123.

La truppa assoldata è subordinata ai regolamenti d'amministrazione pubblica. La guardia nazionale non lo è che alla legge.

124.

La forza pubblica è essenzialmente ubbidiente. Nessun corpo armato può deliberare.

125.

Tutt'i debiti e crediti delle diverse province le quali in oggi formano parte della repubblica, appartengono alla nazione. La legge determina le disposizioni relative a quelli dei comuni.

126.

L'acquirente de' beni nazionali di qualunque provenienza che ne gode dietro una vendita legalmente compita, non può per alcun titolo essere turbato nel pacifico possesso dei beni comprati, salvo al terzo reclamante, qualora vi sia luogo, il diritto d'essere indennizzato dal tesoro pubblico.

127.

La legge assegna sui beni nazionali invenduti una conveniente rendita ai vescovi, ai loro capitoli e seminarj, ai parochi e alla fabbrica delle cattedrali. Questa rendita è intangibile.