiano salta qui il fosso e legge; «e per lo conte Guido da Montefeltro ch'era podestà di Pisa» ec.

[442]. Una mano piú recente ha qui aggiunto in margine: «Anno 1291 dí 18 di magio».

[443]. Supplisci la gente

[444]. Sottintendi erano.

[445]. Cosí ci pare da correggere. Il testo ha «tenpo».

[446]. Il testo, per errore di scrittura, ha «partina».

[447]. «settebre» ha il testo, qui e appresso altre volte.

[448]. «elexessero» ha il testo.

[449]. Supplito, per la rottura della carta nell'originale.

[450]. Intendi, ad avere atterrate le mura, o a pagare diecimila lire.

[451]. «inazi» ha il testo.

[452]. Il testo ha «mono», e si corregge perché poco appresso ha «mon lo».

[453]. Il testo: «mortalite».

[454]. Sottintendi molti.

[455]. «maiano» ha questa seconda volta il testo.

[456]. Supplisci avea.

[457]. Il testo ha «posse.»

[458]. Prima avea scritto «die xj», poi cancellò e corresse «mesi xxx».

[459]. Il testo, forse per errore di scrittura, ha «crette».

[460]. Cosí, o per incanto, o per error di scrittura, invece di inganno.

[461]. Avea dapprima scritto «castello», ma subito cassò e riscrisse «rocca».

[462]. Il testo ha «cristinitade».

[463]. Per canonizzò.

[464]. Ritorna a papa Bonifazio.

[465]. Per esalto.

[466]. Il testo ha «anbendue».

[467]. Cioè Vicenza.

[468]. Intendi, Giacomo.

[469]. Cosí il testo. Il cod. Gaddiano scrive «s'acusarono.»

[470]. Il testo ha «Cicila».

[471]. Forse doveva dire e vennero. Il Gaddiano omette «vennero», e legge «molta cavalleria e popolo per difendere» ec.

[472]. Il testo ha «Lonbordia».

[473]. Cosí il testo, e forse doveva dire cominciò. Il Gaddiano corregge senz'altro.

[474]. Cosí il testo, e appresso un'altra volta.

[475]. Cioè, in obbrobrio.

[476]. Il testo ha «Ighilesi».

[477]. Brie.

[478]. Anversa.

[479]. Il testo ha «piato», e certo è errore di lettura del ms. a cui l'autore attingeva. Anche il Gaddiano corregge in parentado.

[480]. Blasco Alagona. V. Amari, Vespri, cap. XV.

[481]. Il testo: «Abruogio».

[482]. Il testo ha, per errore di scrittura, «malisscho».

[483]. Qui ha termine la compilazione originale. Un'altra mano, che forse è la medesima che scrisse la data «Anno 1291» ec. (ved. addietro, a pag. 254, nota 2), aggiunse: «Mccciij. Benedetto xjº figluolo di Guliano, nato di Trevigi della Marcha Trivigiana, sedete papa mesi otto die xv. Questi fu confermato papa a dí 22 d'otobre. Di llui si può dire: vita honesta. Fu de l'Ordine de' frati predicatori. Elli confermò tutto ciò che papa Bonifazio avea fatto e ricomunichò lo re Filipo di Francia; e mandò in Firenze, per riconciliare e fare pace tra Bianchi e Neri, il cardinale Nicholao da Prato vescovo di Ostia etc.». Le parole «vescovo di Ostia» furono poi cassate dalla stessa mano.

Segue infine: «1316 (corretto da 1416). Giovanni xxijº»; aggiunta che pare della stessa mano che scrisse addietro (ved. a pag. 246, nota 4): «Papa Adriano quinto» ec.

Nota del Trascrittore

Ortografia e punteggiatura originali sono state mantenute, correggendo senza annotazione minimi errori tipografici.

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