1.º Gli statuti costituzionali,
2.º Le leggi,
3.º I titoli che il re giudicherà conveniente di accordare per
maggior lustro della corona,
4.º I maggioraschi che il re permetterà di creare a qualche famiglia
benemerita dello stato.
15. Dietro una commissione del re il senato pronunzia,
1.º Sulla incostituzionalità degli atti dei collegi elettorali,
2.º Su i ricorsi per eccesso o abuso della giurisdizione
ecclesiastica,
3.º Sulla rimozione de' giudici inamovibili, per titolo di
prevaricazione o di altra grave delinquenza in officio.
16. Sono comunicati al senato, prima della loro pubblicazione, i trattati di pace, di alleanza, di commercio, le dichiarazioni di guerra, le convenzioni relative alla cessione o cambio di qualche parte del territorio, e i conti de' ministri.
17. Il senato è autorizzato a presentare ogni anno al re, col mezzo di una deputazione, le sue osservazioni sul conto dei ministri, ed a fargli conoscere i bisogni e i voti della nazione.