Non può, per altro, nominare ai grandi uffici del regno; e le sue nomine a quegli impieghi, le cui funzioni durano a tutta vita, non sono che provvisorie, e non diventano definitive che mediante la conferma data dal re, un anno dopo la sua maggiorità.
8. Il reggente non è personalmente risponsabile degli atti della sua amministrazione.
9. La reggenza non conferisce alcun diritto sulla persona del re minore.
10. La custodia del re minore è conferita a sua madre, e, in difetto, al principe a ciò destinato dal predecessore del re in minorità.
In mancanza della madre del re minore, e d'un principe destinato dal re suo predecessore, la custodia del re minore è deferita al grande ufficiale della corona che sarà il primo nell'ordine qui sotto stabilito dall'articolo XII, e che abbia i necessarj requisiti.
Non posson esser eletti per la custodia del re minore nè il reggente nè i suoi discendenti.
11. Quando un re destina o un reggente per la minorità, o un principe per la custodia del re minore, l'atto di designazione, fatto in presenza de' grandi ufficiali della corona, vien ricevuto dal segretario di stato, e immantinente trasmesso al senato (o alla consulta), per essere trascritto ne' suoi registri o depositato ne' suoi archivj, o soltanto depositato, s'è suggellato.
Gli atti di designazione, tanto d'un reggente per la minorità, che d'un principe per la custodia d'un re minore, sono rivocabili dal re a volontà.
Qualunque atto di designazione o di revoca di designazione, che non sia stato trascritto sui registri del senato, o deposto nel suo archivio prima della morte del re, sarà nullo e di nessun effetto.