[211]. Morigi, Nobiltà di Milano, 353.
[212]. Archivio storico, pag. 325.
[213]. Nelle Memorie dell’illustre casa Russell, pubblicate di fresco.
[214]. Lettere di Principi a Principi, vol. I. p. 15.
[215]. Seme di tabacco fu spedito in Toscana il 1570 da Nicolò Tornabuoni ministro di Cosimo I alla corte di Francia, che l’ebbe dall’Hernandez, il quale l’avea trasportato d’America il 1520. Nel 1645 fu in Toscana ridotta privativa la coltura del tabacco.
[216]. Novelle, part. II. p. 47.
[217]. Nella Scaligeriana, stampata il 1669, si fa dire a Giuseppe Scaligero che «il Balbani, ministro italiano a Ginevra, portava in seno una berretta, che metteva entrando in chiesa, e predicando deponeva il cappello: gli altri pastori di Ginevra portavano tutti de’ berrettini piatti. Mio padre (Giulio Cesare) lo portava di velluto, piano a guisa d’un piatto, e gli cascava se si movesse. A Roma lo portavano tutti così quando io c’era. Io portai sempre berretto di velluto».
[218]. Lettere di Principi a Principi, III. 49.
[219]. Sanuto, Diarj all’anno.
[220]. Galliciolli, Memorie venete, tom. I. p. 262; Nani, Storia veneta, lib. VI della part. II. Il Cappelletti riferisce molti statuti suntuarj, e importa singolarmente quello del 4 gennajo 1644 che concerne i rettori delle città e fortezze, prescrivendo anche tutti i mobili. Un ordinamento intorno agli sponsali in Firenze, tra moltissime minuzie comanda: — Item che a le nozze non possa avere nè essere più di ventiquattro donne, de le quali ne sieno diece da parte della donna novella, e quattordice da parte de lo marito; e non s’intenda nel detto numero madre, sirocchia o altre donne, femmine o fancigli che siano residenti ne la casa de lo marito a uno pane e uno vino; nè più di diece uomini, nè più d’otto servidori, i quali non si possano vestire de niuno d’un assiso overo a intaglio; nè più di dui trombatori, uno naccarino, e dui altri jocolari, se si vorranno, e non più, a la pena di lire cento per ciascuna volta e cosa al marito che contra facesse. E che dal dì delle nozze e lo dì seguente innanzi nona, se no nei detti dui die non si possa avere tromba, trombetta o naccara, nè più di due servidori, non intendendovi i servidori residenti in de la famiglia de la detta casa, a la pena di lire venticinque a lo marito detto, e a pena lire diece a ciascuna altra persona che oltra a ciò facesse o v’andasse. E che niuno modo o verso ne lo tale luogo si possa carolare, danzare overo ballare, fuor de la casa ove sono tali nozze, de dì overo de notte, con lume overo senza lume, a la pena di lire venticinque per ciascuna persona e a volta che fosse fatto contra, così a chi ballasse come a chi facesse fare. E che lo dì de le nozze solamente si possa dare confetti, e non si possa dare alcuno confetto prima overo poscia a cinque diei a la pena di lire venticinque; ed intendasi due maniere confetti, contandosi la traggea tutta per una maniera. E che a le dette nozze non possa avere più di tre vivande, tra le quali possa essere un rosto con torta chi vuole. E quello arrosto e torta s’intenda sola una vivanda, non intendendosi per vivanda frutti e confetti. E che non possa apparecchiare nè avere per tutto el corredo de le nozze più che venticinque taglieri de ciascuna vivanda, intendendosi per vivanda raviccioli o bragiere e tortelletti: salvo che a le nozze di cavalieri possano avere quelle donne e uomini che a loro piacerà, e dare di quattro vivande, e confetti e jocolari quanti e quanto tempo a loro piacerà, pena di lire cinquanta al marito che contra facesse, e per quante volte; e pena di lire venticinque de ciascuna donna e ciascuno trombatore, naccarino o altro qualunque jocolare che facesse contra. E che lo coco che farà le tali nozze, sia tenuto e debbia denunziare a lo officiale, almeno uno dì dinanzi, quelle cotali nozze, e quante e quali vivande dee fare, e chi è lo marito, a la pena di lire venticinque; e se più vivande facesse ch’è ordinato, caggia nella detta pena. E se darà vitella, non possa dare alcun’altra carne con essa, e non passi più di lire sette; nè più d’una possa dare per tagliere, a la pena di lire venticinque per ciascuna cosa e volta; dichiarando che in su lo tagliere de lo arrosto non possa dare nè avere altro che uno cappone colla torta, e uno pajo di pollastri con uno pippione o due pippioni con uno pollastro, overo uno anitrottolo e non più, a la detta pena per qualunque cosa fosse contra fatta. E che i detti trombatori, naccarini, sonatori o altri qualunque jocolari non possano torre o avere a tali nozze più, per uno, di soldi quindici el dì, a la pena di lire diece chi dà o riceve». Ap. Giudici.