Tali sciagure la nostra Rivoluzione scansava. Era vigorosamente difensiva ed aveva seco prescrizione e legittimità. Tra noi, e solo tra noi, una monarchia temperata dal secolo decimoterzo sʼera serbata intatta fino al decimosettimo. Le nostre istituzioni parlamentari erano in pieno vigore; eccellenti i più essenziali principii del Governo; non formalmente nè esattamente compresi in un solo documento scritto, ma sparsi nei nostri antichi e nobili statuti, e—cosa di somma importanza—impressi da quattrocento anni in cuore a tutti glʼInglesi. Che senza il consenso deʼ rappresentanti della Nazione non si potesse fare atti legislativi, imporre tasse, mantenere esercito stanziale, imprigionare nessuno nè anche per un giorno ad arbitrio del Sovrano; che nessun satellite del Governo potesse allegare un ordine del Re come scusa per violare qual si fosse diritto dellʼinfimo suddito; tutte queste cose erano considerate tanto daʼ Whig che dai Tory quali leggi fondamentali del reame. Un Regno in cui erano siffatte leggi fondamentali non aveva mestieri dʼuna nuova Costituzione.

Ma comechè non vi fosse cotesto bisogno, era chiara la necessità di riforme. Il pessimo governo degli Stuardi, e le perturbazioni da quello suscitate, bastevolmente provavano che il nostro ordinamento politico in alcuna sua parte difettava; ed era debito della Convenzione indagare e supplire a tale difetto.

Varie questioni di grave momento lasciavano tuttavia aperto il campo alle dispute. La nostra Costituzione era nata in tempi nei quali gli uomini di Stato non erano cotanto assuefatti a fare definizioni esatte. Ne erano quindi impercettibilmente surte anomalie incompatibili con la Costituzione e pericolose alla sua stessa esistenza, e non avendo nel corso di anni molti cagionato gravi inconvenienti, avevano a poco a poco acquistato forza di prescrizione. Rimedio a questi mali era il riconfermare i diritti del popolo con parole tali che eliminassero ogni controversia, e dichiarare che nessuno esempio valesse a giustificare qual si fosse violazione di questi diritti.

Ciò fatto, eʼ sarebbe stato impossibile ai nostri principi male intendere la legge; ma non facendosi alcunʼaltra cosa di più, non era al tutto improbabile che essi la potessero violare. Sventuratamente la Chiesa aveva da lungo tempo insegnato alla Nazione che la monarchia ereditaria, sola tra tutte le nostre istituzioni, era divina e inviolabile; che il diritto che ha la Camera dei Comuni di partecipare al potere legislativo, era semplicemente diritto umano, ma quello che ha il Re alla obbedienza passiva del popolo era derivato dal Cielo; che la Magna Charta era uno statuto il quale poteva revocarsi da coloro che lo avevano fatto, ma il principio, per virtù del quale i principi di sangue regio venivano chiamati al trono per ordine di successione, era dʼorigine divina, ed ogni atto parlamentare incompatibile con quello era nullo. Egli è evidente che in una società nella quale tali superstizioni prevalgono, la libertà costituzionale è dʼuopo sia mal sicura. Una potestà che è considerata come ordinamento dellʼuomo non vale ad infrenare una potestà che è creduta ordinamento di Dio. È vano sperare che le leggi, per quanto siano eccellenti, infrenino durevolmente un Re, il quale secondo chʼegli stesso e la maggior parte deʼ suoi popoli credono, ha una autorità infinitamente più alta di quella che spetta alle leggi. Privare la dignità regia di cotali misteriosi attributi, e stabilire il principio che i Re regnino in forza dʼun diritto che in nulla differisca da quello onde i liberi possidenti eleggono i rappresentanti delle Contee, o dal diritto onde i Giudici concedono un ordine di Habeas Corpus, era assolutamente necessario alla sicurezza delle libertà nostre.

La Convenzione, dunque, aveva due grandi doveri da adempiere: distrigare, cioè, da ogni ambiguità le leggi fondamentali del reame; e sradicare dalle menti dei governanti e dei governati la falsa e perniciosa idea che la regia prerogativa era più sublime, e più sacra delle predette leggi fondamentali. Al primo scopo si giunse con la esposizione solenne e la rivendicazione con che incomincia la Dichiarazione dei Diritti; al secondo con la risoluzione onde il trono fu giudicato vacante, e Guglielmo e Maria furono invitati ad ascendervi.

Il mutamento sembra lieve. La Corona non fu privata nè anche dʼuno deʼ suoi fiori; nessun nuovo diritto concesso al popolo. Le leggi inglesi in tutto e per tutto, secondo il giudicio deʼ più grandi giureconsulti, di Holt e di Treby, di Maynard e di Somers, dopo la Rivoluzione rimasero le stesse di prima. Alcuni punti controversi furono risoluti secondo la opinione deʼ migliori giuristi; e solo si deviò alquanto dallʼordinaria linea di successione. Ciò fu tutto; e bastava.

