[72]. Lacrymas etiamnum marmora manant. Ovid Metam. Lib. VI.
[73]. Contro il furto duravano le leggi della Republica, emanate dal podestà Beno da Gozadino; giusta le quali, il ladro era punito la prima volta colla perdita d'un occhio, la seconda col taglio delle due mani, la terza (era il caso del Seregnino) colla forca. — Statuto di Milano, all'anno 1272.
[74]. Statuto di Milano, dell'anno 1272.
[75]. Giulini, all'anno 1232.
[76]. C. Simonetta. Prefaz. pag. 14.
[77]. Vedi il Corio all'anno 1385.
[78]. Conobbi un pitocco che, al sopravenire dell'inverno, si rendeva colpevole di qualche piccola trasgressione, per essere colto e imprigionato. Nel carcere trovava almeno un tetto ed il pane quotidiano.
[79]. P. Giovio. Vita dei XII Visconti.
[80]. Tali parole furono pronunciate dal vescovo di Novara Pietro di Candia, che poi diventò papa Alessandro V, nella cerimonia solenne celebratasi sulla Piazza di S. Ambrogio, quando Giangaleazzo vestì le insegne ducali.
[81]. P. Giovio. Vita dei XII Visconti. Trad. di Lodovico Domenichi.