I. Di tutto ciò che è relativo, sia alla interpretazione di uno o più articoli degli statuti costituzionali, sia a modificazioni da farsi ai detti statuti;
II. De' trattati di pace, di commercio, di sussidj che gli saranno presentati prima della loro pubblicazione.
21. Il consiglio dei consultori nel caso previsto all'art. V del secondo statuto costituzionale, elegge il reggente fra i grandi ufficiali della corona.
22. Nel caso prescritto dall'articolo II del medesimo statuto costituzionale, la trasmissione dell'atto di destinazione sia d'un reggente per la minorità, sia di un principe per la custodia del re, si fa al consiglio dei consultori, che procede come è prescritto nel detto articolo.
23. Il consiglio de' consultori è preseduto da uno de' suoi membri nominato dal re.
§. II.
Del Consiglio legislativo.
24. Il consiglio legislativo è composto di dodici consiglieri di stato al più.
25. Questo consiglio, in seguito di trasmissione fatta per ordine di S. M. dei rapporti e delle proposizioni dei ministri, conosce,
I. Di ogni progetto di legge qualunque siane l'oggetto;