Disposizioni speciali.

26. Nessuno può essere senatore prima di quarant'anni compiti.

27. La carica di senatore non si perde se non se per quelle cause per cui perdesi il diritto di cittadinanza.

28. Non è incompatibile colla carica di senatore quella di ministro o di direttore generale di qualsivoglia parte della pubblica amministrazione.

29. Le sessioni del senato sono segrete.

Non sono legittime senza l'intervento di più della metà dei suoi membri.

30. Il senato delibera a maggiorità assoluta di suffragi, eccettuato il caso di cui all'art. 11.

31. I quattro consiglieri di stato consultori passano di diritto nel senato.

Comandiamo e ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno d'Italia, inserite nel bollettino delle leggi, e dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano ne' loro registri, le osservino e le facciano osservare; e il segretario di stato del nostro regno di Italia è incaricato d'invigilare sull'esecuzione.

Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries questo dì 21 marzo 1808.