L’opera dei decemviri fu il codice intitolato Leggi delle XII Tavole, nella cui imperativa brevità si compila il diritto privato de’ Romani, fuso con quello degli altri popoli accomunati. Antica fama dà che queste leggi fossero raccolte in Grecia: ma già Polibio impugnava la somiglianza di esse colle ateniesi, ravvicinandole piuttosto a quelle di Cartagine[187]; e i confronti accertano che, se pure i compilatori visitarono la Grecia propria e la Magna, nulla ne imitarono nelle disposizioni essenziali e caratteristiche del diritto personale, nè tampoco nelle forme di procedura; solo accordandosi in oggetti per natura conformi, quale sarebbe il sospendere i giudizj al tramonto del sole, o che posano sopra un diritto assai più esteso; per non dir nulla di alcune minuzie intorno all’uso della proprietà, per esempio la distanza fra le siepi e i fossi di confine, fra quelle e le piantagioni. Del resto non orma delle leggi religiose di Grecia, non della variante democrazia attica, nè delle immobili costituzioni dei Dorici. A ragione dunque nelle XII Tavole noi cercammo le vestigia dell’antico diritto italico; giacchè esse, come ogni altro codice, non piantavano ordinamenti nuovi, ma invigorivano o modificavano gli antecedenti e durarono qual fondamento del diritto civile sino a Giustiniano, appunto perchè riepilogavano le credenze e i costumi nazionali.

Roma, posta fra la rozzezza de’ montanari e la civiltà progredita degli Etruschi e dei Magni Greci, da un lato era spinta verso il procedimento di questa, dall’altro rattenuta nella stabilità dall’aristocrazia territoriale, conservatile delle costumanze avite. E chi analizzi le XII Tavole, arriva appunto a discendervi tre elementi: le vetuste consuetudini del Lazio, rigide e fiere; quelle dell’aristocrazia, eroicamente tiranna; e le libertà che i plebei reclamano e vengono ottenendo; e non che apparire formate d’un getto e con unica intenzione o scientifica o pratica, evidentemente rivelano il contrasto de’ patrizj che si ghermiscono all’antico privilegio aristocratico, e de’ plebei che cercano garanzie contro di quelli.

Tu ascolti i primi là dove è sancito che «il possesso di due anni dia ragione sopra un fondo; che la frattura d’un osso si compensi con trecento assi; che matrimonio non si leghi fra patrizj e plebei; pena la morte contro gli attruppamenti notturni, o a chi farà incanti e malefizj, od avveleni; l’autore di canzoni infamatorie perisca di bastonate». Colle succitate minaccie contro i debitori e colle formole impreteribili, l’ignorar le quali impedisce di ottenere giustizia, si accoppia la voce popolare, chiedente sicurezza: La legge sia immobile, universale, senza privilegi. Il patrono che attenta a danno del cliente sia maledetto. Nessuno potrà esser privato della libertà. Il potente che rompe un membro al plebeo paghi venticinque libbre di rame; se non si compone col ferito abbia luogo il talione: cencinquanta assi chi rompe la mascella allo schiavo. Non si esiga oltre il dodici per cento d’interesse, e l’usurajo scoperto restituisca il quadruplo. Al debitore non si metta più di quindici libbre di catena. Chi cade schiavo per debiti non resti infame. Chi depone il falso venga dirupato dalla Tarpeja. Il testimonio che ricusa attestare la validità del contratto è improbo, e non può testare. L’insolubile possa esser fatto a pezzi, ma solo dopo presentato tre volte al magistrato in giorno di fiera; e i figli di esso rimangano liberi». S’ha timore che il nobile si vendichi ne’ giudizj? ebbene, il delitto capitale non potrà esser giudicato che dal popolo nei comizj centuriati; e il giudice corrotto muoja. Perchè i nobili toglievano le bestie a titolo di sacrifizio, la legge permette di prendere pegno sopra chi piglia una vittima senza pagare, e sotto pena della doppia restituzione vieta di consacrare agli Dei un oggetto in contestazione.