Perchè la nostra Rivoluzione fu una rivendicazione degli antichi diritti, fu condotta rigorosamente osservando le antiche formalità. Quasi in ogni atto e in ogni parola manifesto si vede un profondo rispetto pel passato. Gli Stati del reame deliberarono nelle vecchie sale e giusta le vecchie regole. Powle fu condotto al seggio nella consueta forma fra colui che lo aveva proposto e colui che aveva secondata la proposta. Lʼusciere con la sua mazza guidò i messaggieri dei Lordi al banco dei Comuni: e le tre riverenze furono debitamente fatte. La conferenza dʼambedue le Camere ebbe luogo con tutte le antiche cerimonie. Da un lato della tavola, nella Sala Dipinta, i Commissari deʼ Lordi sedevano col capo coperto e vestiti dʼermellino e dʼoro. Dallʼaltro lato i Commissari deʼ Comuni stavansi in piedi e a capo scoperto. I discorsi fattivi paiono un contrapposto pressochè ridicolo della eloquenza rivoluzionaria dʼogni altro paese. Ambidue i partiti mostrarono la medesima riverenza verso le antiche tradizioni costituzionali dello Stato. Solo disputavano in che senso quelle tradizioni erano da intendersi. I propugnatori della libertà non fecero pur motto dellʼuguaglianza naturale degli uomini e della inalienabile sovranità del popolo, di Armodio o di Timoleone, di Bruto primo o di Bruto secondo. Allorquando fu detto che in forza della legge della Inghilterra la Corona rimaneva essenzialmente devoluta al più prossimo erede, risposero che in forza della legge della Inghilterra, un uomo ancora in vita non poteva avere erede. Allorquando fu detto non esservi esempio a dichiarare vacante il trono, mostrarono una pergamena, scritta circa trecento anni innanzi in bizzarro carattere e in barbaro latino, e tratta dagli Archivi della Torre, nella quale facevasi ricordo come gli Stati del reame avessero dichiarato vacante il trono dʼun Plantageneto perfido e tiranno. In fine, composta ogni disputa, i nuovi Sovrani vennero proclamati con lʼantica pompa. Vi fu tutto il bizzarro apparato araldico: Clarencieux e Norroy, Portcullis, e Rouge Dragon, le trombe, le bandiere, e le grottesche sopravvesti ricamate a lioni e a gigli. Il titolo di Re di Francia preso dal vincitore di Cressy non fu omesso nella lista dei titoli regi. A noi che siamo vissuti nel 1848 parrà forse un abuso di vocabolo chiamare col terribile nome di Rivoluzione un fatto consumato con tanta riflessione, con tanta moderazione, e con tanto scrupolosa osservanza delle forme prescritte.

E nulladimeno questa Rivoluzione, fra tutte la meno violenta, di tutte la più benefica, sciolse diffinitivamente la grande questione di sapere se lo elemento popolare, il quale fino dalla età di Fitzwalter e di De Montfort era sempre esistito nellʼordinamento politico della Inghilterra, verrebbe distrutto dallo elemento monarchico, o si lascerebbe sviluppare liberamente e divenire predominante. La lotta traʼ due principii era stata lunga, accanita, e dubbia. Era durata per quattro regni. Aveva prodotto sedizioni, accuse, ribellioni, battaglie, assedii, proscrizioni, stragi giudiciali. Tal volta la libertà, tal altra il principato parvero sul punto di spegnersi. Per molti anni la energia di metà della Inghilterra sʼera sforzata di frustrare la energia dellʼaltra metà. Il potere esecutivo e il legislativo sʼerano lʼun lʼaltro tanto efficacemente contrastati da rimanerne entrambi impotenti, al segno che lo Stato era divenuto nulla nel sistema politico dellʼEuropa. Il Re dʼArmi allorchè innanzi la porta di Whitehall proclamò Guglielmo e Maria, annunziava finita la gran lotta; perfetta lʼunione fra il trono e il Parlamento; la Inghilterra da lungo tempo dipendente e caduta in abiezione, ridivenuta Potenza di primo ordine; le antiche leggi che vincolavano la regia prerogativa sarebbero per lo avvenire tenute sacre come la prerogativa stessa, e produrrebbero tutti gli effetti loro; il potere esecutivo verrebbe amministrato secondo il voto dei rappresentanti del popolo; qualunque riforma proposta dopo matura deliberazione dalle due Camere, non sarebbe ostinatamente avversata dal Sovrano. La Dichiarazione dei Diritti, comechè non rendesse legge ciò che per lo innanzi legge non era, conteneva i germi della legge che dètte la libertà religiosa ai Dissenzienti, della legge che assicurò la indipendenza deʼ giudici; della legge che limitò la durata deʼ Parlamenti, della legge che pose la libertà della stampa sotto la protezione dei Giurati, della legge che vietò il traffico degli schiavi, della legge che abolì il giuramento religioso, della legge che liberò i Cattolici Romani dalle incapacità civili, della legge che riformò il sistema rappresentativo, dʼogni buona legge che è stata promulgata nello spazio di centosessanta anni, dʼogni buona legge in fine che quinci innanzi verrà reputata necessaria a promuovere il bene pubblico, e a soddisfare alle richieste della pubblica opinione.