54.
La consulta di stato è composta di otto cittadini, d'età non minore di 40 anni, eletti a vita dai collegi, e distinti per segnalati servigi resi alla repubblica.
55.
Presiede alla consulta di stato il presidente della repubblica. Uno de' suoi membri, a scelta del presidente, è ministro degli affari esteri. Questi presiede la consulta in mancanza del presidente.
56.
La consulta di stato è specialmente incaricata dell'esame de' trattati diplomatici, e di tutto ciò che ha rapporto agli affari esteri dello stato.
57.
Le istruzioni relative alle negoziazioni diplomatiche sono discusse nella consulta; e i trattati non sono definitivi, se non approvati dalla maggiorità assoluta de' suoi membri.
58.
Se il governo per motivi di sicurezza della repubblica ha ordinato l'arresto di qualche persona sospetta, deve il presidente entro il termine di 10 giorni o rimetterlo ai tribunali competenti, o in vista delle particolari circostanze dello stato ottenere dalla consulta un decreto di proroga a tradurvelo. Questo decreto debb'essere sottoscritto dal presidente e dalla maggiorità dei membri della consulta.