Epigr. V. 22.
374. Cicerone, pro Milone, 15; Philip. II. 9. Orazio, Ep. II. 2. 15.375. Che si chiudessero con imposte doppie è chiaro da quel di Ovidio, Amor., I. 3: Pars adaperta fuit, pars altera clausa fenestræ.
Plinio parla d'una porta a vetri nella sua villa, la quale separava e riuniva due camere.
376. Ex auro, argentove aut certe ex ære in bibliotheca dicantur illi, quorum immortales animæ in iisdem locis loquuntur. Plinio.377. Quanto ai camini, senza ricorrere al Manuzio nei Commenti alle epistole di Cicerone, al Filandro sopra Vitruvio, VII. 3, al Burmanno sopra Petronio, Satyr. 135, che lo negano, ed al Ferrario, Electorum lib. I. 1. 9, che lo asserisce, può vedersi una dissertazione di Scipione Maffei nella raccolta d'opuscoli del Calogerà, tom. XLVII. p. 449, ove sostiene che gli antichi non avevano camini al modo nostro. Pure in Aristofane ( Vespe, 1. 2) è accennata una canna di camino, in cui poteva star nascosto un uomo; Svetonio (in Vitellio ) dice che, in un pasto dato da questo imperatore, la sala bruciò per fuoco appigliatosi al camino ( flagrante triclinio ex conceptu camini ).378. Non vivunt contra naturam qui pomaria in summis turribus ferunt? Quorum silvæ in tectis domorum ac fastigis nutant, inde ortis radicibus quo improbe cacumina egissent? Ep. 122.379. Censores vias sternendas silice in urbe, glarea extra urbem substruendas marginandasque, primi omnium locaverunt. Livio, xli. 27.
Sopra tavole di rame si trovarono leggi, che il Corradi e il Mazzocchi credeano essere le Sempronie di Cajo Gracco, ma ora si asseriscono agli ultimi tempi della Repubblica, e portano regolamenti intorno alle strade:
— Chi ha o avrà, sia in Roma o a un miglio in giro dal suo abitato, una casa, davanti a cui passi la strada pubblica, dovrà mantenere essa strada a requisizione dell'edile, cui spetta quel quartiere. L'edile veglierà perchè ciascun proprietario mantenga come deve la strada dinanzi la sua casa, sicchè l'acqua non s'impozzi e non la renda incomoda.
«Gli edili curuli e plebei dovranno, fra cinque giorni dopo eletti, trarre a sorte le regioni della città, dove abbiano a sorvegliare la riparazione e il selciato delle strade pubbliche a Roma e ad un miglio in giro.
«Se la via passi fra un tempio od un luogo pubblico qualunque e una casa privata, l'edile farà conservare a spese dello Stato metà di questa parte della via pubblica.
«Se un proprietario non intertenga la strada avanti la sua casa dopo l'intimazione dell'edile, questi l'affiderà ad un appaltatore: ma dieci giorni prima l'annunzierà nel fôro, e ne farà intimar l'avviso ad esso proprietario ed a' suoi procuratori; e l'aggiudicazione si farà pubblicamente nel fôro, mediante il questore urbano.
«Esso proprietario o proprietarj saranno scritti come debitori sui libri di finanza per una somma eguale all'aggiudicazione, e all'intraprenditore verrà assegnato un credito esigibile di pien diritto sui loro beni.