Alla famiglia patriarcale e aristocratica tu vedi pian piano surrogarsi la libera. Il possesso d’una donna è dato non dalla compra, ma dal consenso, dal godimento, dalla possessione d’un anno, purchè non interrotta per tre notti; e la donna non rimane acquistata come cosa, ma in tutela, con libere nozze. Anche il figliuolo sarà emancipato con tre vendite, simulazione che attesta il servaggio, ma che lo rompe; e il figlio diventa esso pure padrefamiglia, nè più è collegato alla sua che da una specie di patronato, sinchè verrà tempo che la legge dovrà rammentare «anche il soldato esser tenuto a riguardi di pietà verso il genitore». Nè i beni saranno vincolati all’eredità necessaria, fatale, ma il padre testerà solennemente sui suoi e sulla tutela loro; cosicchè la proprietà, incatenata dapprima alla famiglia, si riduce mobile a seconda della individuale libertà, e bastano due anni a prescrivere il possesso dei fondi, uno al possesso dei mobili.

Le leggi suntuarie, che il Vico supporrebbe introdotte soltanto quando i Romani ebbero imparato il lusso dai Greci, a noi non ripugna attribuirle a quei primi tempi, ma solo per frenare l’opulenza della classe inferiore, mentre a pontefici, auguri, nobili, che rappresentano gli Dei, era lecito sfoggiare ne’ sacrifizj pubblici e privati e nelle pompe funeree. «Non foggiate il rogo colla scure. Ai funerali, tre vesti di lutto, tre bende di porpora, dieci flautisti. Non raccogliete le ceneri de’ morti per farne più tardi le esequie. Non corona al morto se non l’abbia guadagnata col valore o col danaro, come poteva avvenire nelle corse con cavalli proprj. Non fare più d’un funerale all’estinto; non oro sul cadavere; ma se ha denti legati con filo d’oro, non glieli strappare. I morti non si sepelliscano o brucino in città»; perchè i sepolcri attribuivano una proprietà inviolabile.

Il fatto capitale del diritto decemvirale è l’aver sancita l’eguaglianza civile, obbligando tutti alle medesime leggi pubbliche, patrizj o no, sacerdoti o magistrati: ma lunga stagione voleasi prima che la legge si riducesse un fatto. Imperocchè ancora nella famiglia rimaneva l’antica esclusione; ancora il patrizio solo manteneva il privilegio d’offrire i sacrifizj favorevoli e auspicati, e conosceva le formole, le quali erano ritenute indispensabili per autorare i giudizj.

LE FORMOLE

Anche il nostro fôro impone certe formalità, senza delle quali alcuni atti non sono legittimi, per esempio nel numero de’ testimonj, nella tripla promulgazione delle nozze, nella firma, nella data ed altre prescrizioni dei testamenti; e la mancanza di certi riti notarili, di certe impugnazioni avvocatesche invalida le ragioni. Fra i Romani erano assai più, eseguendosi una specie di scena per ciascun atto legale, con tradizioni simboliche, con finta violenza. Per esempio, nelle nozze davasi alla sposa un anello di ferro; nel riceverla alla casa maritale, se gliene porgevano le chiavi; le si toglievano quando la si rinviasse ripudiata. Si contraeva impegno collo stringere il pugno; conchiudevasi il mandato (manu data) col dare la mano; denunziavasi il turbato possesso col lanciare una pietra contro il muro illegalmente eretto; s’interrompeva la prescrizione col rompere un ramoscello. Chi reclamava un mobile, lo pigliava colla mano; per adire un’eredità, l’erede facea scoccar le dita (digitis crepabat); si rincariva ad un’asta pubblica col sollevare un dito. Il debitore che rassegnava i suoi beni ai creditori, toglievasi e deponeva l’anello d’oro: per annunziare che lo schiavo posto in vendita non si garantiva, gli si poneva il cappello. Disputavasi della possessione d’un fondo? i due contendenti prendevansi le mani, fingevano una specie di lotta, e poi andavano a cercar una zolla del fondo contrastato. A questa corsa si sostituirono due formole: il pretore pronunziava Inite viam, un terzo Redite viam, supponendo incominciato e finito il viaggio nella sala d’udienza[188]. Per assumere uno in testimonio gli si diceva, Licet antistari? se rispondeva Licet, gli si replicava Memento, toccandogli il lobo dell’orecchio. Il padrefamiglia emancipava un figlio dandogli uno schiaffo; rito rimastoci nella cresima.

Da principio era arcano anche il calendario, che segnava in quali giorni si potesse aver udienza, in quali no, in quali per metà: e il plebeo che gl’ignorava, alle evidenti sue prove, ai giusti lamenti trovavasi opposta l’eccezione legale insuperabile, e in conseguenza non poteva presentarsi al tribunale se non per via d’un patrono, il quale lo istruisse de’ giorni fasti e nefasti, e delle precise cerimonie, con cui soltanto poteva trovar ascolto ed aver ragione.

ROGAZIONE CANULEJA