[357]. Sighele, La teoria positiva della complicità. Torino, Bocca, 1694.
[358]. Tornata parlamentare 17 aprile 1877, Risposta Mancini al deputato Righi. Recentemente Cristiani (L'esito più frequente della psicosi nei pazzi criminali, 1896. Arch. di Psichiatria) dimostrò come l'inguaribilità, la demenza (82%), e la morte (17%) ne siano l'esito più frequente, e più rare le guarigioni (5 a 8%) come in quasi tutti si ha prevalenza delle tendenze antisociali (87%). Nicholson imitando, senza citarlo, Garofalo, trova che i rei delinquono nel 75% per avidità, 15% per odio, 10% per libidine, mentre nei rei pazzi la proporzione è rispettivamente di 10, 83 e 7% («Journal of Mental Science», 1895, Oct.), quindi più pericolosi e feroci.
[359]. Ann. d'hyg., 1877. Rivista penale, aprile, 1878.
[360]. Ecco come proposi di riformare l'art. 46 succitato sopprimendo l'art. 47: Se la causa che gli tolse (in tutto od in parte) la coscienza del delinquere, o in ogni modo ve lo spinse, derivasse da vizio o malattia avente i caratteri di permanenza (monomania, epilessia, lipemania, pellagra, alcoolismo, meningite, o pazzia morale, ecc.), l'imputato dovrà esser ritenuto e curato in apposita casa di custodia fino a constatata guarigione. Con ciò ovviai d'introdurre in apparenza un ente od istituto nuovo nel meccanismo penale, riescendo però a rendere specificata l'antica custodia e ad applicarla, anche, a quelle malattie che senza appartenere alle alienazioni mentali riescono ai medesimi effetti, come già saggiamente consigliava il Mancini. Credo poi utile la soppressione dell'articolo 47, perchè reputo assai problematica l'imputabilità di coloro che vi sono contemplati, ed i suoi gradi non misurabili con precisione neppure da psichiatri; e perchè anche per gl'individui suddetti vale la presunzione che quando sieno posti in libertà riescano di pericolo al pari e peggio di prima; e perchè parrebbe giusto che la società dovesse attendere alla cura di essi nell'istesso modo che attende all'emendamento dei colpevoli.—Si accostano a codesta mia opinione i prof. Bini, Tamburini, Tamassia, Berti, Raggi.
[361]. A tutta prima questa proposta pare assurda e di questa apparente assurdità si giovò il Mancini per confutare i partigiani dei manicomî criminali; ma egli non notava che è appunto pei casi dubbi, pei casi intermedi fra la follia e la ragione, fra cui i più frequenti sono i delitti senta causa, che giovano i manicomî criminali a raggiungere quello che più si ha in mira, la sicurezza sociale. Ricordiamo che un delitto senza causa è già per sè un indizio di pazzia. Beccaria dice che l'uomo sano non è capace di sentimenti inutilmente crudeli, non mossi da odio, da timore o da interesse.—Nel catalogo ms. dei giustiziati di Venezia trovo «un Matteo Bergamasco che fu ucciso nel prenderlo e poi appiccato per aver ammazzato due guardie ch'eran con lui e senza causa; et dicesi avesse impazzito, 1664». Ora chi sente orrore a questi giudizi, ma ancor più ai fatti atroci che li provocarono, non ha altre via che di porne gli autori al sicuro in un manicomio.
[362]. Vedi Appendice.
[363]. In Francia, dove, come ben osservò De-Foresta, il condannato non può ricorrere in Cassazione per semplici errori di forma, e dove ogni nuovo dibattimento o giudizio può portare condanna superiore alla prima, i ricorsi sono assai più rari e fondati su gravi motivi. Sui risparmi ottenuti da una simile misura non ci sarebbe di che mantenere tre manicomî criminali ed un grande stabilimento d'incorreggibili?
[364]. J. Cuénoud, La criminalité à Genève au XIXme siècle. Genève, 1891.
[365]. Joly, La diminution du crime en Angleterre (Revue de Paris, déc. 1894).
[366]. Joly, La diminution du crime en Angleterre (Revue de Paris, déc. 1894).