PLEBISCITI
Altre volte il voto era palese. Così allorquando quelli d’Aricia e d’Ardea disputavano fra loro un territorio, e si riportarono all’arbitramento de’ Romani, questi raccolsero le tribù per decidere, e posero due urne, l’una per il sì, l’altra per il no. Ma insorse una quistione incidente, essendosi asserito che il territorio conteso non apparteneva a nessuno dei due litiganti, sibbene ai Romani; onde una terza urna fu riservata a tal quistione, e tutti i voti caddero in quella[324].
RIFORME
Il diritto romano non procedette per improvvise e violente rivoluzioni; gloriandosi di rimaner saldo agli antichi statuti, non derogò mai le XII Tavole[325], e lasciava che i magistrati, e principalmente gli editti dei pretori e degli edili supplissero ai difetti ed interpretassero.
MAGISTRATI
A ciascuna delle differenti magistrature spettava una porzione dell’autorità sovrana, restando indipendenti nell’azione a loro attribuita; e soltanto sotto l’Impero le vedremo coordinate in una vasta gerarchia, che le une sottomette alle altre. Un potere sommo, al quale tutto si riporti, tutto riesca, fu ignoto a Roma repubblicana; i magistrati quasi non dipendevano dal senato nè dal popolo, se non in quanto allo scadere doveano subire il sindacato; fra loro stessi operavano da eguali, non per delegazione o sotto gli ordini d’un superiore, ma in virtù del potere conferito dall’elezione popolare, e perciò responsali della propria gestione, ognuno estendendosi fin dove cominciavano le attribuzioni dell’altro, ognuno potendo quel che valeva a compire da sè, nè avendo modo di costringere gli altri, che erano inferiori a lui ma non subordinati.
DITTATORI
E appunto perchè la costituzione non determinava i limiti delle varie magistrature, e moltissimo attribuiva alla bontà e dottrina, le qualità personali davano ad uno maggiore o minore autorità, ed agevolezze alle usurpazioni. Quando poi bisognassero rimedj più pronti ed efficaci, la costituzione distruggeva se stessa coll’accordare potere assoluto ad un dittatore, che, magistrato, legislatore, capitano, senz’appello al popolo, tenuto come dio ( pro numine observatus ), poteva quando volesse farsi tiranno. Che valore avea la prescrizione che dopo sei mesi egli deponesse il potere?
Le magistrature, tutte a tempo ed elettive, distinguevansi in ordinarie e straordinarie; e in ciascuna v’avea magistrati grandi, godenti il poter militare e l’autorità civile ( imperium et potestas ); e magistrati minori, investiti di potere limitato. Nei grandi, i consoli, i pretori, i censori erano magistrati ordinarj; straordinarj il dittatore e il suo luogotenente, il prefetto della città, l’interrè. Minori gli edili plebei e curuli, i questori e i tribuni.
CONSOLI