XVII. Ma il suo potere, quantunque ingente, era limitato da tre grandi principii costituzionali; cotanto antichi, che nessuno poteva indicare il tempo in cui cominciarono ad esistere; e talmente potenti, che il loro naturale sviluppo, continuato per lungo ordine d’anni, ha prodotto le condizioni politiche nelle quali oggimai l’Inghilterra si trova.
Primamente, il re non poteva fare legge alcuna senza il consenso del Parlamento.
In secondo luogo, non poteva imporre tasse senza il consenso del Parlamento.
Da ultimo, egli era tenuto a condurre l’amministrazione esecutiva secondo le leggi del paese, della violazione delle quali dovevano rispondere al popolo i consiglieri e gli agenti del principe.
Nessun Tory, purchè fosse sincero, potrebbe negare che cotesti principii avevano, cinquecento anni fa, acquistato autorità di regole fondamentali. Dall’altro canto, nessun Whig, egualmente schietto, potrebbe affermare che essi fossero, fino ad una epoca più tarda, purificati d’ogni ambiguità, o spinti fino a tutte le loro naturali conseguenze. Una Costituzione nata nel medio evo non era, come una Costituzione del decimottavo o decimonono secolo, creata intieramente in un solo atto, e rinchiusa in un solo documento. Egli è soltanto in un’età culta ed incivilita che la politica può istituirsi sopra un sistema. Nelle società rozze il progresso del governo somiglia al progresso del linguaggio e della versificazione. Le società rozze hanno una lingua, e spesso copiosa ed energica; ma non hanno grammatica scientifica, non definizioni di nomi e di verbi, non vocaboli per le declinazioni, pei modi, pei tempi. Le rozze società hanno una versificazione, e spesso vigorosa ed armonica; ma non hanno leggi di ritmo; e il menestrello, i canti del quale, armonizzati dalla sola squisitezza dell’udito, formano il diletto de’ popoli, non saprebbe spiegare di quanti dattili o trochei consti ciascuno de’ suoi versi.
Come la eloquenza esiste innanzi la sintassi e il canto innanzi la prosodia, così il governo può esistere in grado d’eccellenza lungo tempo avanti che i limiti de’ poteri legislativo, esecutivo e giudiciario, vengano segnati con precisione.
XVIII. E ciò appunto è seguito nel nostro paese. La linea che circoscriveva la regia prerogativa, tuttochè, generalmente parlando, fosse abbastanza chiara, non era stata in ogni parte tirata con accuratezza o precisione. E però, sull’orlo del terreno assegnatole vi era qualche spazio disputabile, dove seguitarono a succedere invasioni e rappresaglie, finchè, dopo anni ed anni di lotta, furono stabiliti segni evidenti e durabili. Sarebbe pregio dell’opera notare in che modo, e fino a qual punto, i nostri antichi sovrani avessero l’abitudine di violare i tre grandi principii che proteggevano le libertà nazionali.
Nessuno de’ re d’Inghilterra ha mai preteso arrogarsi tutto il potere legislativo. Il più violento dei Plantageneti non si reputò mai competente a decretare, senza il consentimento del suo Gran Consiglio, che un giury si dovesse comporre di dieci individui invece di dodici, che la dote d’una vedova dovesse essere la quarta parte del patrimonio invece della terza, che lo spergiuro dovesse reputarsi delitto di fellonia, e che la consuetudine di dividere gli averi in parti uguali fra i maschi d’una famiglia dovesse introdursi nella contea di York.[2] Ma il re aveva il potere di perdonare i colpevoli; e vi è un punto in cui il potere di perdonare e quello di far leggi sembrano di leggeri confondersi fra loro. Uno statuto penale viene virtualmente annullato, se le penalità che esso impone sono regolarmente rimesse ogni qualvolta vi è luogo ad applicarle. Il sovrano, senza alcun dubbio, era competente a condonare le punizioni, e in ciò il suo diritto non aveva limiti; e per tal ragione, egli poteva annullare virtualmente uno statuto penale. Sembrerebbe che non vi fossero serie obiezioni a lasciargli fare formalmente ciò che virtualmente poteva fare. In tal guisa, con l’aiuto di giureconsulti sottili e cortigiani, formossi, sul confine dubbio che separa le funzioni legislative dalle esecutive, quella grande anomalia che chiamasi potestà di dispensare.
Che il re non potesse imporre tasse senza il consenso del Parlamento, generalmente si ammette essere stata, da tempo immemorabile, legge fondamentale della monarchia inglese. Era uno degli articoli che i Baroni costrinsero il re Giovanni a firmare. Eduardo I tentò di violare quella legge; ma, nonostante che fosse uomo destro, potente e popolare, trovò tale opposizione che gli parve utile di cedere. Promise quindi in termini espressi, a nome di sè e de’ suoi eredi, che nessuno di loro avrebbe mai imposto balzelli di veruna specie senza l’assenso e la libera volontà degli Stati del regno. Il suo potente e vittorioso nipote provossi di infrangere cotesto patto solenne; ma trovò validissima resistenza. Finalmente, i Plantageneti, disperati di riuscirvi, rinunziarono a cotali pretese. Ma, comecchè fossero avvezzi ad infrangere la legge apertamente, studiaronsi, secondo le occasioni, eludendola, di estorcere temporaneamente delle somme straordinarie. Era loro inibito di imporre tasse, ma reclamarono il diritto di chiedere e di tôrre in prestito. E però talvolta chiesero con un linguaggio tale, da non distinguersi dall’espressione di un comando; e tal’altra tolsero in prestito con poco pensiero di rendere. Ma il solo fatto di stimar necessario il mascherare simiglianti esazioni sotto nome di donativi o di prestiti, prova a sufficienza che l’autorità del gran principio costituzionale era universalmente riconosciuta.
Il principio che il re d’Inghilterra era tenuto a condurre l’amministrazione secondo la legge, e che qualora egli facesse alcuna cosa contro la legge, i suoi consiglieri ed agenti erano responsabili, fu stabilito ne’ tempi primitivi della Costituzione; come ne sono prova bastevole i severi giudizi pronunziati ed eseguiti contro molti favoriti del principe. Non per tanto, gli è certo che i diritti degli individui vennero spesso violati dai Plantageneti, e che le parti offese spesso furono nella impossibilità di ottenere giustizia. Secondo la legge, la tortura, che è una macchia della romana giurisprudenza, non poteva, in nessun caso, essere inflitta ad un suddito inglese. Nondimeno, nelle turbolenze del secolo decimoquinto, la tortura venne introdotta nella Torre di Londra, e, secondo le occasioni, se ne faceva uso sotto pretesto di necessità politica. Ma sarebbe grave errore inferire da siffatte irregolarità, che i monarchi d’Inghilterra fossero, in teoria o in pratica, assoluti. Noi viviamo in una società altamente incivilita, in cui le nuove sono così rapidamente propagate per mezzo della stampa e degli uffici postali, che ogni qualunque atto notorio d’oppressione commesso in qualunque parte della nostra isola viene, in poche ore, discusso da milioni d’uomini. Se un sovrano inglese facesse oggimai murar vivo dentro una parete un suddito, in aperta violazione dell’Habeas corpus, o mettere un cospiratore alla tortura, tal nuova elettrizzerebbe in un attimo l’intiera nazione.