I remain, Gentlemen, respectfully yours,

W. Rice, C.C., Coachford.


Documents.

I. Letter Of The Cardinal Prefect Of Propaganda To Dr. Troy, 1782.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore Come Fratello.

Essendosi prese in matura considerazione le risoluzioni emanate dall'Assemblea de' Vescovi Suffraganei di cod. Provincia Armacana radunata in Drogheda il di 8. e 9. Agosto dell'anno scorso; questa S. Cong. di Propaganda dopo un lungo esame hà finalmente coll'oracolo di Nostro Sig. PP. Pio VI. pronunziato il suo guidizio sù le medesime e ne communica specialmente a V S. come amministratore di cod. Metropolitana le sue determinazoni, perchè le faccia ben tosto partecipi ai Prelati sudetti. Si è in primo luogo pertanto riconosciuto, che a quest'assemblea non può darsi il nome di Sinodo Provinciale, essendo essa mancante di tutte quelle solennità, e forme che ai sinodi convengono, e specialmente dell'intervento del Capitolo della Chiesa Metropolitana, che dee sempre ai sinodi invitarsi, quando un immemorabile consuetudine non abbia a questo privilegio del Capitolo derogato. Mà quantunque non si possa dare a quest'adunanza de' Vescovi il carattere, e il vigore di sinodo provinciale, contuttociò la pubblicazione delle risoluzioni prese nella med. non potea farci senza il consenso, e approvazione della Sede Apostolica, poichè per i Decreti eziandio de' sinodi provinciali legittimamente convocati, e canonicamente tenuti, si chiede sempre, e si preserva l'approvazione della S. Sede prima di esiggerne l'esservanza. L'esempio solo di S. Carlo Borromeo in tutti i sei Sinodi Provinciali di Milano può dar norma ai Vescovi come debbano regolarsi sù questo punto.


E incominciando dalla terza risoluzione emanata dai Vescovi sudetti questa è sembrata assai ambigua, ed oscura. La dispensa de' proclami per celebrare un matrimonio secreto può concedersi cosi dall'Ordinario dell'uomo, che della donna, e si concede di fatti da quello, nella di cui Diocesi si contrae il matrimonio, siasi Ordinario dell'uno, o dell'altro de contraenti. Se dunque si è preteso di limitare questa facoltà al solo Ordinario dell'uomo, privandone l'Ordinario della donna, questa risoluzione non dee osservarsi, poichè è contraria ad ogni ragione canonica, e all'osservanza. Se poi si è voluto soitanto intendere, che dopo essersi ottenuto questa dispensa dall'Ordinario dell'uomo, non faccia d'uopo di riportarla ancora da quello della donna allora la risoluzione potrà eseguirsi, e non merita riprensione.