45.

Il presidente ha l'iniziativa di tutte le leggi, come all'articolo 76.

46.

Ha pure l'iniziativa di tutte le negoziazioni diplomatiche.

47.

È incaricato esclusivamente del potere esecutivo ch'esercita per mezzo dei ministri.

48.

Nomina i ministri, gli agenti civili e i diplomatici, i capi dell'armata e i generali. La legge provvede per gli ufficiali di rango inferiore.

49.

Nomina il vicepresidente che in di lui mancanza prende il suo luogo nel consiglio legislativo, e lo rappresenta in tutte le parti ch'egli vuole affidargli. Nominato una volta, non può esser rimosso durante la presidenza di chi lo ha eletto.