81.
Il corpo legislativo è composto di 75 membri, d'età non minore d'anni 30. La legge determina il numero de' membri che debbono scegliersi da ciascun dipartimento in ragione di popolazione. Almeno la metà debb'essere tolta fuori de' collegi.
82.
Si rinnova per terzo ogni due anni. La sortita del primo terzo e del secondo viene determinata dalla sorte. In progresso l'anzianità regola il turno.
83.
Il governo convoca il corpo legislativo e ne proroga le sedute. Esse però non possono durare meno di due mesi all'anno.
84.
Non può deliberare senza l'intervento di più della metà de' suoi membri, non compresi gli oratori.
85.
I membri de' collegi, quelli della consulta di stato, quelli del consiglio legislativo e i ministri hanno diritto di assistere alle sedute del corpo legislativo dalla tribuna loro specialmente destinata.