[309]. Vedi Appendice, ed Archivio di Psichiatria, XVII, 1 e 2, 1896.

[310]. Vedi Appendice e Atlante.

[311]. Riporto perchè il lettore abbia sott'occhio la sintesi, completi parecchi periodi sparsi nei tre volumi.

[312]. Vedi questo vol. III, Professioni, sesso, età, pag. 215 e segg.

[313]. Gualda' povro reo, ecc. Cosa ha fatto? ecc. Eh! Cuasi nulla—Ha strozzato'r suo padrone (Cento sonetti. Neri Tanfucio. Firenze, 1873, p. 39).

[314]. Maury, Mouvement moral de la société. Paris, 1860.

[315]. Wagner v. Jauregg, Antrittsvorlesung an der psychiatrischen Klinik. Vienna, 1893.

[316]. Lombroso, H. de génie, 2e éd., Paris, Carré, 1896.

[317]. G. Ruf, Die criminal Justiz, ihre Wiedersprüche und Zukunften. Innsbruk, 1870.

[318]. Genesi del Diritto penale, al cap. 212, detta: La società ha il diritto di far succedere la pena al delitto come mezzo necessario alla conservazione dei suoi individui.—Beccaria, Dei delitti e delle pene: Le pene che oltrepassassero la necessità di conservare il deposito della salute pubblica sono ingiuste.—Carmignani, Oggetto della civile imputazione non è di trarre vendetta del delitto, ma di fare che non si commetta in avvenire.