»Comandiamo ed ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello stato, sia registrata dal senato, pubblicata ed inserita nel bollettino delle leggi.»
25. Detto decreto è comunicato al senato che ne fa seguire la registrazione in conformità dell'art. 22 del presente decreto.
26. I conti dei ministri trasmessi dal re al senato sono rimessi ad una commissione speciale composta di sette membri.
Questa commissione è incaricata di esaminare se vi sia o no luogo a presentare osservazioni al re sui conti de' ministri e sui bisogni e voti della nazione.
La commissione farà il suo rapporto nel giorno fissato dal re, come all'articolo 19.
27. Se il senato pensa non esservi luogo a presentare osservazioni, il presidente ordina in presenza del senato che i conti comunicati sieno depositati negli archivj. Nel caso opposto, la commissione viene incaricata di estendere l'indirizzo al re.
28. Questa deliberazione presa nel modo indicato dagli articoli precedenti, è trasmessa con messaggio al re, che farà conoscere al presidente del senato i suoi ordini su tutto ciò che può essere relativo alla deputazione cui fosse luogo; a mente dell'articolo 17 dello statuto.
TITOLO III.
Ufficiali del senato.
29. Il cancelliere appone il sigillo a tutti gli atti ch'emanano dal senato, rilascia i certificati di vita e di residenza, ed i passaporti ai senatori che ne hanno bisogno.