3. Tosto che le armate straniere si saranno ritirate dal regno di Napoli, dalle isole Jonie e da quella di Malta, l'imperatore =Napoleone= trasmetterà la corona d'Italia ad uno de' suoi figli maschi legittimi, sia naturale o adottivo.
4. Da quest'epoca la corona d'Italia non potrà essere più unita colla corona di Francia nella stessa persona, ed i successori di =Napoleone primo= nel regno d'Italia dovranno stabilmente risedere sul territorio della repubblica italiana.
5. Entro l'anno corrente l'imperatore =Napoleone=, col parere della consulta di stato e delle deputazioni de' collegi elettorali, darà alla monarchia italiana costituzioni fondate sopra le stesse basi di quelle dell'impero francese, e sopra i principi medesimi delle leggi ch'egli ha già date all'Italia.
Segnato NAPOLEONE.
=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi=.
Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello stato ed inserite nel bollettino delle leggi, siano dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il nostro gran giudice, ministro della giustizia del nostro regno d'Italia, è incaricato d'invigilare sulla esecuzione.
Dato dal palazzo delle Tuileries il 17 marzo 1805, e primo del nostro regno.
Segnato NAPOLEONE.
Per Sua Maestà l'Imperatore e Re, Sott. =F. Marescalchi=. L. S. Parigi, il 19 marzo 1805.
Per copia conforme all'originale;