[160]. Alcuno immaginò che maggiori fossero quelli tolti dalla nobiltà, minori quelli da plebei. Vedi Benvoglienti, Osservazioni intorno agli statuti pistojesi. Il contrario pensa Muratori, Antiq. M. Æ., diss. XLVI.
[161]. Statuta Mantuæ, lib. II. rub. 15.
[162]. Mariotti, Saggio di mem. storiche civili ed ecclesiastiche di Perugia, 1806, pag. 248.
[163]. Varchi, Ercolano. Il Muratori (Antiq. M. Æ., tom. IV) pubblicò l’Oculus pastoralis pascens officia et continens radium dulcibus pomis suis, che è un’istruzione ad un futuro podestà intorno a tutte le parti del suo uffizio: ma è forse opera di qualche monaco, più attento alla parte morale che alla giuridica; come fa pure ser Brunetto Latini, nel lib. IX del suo Tesoro, dove largamente divisa i doveri del podestà. Fra le altre cose dice: — Sopra tutte cose debbe il podestà fare che la città che ha suo governamento, sia in buono stato, senza briga e senza forfatto. E questo non può fare, s’egli non fa che li malfattori, ladroni e falsatori sieno fuori del paese: chè la legge comanda bene che ’l signore possa purgare il paese della mala gente. Però ha egli la signoria sopra i forestieri e sopra’ cittadini che fanno li peccati nella sua jurisdizione, e non pertanto egli non giudicherà a pena quello ch’è senza colpa: ch’egli è più santa cosa a solvere un peccatore che dannare un giusto, e laida cosa è che tu perda il nome d’innocenza per odio d’un nocente....... Sopra li maleficj debbe il signore e i suoi uffiziali seguire il modo del paese e l’ordine di ragione, in questa maniera. Prima debbe quello che accusa giurare sopra il libro di dire il vero in accusando e in difendendo, e che non vi mena nullo testimonio a suo sciente; allora dee dare l’accusa in iscritto, ed il notajo la scriva tutta a parola a parola, sì come egli la divisa: si dee inchiedere da lui medesimo diligentemente ciò ch’egli o li giudici od i signori crederanno apertamente che sia del fatto, o della cosa: e poi si mandi a richiedere quelli che è accusato del maleficio; e s’egli viene, sì lo faccia giurare e sicurare la corte dei malfattori, e metta in iscritto sua confessione e sua negazione, sì come egli dice: e se non dai malfattori, o che ’l maleficio sia troppo grande, allora debbe il signore od il giudice porre il dì da provare, e da ricevere li testimonj che vegnono, e costringere quelli che non vegnono, ed esaminar ogni cosa bene e saviamente, e mettere li detti in iscritto: e quando i testimonj sono ben ricevuti, il giudice ed il notajo debbon far richiedere le parti dinanzi da loro; e s’elli vegnono, si debbon aprire li detti de’ testimonj, e darli a ciascuno perchè si possano consigliare e mostrar loro ragione. Ora addiviene alcuna volta ne’ grandi maleficj, che non possono essere provati interamente, ma l’uomo trova ben contra quelli ch’è accusato alcuno segno e forti argomenti di sospezione: a quel punto il può l’uomo mettere alla colla per farli confessare la colpa, altrimenti no; e si dico io, ch’alla colla il giudice non deve dimandare se Giovanni fece maleficio, ma generalmente dee dimandare chi ’l fece».
[164]. Serra, Storia della Liguria, lib. III. c. 8: Giulini, Continuaz., part. I. p. 64; Chron. parmense, Rer. It. Scrip., IX. 819; Corio, lib. II. — I patti del podestà di Genova sono divisati nei Monumenta Hist. patriæ, Chart., II. 1334.
[165]. Ma se io non potrò avere lo delinquente, puniroe lo figliuol suo, u vero li figliuoli del delinquente, se lui u se loro potrò avere. Ma se lo figliuolo u vero li figliuoli del delinquente aver non potrò, puniroe lo padre del delinquente, se io lo potrò avere, così in avere come in persona ad mio arbitrio..... Et non dimeno li loro beni, poichè in del bando saranno incorsi, siano pubblicati al comune di Pisa, et siano guasti et distructi così in de la città come in del contado in tutto, sicchè poi non si rifacciano, nè rifare li permetterò nè abitare u lavorare u vendere u alienare. Et ciascheduno che li abitasse, lavorasse, vendesse, alienasse, comprasse et per qualunque altro titolo ricevesse, puniroe...
«Et intorno alle suprascripte tutte cose investigare et trovare io capitano abbia pieno, libero et generale arbitrio così in ponere ad questioni et tormenti et punire in avere et persona come eziandio ad tutte altre cose..... Et ad catuna persona che cotale malefactore prendesse et preso a me capitano l’apprezentasse u vero uccidesse, darò u farò dare dei beni del comune di Pisa 1. M. di danari...» Statuto di Pisa, ms. § 12.
[166]. Nella Cronaca di Padova trovo Galvano Lanza podestà nel 1243 e 44; Guzelo de Prata nel 1247, 48, 49; Ansedisio de’ Guidotti da Treviso dal 1250 al 55. Vero è che erano i tempi della tirannia di Federico II e di Ezelino.
Parma aveva un podestà nel 1175 (Affò, II. 259): Cremona nel 1180 (R. I. S., VII. 635); Faenza nel 1184 (Rerum Favent. Script., c. 82): Genova nel 1191 (R. I. S., VI. 364); Firenze nel 1193 con Gerardo Caponsacchi, ecc.
[167]. Nel Cod. Just., tit. XLIX. l. 1 e nella Nov. VIII. c. 9 è comandato che gli uffiziali di provincia rimangano cinquanta giorni in luogo, dopo scaduti di carica, per soddisfare a tutte le doglianze. E cinquanta giorni sono prefissi nello statuto antico di Pistoja (Antiq. M. Æ., diss. 70, al § 76); poi variò secondo i paesi. Lo statuto di Torino De sacramento DD. vicarii et judicis porta: Juramus quod stabimus decem diebus in Taurino post nostrum regimen, ad faciendam rationem cuilibet..... conquerenti de nobis. Quello di Roma: Senator, finito suo officio, cum omnibus judicibus et familiaribus et officialibus suis teneatur stare et sistere personaliter decem diebus coram judice, sindico deputando ad ratiocinia ejus; et coram ipso, ipse et officiales prædicti teneantur de gestis et administratis et factis durante officio reddere rationem, et unicuique conquerenti respondere de jure, et omnibus satisfacere quibus de jure tenetur. De quibus omnibus dictus judex summarie cognoscat, et intra decem dictos dies causam decidat de plano, sine strepito et figura judicii, non obstantibus feriis et non obstantibus solemnitatibus juris, dummodo veritas discutiatur, et ad illam saltem respectus et consideratio per judicem habeatur.